Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da DR AT e RG UG, rappresentati e difesi dall'avvocato Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LA Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Visentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mediacom S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) Della determinazione del 5 dicembre 2024 con cui LA S.p.a. ha respinto l’istanza di accesso civico o in subordine documentale, presentata dai ricorrenti il 21 ottobre 2024 (Istanza di accesso civico o in subordine documentale del 21.10.2024 – documento 1);
b) Della determinazione dell’11 dicembre 2024 con cui LA S.p.a. ha confermato il proprio diniego, pur a seguito delle precisazioni fornite dai ricorrenti con l’istanza del 9 dicembre 2024 (Istanza di accesso civico o in subordine documentale del 9.12.2024 – documento 2).
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 aprile 2025:
c) della nota ACQLT-2025U-0004305 del 28 marzo 2025;
d) della nota ACQLT-2025U-0005047 del 10 aprile 2025;
con le quali LA S.p.A. ha accolto soltanto parzialmente l’istanza di accesso formulata dai ricorrenti, con consequenziale ordine di esibizione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LA Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premettono i ricorrenti di essere mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese, appaltatore del servizio di recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti maturati nei confronti di terzi e non riscossi, giusta contratto stipulato con LA S.p.a. in corso di esecuzione, secondo il quale il corrispettivo per l’appaltatore è calcolato in percentuale rispetto alle somme che la società appaltatrice di volta in volta recupera tramite l’attività professionale svolta; tale compenso, poi, viene a sua volta ripartito tra la mandataria e i mandanti, pro quota di partecipazione al RTI.
Espongono, ancora, che, avendo rilevato nel tempo disallineamenti tra l’opera da essi prestata e la contabilità dell’appalto che la mandataria Mediacom dichiarava di aver ricevuto da LA, hanno formulato formale istanza di accesso civico o, in subordine, documentale, per ottenere copia della documentazione inerente alla contabilità dell’appalto che l’amministrazione aveva nel tempo trasmesso alla mandataria.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 gennaio 2025 e depositato il 22 gennaio 2025, impugnano le comunicazioni con cui è stata respinta l’istanza di accesso, sia civico, che documentale, perché ritenute massive e solo preordinate ad un controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione.
Hanno dedotto, al riguardo, i seguenti ordini di censura, articolati in unico motivo di ricorso: violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della cedu; violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della costituzione; violazione del principio di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell’amministrazione; violazione e falsa applicazione del principio di legalità di cui all’articolo 1 della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l, 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 33/2013; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, concludendo per l’accoglimento del ricorso con consequenziale ordine di esibizione dei documenti richiesti.
In data 7 febbraio 2025 si è costituita in giudizio LA S.p.a. con atto di mero stile.
Con atto per motivi aggiunti, notificati il 28 aprile 2025 e depositati il 29 aprile 2025, i ricorrenti hanno impugnato le successive note del marzo e aprile 2025, con cui le istanze di accesso, meglio dettagliate con nota del 4 marzo 2025, sono state accolte ma solo parzialmente.
In sostanza, la richiesta è stata circoscritta a:
1) il numero complessivo di pratiche affidate da LA S.p.a. all’A.T.I., in virtù dei contratti di appalto riportati in oggetto, con l’indicazione per ciascuna pratica del relativo valore;
2) il valore complessivo delle somme recuperate da LA S.p.a. con la specifica di quali somme sono state recuperate a titolo di sorta capitale, quali a titolo di interessi legali e quali per spese legali;
3) tutti gli importi corrisposti da LA S.p.a. alla capogruppo Mediacom S.r.l., in esecuzione dei citati contratti di appalto, con l’indicazione di quali importi sono stati erogati a titolo di “compenso fisso” di cui all’art. 5, del capitolato speciale di appalto, quali a titolo di “provvigione” (cd. aggio) di cui all’art. 5. c. 6, lett. b del capitolato speciale di appalto e quali a titolo di “compensi legali”.
Lamentano che il riscontro positivo a tale richiesta è stato solo parziale e ha riguardato i punti 1) e 2) dell’istanza del 4 marzo 2025, ma l’ostensione effettuata avrebbe reso impossibile la ricostruzione reale della contabilità in assenza della indicazione dei valori reali, mentre nulla è stato osteso per il punto 3).
Hanno, pertanto, riformulato le stesse censure dedotte con il ricorso introduttivo, insistendo per l’ordine di esibizione di tutti i documenti richiesti.
La camera di consiglio del 9 luglio 2025, fissata per l’esame del ricorso, è stata poi rinviata ad altra data su istanza congiunta delle parti, in considerazione dell’approssimarsi del bonario componimento ai fini dell’acquisizione della documentazione richiesta.
In vista della discussione del ricorso, le parti hanno poi depositato documenti, memorie e repliche.
