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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 26/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1669/2022
T R A
, con sede Parte_1 legale in alla via Delle Puglie n.28/I, in persona dell'Amministratore Unico, nonché Parte_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_2
Angelone, unitamente alla quale elegge domicilio in Napoli, al viale Maria Cristina di Savoia n.18, presso lo studio dell'avv. Michelina La Bella;
Appellante
E
, nato il [...] a [...] ivi residente a[...], CP_1 Parte_1 elettivamente domiciliato in , alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Michele Truppi, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Iavarone;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2019, conveniva innanzi al Giudice del Lavoro CP_1 del Tribunale di Benevento l' in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., domandando l'accertamento della inefficacia/nullità/illegittimità di tutti i contratti di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe/nuovi termini e clausole tutte, con le conseguenti condanne di legge (conversione a tempo indeterminato dei contratti impugnati e riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla utilizzatrice convenuta, con ripristino del rapporto di lavoro e riammissione in servizio nelle mansioni in precedenza espletate o comunque in mansioni equivalenti), con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura
1 massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con utilizzazione - pure in via analogica e parametrale - del parametro dell'art. 32 L. 183/10 e 39 D. Lgs. 81/15 e dei criteri indicati nell'articolo 8 L. 604/1966, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo e spese di lite.
Il formulava comunque - in via gradata e nell'ipotesi di esclusione della CP_1 conversione/costituzione del rapporto per ragioni legali ostative derivanti dalla natura pubblica della convenuta - in virtù dell'abusivo e reiterato ricorso ai contratti di somministrazione a tempo determinato in violazione di legge, la domanda di condanna al risarcimento di natura
“sanzionatoria” – c.d. danno “comunitario” ex art. 36 D. Lgs. 165/2001 - pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Infine, domandava la corresponsione del risarcimento aggiuntivo con finalità ristorative per l'illegittima esclusione dalla procedura selettiva indetta dalla convenuta e conseguente perdita di reddito e di chances, con determinazione anche in via equitativa e pure con utilizzazione dei parametri dell'art. 32 L. 183/10 e art. 39 del D. Lgs. 81/15 e dei criteri dell'art. 8 L. 604/66, tenuto conto della natura pubblica dell'utilizzatore, delle dimensioni dello stesso, del comportamento reiteratamente violativo ed omissivo della società utilizzatrice e i conseguenti riflessi dannosi sulla condizione esistenziale e professionale del ricorrente, del comportamento sempre corretto e scrupoloso del lavoratore, della privazione della fonte di reddito per lo stesso e della difficoltà di nuova occupazione.
Il lavoratore deduceva:
-di aver lavorato, in regime di subordinazione, dal 08.06.2006 al 12.04.2018, con formalizzazione di una pluralità di contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze dell' nonché di Pt_1 contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con imputazione formale in capo alla
, e Tempor S.p.A, quale soggetti Parte_3 Controparte_2 CP_3 somministratori, espletando le proprie mansioni sempre - sin dal primo giorno - presso l'
[...]
di , quale soggetto “utilizzatore”; Parte_1 Parte_1
- di aver reso le proprie prestazioni lavorative in favore dell' oltre il limite legale Parte_1 di durata massima ovvero per oltre 1295 giorni effettivi di lavoro, pari a oltre 43 mesi di effettivo servizio (ciò, computando i giorni effettivi di lavoro in ragione dei contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze della e delle missioni presso la medesima società, con esclusione dei Pt_1 giorni di lavoro accessorio/voucher);
- venivano formalizzati n. 36 contratti a termine di somministrazione e n. 89 atti di proroga scadenze, atti e/o contratti della durata anche di un solo giorno;
- numerosi contratti formalizzati risultavano privi di indicazione delle ragioni giustificative ed altri presentavano indicazioni della causale generiche e non veritiere;
- l'utilizzatrice convenuta non aveva adempiuto, come era suo obbligo, all'informativa sui rischi per la sicurezza e la salute e alla formazione/addestramento del personale somministrato. L' Pt_1 aveva, altresì, omesso di valutare ed elaborare il relativo documento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, e di portare il relativo documento a conoscenza del ricorrente;
- di aver espletato sempre le medesime mansioni di spazzamento, raccolta - anche con modalità porta a porta – manuale e/o meccanizzata dei rifiuti, pulizia e tutela/decoro del territorio, nonché, all'occorrenza, di guida di veicoli presso l' di e di essere stato assegnato a tali Pt_1 Parte_1 compiti dai referenti aziendali, in ragione alle esigenze di servizio dell'azienda utilizzatrice;
- di aver reso, per l'intera durata del rapporto, le proprie prestazioni lavorative, unitamente a tutti gli altri lavoratori somministrati, nell'esclusivo interesse della;
Parte_1
2 - di essere stato inserito stabilmente ed ordinariamente (come tutti gli altri lavoratori/dipendenti, in regime di subordinazione diretta o meno, somministrati e non) nella organizzazione del servizio e del lavoro dell'azienda utilizzatrice, sotto la direzione gerarchica, il controllo ed il coordinamento dei capi squadra, dirigenti dell'Asia;
- di aver espletato le proprie mansioni secondo le esigenze e turni lavorativi (e relativi orari) stabiliti dai dirigenti dell'Asia e dagli stessi comunicati al prestatore ed agli altri addetti formalmente “somministrati” e non;
- che l' aveva fornito al ricorrente ed a tutti i lavoratori in somministrazione strumenti, Pt_1 attrezzature e indumenti di lavoro;
- di essere tenuto, parimenti a tutti gli altri prestatori “formalmente” in somministrazione, alla sottoscrizione di fogli “presenza” con identiche modalità dei lavoratori in organico dell' Pt_1
- che le mansioni assegnategli rispondevano alle “ordinarie” e stabili esigenze organizzative, produttive e di servizio dell'Asia, finalizzate al perseguimento degli obiettivi economici e interessi generali propri della stessa;
- mai, nel corso dei rapporti di lavoro vi era stato un aumento di attività e/o di esigenze di servizio (men che meno non prevedibili) presso l' mai una emergenza sul territorio o un evento Pt_1 eccezionale che potesse giustificare una domanda non ordinaria di attività per garantire il servizio espletato dall' Pt_1
- la figura professionale del ricorrente e tutte le altre pure coperte dall mediante il ricorso Pt_1 massiccio e reiterato nel tempo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato erano previste dagli assetti organici della società che aveva una carenza “stabilizzata” di personale non coperta per anni e fronteggiata attraverso il reiterato e prolungato (“abituale ed ordinario”) ricorso a contratti di somministrazione.
