TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3272/2024
Il Giudice dr. Agostino Abate, tra
Parte_1
Contro
CP_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Per economia espositiva si intendono qui riportate le domande, le esposizioni dei fatti e le argomentazioni in diritto rispettivamente introdotte dalle parti nel giudizio.
Sempre per economia le parti verranno qui indicate come:
- ricorrente o Associazione;
- resistente o CP_1
La vicenda ha già dato vita a un primo giudizio cautelare ex art. 700 e con richiesta di sequestro giudiziario, promosso dall'Associazione, e respinto il 15 ottobre 2024 con la seguente motivazione:
“L'accertamento che si tratti di “possesso” è l'unica rubricazione del fatto che trova le parti concordi nella sostanza: parte ricorrente la rivendica arrivando a qualificarla come valida ai fini dell'usucapione; parte resistente la nega giuridicamente, per l'esistenza di titoli di detenzione, ma la afferma come fatto materiale qualificandolo come occupazione senza titolo.
Così inquadrata la vicenda oggetto di decisione, risultano assorbite tutte le altre contese: sulla natura del bene, sull'esistenza di concessioni, sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Pagina 1 Quanto sopra detto rende inammissibile l'azione qui esercitata ai sensi dell'art. 700 cpc.
Per l'invocato sequestro giudiziario mancano entrambi i requisiti:
• - non vi è dubbio sulla proprietà, non essendo ancora stato accertato l'usucapione e neanche iniziata l'azione;
• - non vi è motivo di dubitare della corretta gestione del bene una volta rientrato nella disponibilità del Comune, dato che sul punto nessuna prova è stata prodotta.”
Pende inoltre un terzo procedimento istaurato dall' avverso un provvedimento Parte_1
amministrativo del Comune con prima udienza fissata per il prossimo mese di luglio.
La prima decisione era limitata alla verifica dei presupposti cautelari per evitare un danno grave e irreparabile, e ha affermato la mancanza di pericolo e l'inammissibilità dell'azione residuale, trattandosi palesemente di materia possessoria.
In questo secondo giudizio il tema è appunto quello del possesso invocato dalla ricorrente, respinto dalla resistente che non contesta il fatto materiale, ma ritiene vigente il potere della PA e chiede che si dichiari inammissibile l'esistenza di diritto di possesso, che qualifica quale occupazione indebita.
È palese che a dividere le parti vi sono profonde differenze di interpretazione dei fatti, degli atti e dei rispettivi diritti.
Al fine di arginare la facilmente prevedibile super produzione di ulteriori contese, come doveroso, lo scrivente ha ritenuto indispensabile effettuare la più ampia istruttoria possibile,
Ciò che caratterizza questa ampia contesa è che nonostante la natura delle parti, entrambe caratterizzate da finalità sociali e legate dalle proprie origini al dovere di perseguire meritevoli interessi collettivi, non è emersa una condivisa volontà di conciliare bensì di procedere comunque nella lite, almeno per una parte.
Come sempre, ma a maggior ragione sulla base delle suddette premesse, lo scrivente ha esperito in modo convinto un tentativo di mediazione in udienza che si è concluso come risulta dal seguente riassuntivo passo di verbale:
“Il G invita le parti a una possibile conciliazione e chiede all'Associazione a quali spazi è disposta
a rinunciare.
Pagina 2 Associazione: per il civico 5 a tutte le sale del piano terra a eccezione della “Musicoteca”; al primo piano a tutte tranne che alla “ e alla sala comunicante che la precede;
Per_1 per il secondo piano per rinunciare ha necessità di consultare il Consiglio dell' . Parte_1
Per il il dott. dichiara che come da indirizzo dato con delibera dalla Giunta non CP_1 Per_2 vi è disponibilità ad alcuna trattativa.”
La decisione del è quella, quindi, di rifiuto pregiudiziale di qualsiasi trattativa non CP_1
ritenendo neanche di valutare, nonostante l'invito del Giudice, la proposta della controparte.
È nella libertà di ogni parte decidere in tal senso, ma la natura pubblica dell'Ente pone più di un interrogativo nella decisione di rifiutare anche la sola verificare di un possibile accordo.
Si affronteranno di seguito i vari punti oggetto della causa, con le valutazioni decisorie dello scrivente.
Giurisdizione adita
Il contesta la giurisdizione ordinaria a favore di quella amministrativa, invocando la natura CP_1 di bene demaniale pubblico dell'immobile in esame.
La questione è preliminare e fondamentale, dato che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe l'inammissibilità della presente azione in questa sede e probabilmente in generale di un'azione possessoria in sede di giustizia amministrativa.
Da parte del in corso di causa è stata prodotta una nota, datata 13 dicembre 2024 della CP_1
Sovrintendenza del Ministero della Cultura che dichiara l'immobile in esame “bene di interesse culturale”.
Nel documento prodotto si legge:
“Con riferimento alla richiesta pervenuta al Segretariato Regionale per la Lombardia e a questa
Soprintendenza in data 15/11/2024 a firma di , in qualità di Direttore del settore Parte_2
Commercio – Suap – Suevco - Patrimonio – Sport del e assunta agli atti con ns CP_1 prot. n. 31190 del 26.11.2024, con la quale si richiede la verifica dell'interesse culturale in relazione all'immobile in oggetto e ai beni mobili in esso contenuti;
Pagina 3 si comunica che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale nella seduta del giorno
11/12/2024 ha deliberato la dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 del d.lgs
42/2004 il bene denominato Istituto Giousuè Carducci e museo Casartelli.”
Ossia:
- nelle more del giudizio il proprietario dell'immobile dal febbraio 1930, decide di CP_1
richiedere il 15 novembre 24 questa valutazione;
- alla competente Sovrintendenza la richiesta è arrivata in data 26 novembre 2024;
- è stato aperto un procedimento di valutazione che si è concluso dopo 17 giorni;
- il tutto in tempo utile perché la decisione della Sovrintendenza potesse essere prodotta all'udienza fissata cinque giorni dopo.
Allo scrivente, che non conosce la tempistica media dei procedimenti della Sovrintendenza per le valutazioni di questo tipo, non resta che apprezzare ammirato la velocità decisoria della P.A. interessata in questo caso.
Per quanto riguarda però l'odierna decisione, tale dichiarazione della Sovrintendenza è del tutto irrilevante, nonostante la sua rapidità.
La definizione di bene di interesse culturale non è prerogativa esclusiva né caratterizza i beni demaniali e meno che mai quelli indisponibili.
Essa risponde a tutt'altri fini e si applica anche ai beni di proprietà dei privati.
Inoltre rispetto alla proprietà e alla destinazione non pone divieti, ma solo procedure di avviso e autorizzazioni.
Di conseguenza: la dichiarazione di interesse culturale non comporta la qualifica di bene demaniale indisponibile, ben potendo attribuirsi anche a beni demaniali disponibili e a beni privati.
La definizione di bene pubblico indisponibile è data esclusivamente dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 826 cc.
Pagina 4 Innanzitutto, va ricordato, come letteralmente indica tale articolo del codice, che non è sufficiente che un bene sia di proprietà pubblica.
Alla proprietà pubblica deve accompagnarsi una sua natura specifica e/o altrettanta specifica destinazione.
Esempio classico della natura del bene sono le terre e le acque, esterne e interne, che per definizione sono da sempre, e devono così restare, a disposizione della collettività, e non potrà mai lo Stato o l'Ente territoriale, per qualsiasi motivo, rinunciarvi cedendoli a terzi.
Esempio classico della destinazione sono gli edifici dove, e grazie ai quali, l'Ente esercita le sue funzioni, come la Casa Comunale, le sedi distaccate, o quelle strettamente connesse, come le sedi delle scuole primarie comunali.
L'individuazione della “indisponibilità” del bene per la sua destinazione deve comprendere il requisito del possesso pieno, esclusivo e permanente del bene, essendo inconcepibile che un immobile destinato a un servizio pubblico possa essere a ciò sottratto con la conseguente interruzione del servizio che l'Ente ha il dovere di fornire alla collettività.
Nel caso in esame, come meglio si leggerà in seguito, si tratta di un immobile nel quale il Comune non risulta aver mai svolto alcuna delle funzioni tipiche assegnategli dalle leggi, atteso che a partire dall'inizio della proprietà nel 1930, per gli spazi di competenza del Comune l'immobile è stato usato:
- all'inizio dall'Istituto Magistrale;
- poi dall'Università Insubria;
- e adesso destinato al Conservatorio Musicale.
Va osservato che:
- L'Istituto Magistrale si è insediato nell'immobile in esame nel novembre 1923, ossia quando l'immobile era di proprietà dell' , ed è rimasto in quella sede, tranne la Parte_1
parentesi bellica fino al settembre 1974;
l'Istituto Magistrale non dipendeva dal Comune, né esplicava alcuna delle funzioni dell'Ente locale, e dopo il passaggio di proprietà rimase nell'immobile solo ed esclusivamente per volere dell'Associazione che pose ciò come condizione;
Pagina 5 - L'allora nascente nel 1993 ricevette in uso alcuni locali per dei corsi Controparte_2
“succursali” di altre Università, vi restò dopo la sua nascita ufficiale, luglio 1998, e li lasciò nel 2021; in questo caso vi fu una legittima decisione del di favorire la nascita CP_1 dell'Università, ma non si trattava di una funzione a carico dell'Ente per legge;
- Infine il giorno 11 ottobre 2023 il Comune ha assegnato l'uso dell'immobile al
Conservatorio musicale;
anche in questo caso non si tratta di una funzione essenziale dell'Ente né di un servizio pubblico a suo carico.
Da questo riassunto cronologico emerge che per quanto riguarda la volontà del gli spazi CP_1 dell'immobile a sua disposizione:
- sono stati inutilizzati dal 1974 al 1993, ossia per circa 19 anni, e poi dal 2021/22 all'ottobre 2023;
- che nel restante periodo quando sono stati utilizzati non è avvenuto per le destinazioni e i fini necessari e essenziali ai fini della qualifica di cui ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 826 cc.
A contrastare definitivamente il concetto di totale disponibilità degli immobili in esame è sempre l'atto del febbraio 1930, che prevede:
“Che la cessione fu deliberata sotto condizione che il Comune di avesse a conservare agli CP_1 immobili ed enti lo scopo già proprio dell'istituto cedente di istruzione normale professionale”
È palese che con tale atto di donazione il si vincolava all'uso deciso da terzi, ossia dal CP_1
donante, rinunciando a disporne liberamente.
La circostanza che il volere del donante potesse coincidere astrattamente con l'interesse pubblico non toglie valore al vincolo accettato nel 1930, tutt'ora vigente pena la revoca della donazione, e ciò non consente di affermare la potestà piena del sull'immobile. CP_1
Il concetto di indisponibilità, come già detto, ha come elemento essenziale anche la illimitata potestà da parte della PA proprietaria di disporne nel tempo, e per negli usi liberamente deliberati.
Il nei suoi atti, qui esaminati perché oggetto del ricorso, dichiara l'esistenza di una CP_1
“convenzione” con l'Associazione datata 1929, ma tale affermazione è del tutto errata dato che non esiste, né è stata prodotta alcuna convenzione.
Pagina 6 Anzi come si dirà poi, era previsto dall'atto del 1930 l'onere per il di “convenire” con CP_1
l' un regolamento, ma sul punto proprio il Comune fino a oggi, è del tutto Parte_1
inadempiente.
L'atto stipulato il 13 febbraio 1930 e che trasferisce la proprietà dell'immobile di via Cavallotti è invero una donazione gravata da oneri tassativi di diverso tipo, anche economici.
Esso è dirimente per la presente decisione come oltre si dirà, ma per quanto riguarda questo punto è sufficiente richiamarne la natura.
Essendo il Comune proprietario dell'immobile a seguito di una “liberalità onerosa”, che impone obblighi tassativi nella gestione, non può sostenere di avere su tale immobile la piena disponibilità.
Non ha destinato l'immobile a una sua specifica attività né l'ha utilizzato per un servizio pubblico da lui fornito.
Per la mancanza della piena disponibilità viene a mancare il requisito della illimitata potestà che, ad avviso dello scrivente, è carattere essenziale per la qualifica di “indisponibile” di cui all'art. 826 ultimo comma cc.
Nessun potere ha l'Ente di mutare la natura della fonte di acquisizione della proprietà, che è di diritto privato.
Le decisioni dell'Ente di inserire l'immobile in piani o progetti complessivi, passate o future, non hanno alcun valore se non compatibili con gli oneri che il donatario ha assunto e la cui violazione comporterebbero la possibile revoca dell'atto di donazione con l'obbligo di restituzione dell'intera proprietà all' Parte_1
Dette osservazioni e gli accertamenti sulla fonte del diritto di proprietà, sulla presenza di oneri, sulla mancanza di piena disponibilità del bene da parte del sulla mancanza di destinazione ex CP_1 ultimo comma dell'articolo 826 cc, portano alla conclusione che l'immobile sito in via Cavallotti, civici n. 5 e 7, non rientra tra i beni del demanio indisponibile del CP_1 CP_1
Per questi motivi
l'eccezione va respinta, con la conseguenza che l'atto impugnato può essere oggetto di esame in questa sede giudiziaria.
Pagina 7 Possesso e spoglio
Come detto sopra, già nella prima vertenza le parti sostanzialmente affermavano l'esistenza di un possesso dell'Associazione e anche in questo giudizio il Comune lo riconosce, tanto è vero che lo qualifica quale “indebita occupazione”.
Infatti, con il provvedimento impugnato il ordina: CP_1
“All codice fiscale con sede in Controparte_3 P.IVA_1
viale Cavallotti n. 7, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi CP_1
espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati, di restituire tutti i locali del complesso immobiliare di Viale Cavallotti n. 5/7, in quanto occupati senza alcun titolo, ad eccezione di quelli siti al piano terra del corpo di fabbrica dell'immobile con accesso dal civico n.
7 di Viale Cavallotti e identificati nella planimetria storica allegata al presente atto con i numeri 2
(uso soggetto alle limitazioni di cui in premessa), 3 e 4, con relativa consegna di tutte le copie delle chiavi in possesso dell e, comunque, di provvedere immediatamente Controparte_3
allo sgombero, a proprie cure e spese, dei luoghi illegittimamente occupati”
Per la ricorrente tale provvedimento costituisce una minaccia al proprio diritto di possesso, qualificando nel caso in esame la fattispecie quale spoglio mediante azione legale.