LA ha chiarito di avere esaurito l’11 febbraio 2025 la richiesta di accesso del 9 dicembre 2024 con l’esibizione degli atti richiesti suddivisi per annualità (2016 – 2024) e mensilità; quindi, in data 10 aprile 2025 ha corrisposto alla richiesta del 4 marzo 2025, inviando ai ricorrenti la seguente documentazione: 1) elenco delle pratiche affidate ai legali del RTI (2017-2020); 2) dettaglio delle spese legali riconosciute (2018-2024); ancora con la nota del 27 ottobre 2025, e la successiva integrazione del 6 novembre 2025, (entrambe depositate in atti) a seguito di ulteriore richiesta degli istanti, sono state trasmesse tutte le fatture emesse dalla mandataria Mediacom nell’ambito del rapporto contrattuale in questione sino a quella data, ed ha, pertanto, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo già chiarito con la parte ricorrente che, non essendovi altra documentazione disponibile, il relativo procedimento di accesso si è concluso. Deduce, comunque, l’infondatezza delle richieste di ulteriori documenti non essendone stata provata la disponibilità da parte di LA.
Parte ricorrente ha preso atto della copiosa documentazione trasmessa prima della discussione del ricorso in camera di consiglio, chiedendo un breve rinvio al fine di esaminarla e, in subordine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con ordine all’Amministrazione di esibire integralmente la documentazione richiesta entro un termine perentorio fissato dal Collegio, e con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Ha fatto seguito la replica di LA che ha contestato le affermazioni della parte avversaria che, invece di rinunciare al ricorso, nonostante l’esibizione documentale integrale sia avvenuta da tempo, ha insistito nella prosecuzione del giudizio senza alcuna reale utilità; dal canto suo, la parte ricorrente ha replicato che “ solo a seguito di una lunga e ingiustificata resistenza LA, in data 18 novembre 2025, ha finalmente depositato in giudizio la documentazione richiesta, ivi comprese le fatture successive al 2020, la cui ostensione era stata invece, sino all’11 novembre precedente, inspiegabilmente negata (come risulta dal documento 17 della produzione avversaria).” Ha insistito, stante l’ingente mole documentale acquisita, per un rinvio per poter esaminare compiutamente gli atti e verificarne la completezza; in subordine, ha chiesto la cessazione del giudizio, con riserva di verificare la completezza della documentazione depositata al di fuori di esso e con compensazione delle spese, stante sul punto l’accordo tra le parti già prodotto in atti (documento 10).
Quindi alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udito il difensore di LA, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In limine, il Collegio ritiene che l’istanza di differimento della camera di consiglio presentata dalla parte ricorrente deve essere respinta in quanto la causa, già rinviata al fine di consentire la composizione della lite, è ormai matura per la decisione. Infatti, il corposo deposito documentale di LA, che pure rileva ai fini della definizione della controversia, è avvenuto l’11 novembre 2025, nei termini di rito previsti dall’art. 87, comma 3, del c.p.a., e pertanto non sussiste l’esigenza di garantire termini a difesa. Inoltre, la stessa parte ricorrente ha dato atto che il successivo 18 novembre è stata corrisposta l’integrità della documentazione richiesta, salvo verificarne la completezza, che è stata comunque dichiarata da LA, che ha precisato di non averne altra a disposizione.
Tanto chiarito, il Collegio ritiene che, come da domanda, sia pure subordinata, di parte ricorrente, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che emerge dalla circostanza in fatto che sia a seguito dell’istanza meglio circostanziata dai ricorrenti del 4 marzo 2025, che a seguito delle interlocuzioni che si sono succedute nei mesi successivi, fino al mese di novembre, LA ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla esibizione degli atti dai medesimi richiesti e, per l’effetto, ha trasmesso tutta la documentazione afferente tale richiesta in suo possesso, affermando espressamente che non ne ha altra nella sua disponibilità.
Ritiene, in proposito utile precisare il Collegio che, per giurisprudenza costante, il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'amministrazione, non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ ad impossibilia nemo tenetur ” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non esistenti o mai formati; in ogni caso, l'amministrazione ha l'onere di indicare, sotto la propria responsabilità, di non essere in grado di esibire gli atti, specificando le concrete ragioni di tale impossibilità, chiarendo, in particolare, se i documenti richiesti non esistano ovvero esistano ma siano andati smarriti; nel caso in cui sia certo che i documenti esistano ma non siano stati trovati perché smarriti, l'onere motivazionale diviene rafforzato, dovendo l'amministrazione in questi casi dimostrare di aver svolto ricerche accurate mediante l'illustrazione: a) delle modalità di conservazione degli atti richiesti e delle articolazioni organizzative incaricate della loro conservazione; c) delle concrete ragioni del loro mancato reperimento.
Tanto precisato in linea generale, e avuto riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene che al fine della soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di accesso di parte ricorrente, LA era tenuta – come poi effettivamente ha fatto - a produrre i documenti già esistenti e individuati nelle istanze di accesso e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi e ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento dell'Amministrazione.
Pertanto, non potendo la parte ricorrente esigere altra ostensione documentale, il Collegio deve prendere atto che l’interesse sotteso al giudizio presentato ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., è stato ormai soddisfatto, con conseguente inutilità di una pronuncia che nulla altro potrebbe aggiungere a quanto già ottenuto.
Pertanto, dato atto della piena soddisfazione delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate integralmente, tenuto conto che, ancorché l’accesso integrale dei documenti richiesti sia avvenuto in pendenza di lite, la parte ricorrente vi ha acconsentito, come da documento depositato in atti e confermato nell’ultima memoria depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AL, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL AL |
IL SEGRETARIO