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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/08/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 15/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] della frazione Migliuso, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Federico Nicotera, n. 29, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata,
Complesso “Le Agavi” elettivamente domicilia, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000916515000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn.
33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000, 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000916515000 pacificamente notificata in data 09.11.2022 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn.
33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000, 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000. Il ricorrente rilevava la non dovutezza dei contributi per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per inattività dell'impresa a partire dall'anno 2014 ed eccepiva, inoltre, l'illegittimità del richiesto pagamento di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione nonché l'illegittimità dell'intimazione per violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inesistenza, la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento con vittoria di spese di lite il parziale annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 26.05.2023, si costitutiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini di CP_1 cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/99 e, in ogni caso, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, conseguentemente, l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Rilevava, poi, l'inammissibilità per tardività dell'eccezione CP_3 di non dovutezza dei contributi per mancato svolgimento di attività di impresa dal 2014 e, comunque, la rituale notifica degli avvisi di addebito. Concludeva, perciò, chiedendo volersi disporre, in via preliminare, la chiamata in causa di e, nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione CP_3
e, comunque, il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e riconoscimento dell'esclusiva responsabilità e condanna del terzo litisconsorte necessario CP_3
3. All'udienza del 14.12.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che conseguentemente si costituiva con atto depositato il giorno 01.08.2023 rilevando, in via CP_3 preliminare, il sopravvenuto annullamento automatico (Legge n. 197/2022) dei crediti relativi agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000 e alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 limitatamente al credito rispetto ai quali chiedeva volersi dichiarare CP_1 la cessata materia del contendere. Rispetto ai residui avvisi di addebito nn. 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale
(con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020209001437046000 presumibilmente notificata in data 18.05.2020 e alla stessa intimazione di pagamento n.
03020229000916515000 opposta e notificata in data 09.11.2022).
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare l'intervenuta e parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, il rigetto della domanda perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione in oggetto, essendo stata proposta ben oltre il termine di 40 giorni (la notifica dell'atto impugnato è stata effettuata in data 09.11.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 05.01.2023) può essere qualificata solo come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, senza essere soggetta a termini di decadenza, può essere utilizzata per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Le doglianze attinenti all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per decadenza dal diritto alla riscossione, mancanza dei requisiti fattuali ed illegittimità del richiesto pagamento di interessi e sanzioni nonché erronea applicazione degli oneri di riscossione e violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sono inammissibili per tardività del ricorso, per cui l'unica valutazione possibile riguarda la sussistenza o meno della prescrizione c.d. sopravvenuta.
8. Si evidenzia che relativamente alla cartella di pagamento
• n. 03020110029713665000, limitatamente al credito , relativa a contributi IVS anno 2008 CP_1
e regolarmente notificata il 20.09.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani di , Persona_1 madre del destinatario;
e agli avvisi di addebito:
• n. 33020120001393725000 relativo a contributi IVS anno 2010 e regolarmente notificato il
09.10.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020120002247305000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
04.01.2023 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario ; Parte_1
• n. 33020130000389106000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
03.04.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020130001826861000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
15.01.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020140000464600000 relativo a contributi IVS anno 2013 e regolarmente notificato il
29.05.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di sorella del destinatario;
Persona_2
• n. 33020140001455753000 relativo a contributi IVS anno 2013 e regolarmente notificato il
10.10.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di sorella del destinatario;
Persona_2
• n. 33020140002651817000 relativo a contributi IVS anno 2014 e regolarmente notificato il
31.12.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020150001063217000 relativo a contributi IVS anno 2014 e regolarmente notificato il
20.10.2015 a mezzo raccomandata A/R a mano del destinatario . Parte_1
L , in sede di costituzione, evidenziava che gli stessi sono Controparte_2 stati annullati in base alla legge di Bilancio 2023 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 (data successivamente prorogata), dei singoli debiti affidati all' CP_4
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal
[...]
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, per come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in atti (si veda allegato 3 al fascicolo . Difatti l'art. 1, comma 222 della CP_3
L. 197/2022 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145”.
Ciò posto, essendo pacifico che i crediti relativi alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000,
33020120002247305000, 33020130000389106000, 33020130001826861000,
33020140000464600000, 33020140001455753000, 33020140002651817000,
33020150001063217000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata sono stati sgravati, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
*****
In relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33020160000804517000, relativo a contributi IVS anno 2015, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 12.06.2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020160002329919000, relativo a contributi IVS anno 2015, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 14.12.2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020170001091782000, relativo a contributi IVS anno 2016, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 04.11.2017, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 3302018000705516000, relativo a contributi IVS anno 2017, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 02.08.2018, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020180002730686000, relativo a contributi IVS anno 2017, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 15.02.2019, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
Perciò, gli avvisi di addebito di cui sopra (in particolare i nn. 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000 e
33020180002730686000) non risultano prescritti per la valida esistenza di atti interruttivi della prescrizione c.d. sopravvenuta.
*****
In relazione, infine, agli avvisi di addebito:
• n. 33020190000790613000, relativo a contributi IVS anno 2018, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 22.08.2019, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento impugnata
(n. n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il 09.11.2022);
• n. 33020190002201175000, relativo a contributi IVS anno 2018 e 2019, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 04.02.2020, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento impugnata (n. n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il 09.11.2022).
Gli stessi non risultano prescritti per mancato decorso tra la notifica dei singoli avvisi di addebito avvenuta, rispettivamente, in data 22.08.2019 e in data 04.02.2020, e la notifica dell'atto impugnato, pacificamente avvenuta in data 09.11.2022.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000,
33020120002247305000, 33020130000389106000, 33020130001826861000,
33020140000464600000, 33020140001455753000, 33020140002651817000,
33020150001063217000 per avvenuto sgravio e annullamento dei crediti ad essi sottesi;
- rigetta il ricorso nel resto:
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 22.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] della frazione Migliuso, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Federico Nicotera, n. 29, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata,
Complesso “Le Agavi” elettivamente domicilia, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000916515000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn.
33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000, 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000916515000 pacificamente notificata in data 09.11.2022 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn.
33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000, 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000. Il ricorrente rilevava la non dovutezza dei contributi per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per inattività dell'impresa a partire dall'anno 2014 ed eccepiva, inoltre, l'illegittimità del richiesto pagamento di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione nonché l'illegittimità dell'intimazione per violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inesistenza, la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento con vittoria di spese di lite il parziale annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 26.05.2023, si costitutiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini di CP_1 cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/99 e, in ogni caso, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, conseguentemente, l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Rilevava, poi, l'inammissibilità per tardività dell'eccezione CP_3 di non dovutezza dei contributi per mancato svolgimento di attività di impresa dal 2014 e, comunque, la rituale notifica degli avvisi di addebito. Concludeva, perciò, chiedendo volersi disporre, in via preliminare, la chiamata in causa di e, nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione CP_3
e, comunque, il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e riconoscimento dell'esclusiva responsabilità e condanna del terzo litisconsorte necessario CP_3
3. All'udienza del 14.12.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che conseguentemente si costituiva con atto depositato il giorno 01.08.2023 rilevando, in via CP_3 preliminare, il sopravvenuto annullamento automatico (Legge n. 197/2022) dei crediti relativi agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000, 33020120002247305000, 33020130000389106000,
33020130001826861000, 33020140000464600000, 33020140001455753000,
33020140002651817000, 33020150001063217000 e alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 limitatamente al credito rispetto ai quali chiedeva volersi dichiarare CP_1 la cessata materia del contendere. Rispetto ai residui avvisi di addebito nn. 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000,
33020180002730686000, 33020190000790613000 e 33020190002201175000 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale
(con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020209001437046000 presumibilmente notificata in data 18.05.2020 e alla stessa intimazione di pagamento n.
03020229000916515000 opposta e notificata in data 09.11.2022).
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare l'intervenuta e parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, il rigetto della domanda perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione in oggetto, essendo stata proposta ben oltre il termine di 40 giorni (la notifica dell'atto impugnato è stata effettuata in data 09.11.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 05.01.2023) può essere qualificata solo come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, senza essere soggetta a termini di decadenza, può essere utilizzata per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Le doglianze attinenti all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per decadenza dal diritto alla riscossione, mancanza dei requisiti fattuali ed illegittimità del richiesto pagamento di interessi e sanzioni nonché erronea applicazione degli oneri di riscossione e violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sono inammissibili per tardività del ricorso, per cui l'unica valutazione possibile riguarda la sussistenza o meno della prescrizione c.d. sopravvenuta.