Lamentava quindi l'invalidità dei contratti impugnati per:
-superamento del limite legale e contrattuale di durata dei contratti per aver il ricorrente reso prestazioni lavorative per 43 mesi di effettivo servizio
-omessa valutazione dei rischi sulla sicurezza;
-omessa indicazione specifica delle cause di giustificazione del ricorso alla tipologia contrattuale della “somministrazione” a tempo determinato;
- mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 276/03 e art. 33 D. Lgs. n. 81/2015;
- insussistenza – in concreto – delle ragioni giustificative;
- simulazione e causa illecita ai sensi dell'art. 1343 e 1344 c.c.;
- violazione delle clausole di contingentamento;
- violazione della disciplina legale della proroga, nella specie intervenuta per n. 89 volte,
Si costituiva ritualmente la eccependo, preliminarmente, la decadenza ai Parte_1 sensi dell'art. 32 della l. 183/2010 e la nullità del ricorso per genericità; nel merito, sulla base di diffuse argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva la natura di
“società in house” della azienda per essere interamente partecipata dal ed Controparte_4 affidataria della gestione di un servizio pubblico locale. Rivendicava l'applicazione della normativa sul pubblico impiego con il limite di accesso al lavoro “mediante concorso pubblico”. Contestava, quindi, la possibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto in capo alla utilizzatrice – definita “articolazione della pubblica amministrazione” - stante la natura pubblica dell' ed il conseguente divieto di legge ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001. Pt_1
Ribadiva il legittimo utilizzo del lavoro somministrato, in particolare osservava che il ricorrente aveva prestato la propria attività presso la società resistente dal 8/6/2006 al 30/9/2006 in virtù di un unico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
poi per circa 4 anni dal 30 3 settembre 2006 al 1 ottobre 2010 il ricorrente non aveva più lavorato presso l'azienda resistente;
nel periodo compreso tra giugno 2010 e novembre 2011 la si era avvalsa di lavoratori Pt_1 somministrati, tra cui il , per sopperire ad esigenze tecniche ed organizzative temporanee CP_1 connesse all'attivazione ed ampliamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Beneventi per l'insufficienza del personale;
tra novembre 2011 e giugno 2014, il non aveva più lavorato in e quest'ultima, per l'insufficienza del personale CP_1 Pt_1 aziendale e il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, aveva utilizzato per l'espletamento della attività di raccolta dei rifiuti e di spazzamento lavoratori percettori del trattamento di mobilità in deroga;
negli anni successivi, dal 2014 al 2018 – permanendo l'insufficienza del personale aziendale e l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato – per far fronte all'incremento della attività di raccolta e di spazzamento si era avvalsa sia di Pt_1 lavoratori socialmente utili sia di lavoratori somministrati, tra cui il ricorrente, per periodi temporanei e non continuativi.
Con la sentenza n. 135/2022 pubblicata il 10/2/2022, il Tribunale adito, espletata la prova orale, così provvedeva: “1) accerta e dichiara l'illegittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine da parte di Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno, che Parte_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.663,85), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 5.131,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
In particolare, il Tribunale ha respinto la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblica del soggetto utilizzatore ( ; ha ritenuto Parte_1 che la domanda risarcitoria del danno “comunitario”, formulata in via gradata dal ricorrente, non fosse soggetta al termine decadenziale, analizzandola così nel merito;
ha accertato la violazione dell'art. 36 del T.U. pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) in relazione ai contratti di somministrazione a tempo determinato per l'assenza di ragioni straordinarie ed eccezionale alla base dell'utilizzo della forma contrattuale flessibile;
ha condannato la società al risarcimento del danno “comunitario” nella misura massima pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata dei contratti di somministrazione, delle dimensioni e del comportamento della resistente, complessivamente volto a un utilizzo massiccio della somministrazione di lavoro in assenza dei relativi presupposti;
ha infine respinto la domanda di riconoscimento del risarcimento aggiuntivo, ritenendo inesistente e non provato il maggior danno.
Avverso detta decisione interponeva tempestivo gravame la società in epigrafe indicata deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui, a fronte della eccezione di decadenza formulata dalla nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 32 legge n. Parte_1
183/2010, specificamente richiamata per i contratti di somministrazione dall'art. 39, 1° comma, D.Lgs. n. 81/2015, il Giudice di prime cure riteneva non sottoposta ad alcun termine decadenziale la domanda di risarcimento del danno “comunitario”. L'appellante sul punto ha dedotto che invece anche tale domanda era soggetta al regime di decadenza, non essendovi nessuna norma che escludesse l'applicabilità dell'articolo 32 cit. all'ipotesi in questione, per cui l'intervenuta decadenza avrebbe dovuto precludere al primo giudice la possibilità di esaminare la validità dei contratti in relazione ai quali essa si era verificata (ossia tutti i contratti, ad eccezione dell'ultimo del 6.4.2018). 4 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la erronea valutazione delle risultanze istruttorie in riferimento alla sussistenza dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze sottese all'utilizzo della somministrazione a tempo determinato. Ha osservato come il Tribunale avesse accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno comunitario, omettendo di tenere conto di circostanze riferite dai testi escussi idonee a dimostrare la natura eccezionale del ricorso, da parte di alla somministrazione per ragioni straordinarie e contingenti, quali il blocco delle Pt_1 assunzioni a tempo indeterminato imposto dal legislatore alle società in house, l'incremento dell'attività di raccolta dei RSU porta a porta, il ricorso obbligato di alla somministrazione Pt_1 di lavoro a tempo indeterminato e ad altre forme di lavoro flessibili al fine di garantire la copertura su tutto il territorio comunale di un servizio pubblico essenziale. Il giudice non aveva, inoltre, adeguatamente valutato le lunghe interruzioni (anche per molti anni) tra un contratto e quello successivo, ulteriore elemento indicativo della temporaneità ed eccezionalità dell'utilizzo della somministrazione.
L'azienda ricorrente ha anche censurato le statuizioni di carattere risarcitorio assunte dal primo giudice, avendo condannato l' al risarcimento del danno “comunitario” Parte_1 mediante riconoscimento della indennità omnicomprensiva liquidata nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a parere della società sproporzionata ed eccessiva in considerazione, anche, delle circostanze sopra descritte che hanno costretto l'istante all'utilizzo di lavoratori somministrati, tra cu il , nonché delle lunghe interruzioni tra un CP_1 contratto e l'altro.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ha impugnato il capo della sentenza relativo al Parte_1 governo delle spese processuali, avendo il giudice condannato la società al pagamento integrale delle stesse pur in presenza di soccombenza reciproca delle parti per l'accoglimento parziale della domanda del lavoratore.
Concludeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure dal;
in via gradata di ridurre CP_1
l'importo dell'indennità risarcitoria;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che, sulla base di plurime CP_1 argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato, con vittoria di spese e competenze del grado e attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori antistatari.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va premesso che oggetto di gravame sono soltanto le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'an e al quantum della domanda risarcitoria del cd. danno comunitario, proposta in via gradata dal lavoratore, nonché la regolamentazione delle spese di giudizio interamente poste a carico della società, mentre alcuna censura è stata sollevata in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e al risarcimento del maggior danno, che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
1. Ciò premesso, sul primo motivo di doglianza (relativo all'asserita erroneità della sentenza per l'esclusione del termine decadenziale relativamente alla domanda risarcitoria ex art. 36 del D. 5 Lgs. 165/2001 per abusivo ricorso a forme contrattuali flessibili in soggetti di natura pubblica), in linea con le motivazioni esposte in altre pronunce di questa Corte, si ritiene che la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 sia applicabile dalla cessazione di ciascun contratto, senza estendersi ai contratti precedenti, ma i contratti per i quali è decorso il termine di decadenza vanno valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine (nella specie, di somministrazione).
In tal senso si è espressa, di recente, la Suprema Corte affermando che “allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una successione di rapporti a termine ma il termine di decadenza imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 sia stato rispettato solo con riferimento all'ultimo o agli ultimi contratti succedutisi con sistematicità … opera il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto può rilevare come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. n. 3491 del 11.2.2025, che richiama Cass. n. 4960/2023).
Per quanto riguarda specificamente il contratto di somministrazione, la S.C. ha chiarito che “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 22861 del 21/7/2022).
In motivazione la S.C. ha osservato come “L'accolta interpretazione è, peraltro, coerente con la sentenza della Corte di giustizia 17 marzo 2022, C- 232/20, Daimler, cit., secondo cui la Direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l'entrata in vigore di una siffatta normativa, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale Direttiva (punto 83).
32. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.
33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di 6 utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea. 34. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione considerati, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 34.1. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione” (Cass. 22861/2022 cit.).
Dunque, nel caso di specie, considerato che l'impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione è datata 22.5.2018 ed è pervenuta alla il 24.5.2018, Parte_1 seppure fosse maturata la decadenza in relazione ai contratti stipulati prima dell'aprile 2018 (come prospettato dall'appellante), certamente l'impugnazione risulta tempestiva - in quanto proposta entro il termine di 60 giorni dalla scadenza - con riferimento all'ultimo contratto del 6.4.2018, scaduto il 12.4.2018.
