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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9705 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14327/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “risarcimento danni responsabilità extracontrattuale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti SABATO CLAUDIA, US NC e LEPRE
AZZURRA, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
e Email_1 Email_2
come da procura in atti;
Email_3
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SABATO CLAUDIA, C.F._2
US NC, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_1 Email_2
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , COD. FISC. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. RUSSO ANDREA, preso cui elettivamente domicilia con P.E.C. come da procura in atti;
Email_4
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3
, parte contumace. C.F._3
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti il 06/10/2025 dagli attori e il
09/10/2025 dalla convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
e hanno agito in giudizio per chiedere il Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il
03.12.2017, alle ore 22.45 circa, in Napoli alla Piazza Nazionale, allorquando la
Peugeot targata. AW540NZ collideva il motociclo Piaggio Beverly targato
X8FYVX che, per l'effetto, rovinava al suolo unitamente al suo conducente.
ha chiesto di essere risarcito per le lesioni personali patite in Parte_1
occasione del suddetto sinistro mentre era alla guida dal motociclo di proprietà di che, invece, ha agito per richiedere il Parte_2
risarcimento dei danneggiamenti patiti dal proprio veicolo.
Gli attori hanno dedotto:
“a) Che il sig. è proprietario del ciclomotore Piaggio Parte_2
Beverly tg. X8FYVX;
b) che il giorno 03.12.2017, verso le ore 22.45, il sig. , alla guida Parte_1
del detto ciclomotore, percorreva la Piazza Nazionale in Napoli, tenendo la destra ed indossando regolarmente il casco protettivo;
c) che giunto all'altezza della intersezione con via Nazionale, il ciclomotore
Piaggio Beverly, veniva colliso dalla vettura Peugeot tg. AW540NZ di proprietà di e garantito per la RCA dalla compagnia CP_3 [...]
Controparte_1
d) che il veicolo tg. AW540NZ, era fermo in sosta in seconda fila;
e) che il conducente del veicolo AW540NZ ripartiva dalla detta posizione di sosta tentando di immettersi nel flusso veicolare;
f) che il conducente del veicolo tg. AW540NZ non segnalava la manovra con gli appositi indicatori di direzione;
g) che il conducente del veicolo tg. AW540NZ non concedeva la rituale precedenza ai veicoli che percorrevano la riferita via;
h) che dunque il veicolo tg. AW540NZ collideva il ciclomotore tg. X8FYVX alla fiancata destra;
i) che il sig. per l'improvviso impatto perdeva il controllo del mezzo Pt_1
rovinando al suolo alla sua sinistra;
j) che il ciclomotore tg. X8FYVX riportava danni alla fiancata destra per l'urto diretto, nonché alla fiancata sinistra per lo scarrocciamento con l'asfalto;
k) che il sig. batteva con la spalla sinistra e con il capo al suolo;
Pt_1
l) che il sig. avvertiva immediatamente un lancinante dolore alla spalla Pt_1
sinistra ed al collo e, per tale motivo, fu allertato il 118 che provvide a mezzo ambulanza a condurre esso attore presso il p.s. dell'ospedale Santa Maria di
ET Nuovo;
m) che i sanitari che ebbero a soccorrerlo gli posero diagnosi di “frattura di scapola sinistra, trauma cranico, policontusioni”, con prognosi di gg. 30”.
È rimasto contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in Controparte_4
quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
2. Sul merito La domanda è infondata e va rigettata.
Gli attori non hanno assolto l'onus probandi sui medesimi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non offrendo la prova della verificazione del sinistro e del nesso causale tra questo e le sue conseguenze.
Difatti, l'unico teste, , sentita all'udienza dell'11/03/2025, Testimone_1
non appare attendibile alla luce delle controverse e contraddittorie dichiarazioni rese in questa sede.
La testimone ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero sul luogo ferma ad un tabaccaio. Ricordo che il sinistro è successo all'inizio del mese di dicembre del 2017, era di sera, non ricordo precisamente l'orario, forse intorno alle 22,00/22,30. L'incidente è avvenuto a Piazza Nazionale a Napoli.
ADR: ho visto che un'auto, ferma in sosta in seconda fila, una Peugeot, di cui non ricordo il colore, si è immessa nel flusso veicolare alla sua sinistra, senza azionare la freccia, ed investiva un motociclo che stava passando. Il motociclo era guidato da un ragazzo. Ero con mio marito. Il ragazzo sul motorino era da solo. Non so dire se l'auto fosse condotta da un uomo o da una donna perché ci siamo subito preoccupati di soccorrere il ragazzo. Però posso dire che la persona che guidava l'auto si è fermata. Posso dirlo perché ho visto l'auto ferma più avanti senza nessuno alla guida. Non so dire se la persona che conduceva
l'auto si è avvicinata al ragazzo che era a terra. Però dagli insulti che le varie persone rivolgevano alla persona conducente posso pensare fosse un uomo, ma preciso che io non ho visto. ADR: ricordo che il motociclo era uno scooter, non so precisare il modello, ma era di colore scuro. ADR: Ricordo che il conducente del motociclo era un ragazzo dall'età apparente di 30/35 anni ed indossava il casco integrale, di cui non ricordo il colore l'auto ha colpito il motorino al lato destro e questo è caduto insieme al suo conducente sul lato sinistro. ADR: Mi sono avvicinata al ragazzo che era a terra e lui diceva che gli faceva male la spalla sinistra, ma non perdeva sangue. È arrivata l'ambulanza, ma non so chi l'abbia chiamata. Dopo il sinistro si sono avvicinate diverse persone che però non conosco in quanto non sono della zona. ADR: Il ragazzo finché non è giunta
l'ambulanza è stato a terra e non l'abbiamo toccato. Poi è arrivata l'ambulanza
e l'ha caricato all'interno. Preciso che io ho dato il mio numero di telefono al ragazzo che era a terra lasciandogli un bigliettino. ADR: Il motorino andava in direzione Corso Meridionale, quindi il sinistro è avvenuto dal lato opposto della rotatoria rispetto al carcere”
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni, pare del tutto inverosimile che la testimone abbia assistito al sinistro, si sia avvicinata all'attore che era a terra per sincerarsi delle sue condizioni, ma allo stesso tempo, non abbia compreso chi vi fosse alla guida del veicolo convenuto, se un uomo o una donna.
Del pari, incredibile, è che lei sia rimasta sui luoghi di causa dal momento del sinistro sino all'arrivo dell'ambulanza e non sia riuscita ad identificare, anche solo visivamente, il conducente del veicolo convenuto che pure si era fermato per prestare soccorso (il teste ha riferito: “posso dire che la persona che guidava l'auto si è fermata. Posso dirlo perché ho visto l'auto ferma più avanti senza nessuno alla guida”).
Oltretutto, la testimone dichiara di non sapere se il conducente del veicolo convenuto si sia avvicinato all'investito ma, poi, contraddicendosi, riferisce che le persone accorse sui luoghi di causa, in seguito al sinistro, rivolgevano degli insulti nei confronti del soggetto investitore tali da farle “pensare che fosse un uomo”.
Quindi, l'auto ferma in sosta senza il conducente e gli epiteti rivolti a questo dalle persone accorse sui luoghi, fanno presumere che il soggetto danneggiante fosse sceso dal proprio veicolo e si fosse avvicinato all'attore riverso in terra.
Ciò posto, è difficile comprendere come la testimone abbia assistito al sinistro sin dall'inizio, si sia preoccupata di assistere l'attore, sia rimasta sui luoghi fino all'arrivo dell'ambulanza, abbia visto l'auto convenuta ferma in sosta senza nessuno alla guida e, poi, nulla sappia riferire in ordine al conducente di quest'ultima, che stando al tenore delle sue dichiarazioni, pure si è premurato di soccorrere il danneggiato.
Allo stesso modo, è quantomeno dubbio che il teste non abbia saputo indicare il modello e/o, semplicemente, il colore della Peugeot investitrice, ma poi sia riuscita a ricordare che l'auto danneggiante è ripartita dalla posizione di sosta
“senza azionare la freccia”.
Ebbene, a distanza di tempo dall'accadimento, è più agevole immaginare che sia quest'ultimo dettaglio a poter sfuggire ai ricordi del testimone e non il colore dell'auto investitrice.
Ancora, a destare perplessità, è la circostanza che la testimone si sia premurata di lasciare un bigliettino con le sue generalità all'attore che era riversi in terra dolorante e, poi, non si sia preoccupata di allertare le forze dell'ordine.
In definitiva, stanti le lacunose, dubbie e contraddittorie dichiarazioni rese dall'unico testimone ascoltato, che neppure possono trovare riscontro alla luce di un nebuloso e controverso quadro probatorio, considerate le ulteriori contestazioni mosse dalla convenuta rispetto alle quali gli attori neppure hanno preso posizione, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della verificazione dell'evento per cui è causa.
Pertanto, in difetto della prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, non essendo stato assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697c.c. a carico degli attori, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 Sez. 5; Sentenza n. 11458 del 11/05
/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 ).
Facendo applicazione di tale principio le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta le domande;
- b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano complessivamente in Controparte_1
€ 7.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 27/10/25
Il Giudice Dott.ssa Angela AR
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14327/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “risarcimento danni responsabilità extracontrattuale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti SABATO CLAUDIA, US NC e LEPRE
AZZURRA, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
e Email_1 Email_2
come da procura in atti;
Email_3
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SABATO CLAUDIA, C.F._2
US NC, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_1 Email_2
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , COD. FISC. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. RUSSO ANDREA, preso cui elettivamente domicilia con P.E.C. come da procura in atti;
Email_4
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3
, parte contumace. C.F._3
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti il 06/10/2025 dagli attori e il
09/10/2025 dalla convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
e hanno agito in giudizio per chiedere il Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il
03.12.2017, alle ore 22.45 circa, in Napoli alla Piazza Nazionale, allorquando la
Peugeot targata. AW540NZ collideva il motociclo Piaggio Beverly targato
X8FYVX che, per l'effetto, rovinava al suolo unitamente al suo conducente.
ha chiesto di essere risarcito per le lesioni personali patite in Parte_1
occasione del suddetto sinistro mentre era alla guida dal motociclo di proprietà di che, invece, ha agito per richiedere il Parte_2
risarcimento dei danneggiamenti patiti dal proprio veicolo.
Gli attori hanno dedotto:
“a) Che il sig. è proprietario del ciclomotore Piaggio Parte_2
Beverly tg. X8FYVX;
b) che il giorno 03.12.2017, verso le ore 22.45, il sig. , alla guida Parte_1
del detto ciclomotore, percorreva la Piazza Nazionale in Napoli, tenendo la destra ed indossando regolarmente il casco protettivo;
c) che giunto all'altezza della intersezione con via Nazionale, il ciclomotore
Piaggio Beverly, veniva colliso dalla vettura Peugeot tg. AW540NZ di proprietà di e garantito per la RCA dalla compagnia CP_3 [...]
Controparte_1
d) che il veicolo tg. AW540NZ, era fermo in sosta in seconda fila;
e) che il conducente del veicolo AW540NZ ripartiva dalla detta posizione di sosta tentando di immettersi nel flusso veicolare;
f) che il conducente del veicolo tg. AW540NZ non segnalava la manovra con gli appositi indicatori di direzione;
g) che il conducente del veicolo tg. AW540NZ non concedeva la rituale precedenza ai veicoli che percorrevano la riferita via;
h) che dunque il veicolo tg. AW540NZ collideva il ciclomotore tg. X8FYVX alla fiancata destra;
i) che il sig. per l'improvviso impatto perdeva il controllo del mezzo Pt_1
rovinando al suolo alla sua sinistra;
j) che il ciclomotore tg. X8FYVX riportava danni alla fiancata destra per l'urto diretto, nonché alla fiancata sinistra per lo scarrocciamento con l'asfalto;
k) che il sig. batteva con la spalla sinistra e con il capo al suolo;
Pt_1
l) che il sig. avvertiva immediatamente un lancinante dolore alla spalla Pt_1
sinistra ed al collo e, per tale motivo, fu allertato il 118 che provvide a mezzo ambulanza a condurre esso attore presso il p.s. dell'ospedale Santa Maria di
ET Nuovo;
m) che i sanitari che ebbero a soccorrerlo gli posero diagnosi di “frattura di scapola sinistra, trauma cranico, policontusioni”, con prognosi di gg. 30”.
È rimasto contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in Controparte_4
quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
2. Sul merito La domanda è infondata e va rigettata.
Gli attori non hanno assolto l'onus probandi sui medesimi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non offrendo la prova della verificazione del sinistro e del nesso causale tra questo e le sue conseguenze.
Difatti, l'unico teste, , sentita all'udienza dell'11/03/2025, Testimone_1
non appare attendibile alla luce delle controverse e contraddittorie dichiarazioni rese in questa sede.
La testimone ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero sul luogo ferma ad un tabaccaio. Ricordo che il sinistro è successo all'inizio del mese di dicembre del 2017, era di sera, non ricordo precisamente l'orario, forse intorno alle 22,00/22,30. L'incidente è avvenuto a Piazza Nazionale a Napoli.
ADR: ho visto che un'auto, ferma in sosta in seconda fila, una Peugeot, di cui non ricordo il colore, si è immessa nel flusso veicolare alla sua sinistra, senza azionare la freccia, ed investiva un motociclo che stava passando. Il motociclo era guidato da un ragazzo. Ero con mio marito. Il ragazzo sul motorino era da solo. Non so dire se l'auto fosse condotta da un uomo o da una donna perché ci siamo subito preoccupati di soccorrere il ragazzo. Però posso dire che la persona che guidava l'auto si è fermata. Posso dirlo perché ho visto l'auto ferma più avanti senza nessuno alla guida. Non so dire se la persona che conduceva
l'auto si è avvicinata al ragazzo che era a terra. Però dagli insulti che le varie persone rivolgevano alla persona conducente posso pensare fosse un uomo, ma preciso che io non ho visto. ADR: ricordo che il motociclo era uno scooter, non so precisare il modello, ma era di colore scuro. ADR: Ricordo che il conducente del motociclo era un ragazzo dall'età apparente di 30/35 anni ed indossava il casco integrale, di cui non ricordo il colore l'auto ha colpito il motorino al lato destro e questo è caduto insieme al suo conducente sul lato sinistro. ADR: Mi sono avvicinata al ragazzo che era a terra e lui diceva che gli faceva male la spalla sinistra, ma non perdeva sangue. È arrivata l'ambulanza, ma non so chi l'abbia chiamata. Dopo il sinistro si sono avvicinate diverse persone che però non conosco in quanto non sono della zona. ADR: Il ragazzo finché non è giunta
l'ambulanza è stato a terra e non l'abbiamo toccato. Poi è arrivata l'ambulanza
e l'ha caricato all'interno. Preciso che io ho dato il mio numero di telefono al ragazzo che era a terra lasciandogli un bigliettino. ADR: Il motorino andava in direzione Corso Meridionale, quindi il sinistro è avvenuto dal lato opposto della rotatoria rispetto al carcere”
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni, pare del tutto inverosimile che la testimone abbia assistito al sinistro, si sia avvicinata all'attore che era a terra per sincerarsi delle sue condizioni, ma allo stesso tempo, non abbia compreso chi vi fosse alla guida del veicolo convenuto, se un uomo o una donna.
Del pari, incredibile, è che lei sia rimasta sui luoghi di causa dal momento del sinistro sino all'arrivo dell'ambulanza e non sia riuscita ad identificare, anche solo visivamente, il conducente del veicolo convenuto che pure si era fermato per prestare soccorso (il teste ha riferito: “posso dire che la persona che guidava l'auto si è fermata. Posso dirlo perché ho visto l'auto ferma più avanti senza nessuno alla guida”).
Oltretutto, la testimone dichiara di non sapere se il conducente del veicolo convenuto si sia avvicinato all'investito ma, poi, contraddicendosi, riferisce che le persone accorse sui luoghi di causa, in seguito al sinistro, rivolgevano degli insulti nei confronti del soggetto investitore tali da farle “pensare che fosse un uomo”.
Quindi, l'auto ferma in sosta senza il conducente e gli epiteti rivolti a questo dalle persone accorse sui luoghi, fanno presumere che il soggetto danneggiante fosse sceso dal proprio veicolo e si fosse avvicinato all'attore riverso in terra.
Ciò posto, è difficile comprendere come la testimone abbia assistito al sinistro sin dall'inizio, si sia preoccupata di assistere l'attore, sia rimasta sui luoghi fino all'arrivo dell'ambulanza, abbia visto l'auto convenuta ferma in sosta senza nessuno alla guida e, poi, nulla sappia riferire in ordine al conducente di quest'ultima, che stando al tenore delle sue dichiarazioni, pure si è premurato di soccorrere il danneggiato.
Allo stesso modo, è quantomeno dubbio che il teste non abbia saputo indicare il modello e/o, semplicemente, il colore della Peugeot investitrice, ma poi sia riuscita a ricordare che l'auto danneggiante è ripartita dalla posizione di sosta
“senza azionare la freccia”.
Ebbene, a distanza di tempo dall'accadimento, è più agevole immaginare che sia quest'ultimo dettaglio a poter sfuggire ai ricordi del testimone e non il colore dell'auto investitrice.
Ancora, a destare perplessità, è la circostanza che la testimone si sia premurata di lasciare un bigliettino con le sue generalità all'attore che era riversi in terra dolorante e, poi, non si sia preoccupata di allertare le forze dell'ordine.
In definitiva, stanti le lacunose, dubbie e contraddittorie dichiarazioni rese dall'unico testimone ascoltato, che neppure possono trovare riscontro alla luce di un nebuloso e controverso quadro probatorio, considerate le ulteriori contestazioni mosse dalla convenuta rispetto alle quali gli attori neppure hanno preso posizione, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della verificazione dell'evento per cui è causa.
Pertanto, in difetto della prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, non essendo stato assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697c.c. a carico degli attori, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 Sez. 5; Sentenza n. 11458 del 11/05
/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 ).
Facendo applicazione di tale principio le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta le domande;
- b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano complessivamente in Controparte_1
€ 7.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 27/10/25
Il Giudice Dott.ssa Angela AR