Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]5, e , C.F. Parte_2
, nata a [...]è (Costa Rica) il 03/10/2000, entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Genova, Via Isonzo n. 38/16, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
contro
, C.F. , in persona del sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Genova, Via Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Allasia (C.F.
) e Giorgio Saccone (C.F. ), giusta procura C.F._4 C.F._5
generale alle liti in atti nonché contro
, C.F. in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
[...]
[...]
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per i ricorrenti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza dichiarare tenuto il Comune di Genova e conseguentemente ordinare allo stesso, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o anche in qualità di rappresentante del
Ministero degli Interni, di provvedere alla trascrizione del patto di convivenza sottoscritto dagli stessi e conseguentemente inserire la signora nello Parte_2
stato di famiglia del sig. con residenza presso lo stesso in Genova Via Pegli Parte_1
67/5. Vinte le spese diritti ed onorari come per legge”
Conclusioni per il “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, per tutte le Controparte_1
ragioni esposte, contrariis reiectis:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dato atto che il ricorso dei SInori e Parte_1 [...]
è stato proposto nei confronti del in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, anziché del Sindaco/Ufficiale di anagrafe quale Ufficiale di
Governo, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto e le domande ivi formulate;
- in subordine, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto e le domande ivi formulate, per le ragioni tutte di cui in atti e/o comunque per le meglio viste ragioni, rigettando ogni avversaria domanda in quanto carente di presupposti e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata, e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato del;
Controparte_1
- in ogni caso assolvere il da qualsiasi addebito, confermandone la Controparte_1
legittimità dell'operato.
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri accessori
e previdenziali di legge (24,40% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e
CPA)”.
Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, reiectis Controparte_2
contrariis, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2023, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il diniego dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova alla trascrizione del contratto di convivenza fra gli stessi stipulato ai sensi della Legge n. 76/2016, chiedendo conseguentemente di ordinare al Comune di Genova di provvedere all'iscrizione della SI.ra nell'anagrafe della popolazione residente e al suo Parte_2
inserimento nello stato di famiglia del SI. quale convivente di fatto. Parte_1
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno allegato di essersi conosciuti nel 2019 in Costa Rica in occasione di un soggiorno ivi effettuato dal SI. e di aver Parte_1
intrapreso da allora una stabile relazione sentimentale, trascorrendo quest'ultimo anche molti mesi all'anno presso la SI.ra , la quale a sua volta si recava spesso a Genova Parte_2
per trascorrere periodi più o meno lunghi con il compagno, fin quando dopo quattro anni ormai certi della forza della loro unione i ricorrenti stipulavano in data 02/08/2023 un contratto di convivenza fissando la loro dimora comune nella casa del SI. in Parte_1
Genova.
Tale contratto veniva quindi trasmesso per l'annotazione nei registri dello Stato Civile al
Comune di Genova, il quale però negava la trascrizione sostenendo che per procedere a tale incombente occorresse il certificato di residenza o il permesso di soggiorno della SI.ra
[...]
, la quale tuttavia per ottenere la carta di soggiorno per familiari di cittadini Parte_2 dell'Unione Europea necessitava proprio della trascrizione del patto di convivenza.
In tali premesse, i ricorrenti hanno agito nel presente giudizio, evidenziando la sussistenza di gravi limitazioni ai diritti fondamentali della persona derivanti dalla mancata iscrizione anagrafica, prime fra tutti la negazione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, con conseguente lesione del diritto alla tutela della vita familiare e dei legami affettivi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2023, si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1 [...]
in favore del Sindaco quale Ufficiale di Governo a cui compete sovraintendere le CP_4
funzioni di anagrafe e stato civile, e opponendosi nel merito all'accoglimento del ricorso in quanto infondato per carenza dei presupposti di legge per procedere alle iscrizioni richieste. Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2023, è intervenuto altresì il
[...]
, in virtù della concorrente legittimazione e interesse a resistere insieme all' CP_2 [...]
, evidenziando la legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Stato Civile in base alla CP_4
Legge n. 76/2016 al cui comma 37 prevede la necessità di una residenza comune dei conviventi ai fini della trascrizione del patto di convivenza, e chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda.
