TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice IA NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1357/2024 promossa da
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Fanari (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore in Bologna, via Aldo Ognibene n. 1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elisa CP_1 C.F._2
AR (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il difensore in C.F._3
Monselice, P.zza Mazzini 19/a
CONVENUTA
Oggetto: mandato.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del
12.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, (d'ora in avanti solo Parte_1 Pt_1
) conveniva in giudizio a seguito della sentenza con cui il Tribunale di
[...] CP_1
DO si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Rovigo nella causa n. 5593/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1990/2023, col quale veniva ingiunto alla di pagare CP_1 in favore di la somma di € 65.880,00 oltre interessi e spese a titolo di penale Parte_1 per il recesso prevista dal contratto denominato “conferimento dell'incarico professionale a stipulato il 26.09.2022. Parte_1
1.1. L'attrice deduceva che in nome e per conto dei figli minorenni CP_1 Per_1
e , eredi di , deceduto a seguito di sinistro stradale,
[...] Controparte_2 Persona_2 aveva conferito mandato al di gestire la pratica risarcitoria;
tale negozio Parte_1
1 stabiliva all'art. 5 che in caso di revoca o risoluzione del rapporto il cliente era tenuto a versare in favore di un importo pari al 10% oltre iva e accessori della somma liquidata Parte_1
o offerta da controparte, ed un'ulteriore somma pari al costo sostenuto per spese anticipate.
Rilevava che a seguito di trattativa svolta dall'attrice dopo aver ricevuto il mandato, la
Compagnia RI Insurance Plc del danneggiante offriva agli eredi la somma di € 540.000,00, rifiutata da questi ultimi;
in data 02.05.2023, poi, la comunicava, per il tramite del proprio CP_1 legale, la revoca del mandato e otteneva dalla stessa RI un'offerta migliorativa, pari a €
570.000,00, oltre € 25.000,00 € per spese legali. inviava quindi alla richiesta di pagamento della somma di € 65.880,00 Parte_1 CP_1 per i compensi professionali pari al 10% oltre iva della somma offerta dalla Compagnia
Assicurativa RI a chiusura della pratica in via transattiva, che la convenuta non pagava spontaneamente. Di conseguenza chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo Parte_1 suddetto sulla base dell'art. 5 sopra citato.
1.2. opponeva il decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del CP_1 tribunale di DO in favore di quello di Rovigo quale foro del consumatore, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo mera rappresentante legale dei figli minori, nonché contestando nel merito la nullità del contratto per mancanza dei requisiti propri del contratto di mandato, per la mancata necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 320 c.c. e per genericità dell'oggetto. Lamentava altresì la vessatorietà della clausola n. 5 azionata da controparte che pone a carico del consumatore l'onere di pagare, in caso di revoca del mandato, una somma uguale alla provvigione nonché il mancato avveramento della condizione sospensiva, posto che
RI, prima dell'accettazione, aveva revocato qualsiasi l'offerta in favore dei minori che in precedenza aveva inviato a Parte_1
1.3. Il Giudice padovano si dichiarava incompetente e la causa veniva tempestivamente riassunta presso l'intestato Tribunale;
in sede di note conclusive autorizzate Parte_1 modificava la ricostruzione della vicenda, inquadrando il negozio stipulato tra l'attrice e la convenuta come contratto a favore di terzo, superando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla . CP_1
1.4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva anche tentata la conciliazione;
all'udienza del 12.11.2025 le parti discutevano oralmente e la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
2. È fondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da CP_1
Preliminarmente si rileva che la legittimazione ad agire o a contraddire costituisce condizione dell'azione e, quindi, deve sussistere affinché l'azione sia ammissibile.
2 Legittimato passivo è il soggetto nei cui confronti parte attrice ha il diritto di ottenere dal giudice tutela.
2.1. aveva agito in monitorio, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1990/2023 nei Parte_1 confronti di in proprio e non come genitore avente rappresentanza legale dei figli CP_1 minori, senza considerare che nel rapporto con l'attrice ella agiva non in nome proprio bensì in nome e per conto dei figli, avendone la rappresentanza legale ai sensi dell'art. 320 c.c.. La
, infatti, non era nemmeno tra i chiamati all'eredità di , da cui era CP_1 Persona_2 divorziata dal 2017 e, pertanto, il negozio giuridico con era stato concluso “in Parte_1 nome e per conto” dei minori: la circostanza era perfettamente nota alle parti, come si evince anche dalla mera interpretazione dei due moduli di conferimento di incarico, ove è scritto testualmente, nel primo, mamma di (…) nella sua qualità di CP_1 Persona_3 prossimo congiunto: figlio” e nel secondo “ ( ) (…) nella sua CP_1 Persona_4 qualità di prossimo congiunto: figlio” (cfr. doc. 2 attrice e doc. 4 convenuta). Anche la nota pro forma inviata da a per ottenere il pagamento della penale riportava Parte_1 CP_1 nell'oggetto: “onorario per conto di e ” (cfr. doc. 9 Persona_1 Controparte_2 convenuta).
e , figli di e del defunto , Persona_1 Controparte_2 CP_1 Persona_2 infatti, essendo all'epoca minorenni non avevano il libero esercizio dei diritti e pertanto dovevano essere rappresentati dal genitore superstite, ai sensi dell'art. 320 c.c.
Nel caso che ci occupa, sin dal momento del conferimento dell'incarico la non ha mai CP_1 agito in proprio in qualità di erede ma ha sempre agito nella veste di rappresentante legale dei figli minori.
Pertanto, ella non può essere destinataria dell'obbligo di pagamento preteso dal Pt_1
[...]
2.2. La qualificazione giuridica del rapporto come contratto a favore di terzo operata da Pt_1 in sede di nota conclusiva autorizzata non coglie nel segno. Infatti, secondo l'art 1411
[...]
c.c., l'attribuzione del diritto al terzo costituisce un atto di disposizione: i) per lo stipulante in quanto il terzo acquista un diritto il cui valore sarebbe altrimenti spettato allo stesso stipulante;
ii) per il promittente, in quanto quest'ultimo, potendo opporre al terzo soltanto le eccezioni fondate sul contratto in base al quale il terzo acquista il diritto, rinuncia implicitamente alle eccezioni personali verso lo stipulante. È incontestabile che: i) che secondo questa CP_1 ricostruzione sarebbe la stipulante, non acquisterebbe in nessun caso il diritto alla prestazione a suo favore in caso di rinuncia dei beneficiari, non essendo tra i chiamati all'eredità; ii) Pt_1
promittente, ha dimostrato con la presente controversia di non aver rinunciato alle
[...]
3 eccezioni personali verso la stipulante. Peraltro, il contratto a favore di terzo differisce dalla rappresentanza diretta in quanto nella rappresentanza diretta, al contrario di quanto accade nell'ipotesi di cui all'art. 1411 c.c., il rappresentante contrae nel nome del rappresentato e quest'ultimo acquista il diritto indipendentemente dal fatto che il primo vi abbia interesse o meno.
Difettando una condizione dell'azione, non è utile discendere nella disamina di merito della controversia, esaminando le eccezioni di nullità sollevate da CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria non essendosi svolta (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
16/04/2021, n. 10206, che esclude la liquidazione di tale fase quando alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_3 le spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 6.12.2025
Il Giudice
IA NC
4