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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1306 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Via Campo Freddo 19 82018 CALVI ITALIA presso lo studio dell'Avv.ENRICA DE SANTIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e Controparte_1 difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PINGARO SABINA, ed elettivamente domiciliato\a in via Eduardo de Crescenzo 80 84134 Salerno
sede di Controparte_2
C.F: in persona del Direttore pro-tempore CP_2 P.IVA_1 che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_3
[... disgiuntamente al Responsabile del Processo Legale p.t. Sabria
delegata ai sensi e per gli effetti dell'art 6. c.9 D lgs 150/2011 CP_4 nonché unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati secondo la medesima normativa, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Via Dei Due Principati 4. Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
e proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220259000180060000 notificata in data 19.02.2025 per un importo complessivo pari ad €132.838,83 limitatamente alla cartella di pagamento n. 01220190009460566000, asseritamente notificata in data 27.11.2019, avente quale ente impositore l'
[...]
e relativa a sanzioni amministrative Controparte_5 legge 689/81 art. 27 e recupero spese-maggiorazioni sanzioni amministrative, anno 2015, importo €6.975,06. Esponeva di non aver ricevuto la notifica di atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva chiedendo “- annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta n. 01220259000180060000; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla intimazione di pagamento sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il CP_6 rigetto con condanna alle spese o, in subordine, in caso di accoglimento, condannare l'Ente Impositore e manlevare l'
[...]
, dalle spese del giudizio e/o comunque Controparte_1 compensare le spese. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per eccezioni inerenti il merito della pretesa. Rilevava di aver regolarmente notificato la cartella nonché la successiva comunicazione preventiva di ipoteca. Si costituiva rilevando Controparte_2 di aver regolarmente notificato l'Ordinanza Ingiunzione n. 32/A/19 posta a base della cartella. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
In ordine all'eccezione di difetto di notifica della cartella, , CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica a mezzo PEC all'indirizzo a " Email_1 in data 27.11.2019.
ha prodotto anche la comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione d'ipoteca n. 01276202400000752000, relativa anche al credito di cui alla cartella di pagamento n. 01220190009460566000,
2 depositata presso Infocamere in data 11.04.2024 con invio di comunicazione informativa. Detta notifica, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 come modificato dall'articolo 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, risulta regolare avendo l'Ufficio posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla norma in presenza di un indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, ovvero il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
oltre all'invio al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Nè risulta in alcun modo documentato quanto dedotto da ultimo nelle note in ordine all'esistenza di altra casella di posta PEC del ricorrente, quest'ultima attiva e valida.
Infondata, invece, l'argomentazione, contneuta sempre nelle note, e relativa alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Sul punto deve rilevarsi che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto, e tanto vale anche con riferimentoalla notifica mancante di sottoscrizione e di certificazione di conformità all'originale, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di un ricorso puntuale con ed articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di
3 posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Del resto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Tanto premesso, la cartella non opposta è divenuta inoppugnabile con la conseguenza che, non possono farsi valere, in sede di impugnazione dell'atto impositivo successivo, vizi che erano rilevabili con opposizione alla cartella. Quanto alla prescrizione maturata successivamente a tale notifica, ai sensi dell'art.60 citato “Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo
4 giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa”. Nella specie, posto che l'avviso di avvenuto deposito veniva pubblicato nel sito Infocamere dal giorno 13/04/2024 al giorno 28/04/2024, in tale data si è perfezionata la notifica. Pertanto appare evidente che, al momento della notifica dell'intimazione oggi impugnata, in data 19.02.2025, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale, ridotte del 20% per l perché difeso da propri funzionari. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1
, ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dei resistenti
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi €2.697,00 per
[...]
e €2.157,00 per oltre rimb.forf., IVA e CP_1 CP_2
CPA.
Benevento 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1306 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Via Campo Freddo 19 82018 CALVI ITALIA presso lo studio dell'Avv.ENRICA DE SANTIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e Controparte_1 difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PINGARO SABINA, ed elettivamente domiciliato\a in via Eduardo de Crescenzo 80 84134 Salerno
sede di Controparte_2
C.F: in persona del Direttore pro-tempore CP_2 P.IVA_1 che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_3
[... disgiuntamente al Responsabile del Processo Legale p.t. Sabria
delegata ai sensi e per gli effetti dell'art 6. c.9 D lgs 150/2011 CP_4 nonché unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati secondo la medesima normativa, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Via Dei Due Principati 4. Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
e proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220259000180060000 notificata in data 19.02.2025 per un importo complessivo pari ad €132.838,83 limitatamente alla cartella di pagamento n. 01220190009460566000, asseritamente notificata in data 27.11.2019, avente quale ente impositore l'
[...]
e relativa a sanzioni amministrative Controparte_5 legge 689/81 art. 27 e recupero spese-maggiorazioni sanzioni amministrative, anno 2015, importo €6.975,06. Esponeva di non aver ricevuto la notifica di atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva chiedendo “- annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta n. 01220259000180060000; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla intimazione di pagamento sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il CP_6 rigetto con condanna alle spese o, in subordine, in caso di accoglimento, condannare l'Ente Impositore e manlevare l'
[...]
, dalle spese del giudizio e/o comunque Controparte_1 compensare le spese. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per eccezioni inerenti il merito della pretesa. Rilevava di aver regolarmente notificato la cartella nonché la successiva comunicazione preventiva di ipoteca. Si costituiva rilevando Controparte_2 di aver regolarmente notificato l'Ordinanza Ingiunzione n. 32/A/19 posta a base della cartella. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
In ordine all'eccezione di difetto di notifica della cartella, , CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica a mezzo PEC all'indirizzo a " Email_1 in data 27.11.2019.
ha prodotto anche la comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione d'ipoteca n. 01276202400000752000, relativa anche al credito di cui alla cartella di pagamento n. 01220190009460566000,
2 depositata presso Infocamere in data 11.04.2024 con invio di comunicazione informativa. Detta notifica, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 come modificato dall'articolo 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, risulta regolare avendo l'Ufficio posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla norma in presenza di un indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, ovvero il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
oltre all'invio al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Nè risulta in alcun modo documentato quanto dedotto da ultimo nelle note in ordine all'esistenza di altra casella di posta PEC del ricorrente, quest'ultima attiva e valida.
Infondata, invece, l'argomentazione, contneuta sempre nelle note, e relativa alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Sul punto deve rilevarsi che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto, e tanto vale anche con riferimentoalla notifica mancante di sottoscrizione e di certificazione di conformità all'originale, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di un ricorso puntuale con ed articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di
3 posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Del resto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Tanto premesso, la cartella non opposta è divenuta inoppugnabile con la conseguenza che, non possono farsi valere, in sede di impugnazione dell'atto impositivo successivo, vizi che erano rilevabili con opposizione alla cartella. Quanto alla prescrizione maturata successivamente a tale notifica, ai sensi dell'art.60 citato “Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo
4 giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa”. Nella specie, posto che l'avviso di avvenuto deposito veniva pubblicato nel sito Infocamere dal giorno 13/04/2024 al giorno 28/04/2024, in tale data si è perfezionata la notifica. Pertanto appare evidente che, al momento della notifica dell'intimazione oggi impugnata, in data 19.02.2025, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale, ridotte del 20% per l perché difeso da propri funzionari. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1
, ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dei resistenti
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi €2.697,00 per
[...]
e €2.157,00 per oltre rimb.forf., IVA e CP_1 CP_2
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Benevento 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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