Sentite le parti alla prima udienza del 22/01/2024, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e le prove orali formulate dai ricorrenti, all'esito delle quali è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e il deposito delle difese finali
* * * * * *
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento.
Va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto essendo il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'unico soggetto legittimato a contraddire.
Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali) sono attribuite espressamente al Comune le competenze statali in materia “di servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”, a nulla rilevando quindi che il successivo comma stabilisca che in tali materie il Sindaco operi come Ufficiale di
Governo, dovendosi invero il suo operato ritenersi sempre riferibile ed imputabile all'Ente di appartenenza per principio di immedesimazione organica.
Si deve dunque ritenere che, rispetto alla posizione del privato che, come nel caso di specie, si duole dell'atto compiuto dall'Ufficiale di Stato Civile, si instauri in via esclusiva un rapporto con l' (e non con il Sindaco persona fisica) a cui tali funzioni sono Controparte_4
attribuite, sicché i ricorrenti hanno correttamente individuato come legittimato passivo il in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
Quanto invece alla posizione del Ministero degli Interni, preme solamente ricordare che l'art. 54 del D.Lgs. 267/200, nel prevedere che la tenuta degli atti dello stato civile così come quelli della popolazione residente costituiscano funzioni espressamente attribuite all'Ente territoriale in persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo, dispone che il
[...] possa sempre intervenire con proprio provvedimento “nel caso di inerzia del CP_2
Sindaco” (comma 11) e possa adottare “atti di indirizzo” per l'esercizio delle funzioni previste dallo stesso art. 54 (comma 12).
Pertanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(vds. Sez. Unite n. 12193/2019) e del Consiglio di Stato (vds. fra le tante n. 2221/2014, n.
2272/2015 e n. 4478/2016), l'attribuzione diretta di funzioni statali agli Enti territoriali non implica un rapporto di gerarchia propria ma unicamente un rapporto generico di vigilanza che non sottrae la titolarità della funzione all'organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito.
Non pare quindi ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del
[...]
, la cui costituzione nel presente giudizio dovrà qualificarsi come mero intervento CP_2
volontario adesivo alle difese del Controparte_1
Passando al merito della causa, giova innanzitutto ricordare che la Direttiva europea n.
38/2004/CE (Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri) ha imposto agli Stati Membri di uniformare la propria legislazione interna per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari extracomunitari. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, tale disciplina si applica espressamente a tutti i seguenti soggetti:
- a tutti i familiari del cittadino europeo definiti dall'art. 2 punto 2) e precisamente: a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- ad ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito dall'art. 2 punto 2), purchè a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno ovvero laddove sussistano gravi motivi di salute che impongano l'assistenza da parte del cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Fanno parte di quest'ultima categoria tutti quei soggetti che, pur condividendo un progetto di vita comune caratterizzato da affetto ed assistenza morale e materiale reciproca, non hanno formalizzato la propria unione né col matrimonio né con l'unione civile o con altra forma di registrazione ufficiale (si tratta del caso dei cd. conviventi more uxorio).
L'Italia ha recepito detta normativa sovranazionale con il D.Lgs. 30/2007 prevendendo tuttavia, agli artt. 3 comma 2 lett. b), 9 comma 5 lett. c bis) e 10 comma 3 lett. d bis), la necessità, per i familiari del cittadino dell'Unione Europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, di presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione”, ai fini dell'iscrizione anagrafica ed ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Va detto, però, che la Direttiva europea non fa alcun riferimento a tale “ufficialità”, limitandosi a richiedere che la relazione stabile sia “debitamente attestata”.
Sul punto, la Commissione Europea, con comunicazione n. 313 del 02/09/2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva
2004/38/CE, al punto 2.2.11 ha chiarito che “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino le loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.”
È evidente però che la documentazione richiesta che attesti la stabilità della relazione tra i partner non debba necessariamente consistere in un atto proveniente da un pubblico ufficiale, essendo invece sufficiente portare a conoscenza degli uffici pubblici la relazione stessa, facendola uscire dalla sfera privata, come ad esempio con il contratto di convivenza indirizzato all'Ufficiale dell'Anagrafe.
