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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13697/2024 + 5282/2023 (ATP) riunito
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Goretti n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Gianluca Vecchione (C.F.: ), con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5; Ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di CP_1
Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 13.05.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; che, convocato a visita in data 12/09/2022, la Commissione Medica ha riconosciuto la sussistenza dei condizioni CP_1 legittimanti il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità ritenendo, di contro, insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
di aver, quindi, proposto ricorso per
1 A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 5282/2023 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento. Tanto premesso, parte ricorrente, deducendo il sopravvenuto aggravamento del proprio quadro patologico, ha chiesto con la presente opposizione, previo supplemento delle indagini peritali ai sensi dell'art. 149 disp. di att. c.p.c. da parte del già nominato CTU Dott. o, in subordine, previo Persona_1 rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. Con ordinanza ex art. 127 ter pronunciata alla scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024, riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, ritenuto necessario richiedere un supplemento di incarico peritale, è stato assegnato al Ctu già nominato nella fase di atp, dr. l'incarico di accertare la sussistenza del Persona_1 requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso. A seguito della rinuncia all'incarico peritale depositata dal dott.
[...] in data 08.12.2024, all'udienza dell'8.1.2025, è stato nominato, Per_1 quale CTU, per lo stesso incombente, il dott. Persona_2
La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* L'istante, con l'opposizione, ha dedotto che, rispetto alla data della visita peritale eseguita in data 14/07/2023 dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP, si è verificato un peggioramento del proprio stato patologico, soprattutto in relazione alla Sindrome di Parkinson, tale da non renderlo più autonomo nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. A sostegno del dedotto aggravamento il ricorrente ha prodotto, a corredo del ricorso, certificazione medica del 22/03/2024 a firma della Dott.ssa Per_3
specialista neurologa dell'ASL Napoli 2 Nord, che certifica “un
[...] peggioramento della S. extrapiramidale” con necessità di modifica della terapia, e certificato del 15/05/2024 a firma della Dott.ssa del Persona_4
Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASL Napoli 2 Nord, che attesta “Forte rallentamento ideo-motorio da parkinsonismo ingravescente. Tremore fine agli arti superiori soprattutto all'arto superiore destro – E' presente freezing nell'inizio dell'andatura che predispone a frequenti cadute
…”. I rilievi sono fondati.
2 Nel caso in esame, il secondo CTU, dott. nominato in questa Persona_2 fase di opposizione, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, all'esito del nuovo esame ha ritenuto l'istante affetto da:
“a) malattia di Parkinson b) cardiopatia ipertensiva c) fibrillazione atriale cronica trattata con impianto di pace-maker bicamerale d) trombocitopenia e) insufficienza venosa cronica agli arti inferiori f) declino cognitivo su base vascolare g) depressione involutiva h) aterosclerosi dei TSA i) ipoacusia bilaterale j) artrosi polidistrettuale”. Successivamente, il consulente, valutata la documentazione medica sopravvenuta depositata dall'istante a corredo dell'opposizione (e, precisamente, il referto di consulenza neurologica del 22/03/2024 ed il referto di visita geriatrica del 15/05/2024), considerato altresì quanto emerso dall'esame obiettivo, effettuato in sede peritale in data 27.01.2025, ha accertato che “Trattasi di un complesso patologico di particolare rilevanza clinico-funzionale, sia per le caratteristiche eziologiche delle varie infermità accertate che per l'entità delle relative manifestazioni sintomatologiche. Ne consegue, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, una condizione di difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età che, in considerazione della predetta documentazione sanitaria, può essere retrodatata all'epoca della domanda amministrativa”. Il Ctu ha poi precisato che: “Nel caso del ricorrente va considerato che trattasi di un soggetto assai fragile sul piano biologico a causa delle peculiari caratteristiche del complesso patologico da cui è affetto, abbisognevole pertanto di una continua e vigile attenzione di terzi, sia per una sicura realizzazione delle funzioni vegetative che per la gestione della terapia farmacologica a cui il ricorrente deve quotidianamente sottoporsi;
inoltre vi è da valutare la valida attuazione della fondamentale funzione deambulativa, notevolmente ridotta causa della malattia di Parkinson, cui sono affidati non soltanto la possibilità di spostamenti nell'ambiente e dall'ambiente di vita ma anche la opportunamente rapida risposta a situazioni di pericolo che impongano l'immediato abbandono del luogo in cui essi si sviluppino. Ne deriva l'immanente rischio di pregiudizi fisici importanti ove non gli sia data la possibilità di provvedervi mediante l'intervento di terzi e, comunque,