8. Si evidenzia che relativamente alla cartella di pagamento
• n. 03020110029713665000, limitatamente al credito , relativa a contributi IVS anno 2008 CP_1
e regolarmente notificata il 20.09.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani di , Persona_1 madre del destinatario;
e agli avvisi di addebito:
• n. 33020120001393725000 relativo a contributi IVS anno 2010 e regolarmente notificato il
09.10.2012 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020120002247305000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
04.01.2023 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario ; Parte_1
• n. 33020130000389106000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
03.04.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020130001826861000 relativo a contributi IVS anno 2012 e regolarmente notificato il
15.01.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020140000464600000 relativo a contributi IVS anno 2013 e regolarmente notificato il
29.05.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di sorella del destinatario;
Persona_2
• n. 33020140001455753000 relativo a contributi IVS anno 2013 e regolarmente notificato il
10.10.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di sorella del destinatario;
Persona_2
• n. 33020140002651817000 relativo a contributi IVS anno 2014 e regolarmente notificato il
31.12.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020150001063217000 relativo a contributi IVS anno 2014 e regolarmente notificato il
20.10.2015 a mezzo raccomandata A/R a mano del destinatario . Parte_1
L , in sede di costituzione, evidenziava che gli stessi sono Controparte_2 stati annullati in base alla legge di Bilancio 2023 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 (data successivamente prorogata), dei singoli debiti affidati all' CP_4
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal
[...]
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, per come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in atti (si veda allegato 3 al fascicolo . Difatti l'art. 1, comma 222 della CP_3
L. 197/2022 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145”.
Ciò posto, essendo pacifico che i crediti relativi alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000,
33020120002247305000, 33020130000389106000, 33020130001826861000,
33020140000464600000, 33020140001455753000, 33020140002651817000,
33020150001063217000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata sono stati sgravati, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
*****
In relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33020160000804517000, relativo a contributi IVS anno 2015, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 12.06.2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020160002329919000, relativo a contributi IVS anno 2015, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 14.12.2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020170001091782000, relativo a contributi IVS anno 2016, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 04.11.2017, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 3302018000705516000, relativo a contributi IVS anno 2017, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 02.08.2018, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
• n. 33020180002730686000, relativo a contributi IVS anno 2017, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 15.02.2019, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03020209001437046000, regolarmente notifica per compiuta giacenza il 18.05.2020 e con l'intimazione di pagamento impugnata (n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il
09.11.2022);
Perciò, gli avvisi di addebito di cui sopra (in particolare i nn. 33020160000804517000,
33020160002329919000, 33020170001091782000, 3302018000705516000 e
33020180002730686000) non risultano prescritti per la valida esistenza di atti interruttivi della prescrizione c.d. sopravvenuta.
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In relazione, infine, agli avvisi di addebito:
• n. 33020190000790613000, relativo a contributi IVS anno 2018, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 22.08.2019, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento impugnata
(n. n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il 09.11.2022);
• n. 33020190002201175000, relativo a contributi IVS anno 2018 e 2019, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 04.02.2020, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento impugnata (n. n. 03020229000916515000 regolarmente notificata il 09.11.2022).
Gli stessi non risultano prescritti per mancato decorso tra la notifica dei singoli avvisi di addebito avvenuta, rispettivamente, in data 22.08.2019 e in data 04.02.2020, e la notifica dell'atto impugnato, pacificamente avvenuta in data 09.11.2022.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
03020110029713665000 e agli avvisi di addebito nn. 33020120001393725000,
33020120002247305000, 33020130000389106000, 33020130001826861000,
33020140000464600000, 33020140001455753000, 33020140002651817000,
33020150001063217000 per avvenuto sgravio e annullamento dei crediti ad essi sottesi;
- rigetta il ricorso nel resto:
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 22.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara