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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5330 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
, C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con gli Avvocati FRANCESCO POLISELLI, EMANUEL TRANCHINO e GABRIELE
PERNA
ATTRICE
contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'Avvocato DANIELA DONDI
CONVENUTA
avente a oggetto: azione di rivendicazione (art. 948 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate dall'attrice il 21/11/2024 e dalla convenuta il 22/11/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La Società attrice, che si occupa dell'insegnamento e della promozione, anche attraverso spettacoli ed eventi, di teatro, danza, letteratura e musica, nel periodo ricompreso tra l'estate del 2018 e il marzo
1 del 2020, ha esercitato le proprie attività in locali interni a immobile sito in Modena, via dell'Abate
n. 66, concessi in uso dal Comune di Modena alla Società convenuta.
A causa della nota pandemia di Covid 19, nel mese di marzo 2020 ogni attività è stata sospesa.
Terminate le prime note restrizioni di legge nell'estate del 2020, visti anche i rapporti con Pt_1 nelle more deterioratisi, ha chiesto a quest'ultima di poter recuperare la propria CP_1 attrezzatura lasciata all'interno dei locali in precedenza utilizzati, il che, tuttavia, le è stato solo in parte concesso.
2. La presente controversia concerne pertanto, innanzi tutto, la pretesa dell'attrice di ottenere la restituzione dei beni mobili di sua proprietà ancora presenti in tali locali e analiticamente elencati ai documenti 13, 38 e 39 dalla stessa prodotti “ovvero la corresponsione del relativo valore economico in caso di smarrimento o deterioramento”. ha inoltre domandato il “risarcimento danni … ad una somma giornaliera di € 50,00 Pt_1
(cinquanta/00) dal giorno 12.09.2020 alla data di effettiva restituzione dei beni ed a titolo di indennità di utilizzo dei beni da parte di e/o di mancato utilizzo degli stessi Controparte_1 da parte di ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.” Pt_1
3. si è costituita e, oltre a chiedere il rigetto delle pretese avversarie, ritenute infondate, CP_1 ha domandato, in via riconvenzionale, “condannare la parte attrice al pagamento dell'indennità
d'uso dei locali per l'utilizzo delle sale di parte convenuta pari ad € 14.872,20= oltre ad utenze e interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo”.
4. Il presente giudizio di merito è stato preceduto da procedimento cautelare nel cui ambito Pt_1 ha ottenuto ex art. 670 c.p.c. il sequestro dei beni contesi con ordinanza del 24/05/2021, poi ristretto alla sola chitarra a fucile di cui si dirà tra breve con provvedimento collegiale del 14/07/2021, che unicamente in relazione a essa ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari legittimanti la misura in questione.
5. Tentata inutilmente la conciliazione della lite, è stata quindi disposta CTU con il geom. Persona_1
già nominato custode dei beni sequestrati, il quale, in data 01/02/2024, ha depositato elaborato
[...] peritale contenente tanto l'inventario dei beni ancora presenti nei locali di cui trattasi e indicati nell'elenco contenuto ai documenti 13, 38 e 39 della parte attrice, quanto l'inventario dei beni dello stesso elenco invece non reperiti nei medesimi locali e la relativa stima.
6. I contendenti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni e depositato le difese finali nei termini loro concessi.
§
A) L'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) esercitata dall'attrice è fondata e viene così accolta la conseguente pretesa restitutoria.
2 Discutendosi di beni mobili, come noto non soggetti a formale regime pubblicitario, la domanda viene decisa applicando il noto criterio del “più probabile che non” vigente in materia civilistica sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti.
Ciò premesso, è, innanzi tutto, pacifico tanto che abbia svolto per quasi due anni le proprie Pt_1 attività nei locali menzionati, quanto che i beni di cui si controverte (arredi e materiali audio e video) siano strumentali a esse.
L'attrice ha, inoltre, documentato di aver trasmesso via PEC alla convenuta l'elenco di cui al proprio doc. 13, tutt'altro che generico, in data 12/09/2020 (elenco che dunque ha data certa, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta) senza ricevere contestazioni di sorta.
Ancora, ha prodotto, ai documenti da 15 a 20, giustificativi di acquisto a sé riferibili della Pt_1 pressoché totalità dei beni in questione.
