CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AG IT presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 363 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità ex art. 2054 c.c. e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Giuseppe CodiceFiscale_1
TE
Parte appellante
e
), difesa dall'avvocato Antonello Controparte_1 P.IVA_1
CQ
Parte appellata nonché
1 e Controparte_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
• in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la Sentenza N. 1840/2021, del Tribunale Ordinario di
Cosenza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
RM GR, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, pubblicata in cancelleria in data 20/09/2021, non notificata, in quanto errata, contraddittoria e carente di motivazione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Voglia:
• Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata BR911MY per il sinistro del 22/04/2016 e, per l'effetto,
• Condannare nonché Controparte_2 [...]
e la signora al risarcimento di Controparte_1 CP_3
tutti i danni subiti dall'appellante, nella misura complessivamente quantificata in € 18.495,32, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
-in via preliminare: dichiarare l'atto di appello immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
2 -nel merito: rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
dedotto che in data 22/4/2016, vero le ore 7:10, nel territorio del Comune di
Bisignano, all'altezza dell'incrocio denominato “Kratos”, l'autovettura Alfa
Romeo 156, tg. BR911MY, di proprietà di assicurata per la CP_3
responsabilità civile con e condotta nell'occasione da Controparte_2
impattava violentemente contro l'autovettura Opel Persona_1
Corsa, tg. BY8710GE, di proprietà e condotta dalla stessa attrice e assicurata per la responsabilità civile con Controparte_1
Nella prospettazione attorea il sinistro si è verificato per colpa esclusiva addebitabile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura
Alfa Romeo 156, il quale non avrebbe rispettato lo stop in prossimità dell'incrocio e pertanto ha impattato contro l'autovettura dell'attrice che in quel momento si trovava ferma in attesa di consentire il transito del veicolo proveniente dal senso opposto.
L'attrice ha riferito di avere ricevuto, in via stragiudiziale, dalla propria compagnia assicuratrice, un assegno di € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno biologico subito e l'ulteriore somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autoveicolo di sua proprietà. E però, ritenendo gli importi offerti non pienamente satisfattivi, la
3 ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
per sentirli condannare al pagamento in proprio favore Controparte_1
della maggior somma di € 55.000,00, sul presupposto che il danno all'autoveicolo di sua proprietà ammonti al maggior importo di € 5.733,84 come da preventivo in atti, e il danno biologico subito sia stimabile nel 15%, oltre a 50 giorni di inabilità temporanea totale e a 150 giorni di inabilità temporanea parziale.
Si è costituita in giudizio per eccepire in via Controparte_2
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che le lesioni subite dall'attrice siano contenute al di sotto del 9% e che pertanto la domanda avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente nei confronti di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del d.lgs. Controparte_1
n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private). Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto che il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale non avrebbe comunque fornito alcun elemento sufficiente a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Ha infine contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur, sia per ciò che riguarda il danno non patrimoniale alla persona, anche in considerazione del fatto che l'attrice ha ricevuto, a tale titolo, la somma complessiva di € 11.155,54 (di cui € 3.000,00 versati da ed € 8.155,54 versati dall' ), sia con Controparte_1 CP_4
riferimento al danno patrimoniale all'autoveicolo che non potrebbe essere provato attraverso la produzione di un mero preventivo di spesa.
Non si sono costituiti e benché CP_3 Controparte_1
l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato.
4 La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale eseguita dal dott. Testimone_1
Nel contempo, il fascicolo è pervenuto sul ruolo dello scrivente quale nuovo giudice titolare. All'udienza del 12/3/2021, svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto dell'8/2/2021 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1840/2021, resa il 20 settembre 2021 a definizione del giudizio n. 1744/2018 R.G.A.C., rigettata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno Controparte_2
subito dall'attrice.
Il tribunale, nello specifico, pur accertando la responsabilità della convenuta, conducente dell'autovettura Alfa Romeo, per il sinistro occorso, liquidati i danni non patrimoniali in € 11.208,74 (€ 10.985,00 più € 223,74 per spese mediche), aveva ritenuto di non dover riconoscere all'attrice ulteriori somme in quanto l'importo già ricevuto in via stragiudiziale da
[...]
e dall' rivalutato all'attualità, era superiore a Controparte_1 CP_4
quello accertato in giudizio.
Con riferimento al danno patrimoniale all'autovettura Opel Corsa di proprietà dell'attrice, poi, il giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova in ordine al costo della riparazione di cui al preventivo prodotto in giudizio e, pertanto, non aveva riconosciuto somme ulteriori rispetto a quella di € 1.800,00 già versata a tale titolo da Controparte_1
in data antecedente alla instaurazione del giudizio.
[...]
5 L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'importo ricevuto in via stragiudiziale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale fosse superiore, anche se di poco, a quello accertato in giudizio e che nessuna altra somma dovesse esserle riconosciuta a tale titolo;
2) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, con riferimento al danno patrimoniale, il mancato raggiungimento della prova relativa ai costi di riparazione dell'autovettura.
Si è costituita l eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Non si sono costituiti in giudizio né né CP_3 Controparte_2
[...]
All'udienza del 24.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., poiché tali termini erano già stati assegnati all'esito della precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre precisare che è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione di nonché quello relativo all'accertamento della Controparte_2
responsabilità esclusiva per il sinistro stradale in capo a non CP_3
essendo stati oggetto di specifica impugnazione.
Ancora in via preliminare occorre dare atto della contumacia di CP_3
rispetto alla quale, stante l'irreperibilità dell'appellata presso l'ultima
[...]
residenza conosciuta, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c. e non si è costituita in giudizio.
6 Parimenti dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
L'eccezione preliminare è infondata, in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La corte condivide la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado, avendo questi applicato i criteri previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), relativo al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali, facendo correttamente riferimento ai valori tabellari aggiornati con il D.M. 22 luglio 2019, vigente all'epoca del sinistro.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato sulla base della percentuale di invalidità accertata dal consulente tecnico d'ufficio: 5% di danno permanente, oltre a 40 giorni di inabilità temporanea totale e progressiva riduzione della capacità per altri 60 giorni (75%, 50% e 25%).
Il valore giornaliero base, pari a € 47,49, corrisponde alla base tabellare vigente all'epoca del sinistro.
In particolare il giudice di primo grado ha riconosciuto all'appellante:
€ 4.794,00 per danno biologico permanente, in relazione a una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 5%, come accertata dal consulente tecnico d'ufficio; € 3.324,30 per danno biologico temporaneo, calcolato su base giornaliera secondo i predetti valori tabellari, considerando 40 giorni di inabilità temporanea totale e 60 giorni di inabilità parziale graduata (al 75%,
7 50% e 25%); € 2.705,00 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, in applicazione dell'art. 139, comma III, del d.lgs. n. 209/2005.
Ritiene la corte che la liquidazione complessiva sia coerente con la normativa vigente in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale e i principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale.
La parte appellante, peraltro, si è limita a contestare genericamente il quantum, senza indicare in maniera specifica in quali errori di calcolo, violazione di parametri tabellari o ingiustificata applicazione di criteri equitativi il giudice di primo grado sarebbe incorso.
Il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che nulla fosse dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle somme già percepite dalla danneggiata in via stragiudiziale.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (v. Cass., sez. III, sentenza 15 maggio 2013, n. 11765).
È necessaria, dunque, la prova dell'anticipo effettivo di un esborso di denaro per riparare il veicolo cui si riferisce la pretesa risarcitoria.
Da ultimo, però, la Corte di cassazione ha chiarito che, nei casi in cui sia provato il danno, non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo esborso per riconoscere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di un sinistro stradale (vedasi, sul punto, Cass., sez. 3, ordinanza 17670 del 26 giugno 2024).
8 Incombe, tuttavia, sul giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti nel preventivo possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo, e quindi al patrimonio del danneggiato, quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, a prescindere dall'effettiva esecuzione delle riparazioni.
Nel caso di specie, però, con argomentazione condivisibile, il giudice di primo grado ha rilevato come il preventivo di spesa non sia stato confermato dal suo autore, teste ammesso in giudizio e nel frattempo deceduto.
A ciò si aggiunga che le fotografie prodotte dall'appellante nel giudizio di primo grado si riferiscono alla dinamica dell'incidente, ma non sono idonee a provare la natura e l'entità dei danni materiali riportati dal veicolo, né a consentire un confronto con le voci indicate nel preventivo.
Nessuna fattura è stata prodotta in giudizio, né ulteriore documentazione tecnica attestante l'effettiva esistenza e l'entità del danno materiale subito per come risultante nel preventivo di riparazione.
Le sole dichiarazioni rese dai congiunti della danneggiata - marito e figlio - non sono sufficienti, in assenza di riscontri oggettivi, a fondare un giudizio di sufficienza della prova del danno lamentato e della sua quantificazione.