Per questi motivi
, l'originaria versione dell'art. 3 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 30/2007 che parlava di “relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione”, ha dato luogo alla procedura di infrazione nr. 2011/2053 che ha comportato la modificata di tale normativa, pervenendo all'attuale formulazione dalla Legge n. 97/2013.
In questo quadro, assume rilievo determinante proprio il contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti ai sensi della Legge n. 76/2016, strumento ammesso dall'ordinamento per formalizzare e conferire rilevanza giuridica alla relazione di fatto. Tale normativa consente, infatti, ai conviventi di fatto di regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma
50), contemplando le modalità di conclusione di tale contratto (comma 51: “il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norma imperative all'ordine pubblico”) e le formalità necessarie per l'opponibilità ai terzi (comma 52: “il professionista che ha ricevuto
l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli art. 5 e 7 del regolamento di cui al DPR
30 maggio 1989 nr. 223”).
Pertanto, il contratto de quo siglato con le formalità previste dalla legge costituisce senza dubbio documentazione attestante la serietà del vincolo e la stabilità della relazione e la sua trasmissione all'Ufficio Anagrafe ai fini della trascrizione (ai sensi dell'art. 1 comma 52 della
Legge n. 76/2016 e degli artt. 5 e 7 DPR 223/1989) lo rende opponibile ai terzi, consentendo così di “ufficializzare” la relazione.
Ciò a prescindere dalla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 ed alla lettera b) del comma
1 dell'art. 13 del regolamento di cui al DPR 30 maggio 1989 n. 223, richiesta ai sensi del comma 37 della Legge n. 76/2016, che può costituisce soltanto uno degli elementi attestanti l'effettiva convivenza di fatto, la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Diversamente opinando si verrebbe a creare una sorta di “corto circuito” normativo per cui il convivente del cittadino europeo non potrebbe ottenere la carta di soggiorno e l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in assenza di documentazione “ufficiale” debitamente attestante la stabile relazione, documentazione che tuttavia trascrivere nei registri dello Stato
Civile e anagrafici ai fini dell'opponibilità ai terzi, per carenza del requisito anagrafico e del permesso di soggiorno.
Il tutto in violazione dei principi sovranazionali richiamati dalla Direttiva n. 38/2004/CE che conseguentemente impone al giudice nazionale la disapplicazione della normativa interna che richiede il requisito anagrafico ai fini della trascrizione del contratto di convivenza in presenza di prova della stabilità del rapporto di convivenza. Nel caso di specie, il presupposto della stabilità della relazione fra i SI.ri Parte_1 [...]
ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno Parte_2
confermato la ricostruzione dei fatti operata dalle parti.
Ne deriva che, sulla base di quanto accertato, i ricorrenti devono considerarsi effettivamente conviventi di fatto e deve pertanto riconoscersi il diritto della SI.ra di Parte_2
ottenere il riconoscimento della situazione di fatto mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente del Comune di Genova e nello stato di famiglia del SI. Parte_1
con conseguente trascrizione del contratto di convivenza stipulato fra gli stessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli Enti convenuti, in solido fra loro, nella misura liquidata come in dispositivo secondo i valori minimi previsti dalla tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa (applicato l'aumento del 20% per la difesa di più parti), a nulla rilevando in questo caso, stante la ferma opposizione alla domanda, la circostanza che l'accertamento di una stabile relazione tra gli odierni ricorrenti non avrebbe potuto essere compiuta direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto,
ACCERTA il diritto della SI.ra ad ottenere l'iscrizione Parte_2
anagrafica nei registri della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia del SI. Parte_1
ACCERTA il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'annotazione del contratto di convivenza stipulato in data 02/08/2023 ai sensi della Legge n. 76/2016;
ORDINA all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Genova di provvedere all'iscrizione della SI.ra nei registri Parte_2 dell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia del SI.
e di provvedere all'annotazione del contratto di convivenza stipulato in data Parte_1
02/08/2023 ai sensi della Legge n. 76/2016 tra i ricorrenti;
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore e il Ministero degli Controparte_1
Interni in persona del Ministro pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei SI.ri e che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi € 4.570,80 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Genova, 04/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini