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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 757/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. Andrea Cappelli ( e Valeria Astolfi Email_1
( del foro di Rimini ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il loro studio sito a Rimini in Via dei Mille n.24
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, CP_2 per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro verificatosi in data 08\09\2017 riconosciuto dall' nella misura del 16% e che la CP_1 ricorrente chiedeva venisse invece accertato in misura maggiore .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU medico-legale , la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che in seguito all'infortunio sul lavoro del giorno 8\09\2017 è Parte_1 affetta da una patologia − lombosciatalgia bilaterale, prevalente a sinistra, a tipo
FBSS in esiti di microdiscectomia e artrodesi L4-L5 in trattamento algologico − con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 21 % (venti per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla visita medica del CP_1
10\10\2024 .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita CP_1 corrispondente alla misura del grado complessivamente accertato pari al 21 % con decorrenza dalla visita medica del 10\10\2024, oltre interessi legali CP_1 ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 01\07\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetta da una patologia − lombosciatalgia Parte_1 bilaterale, prevalente a sinistra, a tipo FBSS in esiti di microdiscectomia e artrodesi L4-L5 in trattamento algologico − contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti , condanna l' al pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura CP_1 del grado accertato pari al 21 % in riferimento alle tabelle proposte dal D.Lvo 38/2000 con decorrenza dalla visita medica del 10\10\2024 , oltre ad CP_1 interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi
€ 3.100,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
3) Pone definitivamente 1a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 08\05\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'