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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27548/2018 di R.G.
TRA
Parte (P. IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re unico e legale rappresentante p.t. sig. , con sede Controparte_2
legale in Castel Morrone (CE) alla Via Campio, 6/8, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Leuci (C.F. ) con studio sito in C.F._1
S. Maria C. V. alla Traversa M. Fiore n. 32, e con questi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Di Cataldo, alla Via Ilioneo n. 90.
OPPONENTE
E
P. IVA ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Salerno, alla via Tiberio Claudio Felice n. 12, in persona dell'amministratore delegato, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P. CP_4 D'Ambrosio (C.F. ) e presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia, in Battipaglia alla via Rosa Iemma, 2, Centro Direzionale Pastena.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6045/2018– vendita di cose mobili -
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6045/2018 emesso in data 19.07.2018 nel procedimento monitorio iscritto al n.7783/2018 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dalla nei confronti Controparte_3
Par della per il pagamento della somma di euro Parte_2
147.046,43, oltre gli interessi ex artt 4 e 5 D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché le spese di procedura, liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro 2135,00 per compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il mancato pagamento delle fatture n. 92/2017 di euro 6.590,19; n. 99/2017 di euro
10.243,27; n. 123/2017 di euro 31.004,17; n. 144/2017 di euro 29.035,23; n.
166/2017 di euro 33.124,28; n. 180/2017 di euro 34.518,85; n. 196/2017 di euro 2.530,44; relative alla fornitura di mangime per l'alimentazione animale.
Parte Avverso il sopracitato decreto proponeva opposizione la
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.10.2018 Parte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver ordinato né ricevuto la pretesa fornitura. Premetteva, infatti, che: a) la
[...]
era cessionaria della in virtù di contratto di CP_3 Parte_3
cessione del credito del 19.12.2017; b) che fino al mese di aprile 2018
- 2 - l'azienda agricola zootecnica con sede operativa in Sessa Aurunca alla via
Pietre Bianche s.n.c. era la ma, ciononostante, la Controparte_5
società cedente aveva imputato il credito per la fornitura di Parte_3
Par mangime per alimentazione animale alla c) che la odierna Parte_2 opponente subentrava nella struttura dell'azienda agricola zootecnica in questione solo successivamente, previo acquisto degli animali e previa sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito. Demandava, pertanto, accertarsi che il soggetto giuridico destinatario della fornitura, e quindi legittimata passiva rispetto alle richieste avanzate dalla creditrice, era la
[...]
e non già l'odierna opponente. Eccepiva, poi, il mancato Controparte_5 assolvimento della ricorrente in monitorio dell'onere probatorio ad essa incombente ex art. 633 c. p. c essendosi quest'ultima limitata ad allegare le fatture ed una copia del registro iva della cedente società, senza produrre i documenti di consegna della fornitura.
Alla luce di quanto sopra, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto
n. 6045/2018, iscritto al n. di R.G. n. 7783/2018, concesso dal Tribunale di
Napoli, Sezione XII, in persona del Giudice Unico dr.ssa Anna Maria
PEZZULLO, reso e depositato il 19 luglio 2018, ed in accoglimento della presente opposizione annullare e/o revocare il D.I. opposto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e/o dichiarare nullo il D.I. poiché nulla deve l'opponente all'opposta per la causale di cui al ricorso monitorio . 2)
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Radicatosi il giudizio, si costituiva ritualmente l'opposta Controparte_3 con comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità,
[...]
improcedibilità ed infondatezza della proposta opposizione. In via
Parte preliminare, deduceva la legittimazione passiva della Parte_2
in ordine alla pretesa creditoria azionata, rilevando che, sebbene il
[...] contratto di comodato d'uso relativo all'azienda zootecnica agricola risultasse
- 3 - formalmente registrato in data 10.05.2018, sin dal 2013 il sig.
[...]
Parte
– in qualità di socio unico della – ne gestiva in via CP_2 Parte_2 esclusiva e autonoma l'attività economica. La Controparte_3
precisava, inoltre, che la maggior parte della merce oggetto di fornitura veniva recapitata presso l'azienda in questione a seguito di ordini effettuati dallo stesso , che provvedeva anche al ritiro della merce, mentre Controparte_2
una quota minoritaria dei prodotti veniva consegnata presso altra azienda, comunque riconducibile alla sfera gestionale del medesimo tramite la BE.
[...]
Infine, la resistente sottolineava come l'eccezione di inadempimento per Pt_2
asserita mancata consegna della merce fosse stata sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione, con finalità meramente dilatorie, e mai contestata anteriormente.