La difesa del è che si tratti di una questione amministrativa e che quindi non sia invocabile CP_1
lo spossessamento.
Tale eccezione non è stata accolta, quindi resta sul punto che la resistente non contesta la rubricazione data dalla ricorrente, salvo evidentemente la valutazione della legittimità dell'esercizio del diritto.
Oggetto della decisione è infatti se mediante l'esercizio di un diritto, da valutare se illegittimo, il con un atto formale abbia violato il diritto di possesso dell' . CP_1 Parte_1
Prima però è bene chiarire quali locali dell'immobile in esame sono occupati dall'Associazione a titolo di possesso e quali invece sono in uso esclusivo in base all'atto di donazione del 1930.
Pagina 8 Atto di donazione 13 febbraio 1930
L'atto di donazione gravata da oneri è composto dall'atto notarile principale e da due allegati che lo integrano, ossia dalle dichiarazioni formali di deliberazione dell' e del Comune con le Parte_1
quali si sono manifestate formalmente le volontà negoziali delle parti.
I punti principali ai fini del decidere sono:
Atto notarile 13 febbraio 1930:
- in premessa
“Che la cessione fu deliberata sotto condizione che il Comune di avesse conservare agli CP_1
immobili ed enti lo scopo già proprio dell'istituto cedente di istruzione normale professionale”
- punto 3 lettera A
“Di mantenere permanente libero gratuite a disposizione dell' Parte_3
rimanendo a carico del Comune il riscaldamento illuminazione fino a quando questa
[...]
Previte i seguenti locali: quello a uso Segreteria e la sala ad uso delle biblioteche centrali entrambi
a piano terreno del fabbricato con carico della manutenzione di essi e dei servizi inerenti all'associazione per la cultura del popolo”
Lettera B
“e di dare in uso gratuitamente riscaldato e illuminato sempre quando non adibito per bisogno della scuola magistrale all'associazione per la cultura del popolo per tutte le sue manifestazioni culturali artistiche musicali il salone Brambilla e lordano in essa esistente”
- punto 4 lettera A
“Che la musicoteca passa in uso all'associazione per la cultura del popolo con obbligo Per_3 della stessa di conservarla per lo scopo essere inerente” lettera B
“chi è il museo didattico circolante passa al Comune di con la stessa Per_1 CP_1 denominazione e destinazione” lettera C
Pagina 9 “che le biblioteche grassoni e friso passano all'associazione per la cultura del popolo”
Verbale della commissione amministratrice dell'istituto datato 12 settembre 1929 Controparte_3
- lettera F
“ n obbligo del Comune di dare in uso gratuitamente, con carico allo stesso Per_4 dell'illuminazione del riscaldamento, all'associazione bella cultura del popolo le aule necessarie ai corsi che saranno indette dall'associazione stessa e questo compatibilmente con le esigenze dell'istituto magistrale indicato dalla direzione dell'istituto stesso”
- Delibera del commissario prefettizio del Comune di del 21 ottobre 1929 CP_1
“Di accettare i patti e le condizioni contenute e contenente nella deliberazione 12 settembre 1929 della commissione amministratrice la cessione dei fabbricati terreni mobili ed arredi di proprietà dell'Istituto Carducci allo scopo di adibirli all'uso dell'istituto magistrale.
Resta salva per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all'associazione
[...]
l'adozione dello speciale regolamento da concordarsi tra detta associazione la Parte_3 direzione della scuola magistrale ed il CP_1
L'esame analitico delle pattuizioni tra le parti e le condizioni tassative poste dal donante, portano alle seguenti conclusioni.
Non esiste una convenzione, né tantomeno una concessione, in quanto è il Comune beneficiario della donazione a dover sottostare alle condizioni poste dal donante, senza poterle annullare o modificare, avendo come unica alternativa la restituzione del bene.
L'atto di donazione del 1930 è articolato e prevede più oneri a carico del e a favore CP_1 dell' e che riguardano l'intero immobile, senza alcuna distinzione tra i due attuali Parte_1
civici, n. 5 e n. 7.
L'atto espressamente individua determinati locali sui quali viene riconosciuto il diritto di uso a favore dell' . Parte_1
Pagina 10 È poi previsto che:
“ n obbligo del Comune di dare in uso gratuitamente, … all'associazione della cultura del Per_4
popolo le aule necessarie ai corsi che saranno indette dall'associazione stessa e questo compatibilmente con le esigenze dell'istituto magistrale indicato dalla direzione dell'istituto stesso”
Accettando tale clausola il Comune riconosce il diritto all'Associazione di tenere autonomi corsi nell'immobile per i quali dovrà mettere a disposizione le “aule necessarie”.
Non vi sono margini di equivoco: queste aule necessarie per i corsi sono altre e diverse rispetto ai locali già concessi dall'atto in uso all' e sui quali il non può esercitare alcun Parte_1 CP_1 diritto, anzi è gravato dall'onere economico delle spese accessorie.