3 la ricorrenza di forti intralci nell'autonomia di relazione nonché di una sufficiente e dignitosa gestione della propria persona;
il ricorrente non ha infatti la capacità di avere cura della sua persona e della sua salute, risultando dipendente dall'ambiente e da chi gli dà assistenza per quanto riguarda le capacità di compiere in modo efficace, coerente, ordinato e ben finalizzato gli atti comuni quotidiani”. Alla luce di tali risultanze, il consulente ha dunque concluso che: “si ravvisano, in base alla documentazione sanitaria disponibile ed all'accertamento delle patologie da cui il ricorrente è affetto, le condizioni per ritenere giustificato il riconoscimento anche della indennità di accompagnamento. La documentazione sanitaria agli atti non consente di retrodatare tale valutazione dall'epoca della domanda amministrativa, dal momento che la condizione clinico-funzionale del ricorrente risulta peggiorata dalla identificazione della malattia di Parkinson (v. referto di visita geriatrica del D.S. 37 della A.S.L. Napoli 2 Nord in data 15/05/2024). Pertanto si può retrodatare la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita dal febbraio 2024 per verosimile evoluzione clinico-funzionale nei tre mesi antecedenti”. Le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente dalle quali è emersa la sussistenza di nuove e più gravi affezioni, per cui meritano di essere condivise.
* L'opposizione, pertanto, va accolta, atteso che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.02.2024.
* Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura della metà, atteso che l'accertamento della invalidità come accertata è sopravvenuto alla domanda amministrativa ed agli accertamenti peritali del primo ctu;
conseguentemente, non sono stati rilevati errori diagnostici del CTU nominato nella fase di ATP;
segue la condanna dell al pagamento del residuo nella CP_1 misura liquidata in dispositivo. Alle spese delle due consulenze tecniche si provvede, poi, come da separati decreti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.02.2024;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da CP_1 separati decreti. NAPOLI, 09.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13697/2024 + 5282/2023 (ATP) riunito
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Goretti n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Gianluca Vecchione (C.F.: ), con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5; Ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di CP_1
Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 13.05.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; che, convocato a visita in data 12/09/2022, la Commissione Medica ha riconosciuto la sussistenza dei condizioni CP_1 legittimanti il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità ritenendo, di contro, insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento;
di aver, quindi, proposto ricorso per
1 A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 5282/2023 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento. Tanto premesso, parte ricorrente, deducendo il sopravvenuto aggravamento del proprio quadro patologico, ha chiesto con la presente opposizione, previo supplemento delle indagini peritali ai sensi dell'art. 149 disp. di att. c.p.c. da parte del già nominato CTU Dott. o, in subordine, previo Persona_1 rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. Con ordinanza ex art. 127 ter pronunciata alla scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024, riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, ritenuto necessario richiedere un supplemento di incarico peritale, è stato assegnato al Ctu già nominato nella fase di atp, dr. l'incarico di accertare la sussistenza del Persona_1 requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso. A seguito della rinuncia all'incarico peritale depositata dal dott.
[...] in data 08.12.2024, all'udienza dell'8.1.2025, è stato nominato, Per_1 quale CTU, per lo stesso incombente, il dott. Persona_2
La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* L'istante, con l'opposizione, ha dedotto che, rispetto alla data della visita peritale eseguita in data 14/07/2023 dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP, si è verificato un peggioramento del proprio stato patologico, soprattutto in relazione alla Sindrome di Parkinson, tale da non renderlo più autonomo nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. A sostegno del dedotto aggravamento il ricorrente ha prodotto, a corredo del ricorso, certificazione medica del 22/03/2024 a firma della Dott.ssa Per_3
specialista neurologa dell'ASL Napoli 2 Nord, che certifica “un
[...] peggioramento della S. extrapiramidale” con necessità di modifica della terapia, e certificato del 15/05/2024 a firma della Dott.ssa del Persona_4
Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASL Napoli 2 Nord, che attesta “Forte rallentamento ideo-motorio da parkinsonismo ingravescente. Tremore fine agli arti superiori soprattutto all'arto superiore destro – E' presente freezing nell'inizio dell'andatura che predispone a frequenti cadute
…”. I rilievi sono fondati.
2 Nel caso in esame, il secondo CTU, dott. nominato in questa Persona_2 fase di opposizione, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, all'esito del nuovo esame ha ritenuto l'istante affetto da:
“a) malattia di Parkinson b) cardiopatia ipertensiva c) fibrillazione atriale cronica trattata con impianto di pace-maker bicamerale d) trombocitopenia e) insufficienza venosa cronica agli arti inferiori f) declino cognitivo su base vascolare g) depressione involutiva h) aterosclerosi dei TSA i) ipoacusia bilaterale j) artrosi polidistrettuale”. Successivamente, il consulente, valutata la documentazione medica sopravvenuta depositata dall'istante a corredo dell'opposizione (e, precisamente, il referto di consulenza neurologica del 22/03/2024 ed il referto di visita geriatrica del 15/05/2024), considerato altresì quanto emerso dall'esame obiettivo, effettuato in sede peritale in data 27.01.2025, ha accertato che “Trattasi di un complesso patologico di particolare rilevanza clinico-funzionale, sia per le caratteristiche eziologiche delle varie infermità accertate che per l'entità delle relative manifestazioni sintomatologiche. Ne consegue, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, una condizione di difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età che, in considerazione della predetta documentazione sanitaria, può essere retrodatata all'epoca della domanda amministrativa”. Il Ctu ha poi precisato che: “Nel caso del ricorrente va considerato che trattasi di un soggetto assai fragile sul piano biologico a causa delle peculiari caratteristiche del complesso patologico da cui è affetto, abbisognevole pertanto di una continua e vigile attenzione di terzi, sia per una sicura realizzazione delle funzioni vegetative che per la gestione della terapia farmacologica a cui il ricorrente deve quotidianamente sottoporsi;
inoltre vi è da valutare la valida attuazione della fondamentale funzione deambulativa, notevolmente ridotta causa della malattia di Parkinson, cui sono affidati non soltanto la possibilità di spostamenti nell'ambiente e dall'ambiente di vita ma anche la opportunamente rapida risposta a situazioni di pericolo che impongano l'immediato abbandono del luogo in cui essi si sviluppino. Ne deriva l'immanente rischio di pregiudizi fisici importanti ove non gli sia data la possibilità di provvedervi mediante l'intervento di terzi e, comunque,
3 la ricorrenza di forti intralci nell'autonomia di relazione nonché di una sufficiente e dignitosa gestione della propria persona;
il ricorrente non ha infatti la capacità di avere cura della sua persona e della sua salute, risultando dipendente dall'ambiente e da chi gli dà assistenza per quanto riguarda le capacità di compiere in modo efficace, coerente, ordinato e ben finalizzato gli atti comuni quotidiani”. Alla luce di tali risultanze, il consulente ha dunque concluso che: “si ravvisano, in base alla documentazione sanitaria disponibile ed all'accertamento delle patologie da cui il ricorrente è affetto, le condizioni per ritenere giustificato il riconoscimento anche della indennità di accompagnamento. La documentazione sanitaria agli atti non consente di retrodatare tale valutazione dall'epoca della domanda amministrativa, dal momento che la condizione clinico-funzionale del ricorrente risulta peggiorata dalla identificazione della malattia di Parkinson (v. referto di visita geriatrica del D.S. 37 della A.S.L. Napoli 2 Nord in data 15/05/2024). Pertanto si può retrodatare la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita dal febbraio 2024 per verosimile evoluzione clinico-funzionale nei tre mesi antecedenti”. Le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente dalle quali è emersa la sussistenza di nuove e più gravi affezioni, per cui meritano di essere condivise.
* L'opposizione, pertanto, va accolta, atteso che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.02.2024.
* Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura della metà, atteso che l'accertamento della invalidità come accertata è sopravvenuto alla domanda amministrativa ed agli accertamenti peritali del primo ctu;
conseguentemente, non sono stati rilevati errori diagnostici del CTU nominato nella fase di ATP;
segue la condanna dell al pagamento del residuo nella CP_1 misura liquidata in dispositivo. Alle spese delle due consulenze tecniche si provvede, poi, come da separati decreti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.02.2024;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da CP_1 separati decreti. NAPOLI, 09.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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