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve quindi ritenersi che la verifica della legittimità dell'ultimo contratto del 6.4.2018 non possa prescindere dalla valutazione dei pregressi rapporti di somministrazione tra le parti, e ciò al fine di verificare l'abuso di tipologia contrattuale atipica da parte di soggetto pubblico in violazione degli stringenti ed imperativi limiti normativi, con conseguente richiesta di risarcimento del “danno comunitario”, proposta gradatamente dal lavoratore.
2. Alla disamina del secondo motivo di gravame, deve premettersi che l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che “
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…”.
La S.C. con la sentenza n. 22861/2022 sopra menzionata ha osservato “21.2. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 … ha interpretato la direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro
… 22. Già in passato questa Corte, nell'interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un'ipotesi di contratto in frode alla legge 7 allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n. 15515 del 2009). 23. Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro richiamata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla disciplina prima prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs n. 276 del 2003 e, poi, dal d.lgs. n. 81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come
“la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”, aggiungendo che “l'interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia” e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi “all'affermazione dell'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto” (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 446 del 2021).
…
25. Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
26. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti. 26.1. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva 2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67). 27. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati. 27.1. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente
8 qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. 27.2 Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima. 27.3. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale”.
Occorre quindi valutare l'eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince, alla luce dei più recenti arresti della Corte di giustizia dianzi citati, il carattere “strutturalmente” temporaneo del ricorso alla somministrazione. A tal fine, elementi indicativi dell'utilizzo abusivo del lavoro interinale sono: la durata della attività lavorativa presso la impresa utilizzatrice, il numero di missioni assegnate al medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, l'assenza di una spiegazione oggettiva alla base del ricorso da parte della impresa utilizzatrice ad una successione di contratti di somministrazione.
Nel caso di specie, aderendo alle doglianze di parte ricorrente il Tribunale – richiamato il testo dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 - ha ritenuto che lo strumento contrattuale fosse stato utilizzato in modo fraudolento, in difetto dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità, con una generica indicazione dei motivi giustificativi da cui scaturiva la conseguente nullità dei contratti.
L'istruttoria espletata ha dimostrato la fondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 36, d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della carenza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze sottese al ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
Dall'8.6.2006 al 12.4.2018 risultano stipulati tra le parti in causa una sequenza di 36 contratti a termine e n. 89 proroghe intervallati, a partire dal 2014/2015, da brevi periodi, per una durata complessiva del rapporto di lavoro di oltre 43 mesi.
Ciò è sufficiente a dimostrare come l'utilizzo del in qualità di operaio addetto alla raccolta CP_1
e allo spazzamento rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali della Parte_1
[...]
Inoltre, nella fattispecie in esame i diversi contratti di somministrazione sono giustificati con la dicitura “somministrazione di carattere organizzativo”, “utilizzo di personale in attesa di autorizzazione Regione Campania per attivazione nuovo progetto operativo-gestionale”, mentre numerosi contratti formalizzati sono privi di indicazione delle ragioni “giustificative”.
All'evidenza la causale indicata nei contratti è espressa con formula generica, di stile, pertanto appare pretestuosa e tautologica, vuota nei contenuti, incerta nella definizione di una temporaneità (connessa alla indefinita attesa di una diversa organizzazione del lavoro).
9 L'odierna appellante nulla ha dedotto né chiesto di provare in merito alla sussistenza delle cause giustificatrici del ricorso al contratto di somministrazione, fondando la propria difesa sul divieto del cd. turn over.
Si ritiene, che il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato non legittima l'operato della società, dovendosi rilevare – come già osservato in precedenti sentenze di questa Corte - l'irregolarità nell'insieme del ricorso alla somministrazione riguardo al complessivo svolgersi del rapporto. Infatti, sulla base di un susseguirsi di contratti di somministrazione, alcuni sorretti da motivazioni palesemente inconsistenti e altri privi della indicazione della causale giustificativa, il ricorrente è stato chiamato a svolgere sempre la medesima funzione al fine di essere inserito nell'ordinaria attività dell'azienda appellante, e ciò per una durata complessiva del rapporto di lavoro di oltre 43 mesi, in maniera pressoché stabile per almeno quattro anni (dal 2014/2015).
Il numero di contratti a termine e la reiterazione degli stessi per svariati anni, nonché il breve intervallo tra un contratto e l'altro (almeno dal 2014/2015) e l'assenza di valide ed effettive ragioni giustificative, dimostrano come l'odierno appellato costituisse una presenza stabile nell'organico della società appellante per soddisfare le ordinarie necessità strutturali della stessa connesse alle attività di racconta dei rifiuti e di spazzamento.
Dunque, alla data di stipula del contratto di somministrazione a termine decorrente dal 6.4.2018 il ricorrente già da anni veniva impiegato come operaio addetto in maniera stabile e costante alle attività anzidette e la lunga durata nonché la reiterazione dei contratti di somministrazione rappresenta un indice sintomatico dell'assenza di temporaneità e di eccezionalità delle esigenze connesse alla somministrazione (cfr. Cass. 22861/2022, punti 27 e ss. sopra riportati).
Inoltre, va osservato che, a fronte delle precise allegazioni contenute in ricorso rispetto alla stabilità delle esigenze connesse alla carenza di organico in relazione alla figura dell'operaio addetto alla raccolta, che avevano condotto l' a fare continuativamente Parte_1 ricorso alla somministrazione di lavoro già dal 2006, nonché ad altre forme atipiche di impiego di personale, quali voucher e lavori socialmente utili (circostanze tutte emerse dalla prova testi), parte resistente non ha sollevato alcuna specifica contestazione né deduzione di segno contrario, né ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che nel caso concreto ricorressero esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
E' emerso dalla prova testimoniale che l'appellato lavoratore somministrato, unitamente ad altri gruppi di lavoratori somministrati, è stato adibito a mansioni stabili ed ordinarie dell'ente; ha sempre lavorato con le medesime modalità dei dipendenti venendo inserito nella medesima Pt_1 turnazione, rendendo la propria prestazione in attività rivolte al perseguimento dei fini statutari della società appellante.
L'istruttoria orale ha inoltre evidenziato la stabile carenza di personale nella azienda e il ricorso, imposto dal blocco delle assunzioni, alla somministrazione e ad altre forme di contratto flessibili per garantire l'espletamento del servizio pubblico essenziale. Questa circostanza è stata confermata dalla stessa società appellante al fine di giustificare il ricorso al lavoro somministrato ed escludere la condotta abusiva.
In realtà, come ritenuto dal primo giudice, la prova documentale e testimoniale hanno messo in risalto in maniera inequivocabile che i lavoratori somministrati, tra cui il , sono stati CP_1 utilizzati per far fronte a esigenze ordinarie e prive di qualsivoglia carattere di temporaneità. La 10 sussistenza, nel periodo di lavoro del ricorrente e in particolare nell'arco temporale tra il 2011 e il 2018, di strutturali carenze di personale rispetto al fabbisogno aziendale e l'utilizzo del CP_1 per soddisfare le ordinarie finalità aziendali avvalorano gli assunti fatti propri dal Tribunale circa il difetto di ragioni straordinarie e contingenti alla base dei contratti a tempo determinato.
Il ricorso continuo e protratto per molteplici anni alla somministrazione della medesima tipologia di personale ed anche ad altre forme di lavoro (quali voucher o LSU) rivela che si trattava non già di un'esigenza temporanea e straordinaria bensì di una carenza endemica di tale categoria di personale che imponeva alla per poter assolvere alle esigenze ordinarie del servizio di Pt_1 raccolta e spazzamento, di ricorrere alla somministrazione.
Deve quindi confermarsi la statuizione risarcitoria.