E l'atto non pone limiti al numero di aule da concedere per i corsi, se non quello di non danneggiare in tal modo le esigenze dell'Istituto magistrale.
Si deve quindi dedurre che, tranne per gli spazi assegnati al Magistrale, se necessarie ai corsi il aveva e ha l'obbligo di dare all' tutto il restante. CP_1 Parte_1
Ritenendo che l'Università, e poi in futuro il , possano essere eredi del diritto CP_4 dell'allora Istituto Magistrale di “contendere” gli spazi all' per i suoi corsi, sulla base Parte_1
di quanto documentato e accertato si deve però rilevare che:
- quando vi era il Magistrale e l'Università l' aveva il diritto, se necessario, di Parte_1
occupare il restante spazio;
- quando dal 1974 al 1993 e poi dal 2021 a oggi, nell'immobile era presente solo l'Associazione essa abbia avuto il diritto di occupare se necessario per i suoi corsi anche l'intero immobile.
I contraenti del 1930 avevano espressamente previsto la necessità di un coordinamento tra il e l' e proprio il all'epoca faceva inserire con propria delibera CP_1 Parte_1 CP_1 nell'atto di donazione la seguente clausola:
“Resta salva per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all'associazione per la Par cultura popolo l'adozione dello speciale regolamento da concordarsi tra detta associazione la direzione della scuola magistrale ed il Comune”
Pagina 11 Tale volontà negoziale, proprio dal Comune espressa, dimostra che anche per l'uso delle aule necessarie per i corsi era obbligatorio concordare le norme con l'Associazione, ben consapevoli già allora che non era possibile alcun atto d'imperio in presenza di acquisizione originata da una donazione onerosa.
L'affermazione del Comune dell'esistenza di una indebita occupazione si infrange su tutto quanto sopra ricordato.
Va aggiunto che sui punti sopra indicati (natura dell'atto, oneri e modalità di coordinamento) il nulla ha obiettato o prodotto a smentita. CP_1
In particolare, il al quale evidentemente spettava il compito di promuovere la stipula di un CP_1 regolamento per l'uso delle aule necessarie, non ha prodotto alcun documento che dimostri l'esistenza del regolamento previsto, né tantomeno che l' lo abbia violato o che si sia Parte_1
rifiutata senza valido motivo di concordarlo.
Per verificare come praticamente sia stato gestito l'immobile nel secolo trascorso da allora, e quali spazi siano stati usati per le proprie attività dall' , è stata svolta ampia attività istruttoria Parte_1 con l'esame delle persone richieste da entrambe le parti.
Per completezza si riportano le dichiarazioni delle persone esaminate.
Testimone_1
“Conosco gli edifici anche perché ho frequentato il magistrale che era allocato al civico 5.
Mi sono diplomata nel 1963; ricordo che il magistrale occupava il civico 5 e la il civico 7. Pt_1
Non posso dire quali locali del civico 7 e a che titolo l' li gestisse, posso però riferire Parte_1
il seguente episodio: il corso di inglese del Magistrale si teneva in due aule dell'ultimo piano del civico 7, alcune di noi avevano inciso dei simboli sui banchi di quelle aule, e io ingenuamente la mia iniziale;
venni convocata dalla Segreteria della e ammonita dalla sig.ra Pt_1 Per_5
storica segretaria dell' .
[...] Parte_1
Pagina 12 Questo avvenne nell'orario delle lezioni, e fui indirizzata alla Segreteria dell'Associazione dai responsabili del Magistrale, immagino dalla Preside.
I concerti si tengono nel che è comune ai due civici, nel senso che ha due porte, io Persona_6
entro dal civico 7.
Il salone veniva usato dal Magistrale solo per il saggio di fine anno, mentre la lo Per_6 Pt_1
utilizzava per i suoi concerti, come ancora oggi. Tutti i concerti della si tengono e si sono Pt_1
sempre tenuti in questo salone, nei giorni lavorativi la sera, in quelli festivi anche di pomeriggio
Fino agli anni settanta usufruivo della biblioteca posta al primo piano del civico 7 gestita dall' prendendo in prestito i libri. Non ho più frequentato la biblioteca dopo quegli Parte_1
anni e non dire chi e se oggi la gestisce.
Al museo sono andata da studente perché il professore di matematica portò la classe a Per_1
fare degli esperimenti di fisica, poi l'anno scorso a visitare una mostra organizzata dall' .” Parte_1
Parte_4
“Conosco l' perché al civico sette all'ultimo piano dal 1999 a oggi tengo Parte_1
corsi di pittura e disegno. Sono arrivato ad avere più di 40 iscritti. Il corso occupa in maniera fissa
e dedicata due stanze, ciascuna più grande di questa ove in maniera stabile lasciamo i cavalletti e quant'altro necessario. So che le due sale hanno un nome che non ricordo adesso. Nei sei anni precedenti al 1999 nelle stesse due sale miei amici artisti tenevano un corso analogo, e in qualche occasione vi ho fatto visita. Oltre al mio allo stesso piano altre due sale ospitano in modo stabile e dedicato un corso di incisione e un altro di modellato. Modellato iniziò nel 1999 e incisione nel
2000.
I miei corsi durano da ottobre a giugno
Per la presentazione annuale dei corsi dal 1999 abbiamo utilizzato il Salone alla fine di ogni Per_6
corso esponiamo le opere che occupano le due sale del corso e tutto il restante edificio del civico 7, comprese le scale l'ingresso e il salone Per_6
Per un periodo di circa tre anni sono stato componente del direttivo dell'associazione, circa dieci anni fa, e in tale veste non sono mai stato a conoscenza del fatto che il avesse richiesto la CP_1
restituzione di uno o più locali.
Non ho motivo di ritenere possibile che una questione importante, quale la richiesta del Comune di liberare dei locali, potesse essere stata tenuta nascosta al direttivo. Durante la mia permanenza in carica non si è mai discusso di una simile richiesta.
Pagina 13 Il Museo Casartelli a me risulta gestito dall' in quanto le chiavi sono tenute dalla Parte_1
Segreteria che dispone per gli orari e i giorni delle visite.
Escludo che al civico 7 l' sasse locali al piano ove si tengono i corsi, tenendo conto che Parte_5
una quinta sala era occupata dal corso del “nudo”, ogni corso occupa un giorno della settimana, con la sala dedicata occupata dalle attrezzature, quella del nudo non lascia attrezzature fisse.
Non ricordo quando ho visitato il Museo, lo feci con altri docenti dei corsi e le chiavi le aveva la
Segretaria della che ci apri.. Pt_1
Non so se altre chiavi siano in possesso di altri oltre la ” Pt_1
Geraldo Monizza
“Dal 2012 partecipo all'Università OP che al civico 7 utilizza per i suoi fini due locali, a piano terra la sala Terraneo al piano secondo sala Per_5
L'Università OP non è l'unica a usare quei locali. Da 50 anni partecipo alle attività del
e dal maggio 23 a ottobre 24 sono stato consigliere di amministrazione del Pt_1 Pt_1
In queste due vesti affermo che il ha da sempre utilizzato entrambe le sale. Per la Pt_1
Cavalleri so che fino al 1975 era in uso alle Magistrali e che poi dal 1993 al 2020 all'Università
Insubria.
La sala Musa è sempre stata usata da da un anno in esclusiva, prima in comune con le Pt_1
Magistrali e poi con l'Insubria
Nei 50 anni di frequenza ricordo che al civico 5 utilizzava il Museo Fino al Pt_1 Per_1
1993 lo condivideva con il Comune che organizzava delle visite guidate, poi dal 1993 con
l'Insubria e poi da maggio 2023 in esclusiva.
Ho svolto ricerche presso l'archivio del e ho rintracciato richieste di autorizzazione da CP_1
parte del al di usare la sala Museo Casartelli. Queste richieste erano di vecchia Pt_1 CP_1
data, la più recente di circa 9-10 anni fa. Deduco da ciò che non avesse le chiavi, anzi ne Pt_1
sono sicuro perché nelle richieste se ne chiedeva la consegna. Aggiungo che Tes_2 collaboratrice mi disse che continuavano a chiedere le chiavi per l'utilizzo, questo mi risulta fino al
2023, dopo non so.
I restanti locali del civico 5, tranne il Museo di cui ho già detto, negli ultimi due anni sono vuoti e inutilizzati, mentre prima non lo so.
Nell'ottobre del 23 nel consiglio del si propose di organizzare corsi anche al civico 5, mi Pt_1
opposi perché ritenevo la cosa economicamente non sostenibile viste le dimensioni notevoli dell'immobile, la proposta fu approvata con il mio voto contrario. Decisi di fare una visita e il g. 11
Pagina 14 novembre 2023 sono andato al civico 5 passando dal civico 7 ho visitato tutti i piani e fatto foto. I locali in quel momento non erano utilizzati.
Mi sono dimesso nell'ottobre 2024 dal consiglio del Carducci.
L'Università OP chiese nel 2012 a di poter usare gli spazi e esite una Pt_1
corrispondenza via mail con la quale il sindaco invitava la OP a coordinarsi con Per_7
nel senso che avrebbe autorizzato, questa mail è in possesso della OP Pt_1 Pt_1
Nel 2018 sulla base delle indicazioni date dal sindaco e OP stipularono un Per_7 Pt_1
contratto che regolamentava l'uso di due sale e la OP si impegnava alla sottoscrizione di 12 tessere del e al pagamento di parte della Tari e delle spese di pulizia. Pt_1
Gruppi esterni chiedevano a di visitare il Museo, chiedeva l'autorizzazione al Pt_1 Pt_1
e le chiavi, poi avvisava l'Insubria che staccava l'allarme. So che poi l'Insubria ha CP_1
rimosso l'impianto d'allarme, ma non so quando. Almeno dal maggio del 2023 aveva le Pt_1
chiavi del Museo e disponeva direttamente delle visite.”
Stefano Venturini
“Dal 1972 al 1975 ho frequentato un corso al di disegnatore tessile. Pt_1
Nel 2001 mi sono iscritto ai corsi di disegno e oggi li tengo. Sono nel Consiglio dal 2016.
Dal 2001 per i corsi abbiamo utilizzato tutti i locali del secondo piano del civico 7, da settembre
2024 occupiamo anche la sala al piano terra, utilizzata anche dalla OP, anche per il corso di arte per bambini.
Al piano primo utilizziamo anche la biblioteca, per riunione e corsi, che io ricordi da sempre.
Al piano terra utilizziamo il salone per concerti e conferenze, un altro locale lo usiamo noi e la
OP.
So che il Comune aveva chiesto se potessimo far usare due locali alla OP e ci fu un accordo con addebito di parte delle spese.
Ricordo per certo che dal 2016 l'Insubria ci chiedeva il permesso per usare il salone e contribuiva alle spese di pulizia.
Il civico 5 lo abbiamo utilizzato, dopo che l'Insubria ha lasciato, come magazzino, non abbiamo mai tenuto lì dei corsi.
Nell'anno 2023 il civico cinque, escluso il Museo era vuoto e non l'abbiamo utilizzato. A giugno del 2024 lo abbiamo usato come magazzino portandovi quadri, cavalletti, tavoli ecc…; poi a settembre 2024 abbiamo riportato tutto al civico 7, tranne alcuni quadri e ora il civico 5 è sostanzialmente vuoto.
Pagina 15 Utilizziamo il Museo Casartelli per le visite organizzate, le chiavi le abbiamo e non abbiamo bisogno di chiederle al CP_1
Le spese di pulizia, tranne la quota della OP, sono tutte a nostro carico così come la manutenzione. Mi riferisco al civico n. 7, al civico n. 5 abbiamo fatto pulizia solo dopo aver ritirato la roba.
Quando l'Insubria andò via, non ricordo la data precisa, la serratura del cancello, della quale avevamo una copia della chiave, non si chiudeva perché era spezzata dentro una chiave;
apponemmo una catena con lucchetto e la chiave l'abbiamo solo noi. Non c'è stata una delibera sul lucchetto.
Vi era un allarme al civico 5 messo dall'Insubria e quando dovevamo permettere le visite al Museo chiedevamo di staccarlo. Per quanto mi risulta avevamo le chiavi del Museo e non le chiedevamo al CP_1
Nell'aula Cavalleri l'Insubria non ha mai svolto attività, usava invece il salone e in cambio Per_6
hanno realizzato per noi un impianto audio per detta sala.
I locali del civico 7 dal sono usati per i corsi in media tre gg a settimana, il pomeriggio e Pt_1
fino a sera, il sabato tutta la giornata;
nei locali vi sono strutture fisse per i corsi e ciò comporta un uso dedicato. A questo si aggiungono altre attività che si svolgono in altri giorni della settimana.”
La lettura complessiva dei dati emergenti da tale istruttoria, documenti e deposizioni, si può così sintetizzare:
- per decenni l'Associazione, dal 1930, per i suoi numerosi corsi ha utilizzato e utilizza numerose aule, spazi comuni, locali in proprio uso esclusivo e quelli in uso al Comune;
- non vi sono mai state contrasti con l' con l'Istituto Magistrale prima, e poi con Parte_1
l'Università;
- non vi sono mai stati contrasti, tolti evidentemente gli ultimi anni, tra l' e lo Parte_1 stesso Comune, che di fatto delegava alla prima la gestione in toto dell'immobile, compresi i locali in suo uso, come il Museo.
In questa causa il non ha prodotto alcuna prova a smentire le affermazioni dei testi sopra CP_1
riportati e dei documenti in atti.
Deve quindi dichiararsi accertato:
- che l' vede riconosciuto dall'atto di donazione il diritto di organizzare corsi;
Parte_1
Pagina 16 - che per questo fine il Comune donatario è obbligato a mettere a disposizione tutte le aule necessarie, che sono diverse dai locali in uso all' ; Parte_1
- che il Comune ha l'obbligo di concordare con l' un regolamento che consenta di Parte_1
coordinare l'attività dell'Associazione, con quella dei subentranti nella posizione che era dell'
Istituto Magistrale.
Il regolamento non risulta esistere, e quindi è mancata una interlocuzione formale tra i soggetti giuridici interessati, per l'individuazione delle aule necessarie ai corsi.
Ciò ha determinato l'affermarsi del possesso di fatto sulle aule da parte dell' , che in Parte_1
assenza di regolamento ha potuto e dovuto scegliere le aule necessarie, per decenni e senza alcuna contestazione, per quanto risulta, di abusi né dal Magistrale né dall'Università e neanche dal
CP_1
Risulta infatti dagli atti e dalle testimonianze che, anche a seguito di una delega, a volte esplicita da parte del inadempiente nella redazione del regolamento, l' ha assunto il ruolo CP_1 Parte_1 di fatto del coordinamento delle varie attività che si svolgevano nell'immobile.
Tale diritto di possesso sulle “aule necessarie”, che sono individuabili dalle testimonianze sopra riportate, avrebbero potuto essere individuate in modo congiunto se il avesse proceduto a CP_1 concordare il regolamento;
in assenza necessariamente sono state individuate dall' che Parte_1
ha esercitato e così maturato il diritto di possesso su di esse, riconosciuto di fatto anche dal
CP_1
Per il futuro, cessata la concordia tra gli Enti protagonisti, si impone un regolamento che però non potrà che esser concordato come da onere della donazione, e ciò esclude in modo assoluto qualsiasi atto di imperio della PA, neanche nell'individuazione degli spazi, meno che mai nell'ordinare lo sgombero ai danni dell' , che ben potrebbe invocare la restituzione dell'intera proprietà Parte_1
per palese violazione degli oneri della donazione.
In questa sede la domanda posta è quella di accertare se l'atto di sgombero costituisca uno spoglio fatto mediante l'esercizio di un diritto illegittimo.
La risposta è positiva.
Pagina 17 Qualificato il rapporto quale privatistico e individuato l'atto di origine della proprietà nella donazione onerosa;
constatato che tale donazione riconosce il diritto all' di svolgere i corsi utilizzando le Parte_1
aule necessarie;
in assenza di un regolamento da concordare e delle prove di un travalicamento dei diritti dell' , il di non aveva e non ha alcun diritto di sgomberare l'immobile, Parte_1 CP_1 CP_1
per entrambi i civici e neanche in parte;
ciò costituisce e costituirebbe palese violazione degli oneri impostegli dalla donazione nonché palese e violento spoglio del diritto di possesso maturato dall' come sopra dettagliato. Parte_1
Alla luce di quanto sopra risultano assolutamente validi i due provvedimenti emessi in via cautelare il 28 ottobre e il 20 novembre 2024 che con la presente si confermano definitivamente assorbendoli nella decisione di cui al dispositivo.
In particolare, il secondo ha anche valenza probante rispetto alla volontà di spoglio manifestata dal che in presenza di un giudizio in corso e di un provvedimento di sospensione cautelare già CP_1
emesso, ha notificato in prossimità di un'udienza un nuovo atto di sgombero, comprendendo così la totalità dell'immobile, e in udienza alla richiesta dello scrivente di impegnarsi a non eseguirlo per la durata del processo ha così risposto:
“Dopo una pausa, chiesta e concessa, parte resistente dichiara di non poter garantire che nelle more del tempo loro concesso per controdedurre non venga attuato lo sgombero”
Molto si potrebbe osservare in ordine a tale posizione, specie perché proveniente da un Ente pubblico, in più considerando che il precedente provvedimento di sospensione avrebbe reso a dir poco complicata l'esecuzione del secondo sgombero.
Obbligata è stata quindi la decisione dell'emissione immediata di un secondo provvedimento di sospensione cautelare, giustificato ampiamente, come il primo, dalle considerazioni di diritto e di fatto sopra esposte.
Tale animo, manifestato anche rispetto alla possibilità di una trattativa conciliante, in caso di soccombenza deve esser valutato nella quantificazione delle spese di lite.
Pagina 18 Il ricorso deve essere accolto e alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Pqm
Accoglie il ricorso;
respinge ogni altra domanda;
conferma definitivamente i provvedimenti cautelari emessi in data 28 ottobre e 20 novembre 2024; ordina al Comune di CP_1
- di cessare da qualsiasi attività che cagioni molestia e/o turbativa all'Attività dell'
[...]
, in particolare di non procedere ad attività di sfratto o di Controparte_3 sgombero, a danno dell' suddetta degli immobili siti in via Cavallotti civici 5 e 7; Parte_1
- di dare esecuzione all'impegno assunto con l'atto di donazione onerosa del 13 febbraio 1930 concordando con l'Associazione suddetta il regolamento per l'uso delle aule necessarie per la tenuta dei corsi;
- di coordinare preventivamente con l'Associazione, con il suddetto regolamento, la presenza di altro ente o associazione per l'uso di detti immobili considerando questi ultimi quali sostituti dell'Istituto Magistrale, originariamente individuato come beneficiario di determinati spazi;
condanna il al pagamento, a titolo di rifusione delle spese di lite, a favore CP_1 dell' ricorrente della somma complessiva di euro 7.500 oltre la maggiorazione del Parte_1
15% per spese forfettarie, spese documentate e oneri di legge.
Como, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
Pagina 19