Significativo, infine, che il CTU, all'esito di sopralluogo presso i locali interessati in data 16/10/2023, abbia reperito la quasi totalità dei beni contesi, si badi da tempo dissequestrati, segno che nessuno li aveva nemmeno reclamati, cosa, del resto, mai riferita dalla convenuta.
A fronte di tali plurimi e convergenti elementi, si è limitata a mere contestazioni, in buona CP_1 parte oltre tutto generiche e speciose e, per quanto più rileva, non ha offerto versione alternativa di sorta che consenta di riferirle la proprietà dei beni di cui trattasi.
La complessiva valutazione delle allegazioni e prove delle parti, in conclusione, conduce a ritenere decisamente più credibile la narrazione di e ad accogliere, come in dispositivo, la relativa Pt_1 pretesa in parte restitutoria e, per euro 664,00, risarcitoria, concordando il Tribunale con la stima del geom. peraltro non specificamente contestata da . Per_1 CP_1
Discorso identico vale anche per la chitarra a fucile del gruppo NY e i Marines, 1967 – tuttora sottoposta a sequestro, da revocare – a fronte, da un lato, della chiara documentazione prodotta da
(numeri 24, 26, 27, 28), che ne dimostra la qualifica di comodataria per aver ricevuto il bene Pt_1
a tale titolo dal proprietario (figlio dell'originario titolare e, dall'altro Persona_2 Persona_3 all'assenza di prove nonché, a monte, di verosimili allegazioni da parte di , la quale ha CP_1 asserito essere proprietario del bene tal curiosamente, tuttavia, nonostante Persona_4
l'indiscusso pregio del bene, non intervenuto in causa né risultante aver avanzato a chicchessia richieste restitutorie.
B) Da respingere, invece, l'ulteriore pretesa risarcitoria dell'attrice, testualmente riportata al punto n.
2 della narrativa che precede. infatti, non solo non ha fornito prova di aver proseguito la Pt_1 propria attività (indicando, quanto meno, la nuova sede) e, in ogni caso, agevolmente avrebbe potuto
(art. 1227, primo comma, c.c.) acquistare nuovi beni (fungibili) equivalenti e, solo a quel punto, imputarne, in tutto o in parte, il costo alla convenuta.
3 C) Ugualmente da respingere la domanda riconvenzionale di , che non ha prodotto – e, CP_1 invero, a monte, nemmeno allegato con precisione – titolo in forza del quale le dovesse versare Pt_1 somme periodiche (e, in caso, di che entità) per l'utilizzo dei locali.
A ciò aggiungasi l'assenza di contestazioni inviate dalla convenuta all'attrice prima dell'inizio della nota pandemia, circostanza che rende verosimile l'affermazione di di aver, sino a quel Pt_1 momento, di volta in volta sempre corrisposto ad importi variabili a seconda dei concreti CP_1 utilizzi mensili, per certo poi cessati dal marzo 2020.
D) La prevalente soccombenza della convenuta, risultante dall'esito complessivo della lite, giustifica la sua condanna a rifondere all'attrice 2/3 delle relative spese, compensandosi tra le parti il restante
1/3.
Le stesse sono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 7.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, valutando svolte le quattro fasi, ritenendo compresa l'attività difensiva del procedimento di sequestro,
e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
pagherà pertanto a a tale titolo euro 5.000,00 per compenso professionale di CP_1 Pt_1
Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati.
Le spese di CTU e di custodia, come separatamente liquidate, sono invece poste a integrale carico della convenuta, il cui rifiuto di riconsegnare i beni all'attrice ne ha dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- condanna la convenuta a restituire immediatamente all'attrice i beni di proprietà di quest'ultima indicati nell'elenco contenuto alle pagine 3-4 della CTU agli atti;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice euro 664,00, oltre interessi legali dal 23/07/2021 al saldo,
a titolo risarcitorio per lo smarrimento degli ulteriori beni, sempre di proprietà di contenuti Pt_1 nell'elenco di pagina 6 della CTU agli atti;
- revoca il sequestro della chitarra a fucile del gruppo NY e i Marines, 1967, e condanna la convenuta a restituire immediatamente il bene all'attrice, comodataria dello stesso;
- respinge le ulteriori domande formulate dalle parti;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
- compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite;
4 - pone le spese di CTU e di custodia, come separatamente liquidate, a integrale carico della convenuta, con diritto dunque dell'attrice di ripetere dalla prima tutte le somme eventualmente pagate a tale titolo.
Si comunichi.
Modena, 27/06/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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