3. Sul risarcimento del danno, osserva questa Corte territoriale che “nel lavoro pubblico all'illegittimità del contratto a termine per violazione di norme imperative non può che conseguire un regime sanzionatorio che, con l'escludere ogni effetto reintegrativo, stante la regola generale del concorso per l'assunzione del personale, viene ad essere incentrato sul versante dei danni subiti dalla pubblica amministrazione e dal lavoratore;
danni che assumono anche essi una propria caratterizzazione correlata a negozi, la cui flessibilità assume natura e requisiti distinti da quelli risultanti nel lavoro privato e su cui i suddetti danni vanno conseguentemente parametrati” (Corte di Appello Napoli, sez. lav. sent. n. 2830/2022 e sent. n. 4684/2023).
Il quinto comma dell'art. 36 del D.lgs. 165 del 2001 infatti dispone che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato si pone in linea con l'art. 97 cost., in virtù del quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”.
Pertanto, in caso di violazione di norme imperative, il lavoratore, i cui diritti siano stati lesi, ha diritto al risarcimento del danno, in alternativa alla trasformazione di cui anzi detto.
La giurisprudenza di legittimità, facendo uso del proprio potere di interpretazione conforme al diritto comunitario, ha ritenuto che l'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165/2001 debba essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario” (Cass., sez. lavoro, 30 dicembre 2014, n. 27481). Secondo la Corte, deve trattarsi
“di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro”.
Dal punto di vista probatorio, il lavoratore interessato non è tenuto né alla costituzione in mora del datore di lavoro né a provare di aver effettivamente subito un danno. Egli deve limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di uno o più contratti a termine sulla base di esigenze "falsamente indicate come straordinarie e temporanee". 11 Il danno è stato parametrato all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (“
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604").
Invero, la Suprema Corte in plurime recenti decisioni ha ribadito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 (Cass. Sezioni Unite n. 5072/2016).
Pertanto, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato sia dalla Corte di Giustizia UE che dalle Sezioni Unite, il dipendente che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, quantunque derivante da contratto di somministrazione, non può ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, ma può ottenere il risarcimento del danno con esonero dell'onere probatorio nella misura e nei limiti di quanto previsto dalla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32 co. 5 L. 183/2010 “salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto, in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost..” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 3815 del 15/02/2021).
Comportando l'applicazione della suddetta disposizione l'esonero per il lavoratore pubblico dalla prova del danno nella misura presuntiva ivi indicata (determinata tra un minimo ed un massimo), le Sezioni Unite hanno sottolineato come questa agevolazione probatoria, derivante dall'interpretazione sistematica orientata alla conformità con la normativa UE, rappresenta la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nell'occasione è stato altresì precisato che la trasposizione di questo canone di "danno presunto" esprime pure una portata sanzionatoria della violazione della normativa comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come “danno comunitario” (così già Cass. 30 dicembre 2014 n. 27481 e 3 luglio 2015 n. 13655).
A confutazione, poi, di quanto eccepito dall'appellante in relazione alla ritenuta violazione dei criteri ex art. 8 L. 604/1966 e 39 D. Lgs. 81/2015 ai fini della quantificazione dell'indennità omnicomprensiva, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia applicato correttamente la tutela risarcitoria invocata in via gradata dal lavoratore, in quanto ha tenuto conto della valutazione dei criteri delineati sia dall'art. 8 L. 604/1966 che dall'art. 39 D. Lgs. n. 81/2015.
In particolare il decreto legislativo n. 81/2015, che ha revisionato la disciplina dei contratti di somministrazione a t.d, all'art. 39, regime della “decadenza e tutele” prevede che:
“
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'arti-colo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati 12 nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
SI ritiene che il Giudice di prime cure alla luce dei criteri delineati sia dall'art. 8 L. 604/1966 che dall'art. 39 D. Lgs. n. 81/2015 abbia correttamente quantificato l'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, “tenuto conto della durata dei contratti di somministrazione, delle dimensioni e del comportamento della resistente, complessivamente volto a un utilizzo massiccio della somministrazione di lavoro in assenza dei relativi presupposti”.
Invero, il Tribunale ha utilizzato i parametri lamentati dall'appellante come violati, ossia il criterio dell'anzianità di servizio, la valutazione della dimensione aziendale, nonché il comportamento della resistente.
Come richiesto dalla S.C. e dalla Corte di Giustizia UE, occorre tenere conto della reiterazione dei contratti protratta per molteplici anni (2006-2018), in maniera pressoché ininterrotta almeno negli ultimi quattro anni (dal 2014/2015), della durata complessiva del rapporto per oltre 43 mesi, nonché della portata non solo riparatrice ma anche “sanzionatoria” del danno “comunitario” e del principio per cui il risarcimento deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, per cui alla luce dei parametri suddetti risulta congrua ed adeguata l'indennità omnicomprensiva stabilita dal Tribunale nella misura massima di dodici mensilità.
Anche sotto questo aspetto la sentenza gravata è immune da censure.
4. Il terzo motivo di doglianza, relativo al governo delle spese del primo grado poste dal giudice interamente a carico della pur in presenza di una soccombenza reciproca delle parti, è invece Pt_1 fondato.
Come è noto, in punto di regolamentazione delle spese il principio cardine è quello della soccombenza secondo cui “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” (art. 91 c.p.c.).
Occorre poi fare riferimento al successivo art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga alla regola della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Va ancora osservato che la soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica quando vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero vi sia una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (c.d. soccombenza parziale;
cfr. Cass. 21684/2013; Cass. 20888/2018; 26043/2020).
Nella specie la ha lamentato l'illegittima condanna integrale alle spese di lite nonostante Pt_1
l'accoglimento parziale della domanda del . CP_1
Invero, rispetto alla domanda proposta dal lavoratore, accertata l'invalidità dei contratti di somministrazione, il giudice ha respinto la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato, ha riconosciuto il risarcimento del danno “comunitario” richiesto in via gradata mentre ha negato la corresponsione del risarcimento aggiuntivo. 14 Sussiste quindi certamente una ipotesi di soccombenza reciproca (accoglimento parziale della domanda del ), che giustifica la compensazione parziale delle spese processuali. CP_1
Sono inconsistenti le osservazioni contrarie svolte dall'appellato circa il difetto di una domanda (riconvenzionale) dell' e la decisione del Tribunale sulla base della ragione più liquida. Pt_1
In realtà la soccombenza reciproca nella specie consegue all'accoglimento solo parziale della domanda dell'originario ricorrente, mentre il criterio della ragione più liquida riguarda l'accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per difetto di temporaneità, che rende superfluo l'esame degli ulteriori vizi lamentati dal lavoratore, cui consegue il diritto al risarcimento del danno comunitario, fermo restando il diniego delle ulteriori domande azionate (di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del maggior danno).
Ciò posto, tenendo conto della domanda proposta e del rilievo dei capi accolti, si ritiene equa una compensazione delle spese del primo grado in ragione di un 1/3, con condanna dell' al Parte_1 pagamento in favore del dei residui 2/3, da liquidare conformemente alla quantificazione CP_1 proposta dal primo giudice, che non è stata oggetto di gravame della società (euro 5131,00, di cui i 2/3 sono pari ad euro 3421,00).
Parimenti, l'accoglimento parziale dell'appello limitatamente al terzo motivo (sulle spese) di rilievo marginale, con soccombenza di in relazione alle restanti e più consistente censure Pt_1
(sulla decadenza e sull'an e quantum del risarcimento) giustifica la compensazione nella misura di 1/3 anche delle spese del presente grado con condanna dell' al rimborso dei residui 2/3, Pt_1 liquidati come in dispositivo, con attribuzione (cfr. di recente Cass. Sez. 3, Ordinanza 10786 del 24/4/2025 ove si afferma “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse”).