In ragione di tanto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così decidere: “In via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
- in via principale e nel merito, rigettarsi l'opposizione perché improcedibile, inammissibile, infondata, dilatoria e pretestuosa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nel merito condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle somme dovute e risultanti dal decreto ingiuntivo opposto oltre interessi come per legge ovvero quella a determinarsi nel corso del giudizio. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con attribuzione”.
Il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e rinviava all'udienza del 9.12.2019 per ex art.183 c.p.c. co.7 per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti;
indi, ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava all'udienza del 25.05.2020 per l'espletamento dei mezzi istruttori,
- 4 - poi differita al 2.11.2020. Preso atto della mancata comparizione dei testi regolarmente intimati, il Giudice rinviava ad altra udienza, procedendo nelle udienze istruttorie del 29.04.2021 e dell'11.11.2021 al raccoglimento dell'interrogatorio formale del sig. , all'escussione del teste Controparte_2 di parte opponente sig. , disponendo l'accompagnamento Testimone_1 coatto del teste . Inoltre, preso atto dell'assenza di alcun teste Testimone_2
per parte opposta, il Giudice disponeva che la stessa provvedesse a citare n. 2 testi ulteriori, rinviando all'udienza del 10.11.2022. Quivi venivano escussi i testi e e l'udienza veniva rinviata al Testimone_2 Testimone_3
19.06.2023 e poi, d'ufficio, per impedimento del G.U., al 10.07.2023. Il
Giudice rinviava ulteriormente la causa, stante l'assenza dei testi regolarmente citati al 30.09.2024, poi anticipata d'ufficio al 14.03.2024.
Escussi i testi e , il Giudice rinviava la ST Testimone_5 causa per l'escussione del teste e per la precisazione delle Testimone_6 conclusioni all'udienza del 7.10.2024, poi differita, su istanza di parte opponente, al 17.10.2024. Quivi, assunta la deposizione del teste parte Tes_6
opponente chiedeva un breve termine per la proposizione di querela di falso in relazione alle dichiarazioni dallo stesso rese, evidenziandone altresì l'interesse ai fatti di causa, per via del rapporto di parentela con l'amministratore della società Il Giudice disponeva, pertanto, il rinvio dell'udienza Parte_3
per la formalizzazione della querela al 4.11.2024, poi rinviata, su richiesta di parte opponente al 18.11.2024. In tale data, parte opponente si riservava di depositare la ratifica della querela di falso in sede di comparsa conclusionale, allegando l'erroneità dei dati riferiti dal teste e il Giudice assegnava la Tes_6 causa a sentenza concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e memorie di replica la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati.
- 5 - Va precisato, riguardo all'onere della prova, che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice. Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cassazione n. 6421/2003). Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie va anzitutto rilevata la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, in quanto non contestato e suffragato dalla documentazione all'uopo depositata, consistente nella fornitura di mangime per l'alimentazione animale ad opera della Controparte_3
Parte in favore della I Segnatamente, risultano per Parte_2
- 6 - tabulas: il contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto in data
23.04.2018, le fatture nn. 92/2017, 99/2017, 123/2017, 144/2017, 166/2017,
180/2017, 196/2017 e i relativi documenti di trasporto (DDT), emessi dalla odierna opposta. Controparte_3
A costituire oggetto di contestazione è la asserita carenza di legittimazione
Parte passiva della odierna opponente, la quale Parte_2
contestava di avere ordinato e ricevuto la merce per il cui pagamento la odierna opposta agiva in via monitoria, risultando il contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto il 23.04.2018, ossia in data successiva alla consegna della merce cui inerivano le fatture delle quali si demandava il pagamento.
Eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'opposta, essendosi questa limitata a depositare le sole fatture e la copia del registro iva della società cedente, omettendo tuttavia di allegare la documentazione attestante l'effettuazione dell'ordine e la consegna della merce.
Orbene, è noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, mentre grava sul debitore la prova del fatto estintivo o la sua mancanza di colpa. Tuttavia, nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo è stato chiesto sulla base di documentazione idonea a dimostrare i fatti costitutivi del credito non solo nella fase monitoria ma anche in quella dell'opposizione. Va evidenziato, infatti, che sin dalla fase monitoria la società opposta ha prodotto: copia delle fatture azionate in via monitoria nn. 92/2017, 99/2017, 123/2017, 144/2017, 166/2017, 180/2017,
196/2017; l'estratto autenticato del registro iva della i Parte_3
documenti di trasporto (DDT) con indicazione analitica delle merci e del loro costo – pari alla somma totale di euro 141.046,43; il contratto di cessione del credito stipulato tra la e la in Controparte_3 Parte_3
data 19.12.2017; la raccomandata del 28.12.2017, con cui la
[...]
Parte comunicava alla la intervenuta cessione del credito, e CP_3 Parte_2
- 7 - che, pertanto, il pagamento dei crediti ceduti andava effettuato esclusivamente nei confronti della opposta cessionaria;
la raccomandata del 14.02.2018, inviata dalla società opposta all'opponente per il pagamento delle fatture sino ad allora emesse, pari alla somma di euro 141.046,43.
Inoltre, giova tenere conto delle deposizioni dei testimoni, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, dalle quali risulta inequivocabilmente che la merce relativa alle fatture menzionate è stata regolarmente consegnata presso la sede operativa della società opponente, sita in Sessa Aurunca (CE) alla via Pietre Bianche snc, e ricevuta talora personalmente dal sig. , quale amministratore unico e legale Controparte_2
Par rappresentante della talaltra da dipendenti della Parte_2
società medesima.
In specie, il sig. escusso all'udienza istruttoria del Testimone_3
10.11.2022, dichiarava che la merce era stata consegnata e prelevata nel mese
Par Par di aprile 2017 dai dipendenti dell'azienda , in qualche occasione, dal titolare sig. ; precisava, inoltre, di riconoscere i documenti di Controparte_2
trasporto relativi al mese di aprile, nonché ai successivi mesi di maggio sino a settembre 2017, perché da lui stesso sottoscritti. Precisava, poi, che “ad esempio il documento 202/2017 che reca la parola idem indica che la merce è stata consegnata all'indirizzo indicato e cioè in Castel Morrone via Campio
6/8 presso la sede della Preciso che all'indirizzo di Castel Marrone non CP_6
c'è un'azienda ma è solo la sede legale e pertanto le consegne sono avvenute solo presso la sede dell'azienda in Sessa Aurunca o Cassino”. Merita necessario riferimento altresì la deposizione del teste sig. ST
, che dichiarava “Ho scaricato le merci caricate dalla
[...] Parte_3 presso l'Azienda Agricola Zootecnica di Sessa Aurunca alla Via Pietre
Bianche” e che la persona destinataria della merce “rispondeva al nome
[...]
”. Da ultimo, giova riportare quanto dichiarato dal teste CP_2 [...]
escusso all'udienza del 17.10.2024, incaricato della preparazione Tes_6
Parte dei mangimi da far recapitare alle ditte: “La I nell'arco temporale della
- 8 - detta mia collaborazione ordinava telefonicamente, oppure recandosi
Part personalmente presso la al ritiro della merce”.
Ebbene, alla luce della documentazione offerta dalla e Controparte_3
delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, risulta provato il rapporto di fornitura intercorrente tra le parti e che la merce ordinata è stata consegnata alla società opponente, avendo l'odierna opposta adeguatamente dimostrato il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata nel giudizio monitorio.
Infine, si rileva che la raccomandata del 14.02.2018, inviata dalla società opposta all'opponente per il pagamento delle fatture sino ad allora emesse, pari alla somma di euro 141.046,43, oltre interessi moratori e spese, è rimasta
Par inevasa e la non ha mai contestato, prima Parte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'inesistenza di detto credito, né tantomeno la mancata consegna della merce. Il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del rapporto tra le parti, né la mancata consegna della merce prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, assume, unitamente agli altri documenti prodotti dall'opposta, indubbio valore probatorio in ordine all'esistenza del credito e alla correttezza del suo ammontare. Ciò posto, i documenti prodotti dalla Controparte_3 oltre a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, costituiscono anche piena prova del credito azionato nel presente giudizio.
Le eccezioni sollevate dall'opponente risultano, invece, infondate oltre che
Parte non provate, non avendo la avuto riguardo alla Parte_2 ripartizione dell'onus probandi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, provveduto a dimostrare l'adempimento della prestazione ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
6045/2018.
- 9 - Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
Parte
- Rigetta l'opposizione svolta dalla nei Parte_2 confronti della e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 6045/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data
19.07.2018;
Parte
- Condanna la in persona del l.r.p.t al Parte_2
pagamento in favore della delle spese di lite, Controparte_3 che si liquidano in euro 14.103,00 di cui € 2.552,00 per la fase di studio,
€1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase di trattazione
/istruzione ed € 4253,00 per la fase decisionale, ridotti del 25% per l'assenza di questioni di fatto e diritto, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, 14/05/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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