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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2405/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLO' C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024, e , proprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare in v. A. Ristori 9, Como, lamentavano che la alla quale avevano affidato la CP_1
prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, versando diversi acconti nel corso della loro esecuzione, non aveva ultimato le opere né aveva eseguito a regola d'arte quelle realizzate, come accertato anche nel procedimento di ATP, per cui chiedevano di condannare la società resistente al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.874,42. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa. CP_1
Cont La CTU svolta nel procedimento di ATP ha potuto accertare che, rispetto ai lavori eseguiti da i ricorrenti aveva versato diversi acconti, con un'eccedenza di € 16.202,17 per l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa.
A tale somma deve aggiungersi quella di € 1.500,00 liquidata in via equitativa, per il disagio subito dai ricorrenti, per non aver potuto abitare nel loro immobile, alla data prevista per la fine dei lavori, Cont interrotti da senza alcuna giustificazione, avendo ricevuto prima della loro ultimazione, un pagina 1 di 2 compenso addirittura superiore al valore delle opere realizzate.
Ai ricorrenti dev'essere infine versata la somma liquidata a favore della CTU, di complessivi €
3.192,00 già compresi oneri e accessori di legge. Cont In conclusione, dev'essere condannata al pagamento del complessivo importo di € 20.874,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, senza la fase istruttoria e/o di trattazione, non svolta) seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
1. condanna al pagamento di € 20.874,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 264,00 per spese ed € CP_1
3.300,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 26/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2405/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLO' C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024, e , proprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare in v. A. Ristori 9, Como, lamentavano che la alla quale avevano affidato la CP_1
prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, versando diversi acconti nel corso della loro esecuzione, non aveva ultimato le opere né aveva eseguito a regola d'arte quelle realizzate, come accertato anche nel procedimento di ATP, per cui chiedevano di condannare la società resistente al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.874,42. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa. CP_1
Cont La CTU svolta nel procedimento di ATP ha potuto accertare che, rispetto ai lavori eseguiti da i ricorrenti aveva versato diversi acconti, con un'eccedenza di € 16.202,17 per l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa.
A tale somma deve aggiungersi quella di € 1.500,00 liquidata in via equitativa, per il disagio subito dai ricorrenti, per non aver potuto abitare nel loro immobile, alla data prevista per la fine dei lavori, Cont interrotti da senza alcuna giustificazione, avendo ricevuto prima della loro ultimazione, un pagina 1 di 2 compenso addirittura superiore al valore delle opere realizzate.
Ai ricorrenti dev'essere infine versata la somma liquidata a favore della CTU, di complessivi €
3.192,00 già compresi oneri e accessori di legge. Cont In conclusione, dev'essere condannata al pagamento del complessivo importo di € 20.874,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, senza la fase istruttoria e/o di trattazione, non svolta) seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
1. condanna al pagamento di € 20.874,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 264,00 per spese ed € CP_1
3.300,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 26/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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