Non è stato dunque assolto l'onere probatorio, gravante sull'appellante, in ordine alla sussistenza effettiva del danno e alla sua riferibilità causale diretta all'evento dannoso, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per i danni materiali al veicolo ulteriori rispetto a quelli già ristorati.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
5.001 a € 26.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese tra appellante e appellati non costituiti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
AN MA TO AG IT
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AG IT presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 363 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità ex art. 2054 c.c. e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Giuseppe CodiceFiscale_1
TE
Parte appellante
e
), difesa dall'avvocato Antonello Controparte_1 P.IVA_1
CQ
Parte appellata nonché
1 e Controparte_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
• in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la Sentenza N. 1840/2021, del Tribunale Ordinario di
Cosenza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
RM GR, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, pubblicata in cancelleria in data 20/09/2021, non notificata, in quanto errata, contraddittoria e carente di motivazione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Voglia:
• Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata BR911MY per il sinistro del 22/04/2016 e, per l'effetto,
• Condannare nonché Controparte_2 [...]
e la signora al risarcimento di Controparte_1 CP_3
tutti i danni subiti dall'appellante, nella misura complessivamente quantificata in € 18.495,32, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
-in via preliminare: dichiarare l'atto di appello immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
2 -nel merito: rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
dedotto che in data 22/4/2016, vero le ore 7:10, nel territorio del Comune di
Bisignano, all'altezza dell'incrocio denominato “Kratos”, l'autovettura Alfa
Romeo 156, tg. BR911MY, di proprietà di assicurata per la CP_3
responsabilità civile con e condotta nell'occasione da Controparte_2
impattava violentemente contro l'autovettura Opel Persona_1
Corsa, tg. BY8710GE, di proprietà e condotta dalla stessa attrice e assicurata per la responsabilità civile con Controparte_1
Nella prospettazione attorea il sinistro si è verificato per colpa esclusiva addebitabile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura
Alfa Romeo 156, il quale non avrebbe rispettato lo stop in prossimità dell'incrocio e pertanto ha impattato contro l'autovettura dell'attrice che in quel momento si trovava ferma in attesa di consentire il transito del veicolo proveniente dal senso opposto.
L'attrice ha riferito di avere ricevuto, in via stragiudiziale, dalla propria compagnia assicuratrice, un assegno di € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno biologico subito e l'ulteriore somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autoveicolo di sua proprietà. E però, ritenendo gli importi offerti non pienamente satisfattivi, la
3 ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
per sentirli condannare al pagamento in proprio favore Controparte_1
della maggior somma di € 55.000,00, sul presupposto che il danno all'autoveicolo di sua proprietà ammonti al maggior importo di € 5.733,84 come da preventivo in atti, e il danno biologico subito sia stimabile nel 15%, oltre a 50 giorni di inabilità temporanea totale e a 150 giorni di inabilità temporanea parziale.
Si è costituita in giudizio per eccepire in via Controparte_2
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che le lesioni subite dall'attrice siano contenute al di sotto del 9% e che pertanto la domanda avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente nei confronti di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del d.lgs. Controparte_1
n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private). Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto che il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale non avrebbe comunque fornito alcun elemento sufficiente a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Ha infine contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur, sia per ciò che riguarda il danno non patrimoniale alla persona, anche in considerazione del fatto che l'attrice ha ricevuto, a tale titolo, la somma complessiva di € 11.155,54 (di cui € 3.000,00 versati da ed € 8.155,54 versati dall' ), sia con Controparte_1 CP_4
riferimento al danno patrimoniale all'autoveicolo che non potrebbe essere provato attraverso la produzione di un mero preventivo di spesa.
Non si sono costituiti e benché CP_3 Controparte_1
l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato.
4 La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale eseguita dal dott. Testimone_1
Nel contempo, il fascicolo è pervenuto sul ruolo dello scrivente quale nuovo giudice titolare. All'udienza del 12/3/2021, svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto dell'8/2/2021 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1840/2021, resa il 20 settembre 2021 a definizione del giudizio n. 1744/2018 R.G.A.C., rigettata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno Controparte_2
subito dall'attrice.
Il tribunale, nello specifico, pur accertando la responsabilità della convenuta, conducente dell'autovettura Alfa Romeo, per il sinistro occorso, liquidati i danni non patrimoniali in € 11.208,74 (€ 10.985,00 più € 223,74 per spese mediche), aveva ritenuto di non dover riconoscere all'attrice ulteriori somme in quanto l'importo già ricevuto in via stragiudiziale da
[...]
e dall' rivalutato all'attualità, era superiore a Controparte_1 CP_4
quello accertato in giudizio.
Con riferimento al danno patrimoniale all'autovettura Opel Corsa di proprietà dell'attrice, poi, il giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova in ordine al costo della riparazione di cui al preventivo prodotto in giudizio e, pertanto, non aveva riconosciuto somme ulteriori rispetto a quella di € 1.800,00 già versata a tale titolo da Controparte_1
in data antecedente alla instaurazione del giudizio.