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa per un terzo le spese del primo grado e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dei residui 2/3 che liquida in euro 3421,00, oltre spese CP_1 generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
-compensa nella misura di 1/3 le spese della fase di appello e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dei residui 2/3, che liquida in euro 1323,00, oltre spese CP_1 generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Napoli, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
15
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 26/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1669/2022
T R A
, con sede Parte_1 legale in alla via Delle Puglie n.28/I, in persona dell'Amministratore Unico, nonché Parte_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_2
Angelone, unitamente alla quale elegge domicilio in Napoli, al viale Maria Cristina di Savoia n.18, presso lo studio dell'avv. Michelina La Bella;
Appellante
E
, nato il [...] a [...] ivi residente a[...], CP_1 Parte_1 elettivamente domiciliato in , alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Michele Truppi, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Iavarone;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2019, conveniva innanzi al Giudice del Lavoro CP_1 del Tribunale di Benevento l' in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., domandando l'accertamento della inefficacia/nullità/illegittimità di tutti i contratti di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe/nuovi termini e clausole tutte, con le conseguenti condanne di legge (conversione a tempo indeterminato dei contratti impugnati e riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla utilizzatrice convenuta, con ripristino del rapporto di lavoro e riammissione in servizio nelle mansioni in precedenza espletate o comunque in mansioni equivalenti), con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura
1 massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con utilizzazione - pure in via analogica e parametrale - del parametro dell'art. 32 L. 183/10 e 39 D. Lgs. 81/15 e dei criteri indicati nell'articolo 8 L. 604/1966, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo e spese di lite.
Il formulava comunque - in via gradata e nell'ipotesi di esclusione della CP_1 conversione/costituzione del rapporto per ragioni legali ostative derivanti dalla natura pubblica della convenuta - in virtù dell'abusivo e reiterato ricorso ai contratti di somministrazione a tempo determinato in violazione di legge, la domanda di condanna al risarcimento di natura
“sanzionatoria” – c.d. danno “comunitario” ex art. 36 D. Lgs. 165/2001 - pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Infine, domandava la corresponsione del risarcimento aggiuntivo con finalità ristorative per l'illegittima esclusione dalla procedura selettiva indetta dalla convenuta e conseguente perdita di reddito e di chances, con determinazione anche in via equitativa e pure con utilizzazione dei parametri dell'art. 32 L. 183/10 e art. 39 del D. Lgs. 81/15 e dei criteri dell'art. 8 L. 604/66, tenuto conto della natura pubblica dell'utilizzatore, delle dimensioni dello stesso, del comportamento reiteratamente violativo ed omissivo della società utilizzatrice e i conseguenti riflessi dannosi sulla condizione esistenziale e professionale del ricorrente, del comportamento sempre corretto e scrupoloso del lavoratore, della privazione della fonte di reddito per lo stesso e della difficoltà di nuova occupazione.
Il lavoratore deduceva:
-di aver lavorato, in regime di subordinazione, dal 08.06.2006 al 12.04.2018, con formalizzazione di una pluralità di contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze dell' nonché di Pt_1 contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con imputazione formale in capo alla
, e Tempor S.p.A, quale soggetti Parte_3 Controparte_2 CP_3 somministratori, espletando le proprie mansioni sempre - sin dal primo giorno - presso l'
[...]
di , quale soggetto “utilizzatore”; Parte_1 Parte_1
- di aver reso le proprie prestazioni lavorative in favore dell' oltre il limite legale Parte_1 di durata massima ovvero per oltre 1295 giorni effettivi di lavoro, pari a oltre 43 mesi di effettivo servizio (ciò, computando i giorni effettivi di lavoro in ragione dei contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze della e delle missioni presso la medesima società, con esclusione dei Pt_1 giorni di lavoro accessorio/voucher);
- venivano formalizzati n. 36 contratti a termine di somministrazione e n. 89 atti di proroga scadenze, atti e/o contratti della durata anche di un solo giorno;
- numerosi contratti formalizzati risultavano privi di indicazione delle ragioni giustificative ed altri presentavano indicazioni della causale generiche e non veritiere;
- l'utilizzatrice convenuta non aveva adempiuto, come era suo obbligo, all'informativa sui rischi per la sicurezza e la salute e alla formazione/addestramento del personale somministrato. L' Pt_1 aveva, altresì, omesso di valutare ed elaborare il relativo documento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, e di portare il relativo documento a conoscenza del ricorrente;
- di aver espletato sempre le medesime mansioni di spazzamento, raccolta - anche con modalità porta a porta – manuale e/o meccanizzata dei rifiuti, pulizia e tutela/decoro del territorio, nonché, all'occorrenza, di guida di veicoli presso l' di e di essere stato assegnato a tali Pt_1 Parte_1 compiti dai referenti aziendali, in ragione alle esigenze di servizio dell'azienda utilizzatrice;
- di aver reso, per l'intera durata del rapporto, le proprie prestazioni lavorative, unitamente a tutti gli altri lavoratori somministrati, nell'esclusivo interesse della;
Parte_1
2 - di essere stato inserito stabilmente ed ordinariamente (come tutti gli altri lavoratori/dipendenti, in regime di subordinazione diretta o meno, somministrati e non) nella organizzazione del servizio e del lavoro dell'azienda utilizzatrice, sotto la direzione gerarchica, il controllo ed il coordinamento dei capi squadra, dirigenti dell'Asia;
- di aver espletato le proprie mansioni secondo le esigenze e turni lavorativi (e relativi orari) stabiliti dai dirigenti dell'Asia e dagli stessi comunicati al prestatore ed agli altri addetti formalmente “somministrati” e non;
- che l' aveva fornito al ricorrente ed a tutti i lavoratori in somministrazione strumenti, Pt_1 attrezzature e indumenti di lavoro;
- di essere tenuto, parimenti a tutti gli altri prestatori “formalmente” in somministrazione, alla sottoscrizione di fogli “presenza” con identiche modalità dei lavoratori in organico dell' Pt_1
- che le mansioni assegnategli rispondevano alle “ordinarie” e stabili esigenze organizzative, produttive e di servizio dell'Asia, finalizzate al perseguimento degli obiettivi economici e interessi generali propri della stessa;
- mai, nel corso dei rapporti di lavoro vi era stato un aumento di attività e/o di esigenze di servizio (men che meno non prevedibili) presso l' mai una emergenza sul territorio o un evento Pt_1 eccezionale che potesse giustificare una domanda non ordinaria di attività per garantire il servizio espletato dall' Pt_1
- la figura professionale del ricorrente e tutte le altre pure coperte dall mediante il ricorso Pt_1 massiccio e reiterato nel tempo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato erano previste dagli assetti organici della società che aveva una carenza “stabilizzata” di personale non coperta per anni e fronteggiata attraverso il reiterato e prolungato (“abituale ed ordinario”) ricorso a contratti di somministrazione.
Lamentava quindi l'invalidità dei contratti impugnati per:
-superamento del limite legale e contrattuale di durata dei contratti per aver il ricorrente reso prestazioni lavorative per 43 mesi di effettivo servizio
-omessa valutazione dei rischi sulla sicurezza;
-omessa indicazione specifica delle cause di giustificazione del ricorso alla tipologia contrattuale della “somministrazione” a tempo determinato;
- mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 276/03 e art. 33 D. Lgs. n. 81/2015;
- insussistenza – in concreto – delle ragioni giustificative;
- simulazione e causa illecita ai sensi dell'art. 1343 e 1344 c.c.;
- violazione delle clausole di contingentamento;
- violazione della disciplina legale della proroga, nella specie intervenuta per n. 89 volte,
Si costituiva ritualmente la eccependo, preliminarmente, la decadenza ai Parte_1 sensi dell'art. 32 della l. 183/2010 e la nullità del ricorso per genericità; nel merito, sulla base di diffuse argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva la natura di
“società in house” della azienda per essere interamente partecipata dal ed Controparte_4 affidataria della gestione di un servizio pubblico locale. Rivendicava l'applicazione della normativa sul pubblico impiego con il limite di accesso al lavoro “mediante concorso pubblico”. Contestava, quindi, la possibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto in capo alla utilizzatrice – definita “articolazione della pubblica amministrazione” - stante la natura pubblica dell' ed il conseguente divieto di legge ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001. Pt_1
Ribadiva il legittimo utilizzo del lavoro somministrato, in particolare osservava che il ricorrente aveva prestato la propria attività presso la società resistente dal 8/6/2006 al 30/9/2006 in virtù di un unico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
poi per circa 4 anni dal 30 3 settembre 2006 al 1 ottobre 2010 il ricorrente non aveva più lavorato presso l'azienda resistente;
nel periodo compreso tra giugno 2010 e novembre 2011 la si era avvalsa di lavoratori Pt_1 somministrati, tra cui il , per sopperire ad esigenze tecniche ed organizzative temporanee CP_1 connesse all'attivazione ed ampliamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Beneventi per l'insufficienza del personale;
tra novembre 2011 e giugno 2014, il non aveva più lavorato in e quest'ultima, per l'insufficienza del personale CP_1 Pt_1 aziendale e il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, aveva utilizzato per l'espletamento della attività di raccolta dei rifiuti e di spazzamento lavoratori percettori del trattamento di mobilità in deroga;
negli anni successivi, dal 2014 al 2018 – permanendo l'insufficienza del personale aziendale e l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato – per far fronte all'incremento della attività di raccolta e di spazzamento si era avvalsa sia di Pt_1 lavoratori socialmente utili sia di lavoratori somministrati, tra cui il ricorrente, per periodi temporanei e non continuativi.
Con la sentenza n. 135/2022 pubblicata il 10/2/2022, il Tribunale adito, espletata la prova orale, così provvedeva: “1) accerta e dichiara l'illegittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine da parte di Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno, che Parte_1 liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.663,85), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 5.131,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
In particolare, il Tribunale ha respinto la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblica del soggetto utilizzatore ( ; ha ritenuto Parte_1 che la domanda risarcitoria del danno “comunitario”, formulata in via gradata dal ricorrente, non fosse soggetta al termine decadenziale, analizzandola così nel merito;
ha accertato la violazione dell'art. 36 del T.U. pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) in relazione ai contratti di somministrazione a tempo determinato per l'assenza di ragioni straordinarie ed eccezionale alla base dell'utilizzo della forma contrattuale flessibile;
ha condannato la società al risarcimento del danno “comunitario” nella misura massima pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata dei contratti di somministrazione, delle dimensioni e del comportamento della resistente, complessivamente volto a un utilizzo massiccio della somministrazione di lavoro in assenza dei relativi presupposti;
ha infine respinto la domanda di riconoscimento del risarcimento aggiuntivo, ritenendo inesistente e non provato il maggior danno.
Avverso detta decisione interponeva tempestivo gravame la società in epigrafe indicata deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui, a fronte della eccezione di decadenza formulata dalla nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 32 legge n. Parte_1
183/2010, specificamente richiamata per i contratti di somministrazione dall'art. 39, 1° comma, D.Lgs. n. 81/2015, il Giudice di prime cure riteneva non sottoposta ad alcun termine decadenziale la domanda di risarcimento del danno “comunitario”. L'appellante sul punto ha dedotto che invece anche tale domanda era soggetta al regime di decadenza, non essendovi nessuna norma che escludesse l'applicabilità dell'articolo 32 cit. all'ipotesi in questione, per cui l'intervenuta decadenza avrebbe dovuto precludere al primo giudice la possibilità di esaminare la validità dei contratti in relazione ai quali essa si era verificata (ossia tutti i contratti, ad eccezione dell'ultimo del 6.4.2018). 4 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la erronea valutazione delle risultanze istruttorie in riferimento alla sussistenza dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze sottese all'utilizzo della somministrazione a tempo determinato. Ha osservato come il Tribunale avesse accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno comunitario, omettendo di tenere conto di circostanze riferite dai testi escussi idonee a dimostrare la natura eccezionale del ricorso, da parte di alla somministrazione per ragioni straordinarie e contingenti, quali il blocco delle Pt_1 assunzioni a tempo indeterminato imposto dal legislatore alle società in house, l'incremento dell'attività di raccolta dei RSU porta a porta, il ricorso obbligato di alla somministrazione Pt_1 di lavoro a tempo indeterminato e ad altre forme di lavoro flessibili al fine di garantire la copertura su tutto il territorio comunale di un servizio pubblico essenziale. Il giudice non aveva, inoltre, adeguatamente valutato le lunghe interruzioni (anche per molti anni) tra un contratto e quello successivo, ulteriore elemento indicativo della temporaneità ed eccezionalità dell'utilizzo della somministrazione.
L'azienda ricorrente ha anche censurato le statuizioni di carattere risarcitorio assunte dal primo giudice, avendo condannato l' al risarcimento del danno “comunitario” Parte_1 mediante riconoscimento della indennità omnicomprensiva liquidata nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a parere della società sproporzionata ed eccessiva in considerazione, anche, delle circostanze sopra descritte che hanno costretto l'istante all'utilizzo di lavoratori somministrati, tra cu il , nonché delle lunghe interruzioni tra un CP_1 contratto e l'altro.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ha impugnato il capo della sentenza relativo al Parte_1 governo delle spese processuali, avendo il giudice condannato la società al pagamento integrale delle stesse pur in presenza di soccombenza reciproca delle parti per l'accoglimento parziale della domanda del lavoratore.
Concludeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure dal;
in via gradata di ridurre CP_1
l'importo dell'indennità risarcitoria;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che, sulla base di plurime CP_1 argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato, con vittoria di spese e competenze del grado e attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori antistatari.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va premesso che oggetto di gravame sono soltanto le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'an e al quantum della domanda risarcitoria del cd. danno comunitario, proposta in via gradata dal lavoratore, nonché la regolamentazione delle spese di giudizio interamente poste a carico della società, mentre alcuna censura è stata sollevata in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e al risarcimento del maggior danno, che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
1. Ciò premesso, sul primo motivo di doglianza (relativo all'asserita erroneità della sentenza per l'esclusione del termine decadenziale relativamente alla domanda risarcitoria ex art. 36 del D. 5 Lgs. 165/2001 per abusivo ricorso a forme contrattuali flessibili in soggetti di natura pubblica), in linea con le motivazioni esposte in altre pronunce di questa Corte, si ritiene che la decadenza ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 sia applicabile dalla cessazione di ciascun contratto, senza estendersi ai contratti precedenti, ma i contratti per i quali è decorso il termine di decadenza vanno valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine (nella specie, di somministrazione).
In tal senso si è espressa, di recente, la Suprema Corte affermando che “allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una successione di rapporti a termine ma il termine di decadenza imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 sia stato rispettato solo con riferimento all'ultimo o agli ultimi contratti succedutisi con sistematicità … opera il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto può rilevare come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione” (Cass. n. 3491 del 11.2.2025, che richiama Cass. n. 4960/2023).
Per quanto riguarda specificamente il contratto di somministrazione, la S.C. ha chiarito che “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 22861 del 21/7/2022).
In motivazione la S.C. ha osservato come “L'accolta interpretazione è, peraltro, coerente con la sentenza della Corte di giustizia 17 marzo 2022, C- 232/20, Daimler, cit., secondo cui la Direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l'entrata in vigore di una siffatta normativa, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale Direttiva (punto 83).
32. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.
33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di 6 utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea. 34. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione considerati, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 34.1. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione” (Cass. 22861/2022 cit.).
Dunque, nel caso di specie, considerato che l'impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione è datata 22.5.2018 ed è pervenuta alla il 24.5.2018, Parte_1 seppure fosse maturata la decadenza in relazione ai contratti stipulati prima dell'aprile 2018 (come prospettato dall'appellante), certamente l'impugnazione risulta tempestiva - in quanto proposta entro il termine di 60 giorni dalla scadenza - con riferimento all'ultimo contratto del 6.4.2018, scaduto il 12.4.2018.
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve quindi ritenersi che la verifica della legittimità dell'ultimo contratto del 6.4.2018 non possa prescindere dalla valutazione dei pregressi rapporti di somministrazione tra le parti, e ciò al fine di verificare l'abuso di tipologia contrattuale atipica da parte di soggetto pubblico in violazione degli stringenti ed imperativi limiti normativi, con conseguente richiesta di risarcimento del “danno comunitario”, proposta gradatamente dal lavoratore.
2. Alla disamina del secondo motivo di gravame, deve premettersi che l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che “
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…”.
La S.C. con la sentenza n. 22861/2022 sopra menzionata ha osservato “21.2. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 … ha interpretato la direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro
… 22. Già in passato questa Corte, nell'interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un'ipotesi di contratto in frode alla legge 7 allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n. 15515 del 2009). 23. Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro richiamata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla disciplina prima prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs n. 276 del 2003 e, poi, dal d.lgs. n. 81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come
“la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”, aggiungendo che “l'interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia” e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi “all'affermazione dell'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto” (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 446 del 2021).
…
25. Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
26. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti. 26.1. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva 2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67). 27. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati. 27.1. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente
8 qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. 27.2 Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima. 27.3. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale”.
Occorre quindi valutare l'eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince, alla luce dei più recenti arresti della Corte di giustizia dianzi citati, il carattere “strutturalmente” temporaneo del ricorso alla somministrazione. A tal fine, elementi indicativi dell'utilizzo abusivo del lavoro interinale sono: la durata della attività lavorativa presso la impresa utilizzatrice, il numero di missioni assegnate al medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, l'assenza di una spiegazione oggettiva alla base del ricorso da parte della impresa utilizzatrice ad una successione di contratti di somministrazione.
Nel caso di specie, aderendo alle doglianze di parte ricorrente il Tribunale – richiamato il testo dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 - ha ritenuto che lo strumento contrattuale fosse stato utilizzato in modo fraudolento, in difetto dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità, con una generica indicazione dei motivi giustificativi da cui scaturiva la conseguente nullità dei contratti.
L'istruttoria espletata ha dimostrato la fondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 36, d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della carenza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze sottese al ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
Dall'8.6.2006 al 12.4.2018 risultano stipulati tra le parti in causa una sequenza di 36 contratti a termine e n. 89 proroghe intervallati, a partire dal 2014/2015, da brevi periodi, per una durata complessiva del rapporto di lavoro di oltre 43 mesi.
Ciò è sufficiente a dimostrare come l'utilizzo del in qualità di operaio addetto alla raccolta CP_1
e allo spazzamento rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali della Parte_1
[...]
Inoltre, nella fattispecie in esame i diversi contratti di somministrazione sono giustificati con la dicitura “somministrazione di carattere organizzativo”, “utilizzo di personale in attesa di autorizzazione Regione Campania per attivazione nuovo progetto operativo-gestionale”, mentre numerosi contratti formalizzati sono privi di indicazione delle ragioni “giustificative”.
All'evidenza la causale indicata nei contratti è espressa con formula generica, di stile, pertanto appare pretestuosa e tautologica, vuota nei contenuti, incerta nella definizione di una temporaneità (connessa alla indefinita attesa di una diversa organizzazione del lavoro).
9 L'odierna appellante nulla ha dedotto né chiesto di provare in merito alla sussistenza delle cause giustificatrici del ricorso al contratto di somministrazione, fondando la propria difesa sul divieto del cd. turn over.
Si ritiene, che il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato non legittima l'operato della società, dovendosi rilevare – come già osservato in precedenti sentenze di questa Corte - l'irregolarità nell'insieme del ricorso alla somministrazione riguardo al complessivo svolgersi del rapporto. Infatti, sulla base di un susseguirsi di contratti di somministrazione, alcuni sorretti da motivazioni palesemente inconsistenti e altri privi della indicazione della causale giustificativa, il ricorrente è stato chiamato a svolgere sempre la medesima funzione al fine di essere inserito nell'ordinaria attività dell'azienda appellante, e ciò per una durata complessiva del rapporto di lavoro di oltre 43 mesi, in maniera pressoché stabile per almeno quattro anni (dal 2014/2015).
Il numero di contratti a termine e la reiterazione degli stessi per svariati anni, nonché il breve intervallo tra un contratto e l'altro (almeno dal 2014/2015) e l'assenza di valide ed effettive ragioni giustificative, dimostrano come l'odierno appellato costituisse una presenza stabile nell'organico della società appellante per soddisfare le ordinarie necessità strutturali della stessa connesse alle attività di racconta dei rifiuti e di spazzamento.
Dunque, alla data di stipula del contratto di somministrazione a termine decorrente dal 6.4.2018 il ricorrente già da anni veniva impiegato come operaio addetto in maniera stabile e costante alle attività anzidette e la lunga durata nonché la reiterazione dei contratti di somministrazione rappresenta un indice sintomatico dell'assenza di temporaneità e di eccezionalità delle esigenze connesse alla somministrazione (cfr. Cass. 22861/2022, punti 27 e ss. sopra riportati).
Inoltre, va osservato che, a fronte delle precise allegazioni contenute in ricorso rispetto alla stabilità delle esigenze connesse alla carenza di organico in relazione alla figura dell'operaio addetto alla raccolta, che avevano condotto l' a fare continuativamente Parte_1 ricorso alla somministrazione di lavoro già dal 2006, nonché ad altre forme atipiche di impiego di personale, quali voucher e lavori socialmente utili (circostanze tutte emerse dalla prova testi), parte resistente non ha sollevato alcuna specifica contestazione né deduzione di segno contrario, né ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che nel caso concreto ricorressero esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
E' emerso dalla prova testimoniale che l'appellato lavoratore somministrato, unitamente ad altri gruppi di lavoratori somministrati, è stato adibito a mansioni stabili ed ordinarie dell'ente; ha sempre lavorato con le medesime modalità dei dipendenti venendo inserito nella medesima Pt_1 turnazione, rendendo la propria prestazione in attività rivolte al perseguimento dei fini statutari della società appellante.
L'istruttoria orale ha inoltre evidenziato la stabile carenza di personale nella azienda e il ricorso, imposto dal blocco delle assunzioni, alla somministrazione e ad altre forme di contratto flessibili per garantire l'espletamento del servizio pubblico essenziale. Questa circostanza è stata confermata dalla stessa società appellante al fine di giustificare il ricorso al lavoro somministrato ed escludere la condotta abusiva.
In realtà, come ritenuto dal primo giudice, la prova documentale e testimoniale hanno messo in risalto in maniera inequivocabile che i lavoratori somministrati, tra cui il , sono stati CP_1 utilizzati per far fronte a esigenze ordinarie e prive di qualsivoglia carattere di temporaneità. La 10 sussistenza, nel periodo di lavoro del ricorrente e in particolare nell'arco temporale tra il 2011 e il 2018, di strutturali carenze di personale rispetto al fabbisogno aziendale e l'utilizzo del CP_1 per soddisfare le ordinarie finalità aziendali avvalorano gli assunti fatti propri dal Tribunale circa il difetto di ragioni straordinarie e contingenti alla base dei contratti a tempo determinato.
Il ricorso continuo e protratto per molteplici anni alla somministrazione della medesima tipologia di personale ed anche ad altre forme di lavoro (quali voucher o LSU) rivela che si trattava non già di un'esigenza temporanea e straordinaria bensì di una carenza endemica di tale categoria di personale che imponeva alla per poter assolvere alle esigenze ordinarie del servizio di Pt_1 raccolta e spazzamento, di ricorrere alla somministrazione.
Deve quindi confermarsi la statuizione risarcitoria.
