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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4092/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cosenza - Via Alimena n. 92, presso lo studio dell'Avv. RAIA GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo – Via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. GERACI ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19 novembre 2025 e sottoscritto il 10 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 dicembre 1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il Sig. verserà alla figlia , a titolo di Parte_1 Persona_1 mantenimento, la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie da effettuare per la figlia saranno interamente a carico del Sig. . Parte_1
3. Il Sig. pagherà, altresì, interamente le rate mensili dei Parte_1 due mutui contratti, rispettivamente, per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà sito in Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n. 187/B, e per quello di proprietà della Sig.ra sito nel Comune di Monreale nella Contrada CP_1
Renda-Scalia con accesso alla Strada Statale 106 n. 105.
4. Il Sig. e la Sig.ra essendo Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti, rinunciano entrambi a ricevere dall'altro coniuge somme a titolo di alimenti e/o mantenimento
5. Quale elemento essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il OR , riservandosi l'usufrutto vitalizio, si Pt_1 impegna e obbliga a trasferire, a titolo gratuito, alla figlia la nuda proprietà degli immobili sua proprietà, al fine di assicurarne il mantenimento. In specie,
i trasferimenti avverranno secondo tali disposizioni:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO Il signor si Parte_1 obbliga a trasferire alla figlia la nuda proprietà dei seguenti Persona_1 immobili: • un appartamento per civile abitazione non di lusso, facente parte di un edificio condominiale sito in Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n.
187/B, ubicato al piano primo, a destra salendo le scale, composto da salone, cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta, wc con vasca bagno, wc con doccia, ripostiglio e disimpegno per complessivi vani catastali 6; confinante con vano scala, con appartamento complanare identificato dal subalterno 4 e con area condominiale da più lati;
in catasto censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 2468, subalterno 5 in via Belmonte Chiavelli
2 n. 187/B, piano 1 interno DX, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 8, vani
6, rendita euro 557,77; • posto auto facente parte dell'edificio sito nel comune di Palermo, via Belmonte Chiavelli n. 187/B in catasto senza numero civico, ubicato al piano terra, esteso catastalmente mq 12, confinante con corsia di scorrimento, con posti auto sub 19 e 17; in catasto censito al N.C.E.U. del comune di Palermo al foglio 84, particella 2468, subalterno 18, Via Belmonte
Chiavelli snc, piano terra, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 2, vani 12, rendita euro 13,01. • Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari verrà trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. • quota di 1/10 di terreno ricadente in zona S1 sito a Palermo, località Falsomiele, contrada
Baglio Cardinale, esteso are otto e centiare ottantuno (are 8.81), confinante con proprietà eredi da due lati, salvo altri;
CP_2 Per_2 identificato al catasto terreni del Comune di Palermo al foglio 84, particelle: -
1784, orto irriguo, classe 2, are 3.83, Deduz. B., reddito dominicale Euro
13,75, reddito agrario Euro 4,95; - 2455, limoneto, classe 2, centiare 6, Deduz.
B., reddito dominicale Euro 0,22, reddito agrario Euro 0,10; - 2457, limoneto, classe 2, are 2.50, Deduz. B, reddito dominicale Euro 9,10, reddito agrario
Euro 4,13; - 2459, limoneto, classe 4, are 2.42, Deduz. E, reddito dominicale
Euro 6,25, reddito agrario Euro 2,75. La signora si Controparte_1 obbliga a trasferire alla figlia la nuda proprietà dei seguenti Persona_1 immobili: • villetta unifamiliare sita nel Comune di Monreale (PA) nella contrada “Renda – Scalia”, composta da piano terra e primo collegati tra lodo da una scala interna e con corte pertinenziale, immediatamente circostante detta villetta, composta al piano terra da ampio salone, cucina, soggiorno, ripostiglio, wc con doccia, porticato coperto, ed al piano primo da due camere da letto, wc con bagno e doccia, disimpegno, il tutto per un numero di vani catastali 6, mentre la circostante corte pertinenziale ha una estensione di metri quadrati 578, in catasto censito al N.C.E.U. del Comune di Monreale al foglio 58, particella 782, alla Contrada Renda snc, p.t.-1, ZC, CAT. A/7, cl. 2.
Cons. v. 6, rendita euro 387,34; • terreno sito nel Comune di Monreale (PA) nella Contrada Renda-Scalia, esteso per metri quadrati 2.322, circostante interamente la villetta di cui sopra, della quale costituisce pertinenza a
3 formare con la stessa un'unica proprietà delimitata da recinzione con muretto sormontato da paletti e rete metallica, in catasto censito al N.C.E.U. del
Comune di Monreale al foglio 58, particella 779, di are 23.22, seminativo cl.4, rd euro 6,00, e RA euro 2,40. Ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n.
380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene allegata al presente atto la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Palermo in data 26.5.2025 prot.
AREG/756588/2025 e il Sig. dichiara, per come pure Parte_1 attestato dall'Arch. che dal rilascio ad oggi non sono Persona_3 intervenute modifiche agli strumenti urbanistici comunali.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI Gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il Sig. e la ORa intestatari catastali, ai sensi dell'art. 29, Pt_1 CP_1
1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010
n. 122, dichiarano sin d'ora: • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la
4 loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cedente dichiara di aver fornito le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante. Dichiara, altresì, che i suddetti Attestati ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal loro rilascio e devono essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. Il Sig. dichiara Parte_1 sin d'ora che detti Attestati di Prestazione Energetica sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alle attestazioni medesime rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA Il Sig. e la Parte_1
ORa dichiarano e garantiscono: • che gli immobili che Controparte_1 si obbligano a cedere sono di loro esclusiva proprietà e nella loro piena disponibilità liberi da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca gravante sull'appartamento per civile abitazione non di lusso, facente parte di un edificio condominiale sito in
Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n. 187/B, iscritta a Palermo in data
13/3/2015 al n. R.G e al n. R.P. 9778/933 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario del 9/3/2015 n. 40253 di Rep. Notaio che verrà Persona_4 cancellata a suo tempo a cura e spese del signor una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo, nonchè dell'ipoteca gravante sulla villetta unifamiliare sita nel Comune di Monreale (PA) nella contrada “Renda – Scalia”, composta da piano terra e primo collegati tra lodo da una scala interna e con corte pertinenziale, immediatamente circostante detta villetta, iscritta a
Palermo in data 1/12/2011 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario
5 dell'1/12/2011 n. 277404 di Rep. Notaio che verrà Persona_5 cancellata a suo tempo a cura e spese del OR una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo;
• che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza dei seguenti titoli: - contratto di compravendita in data 9/3/2015 n. 20252 di Rep. n. 14355 di Racc. del Notaio Persona_4 di Palermo (registrato a Palermo il 13/3/2015 al n. 2812/1T e trascritto a
Palermo il 13/3/2015 al n. 9777/7651); - contratto di compravendita in data
25/7/2023 n. 4688 di Rep. N. 3308 di Racc. del Notaio di Persona_6
Palermo (registrato a Palermo il 11/8/2023 al n. 28361 Serie 1T e trascritto a
Palermo il 14/8/2023 al n. 42733/33043); - contratto di compravendita in data 1.12.2011 n. 277403 di Rep. n. 6606 di Racc. del Notaio Per_5
(registrato a Palermo in data 2.12.2011 al n. 8885/1T).
[...]
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO Le parti convengono che in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore della figlia il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, il Sig. dichiara: a) che Parte_1 le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Palermo: - concessione edilizia n. 219 del 12.07.2013 b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge
28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
6 di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 232 P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4092/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cosenza - Via Alimena n. 92, presso lo studio dell'Avv. RAIA GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo – Via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. GERACI ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19 novembre 2025 e sottoscritto il 10 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 dicembre 1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il Sig. verserà alla figlia , a titolo di Parte_1 Persona_1 mantenimento, la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie da effettuare per la figlia saranno interamente a carico del Sig. . Parte_1
3. Il Sig. pagherà, altresì, interamente le rate mensili dei Parte_1 due mutui contratti, rispettivamente, per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà sito in Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n. 187/B, e per quello di proprietà della Sig.ra sito nel Comune di Monreale nella Contrada CP_1
Renda-Scalia con accesso alla Strada Statale 106 n. 105.
4. Il Sig. e la Sig.ra essendo Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti, rinunciano entrambi a ricevere dall'altro coniuge somme a titolo di alimenti e/o mantenimento
5. Quale elemento essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il OR , riservandosi l'usufrutto vitalizio, si Pt_1 impegna e obbliga a trasferire, a titolo gratuito, alla figlia la nuda proprietà degli immobili sua proprietà, al fine di assicurarne il mantenimento. In specie,
i trasferimenti avverranno secondo tali disposizioni:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO Il signor si Parte_1 obbliga a trasferire alla figlia la nuda proprietà dei seguenti Persona_1 immobili: • un appartamento per civile abitazione non di lusso, facente parte di un edificio condominiale sito in Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n.
187/B, ubicato al piano primo, a destra salendo le scale, composto da salone, cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta, wc con vasca bagno, wc con doccia, ripostiglio e disimpegno per complessivi vani catastali 6; confinante con vano scala, con appartamento complanare identificato dal subalterno 4 e con area condominiale da più lati;
in catasto censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 2468, subalterno 5 in via Belmonte Chiavelli
2 n. 187/B, piano 1 interno DX, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 8, vani
6, rendita euro 557,77; • posto auto facente parte dell'edificio sito nel comune di Palermo, via Belmonte Chiavelli n. 187/B in catasto senza numero civico, ubicato al piano terra, esteso catastalmente mq 12, confinante con corsia di scorrimento, con posti auto sub 19 e 17; in catasto censito al N.C.E.U. del comune di Palermo al foglio 84, particella 2468, subalterno 18, Via Belmonte
Chiavelli snc, piano terra, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 2, vani 12, rendita euro 13,01. • Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari verrà trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. • quota di 1/10 di terreno ricadente in zona S1 sito a Palermo, località Falsomiele, contrada
Baglio Cardinale, esteso are otto e centiare ottantuno (are 8.81), confinante con proprietà eredi da due lati, salvo altri;
CP_2 Per_2 identificato al catasto terreni del Comune di Palermo al foglio 84, particelle: -
1784, orto irriguo, classe 2, are 3.83, Deduz. B., reddito dominicale Euro
13,75, reddito agrario Euro 4,95; - 2455, limoneto, classe 2, centiare 6, Deduz.
B., reddito dominicale Euro 0,22, reddito agrario Euro 0,10; - 2457, limoneto, classe 2, are 2.50, Deduz. B, reddito dominicale Euro 9,10, reddito agrario
Euro 4,13; - 2459, limoneto, classe 4, are 2.42, Deduz. E, reddito dominicale
Euro 6,25, reddito agrario Euro 2,75. La signora si Controparte_1 obbliga a trasferire alla figlia la nuda proprietà dei seguenti Persona_1 immobili: • villetta unifamiliare sita nel Comune di Monreale (PA) nella contrada “Renda – Scalia”, composta da piano terra e primo collegati tra lodo da una scala interna e con corte pertinenziale, immediatamente circostante detta villetta, composta al piano terra da ampio salone, cucina, soggiorno, ripostiglio, wc con doccia, porticato coperto, ed al piano primo da due camere da letto, wc con bagno e doccia, disimpegno, il tutto per un numero di vani catastali 6, mentre la circostante corte pertinenziale ha una estensione di metri quadrati 578, in catasto censito al N.C.E.U. del Comune di Monreale al foglio 58, particella 782, alla Contrada Renda snc, p.t.-1, ZC, CAT. A/7, cl. 2.
Cons. v. 6, rendita euro 387,34; • terreno sito nel Comune di Monreale (PA) nella Contrada Renda-Scalia, esteso per metri quadrati 2.322, circostante interamente la villetta di cui sopra, della quale costituisce pertinenza a
3 formare con la stessa un'unica proprietà delimitata da recinzione con muretto sormontato da paletti e rete metallica, in catasto censito al N.C.E.U. del
Comune di Monreale al foglio 58, particella 779, di are 23.22, seminativo cl.4, rd euro 6,00, e RA euro 2,40. Ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n.
380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene allegata al presente atto la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Palermo in data 26.5.2025 prot.
AREG/756588/2025 e il Sig. dichiara, per come pure Parte_1 attestato dall'Arch. che dal rilascio ad oggi non sono Persona_3 intervenute modifiche agli strumenti urbanistici comunali.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI Gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il Sig. e la ORa intestatari catastali, ai sensi dell'art. 29, Pt_1 CP_1
1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010
n. 122, dichiarano sin d'ora: • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la
4 loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cedente dichiara di aver fornito le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante. Dichiara, altresì, che i suddetti Attestati ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal loro rilascio e devono essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. Il Sig. dichiara Parte_1 sin d'ora che detti Attestati di Prestazione Energetica sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alle attestazioni medesime rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA Il Sig. e la Parte_1
ORa dichiarano e garantiscono: • che gli immobili che Controparte_1 si obbligano a cedere sono di loro esclusiva proprietà e nella loro piena disponibilità liberi da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca gravante sull'appartamento per civile abitazione non di lusso, facente parte di un edificio condominiale sito in
Palermo alla Via Belmonte Chiavelli n. 187/B, iscritta a Palermo in data
13/3/2015 al n. R.G e al n. R.P. 9778/933 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario del 9/3/2015 n. 40253 di Rep. Notaio che verrà Persona_4 cancellata a suo tempo a cura e spese del signor una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo, nonchè dell'ipoteca gravante sulla villetta unifamiliare sita nel Comune di Monreale (PA) nella contrada “Renda – Scalia”, composta da piano terra e primo collegati tra lodo da una scala interna e con corte pertinenziale, immediatamente circostante detta villetta, iscritta a
Palermo in data 1/12/2011 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario
5 dell'1/12/2011 n. 277404 di Rep. Notaio che verrà Persona_5 cancellata a suo tempo a cura e spese del OR una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo;
• che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza dei seguenti titoli: - contratto di compravendita in data 9/3/2015 n. 20252 di Rep. n. 14355 di Racc. del Notaio Persona_4 di Palermo (registrato a Palermo il 13/3/2015 al n. 2812/1T e trascritto a
Palermo il 13/3/2015 al n. 9777/7651); - contratto di compravendita in data
25/7/2023 n. 4688 di Rep. N. 3308 di Racc. del Notaio di Persona_6
Palermo (registrato a Palermo il 11/8/2023 al n. 28361 Serie 1T e trascritto a
Palermo il 14/8/2023 al n. 42733/33043); - contratto di compravendita in data 1.12.2011 n. 277403 di Rep. n. 6606 di Racc. del Notaio Per_5
(registrato a Palermo in data 2.12.2011 al n. 8885/1T).
[...]
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO Le parti convengono che in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore della figlia il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, il Sig. dichiara: a) che Parte_1 le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Palermo: - concessione edilizia n. 219 del 12.07.2013 b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge
28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
6 di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 232 P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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