[...]
5 L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'importo ricevuto in via stragiudiziale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale fosse superiore, anche se di poco, a quello accertato in giudizio e che nessuna altra somma dovesse esserle riconosciuta a tale titolo;
2) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, con riferimento al danno patrimoniale, il mancato raggiungimento della prova relativa ai costi di riparazione dell'autovettura.
Si è costituita l eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Non si sono costituiti in giudizio né né CP_3 Controparte_2
[...]
All'udienza del 24.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., poiché tali termini erano già stati assegnati all'esito della precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre precisare che è passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione di nonché quello relativo all'accertamento della Controparte_2
responsabilità esclusiva per il sinistro stradale in capo a non CP_3
essendo stati oggetto di specifica impugnazione.
Ancora in via preliminare occorre dare atto della contumacia di CP_3
rispetto alla quale, stante l'irreperibilità dell'appellata presso l'ultima
[...]
residenza conosciuta, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c. e non si è costituita in giudizio.
6 Parimenti dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
L'eccezione preliminare è infondata, in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La corte condivide la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado, avendo questi applicato i criteri previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), relativo al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali, facendo correttamente riferimento ai valori tabellari aggiornati con il D.M. 22 luglio 2019, vigente all'epoca del sinistro.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato sulla base della percentuale di invalidità accertata dal consulente tecnico d'ufficio: 5% di danno permanente, oltre a 40 giorni di inabilità temporanea totale e progressiva riduzione della capacità per altri 60 giorni (75%, 50% e 25%).
Il valore giornaliero base, pari a € 47,49, corrisponde alla base tabellare vigente all'epoca del sinistro.
In particolare il giudice di primo grado ha riconosciuto all'appellante:
€ 4.794,00 per danno biologico permanente, in relazione a una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 5%, come accertata dal consulente tecnico d'ufficio; € 3.324,30 per danno biologico temporaneo, calcolato su base giornaliera secondo i predetti valori tabellari, considerando 40 giorni di inabilità temporanea totale e 60 giorni di inabilità parziale graduata (al 75%,
7 50% e 25%); € 2.705,00 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, in applicazione dell'art. 139, comma III, del d.lgs. n. 209/2005.
Ritiene la corte che la liquidazione complessiva sia coerente con la normativa vigente in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale e i principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale.
La parte appellante, peraltro, si è limita a contestare genericamente il quantum, senza indicare in maniera specifica in quali errori di calcolo, violazione di parametri tabellari o ingiustificata applicazione di criteri equitativi il giudice di primo grado sarebbe incorso.
Il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che nulla fosse dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle somme già percepite dalla danneggiata in via stragiudiziale.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (v. Cass., sez. III, sentenza 15 maggio 2013, n. 11765).
È necessaria, dunque, la prova dell'anticipo effettivo di un esborso di denaro per riparare il veicolo cui si riferisce la pretesa risarcitoria.
Da ultimo, però, la Corte di cassazione ha chiarito che, nei casi in cui sia provato il danno, non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo esborso per riconoscere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di un sinistro stradale (vedasi, sul punto, Cass., sez. 3, ordinanza 17670 del 26 giugno 2024).
8 Incombe, tuttavia, sul giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti nel preventivo possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo, e quindi al patrimonio del danneggiato, quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, a prescindere dall'effettiva esecuzione delle riparazioni.
Nel caso di specie, però, con argomentazione condivisibile, il giudice di primo grado ha rilevato come il preventivo di spesa non sia stato confermato dal suo autore, teste ammesso in giudizio e nel frattempo deceduto.
A ciò si aggiunga che le fotografie prodotte dall'appellante nel giudizio di primo grado si riferiscono alla dinamica dell'incidente, ma non sono idonee a provare la natura e l'entità dei danni materiali riportati dal veicolo, né a consentire un confronto con le voci indicate nel preventivo.
Nessuna fattura è stata prodotta in giudizio, né ulteriore documentazione tecnica attestante l'effettiva esistenza e l'entità del danno materiale subito per come risultante nel preventivo di riparazione.
Le sole dichiarazioni rese dai congiunti della danneggiata - marito e figlio - non sono sufficienti, in assenza di riscontri oggettivi, a fondare un giudizio di sufficienza della prova del danno lamentato e della sua quantificazione.
Non è stato dunque assolto l'onere probatorio, gravante sull'appellante, in ordine alla sussistenza effettiva del danno e alla sua riferibilità causale diretta all'evento dannoso, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per i danni materiali al veicolo ulteriori rispetto a quelli già ristorati.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
5.001 a € 26.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese tra appellante e appellati non costituiti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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