Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2026, proposto da S&S Sistemi e Soluzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione RD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di RD,1;
Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - RI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, Alice Castrogiovanni, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppina Squillace in Milano, via Taramelli 26;
nei confronti
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., non costituita in giudizio;
in punto
declaratoria di illegittimità e annullamento in parte qua della nota datata 18.12.2025 a firma del Dirigente p.t. Dott. Cardani; della nota datata 18.12.2025 a firma del Direttore Generale di Regione RD;
nonché per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-rifiuto formatosi sulle parti rimaste prive di riscontro dell'istanza di accesso agli atti inviata in data 20.11.2025, con la quale la società ricorrente ha richiesto ad RI s.p.a. ed alla Regione RD di prendere visione ed estrarre copia di:
- tutti gli interventi del fornitore approvati nel 2024;
- tutti i buoni d'ordine emessi da ARIA nel 2024;
- tutte le richieste di subappalto 2023/2024/2025;
- tutte le autorizzazioni al subappalto 2023/2024/2025;
- le nuove analisi redatte da ENG ed i verbali di collaudo delle stesse;
- nuovo piano di progetto di luglio 2023;
- verbali di approvazione piano di progetto del luglio 2023;
- tutti i verbali di SAL, di Comitato Operativo e di Comitato di Indirizzo del 2024 e del 2025;
- feedback negativi delle Aler del 2024;
- verbali riferiti al 16/06/2024 di presentazione nuovo piano esecutivo e relativo piano approvato il 19.7.2024 (con provvedimento di autorizzazione);
- verbale comitato di indirizzo del 17.1.2025 e relativo mandato conferito ad ARIA con documentazione correlata;
- nuovo piano esecutivo a valle dell'attività del 17/01/2025;
- copia di tutti i piani operativi approvati;
- verbali comitati operativi del 5.2.2025 e del 20.12.2024;
e quindi per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione indicata nell'istanza di accesso ed a tutt'oggi non ancora ostesa;
e quindi la condanna
delle resistenti all'ostensione dei documenti richiesti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione RD e ARIA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RT Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, parte del RTI che si è aggiudicato la procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione e gestione dei sistemi informativi per i servizi abitativi di Regione RD, bandita da ARIA, essendo venuta in insanabile contrasto con la mandataria del RTI, odierna controinteressata, ed avendo con essa iniziato un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle parti rimaste prive di riscontro dell’istanza di accesso agli atti inviata in data 20.11.2025, con la quale la società ricorrente ha richiesto ad RI s.p.a. ed alla Regione RD di prendere visione ed estrarre copia di: 1. tutti gli interventi del fornitore approvati nel 2024; 2. tutti i buoni d’ordine emessi da ARIA nel 2024; 3. tutte le richieste di sub appalto 2023/2024/2025; 4. tutte le autorizzazioni al sub appalto 2023/2024/2025; 5. le nuove analisi redatte da ENG ed i verbali di collaudo delle stesse; 6. nuovo piano di progetto di luglio 2023; 7. verbali di approvazione piano di progetto del luglio 2023; 8. tutti i verbali di SAL, di Comitato Operativo e di Comitato di Indirizzo del 2024 e del 2025; 9. feedback negativi delle Aler del 2024; 10. verbali riferiti al 16/06/2024 di presentazione nuovo piano esecutivo e relativo piano approvato il 19.7.2024 (con provvedimento di autorizzazione); 11. verbale comitato di indirizzo del 17.1.2025 e relativo mandato conferito ad ARIA con documentazione correlata; 12. nuovo piano esecutivo a valle dell’attività del 17/01/2025; 13. copia di tutti i piani operativi approvati; 14. verbali comitati operativi del 5.2.2025 e del 20.12.2024.
Secondo la ricorrente il silenzio rifiuto si è formato (illegittimamente) sulla richiesta di :
a) tutti gli interventi del fornitore approvati nel 2024;
b) tutti i sub appalti successivi al giugno 2025 nonché quelli relativi alla soc. Code Architects e Jakala s.p.a.;
c) tutti i verbali di collaudo dei documenti di analisi;
d) tutti i verbali di SAL del 2025;
e) tutti i feedback negativi delle Aler del 2024;
f) tutti i verbali riferiti al 16/06/2024 di presentazione nuovo piano esecutivo;
g) verbale di approvazione piano di progetto 4.6;
h) verbale comitato operativo del 20.12.2024.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
Violazione art. 22 e art.24, L. n. 241/1990. Violazione artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria.
La difesa della Regione RD sostiene che l’istanza è stata riscontrata con tutti i documenti che sono in possesso della Regione.
La difesa di ARIA PA chiede di dichiarare la inammissibilità del ricorso (recte, irricevibilità) per tardività e in subordine ne chiede la reiezione in quanto sostiene di aver riscontrato le varie richieste di accesso presentate dalla ricorrente sia prima del ricorso che nel corso del giudizio.
La difesa della ricorrente ha chiesto lo stralcio della memoria di replica di ARIA in quanto non preceduta da memoria per la camera di consiglio e non qualificabile, pertanto, come replica.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La memoria di replica depositata da ARIA è tardiva. Infatti i termini previsti dal rito per l’accesso per il deposito delle memorie sono 15 giorni liberi prima della data della camera di consiglio e per il deposito delle memorie di replica 10 giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado e non i termini per l’udienza cautelare (conf. TAR RD – Milano, I, sent. n. 1286/2026, p. 10.2.).
3. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Per quanto attiene all’impugnazione dell’accesso parziale della Regione occorre rilevare che la difesa del ricorrente in sostanza non contesta l’avvenuta consegna della documentazione in possesso dell’amministrazione.
Resta una divergenza tra le parti esclusivamente con riferimento alla presa d’atto del 2.8.24, rispetto alla quale occorre rilevare che dal tenore delle dichiarazioni delle parti non risulta che essa abbia un contenuto diverso ed ulteriore rispetto al contenuto tipico di una “presa d’atto”, per cui deve ritenersi già ostesa, indipendentemente dalla sua natura di elemento costitutivo dell’approvazione del piano o meno.
Per quanto riguarda i documenti forniti da ARIA, occorre fare applicazione della giurisprudenza comunitaria (Trib. Ue, Grande sezione, 14.5.25, causa T-36/23) secondo la quale “ quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente ” (su fattispecie analoga v. anche TAR RD – Milano, I, sent. n. 1286/2026, p. 12.3. e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori).
Nel caso di specie risulta che RI ha fornito una cartella in formato zip di vari documenti rispetto ai quali era onere del ricorrente dare una disamina specifica al Tribunale ed indicare per quali ragioni ritenesse che esistevano altri documenti.
4. In definitiva quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della Regione mentre occorre respingere il ricorso nei confronti di ARIA. Le spese possono essere compensate, atteso l’esito complessivo della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della Regione e lo respinge nei confronti di ARIA s.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
RT Di MA, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di MA | Marco EL |
IL SEGRETARIO