Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
Decreto collegiale 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02883/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2022, proposto da
LI CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP di Siracusa, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 224/2020 in data 14 aprile 2020.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con relazione depositata in data 9 settembre 2023 il commissario ad acta ha illustrato le attività sinora poste in essere per dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 224/2020 del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, e ha rappresentato, in particolare, quanto segue: a) adottato il provvedimento commissariale di competenza e in assenza dell’emissione dei mandati di pagamenti, il commissario ad acta ha contattato il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa chiedendo informazioni sulla situazione finanziaria dell’Ente; b) con note inviate al commissario ad acta il commissario liquidatore ha rappresentato, in particolare, le difficoltà del Consorzio, precisando la totale mancanza di disponibilità finanziarie che consentissero di dar corso al pagamento di quanto dovuto; c) in data 26 maggio 2023 il commissario ad acta ha chiesto formalmente al Consorzio ASI e all’Istituto del Tesoriere, Banca San Paolo, di comunicare la situazione contabile dell’Ente.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Risulta dalla relazione del commissario liquidatore n. 189 in data 8 marzo 2023 (versata in atti nel giudizio n. 1310/22, trattenuto anch’esso in decisione nell’odierna camera di consiglio) che: a) non è possibile procedere al pagamento per mancanza delle necessarie risorse; b) dalla verifica di cassa in data 3 marzo 2023, infatti, sul conto intestato al Consorzio risulta un vincolo di indisponibilità di qualsiasi saldo attivo derivante da pignoramenti eseguiti dai creditori nei confronti del terzo per complessivi ad € 3.213.160,83; c) il pagamento sarebbe potuto intervenire, pertanto, solo a seguito del ripianamento delle posizioni debitorie fatte valere in sede di espropriazione presso terzi dai creditori pignoratizi e nei limiti di capienza di eventuali nuove entrate, comprese quelle derivanti dallo smobilizzo dell’attivo patrimoniale consortile, costituito da cespiti immobiliari suscettibili di vendita soltanto con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla speciale normativa di settore.
Tanto precisato, occorre osservare che nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623/2021 in data 28 giugno 2021 è stato affermato, in particolare, quanto segue:
12.22. Lo spazio dell’esecuzione davanti al giudice amministrativa della condanna al pagamento di una somma di denaro è quindi ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa.
12.23. Laddove invece si ponga un problema di reperimento delle risorse (e non di mera adozione degli atti contabili), richiedendosi, come nel caso di specie, il pignoramento presso terzi, detta attività si pone al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza amministrativa, richiamando piuttosto l’esercizio di poteri che non sono intestati al potere esecutivo ma all’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione ha infatti poteri esecutori sui propri beni (rispetto ai quali si misura quindi il potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza) solo nei casi specificamente indicati dalla legge (così l’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990).
Al di fuori di questi casi il reperimento delle risorse necessarie per l’esecuzione coattiva della condanna al pagamento di una somma di denaro è prerogativa del giudice civile, così come lo è il pignoramento presso terzi.
Del resto, a fronte della possibilità di aggredire il patrimonio del debitore pignorando i crediti del medesimo verso i terzi si prefigura una via per assicurare l’effettività della tutela. In tal modo si consente infatti la soddisfazione del creditore, che invece sarebbe preclusa qualora si dovesse verificare la totale o parziale incapienza del patrimonio del debitore.
Quest’ultima evenienza è solo parzialmente superata dalle procedure concorsuali, che, pur garantendo la par condicio creditorum, non consentono di andare oltre la liquidazione della massa esistente.
Del resto, ad impossibilia nemo tenetur: l’impossibilità di un fatto o di un atto giuridico determina conseguenze rilevanti sui rapporti e le posizioni soggettive, essendo causa di estinzione dell’obbligazione (art. 1463 c.c.) e di chiusura della procedura fallimentare (art. 118 comma 1 n. 3 l. fall.).
L’esecuzione del giudicato trova infatti un limite intrinseco e ineliminabile, che è logico e pratico, ancor prima che giuridico, “nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante” (Ad. plen. 9.6.2016 n. 11)
E ciò avviene non solo nell’ordinamento italiano, ma anche negli ordinamenti continentali che possono essere raffrontati al primo. Né si pone un tema di rispetto dei principi CEDU sopra richiamati, atteso che detta eventuale impossibilità non è dovuta a una falla del sistema rimediale approntato dalla Stato (che determinerebbe la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale) ma ad una inesistenza materiale di disponibilità patrimoniale del debitore.
12.24. Non può quindi ammettersi che il Commissario ad acta chieda il pignoramento dei crediti al giudice civile dell’esecuzione in quanto egli si sostituisce all’Amministrazione, non alla parte privata che può agire in giudizio davanti al giudice civile. Sicché egli è deputato a sostituirsi all’Amministrazione esercitando i relativi poteri (così dando soddisfazione diretta al privato), non ad adoperarsi perché altra autorità giudiziaria provveda ad assicurare la tutela del diritto, pena non solo l’inefficienza del sistema nel suo complesso ma anche la confusione ordinamentale fra Amministrazione attiva e giurisdizione e fra le varie giurisdizioni.
12.25. In tal senso si differenzia dal Commissario liquidatore, che invece assume la qualifica di pubblico ufficiale (art. 199 l. fall.), e che è deputato a svolgere tutte le operazioni della liquidazione (art. 204 l. fall.) e, a tal fine, è legittimato ad agire in giudizio nel perimetro (e al fine) delle prerogative liquidatorie (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2019 n. 33422)…
Il caso [in esame] è contraddistinto dall’assenza di risorse disponibili presso l’Ato Me2 in liquidazione.
Non si pone quindi un tema di adozione degli atti contabili della procedura di spesa ma di compiere la prodromica attività di reperimento delle risorse.
Avendo il Commissario ad acta prospettato la possibilità che sussistano crediti dell’Ato Me2 in liquidazione verso i Comuni soci, l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe chiama in causa i poteri del giudice civile funzionali all’aggressione dei crediti del debitore verso i terzi, cioè il pignoramento presso terzi, azionabile dalla parte privata, e la relazione dinamica esistente fra effettività della tutela e proprietà dei beni, che connota il processo esecutivo civile (a differenza del giudizio d’ottemperanza).
Il pignoramento dei crediti presso terzi (art. 543 c.p.c.) non è infatti un atto amministrativo ma attiene al primo momento del processo di esecuzione forzata.
Né, come si è visto, si può pretendere che sia il Commissario ad acta ad esercitare l’azione esecutiva davanti al giudice civile.
Neppure è ammissibile una conclusione diversa sulla base del rilievo che, nel caso di specie, i terzi che si assumono debitori siano dei Comuni, quindi soggetti alle regole delle procedure contabili di spesa, con conseguente rinnovata necessità di far intervenire il Commissario ad acta. Ostano a tale conclusione le regole sui limiti soggettivi del giudicato di condanna qui in ottemperanza, che non comprende detti Comuni terzi, che invece possono essere coinvolti nel processo esecutivo di esecuzione.
D’altro canto, neppure si può ritenere che l’appellante non abbia, e non abbia avuto, a disposizione i rimedi processuali per far valere la sua pretesa davanti al giudice civile. E’ stato infatti da tempo superato l’orientamento che riteneva la natura pubblica del debitore ostativa rispetto al procedimento di esecuzione per espropriazione forzata (Ad. plen. 4 del 1998, ss. uu., 13 giugno 1996, n. 5445 e ss. uu., 23 agosto 1990, n. 8567).
La decisione di ritenere esaurito il giudizio di ottemperanza, pertanto, non determina un vulnus al principio di effettività della tutela.
Detta decisione infatti non preclude né limita l’ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente condanna al pagamento di somma di denaro (Corte cost. 12 dicembre 1998, n. 406).
Sulla base delle affermazioni del giudice di appello, deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio in ottemperanza, in quanto allo stato non vi sono risorse disponibili per dare esecuzione alla decisione portata in ottemperanza,
Non sono, infatti, disponibili le somme pignorate, in quanto il giudizio di ottemperanza non può costituire uno strumento per sovvertire l’ordine legale nella soddisfazione dei crediti vantanti nei confronti del debitore.
Deve anche osservarsi, con riferimento a quanto rappresentato dal difensore di parte ricorrente nell’odierna camera di consiglio, che neppure può assumere rilievo a tal fine la particolare natura del credito azionato, in quanto le cause di privilegio sono fissate dalla legge e di esse è chiamato a fare applicazione anche il giudice dell’esecuzione civile, non potendo, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo effettuare un apprezzamento soggettivo ed extra-normativo onde consentire la soddisfazione immediata di una particolare pretesa creditoria a discapito delle altre.
Il commissario, inoltre, come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, non può attivarsi per acquisire importi eventualmente dovuti in favore dell’Amministrazione.
Il ricorso in ottemperanza potrà, comunque, essere riproposto qualora sopraggiungano flussi di liquidità che consentano all’Amministrazione intimata di adempiere la propria obbligazione.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite relative alla presente possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio e compensa fra le parti le spese relative alla presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO