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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 324/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente a [...], difesa dall'avv. Carmela
Bonina appellata
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso dinnanzi al Tribunale di Patti del 8 maggio 2017 la sig.ra Controparte_1
premetteva di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del consorzio
PAC di Capo d'Orlando per n. 151 giornate nel 2011 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, indi impugnava il provvedimento del 15 marzo 2016 con cui l' le aveva richiesto la restituzione di € 2.997,50 percepiti indebitamente a Pt_1 titolo di disoccupazione agricola, atteso che risultava non essere iscritta o essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici.
La ricorrente sosteneva, invero, che la suddetta cancellazione sarebbe stata illegittima poiché la stessa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione personale al riguardo.
Con sentenza n. 400/24 del 19/03/24 il Tribunale di Patti annullava il provvedimento impugnato, ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2011 per n. 151 giornate e condannava l' alla restituzione di quanto Pt_1
indebitamente trattenuto, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
decretare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non considerando prova idonea la documentazione versata in atti dall'istituto poiché priva di sottoscrizione.
Aggiungeva inoltre, che la pagina relativa agli elenchi prodotta con annotazione in calce della data di pubblicazione, poteva considerarsi presunta e non pienamente probatoria poiché tale annotazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale e che, ai fini della decadenza invocata dall'istituto, il termine non poteva farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non veniva neppure specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi, escludendo così l'eccepita decadenza.
Con ricorso del 9 luglio 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, si costituiva insistendo sul rigetto delle domande proposte dall' e sulla Pt_1
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Patti.
Esaminati gli atti, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'istituto appellante insiste sulla decadenza maturata sottolineando che il giudice di prime cure ha omesso di esaminare l'eccezione preliminare di
Pag. 2 di 8 decadenza che, in quanto tale, sarebbe stata assorbente rispetto alle ulteriori domande relative al merito.
Rilevava ancora che la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione è stata soppiantata ex art. 38 L. n. 11/11 dalla pubblicazione telematica sul sito internet dell' , di guisa che essa vale come legittima notificazione agli interessati del Pt_1
provvedimento, indi anche nei confronti della sig.ra . Controparte_1
Ciò posto ribadisce che la suddetta decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che l'odierna appellata sarebbe stata cancellata con la seconda variazione trimestrale del
2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza pubblicata dal
15.9.2014 al 30.9.2014 e che pertanto, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio n.
1685/2017 RG, risalente all'8.05.2017, era già decaduta dal diritto e il ricorso al
Tribunale risulterebbe proposto ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del
D.Lgs. 375/73.
Sottolinea ancora che, anche a voler far decorrere il termine di decadenza dalla notifica della nota con la quale è stata chiesta la restituzione di € 2.997,50 a titolo di indebito del
15.03.16, ovvero dalla proposizione del relativo ricorso amministrativo avvenuta il
16.03.16, la decadenza sarebbe comunque compiuta, poiché il ricorso giudiziale è stato presentato oltre un anno dopo.
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata decadenza avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel terzo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il Comune di Capri Leone effettivamente risulta inserito il nominativo della già menzionata appellata con l'operata cancellazione delle 151 giornate lavorative per l'anno 2013.
E' stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 15/09/2014 al 30/09/2014 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del ET della Sede Provinciale dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto e ritualmente nei termini ivi indicati.
Pag. 3 di 8 Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
DL 6/7/2011 n. 98 convertito nella l. 15/7/2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall . L'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il Pt_1
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del ET , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_2 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il ET della Sede Provinciale dell' . Pt_1
Pag. 4 di 8 Parte appellata di contro insiste nella carenza di prova circa la pubblicazione dell'elenco evidenziando che la dicitura dattiloscritta apposta in calce alla copia analogica versato in atti ove si legge “elenco pubblicato sul sito internet dal
15/09/2014 al 30/09/2014” in quanto non sottoscritta né attestata non potrebbe costituire prova, non avendo alcun valore legale, e invoca a sostegno del proprio assunto difensivo sent. Cass n. 271 del 4 gennaio 2024.
Il rilievo non può condividersi. Dal precedente invocato dall'interessata (“Il documento dell' sottoscritto, come detto, ritualmente, reca dopo la sottoscrizione la dicitura, Pt_1
non sottoscritta, relativa al periodo di pubblicazione degli elenchi 2011, indicata come avvenuta in specifico periodo dell'anno 2014. Tale dicitura, pur non sottoscritta, proviene pacificamente dall' ed il relativo documento ha valore di Pt_1
rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c.(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del
26/08/2020, Rv. 658689 - 01), la cui conformità ai fatti rappresentati non è stata nel caso espressamente disconosciuta (atteso che la parte ha solo rilevato gli aspetti formali dell'assenza di sottoscrizione e data della dicitura, mentre non ha contestato espressamente la data di pubblicazione degli elenchi come indicata”) si evince che gli ermellini hanno assimilato la suddetta dicitura, pur non sottoscritta, proprio perché pacificamente proveniente dall' ad un documento avente valore di rappresentazione Pt_1
meccanica ex art 2712 come tale infirmabile sotto il profilo probatorio solo in presenza di un espresso disconoscimento. Orbene come chiarito sempre dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., 13 maggio 2021, n. 12794,) il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta mentre nella presente fattispecie l'originaria ricorrente non ha formulato alla prima difesa utile successiva alla produzione documentale dell' Pt_1
alcuna disconoscimento sulla data di pubblicazione degli elenchi come indicata.
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la
Pag. 5 di 8 Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 30 settembre 2014, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione, alla scadenza (30/10/2014) ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 27/2/2015, il ricorso al Tribunale di Patti avvenuto, come già detto, solo in data 8/05/2017, è tardivo.
Vale, infine, solo la pena di precisare che, se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa.
Pag. 6 di 8 Stante l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n. 33109/22, dando continuità a
Cass. n. 24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Pertanto, va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso dell'8 maggio 2017; esonera Controparte_1
l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pag. 7 di 8 Messina, 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Alessandra Santalucia) (dott.ssa Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 324/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente a [...], difesa dall'avv. Carmela
Bonina appellata
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso dinnanzi al Tribunale di Patti del 8 maggio 2017 la sig.ra Controparte_1
premetteva di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del consorzio
PAC di Capo d'Orlando per n. 151 giornate nel 2011 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, indi impugnava il provvedimento del 15 marzo 2016 con cui l' le aveva richiesto la restituzione di € 2.997,50 percepiti indebitamente a Pt_1 titolo di disoccupazione agricola, atteso che risultava non essere iscritta o essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici.
La ricorrente sosteneva, invero, che la suddetta cancellazione sarebbe stata illegittima poiché la stessa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione personale al riguardo.
Con sentenza n. 400/24 del 19/03/24 il Tribunale di Patti annullava il provvedimento impugnato, ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2011 per n. 151 giornate e condannava l' alla restituzione di quanto Pt_1
indebitamente trattenuto, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
decretare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non considerando prova idonea la documentazione versata in atti dall'istituto poiché priva di sottoscrizione.
Aggiungeva inoltre, che la pagina relativa agli elenchi prodotta con annotazione in calce della data di pubblicazione, poteva considerarsi presunta e non pienamente probatoria poiché tale annotazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale e che, ai fini della decadenza invocata dall'istituto, il termine non poteva farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non veniva neppure specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi, escludendo così l'eccepita decadenza.
Con ricorso del 9 luglio 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, si costituiva insistendo sul rigetto delle domande proposte dall' e sulla Pt_1
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Patti.
Esaminati gli atti, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'istituto appellante insiste sulla decadenza maturata sottolineando che il giudice di prime cure ha omesso di esaminare l'eccezione preliminare di
Pag. 2 di 8 decadenza che, in quanto tale, sarebbe stata assorbente rispetto alle ulteriori domande relative al merito.
Rilevava ancora che la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione è stata soppiantata ex art. 38 L. n. 11/11 dalla pubblicazione telematica sul sito internet dell' , di guisa che essa vale come legittima notificazione agli interessati del Pt_1
provvedimento, indi anche nei confronti della sig.ra . Controparte_1
Ciò posto ribadisce che la suddetta decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che l'odierna appellata sarebbe stata cancellata con la seconda variazione trimestrale del
2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza pubblicata dal
15.9.2014 al 30.9.2014 e che pertanto, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio n.
1685/2017 RG, risalente all'8.05.2017, era già decaduta dal diritto e il ricorso al
Tribunale risulterebbe proposto ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del
D.Lgs. 375/73.
Sottolinea ancora che, anche a voler far decorrere il termine di decadenza dalla notifica della nota con la quale è stata chiesta la restituzione di € 2.997,50 a titolo di indebito del
15.03.16, ovvero dalla proposizione del relativo ricorso amministrativo avvenuta il
16.03.16, la decadenza sarebbe comunque compiuta, poiché il ricorso giudiziale è stato presentato oltre un anno dopo.
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata decadenza avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel terzo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il Comune di Capri Leone effettivamente risulta inserito il nominativo della già menzionata appellata con l'operata cancellazione delle 151 giornate lavorative per l'anno 2013.
E' stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 15/09/2014 al 30/09/2014 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del ET della Sede Provinciale dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto e ritualmente nei termini ivi indicati.
Pag. 3 di 8 Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
DL 6/7/2011 n. 98 convertito nella l. 15/7/2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall . L'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il Pt_1
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del ET , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_2 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il ET della Sede Provinciale dell' . Pt_1
Pag. 4 di 8 Parte appellata di contro insiste nella carenza di prova circa la pubblicazione dell'elenco evidenziando che la dicitura dattiloscritta apposta in calce alla copia analogica versato in atti ove si legge “elenco pubblicato sul sito internet dal
15/09/2014 al 30/09/2014” in quanto non sottoscritta né attestata non potrebbe costituire prova, non avendo alcun valore legale, e invoca a sostegno del proprio assunto difensivo sent. Cass n. 271 del 4 gennaio 2024.
Il rilievo non può condividersi. Dal precedente invocato dall'interessata (“Il documento dell' sottoscritto, come detto, ritualmente, reca dopo la sottoscrizione la dicitura, Pt_1
non sottoscritta, relativa al periodo di pubblicazione degli elenchi 2011, indicata come avvenuta in specifico periodo dell'anno 2014. Tale dicitura, pur non sottoscritta, proviene pacificamente dall' ed il relativo documento ha valore di Pt_1
rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c.(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del
26/08/2020, Rv. 658689 - 01), la cui conformità ai fatti rappresentati non è stata nel caso espressamente disconosciuta (atteso che la parte ha solo rilevato gli aspetti formali dell'assenza di sottoscrizione e data della dicitura, mentre non ha contestato espressamente la data di pubblicazione degli elenchi come indicata”) si evince che gli ermellini hanno assimilato la suddetta dicitura, pur non sottoscritta, proprio perché pacificamente proveniente dall' ad un documento avente valore di rappresentazione Pt_1
meccanica ex art 2712 come tale infirmabile sotto il profilo probatorio solo in presenza di un espresso disconoscimento. Orbene come chiarito sempre dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., 13 maggio 2021, n. 12794,) il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta mentre nella presente fattispecie l'originaria ricorrente non ha formulato alla prima difesa utile successiva alla produzione documentale dell' Pt_1
alcuna disconoscimento sulla data di pubblicazione degli elenchi come indicata.
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la
Pag. 5 di 8 Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 30 settembre 2014, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione, alla scadenza (30/10/2014) ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 27/2/2015, il ricorso al Tribunale di Patti avvenuto, come già detto, solo in data 8/05/2017, è tardivo.
Vale, infine, solo la pena di precisare che, se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa.
Pag. 6 di 8 Stante l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n. 33109/22, dando continuità a
Cass. n. 24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Pertanto, va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso dell'8 maggio 2017; esonera Controparte_1
l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pag. 7 di 8 Messina, 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Alessandra Santalucia) (dott.ssa Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
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