3. Sul risarcimento del danno, osserva questa Corte territoriale che “nel lavoro pubblico all'illegittimità del contratto a termine per violazione di norme imperative non può che conseguire un regime sanzionatorio che, con l'escludere ogni effetto reintegrativo, stante la regola generale del concorso per l'assunzione del personale, viene ad essere incentrato sul versante dei danni subiti dalla pubblica amministrazione e dal lavoratore;
danni che assumono anche essi una propria caratterizzazione correlata a negozi, la cui flessibilità assume natura e requisiti distinti da quelli risultanti nel lavoro privato e su cui i suddetti danni vanno conseguentemente parametrati” (Corte di Appello Napoli, sez. lav. sent. n. 2830/2022 e sent. n. 4684/2023).
Il quinto comma dell'art. 36 del D.lgs. 165 del 2001 infatti dispone che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato si pone in linea con l'art. 97 cost., in virtù del quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”.
Pertanto, in caso di violazione di norme imperative, il lavoratore, i cui diritti siano stati lesi, ha diritto al risarcimento del danno, in alternativa alla trasformazione di cui anzi detto.
La giurisprudenza di legittimità, facendo uso del proprio potere di interpretazione conforme al diritto comunitario, ha ritenuto che l'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165/2001 debba essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario” (Cass., sez. lavoro, 30 dicembre 2014, n. 27481). Secondo la Corte, deve trattarsi
“di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro”.
Dal punto di vista probatorio, il lavoratore interessato non è tenuto né alla costituzione in mora del datore di lavoro né a provare di aver effettivamente subito un danno. Egli deve limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di uno o più contratti a termine sulla base di esigenze "falsamente indicate come straordinarie e temporanee". 11 Il danno è stato parametrato all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (“
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604").
Invero, la Suprema Corte in plurime recenti decisioni ha ribadito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 (Cass. Sezioni Unite n. 5072/2016).
Pertanto, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato sia dalla Corte di Giustizia UE che dalle Sezioni Unite, il dipendente che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, quantunque derivante da contratto di somministrazione, non può ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, ma può ottenere il risarcimento del danno con esonero dell'onere probatorio nella misura e nei limiti di quanto previsto dalla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32 co. 5 L. 183/2010 “salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto, in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost..” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 3815 del 15/02/2021).
Comportando l'applicazione della suddetta disposizione l'esonero per il lavoratore pubblico dalla prova del danno nella misura presuntiva ivi indicata (determinata tra un minimo ed un massimo), le Sezioni Unite hanno sottolineato come questa agevolazione probatoria, derivante dall'interpretazione sistematica orientata alla conformità con la normativa UE, rappresenta la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nell'occasione è stato altresì precisato che la trasposizione di questo canone di "danno presunto" esprime pure una portata sanzionatoria della violazione della normativa comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come “danno comunitario” (così già Cass. 30 dicembre 2014 n. 27481 e 3 luglio 2015 n. 13655).
A confutazione, poi, di quanto eccepito dall'appellante in relazione alla ritenuta violazione dei criteri ex art. 8 L. 604/1966 e 39 D. Lgs. 81/2015 ai fini della quantificazione dell'indennità omnicomprensiva, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia applicato correttamente la tutela risarcitoria invocata in via gradata dal lavoratore, in quanto ha tenuto conto della valutazione dei criteri delineati sia dall'art. 8 L. 604/1966 che dall'art. 39 D. Lgs. n. 81/2015.
In particolare il decreto legislativo n. 81/2015, che ha revisionato la disciplina dei contratti di somministrazione a t.d, all'art. 39, regime della “decadenza e tutele” prevede che:
“
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'arti-colo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati 12 nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
SI ritiene che il Giudice di prime cure alla luce dei criteri delineati sia dall'art. 8 L. 604/1966 che dall'art. 39 D. Lgs. n. 81/2015 abbia correttamente quantificato l'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, “tenuto conto della durata dei contratti di somministrazione, delle dimensioni e del comportamento della resistente, complessivamente volto a un utilizzo massiccio della somministrazione di lavoro in assenza dei relativi presupposti”.
Invero, il Tribunale ha utilizzato i parametri lamentati dall'appellante come violati, ossia il criterio dell'anzianità di servizio, la valutazione della dimensione aziendale, nonché il comportamento della resistente.
Come richiesto dalla S.C. e dalla Corte di Giustizia UE, occorre tenere conto della reiterazione dei contratti protratta per molteplici anni (2006-2018), in maniera pressoché ininterrotta almeno negli ultimi quattro anni (dal 2014/2015), della durata complessiva del rapporto per oltre 43 mesi, nonché della portata non solo riparatrice ma anche “sanzionatoria” del danno “comunitario” e del principio per cui il risarcimento deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, per cui alla luce dei parametri suddetti risulta congrua ed adeguata l'indennità omnicomprensiva stabilita dal Tribunale nella misura massima di dodici mensilità.
Anche sotto questo aspetto la sentenza gravata è immune da censure.
4. Il terzo motivo di doglianza, relativo al governo delle spese del primo grado poste dal giudice interamente a carico della pur in presenza di una soccombenza reciproca delle parti, è invece Pt_1 fondato.
Come è noto, in punto di regolamentazione delle spese il principio cardine è quello della soccombenza secondo cui “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” (art. 91 c.p.c.).
Occorre poi fare riferimento al successivo art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga alla regola della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Va ancora osservato che la soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica quando vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero vi sia una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (c.d. soccombenza parziale;
cfr. Cass. 21684/2013; Cass. 20888/2018; 26043/2020).
Nella specie la ha lamentato l'illegittima condanna integrale alle spese di lite nonostante Pt_1
l'accoglimento parziale della domanda del . CP_1
Invero, rispetto alla domanda proposta dal lavoratore, accertata l'invalidità dei contratti di somministrazione, il giudice ha respinto la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato, ha riconosciuto il risarcimento del danno “comunitario” richiesto in via gradata mentre ha negato la corresponsione del risarcimento aggiuntivo. 14 Sussiste quindi certamente una ipotesi di soccombenza reciproca (accoglimento parziale della domanda del ), che giustifica la compensazione parziale delle spese processuali. CP_1
Sono inconsistenti le osservazioni contrarie svolte dall'appellato circa il difetto di una domanda (riconvenzionale) dell' e la decisione del Tribunale sulla base della ragione più liquida. Pt_1
In realtà la soccombenza reciproca nella specie consegue all'accoglimento solo parziale della domanda dell'originario ricorrente, mentre il criterio della ragione più liquida riguarda l'accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per difetto di temporaneità, che rende superfluo l'esame degli ulteriori vizi lamentati dal lavoratore, cui consegue il diritto al risarcimento del danno comunitario, fermo restando il diniego delle ulteriori domande azionate (di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del maggior danno).
Ciò posto, tenendo conto della domanda proposta e del rilievo dei capi accolti, si ritiene equa una compensazione delle spese del primo grado in ragione di un 1/3, con condanna dell' al Parte_1 pagamento in favore del dei residui 2/3, da liquidare conformemente alla quantificazione CP_1 proposta dal primo giudice, che non è stata oggetto di gravame della società (euro 5131,00, di cui i 2/3 sono pari ad euro 3421,00).
Parimenti, l'accoglimento parziale dell'appello limitatamente al terzo motivo (sulle spese) di rilievo marginale, con soccombenza di in relazione alle restanti e più consistente censure Pt_1
(sulla decadenza e sull'an e quantum del risarcimento) giustifica la compensazione nella misura di 1/3 anche delle spese del presente grado con condanna dell' al rimborso dei residui 2/3, Pt_1 liquidati come in dispositivo, con attribuzione (cfr. di recente Cass. Sez. 3, Ordinanza 10786 del 24/4/2025 ove si afferma “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse”).
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa per un terzo le spese del primo grado e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dei residui 2/3 che liquida in euro 3421,00, oltre spese CP_1 generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
-compensa nella misura di 1/3 le spese della fase di appello e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , dei residui 2/3, che liquida in euro 1323,00, oltre spese CP_1 generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Napoli, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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