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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 389/2023 R.G.A.C. P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Massimp Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 389/2023 R.G. L., vertente
tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Parte_1
Ciccone
AN
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
appellato - contumace
Conclusioni dell'AN : come da scritti difensivi
Svolgimento del processo.
Con il ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, , conveniva in giudizio Parte_1
il , impugnando il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato con Controparte_1
comunicazione del 17.12.2018.
Esponeva che :
CP_
− aveva svolto alle dipendenze funzionali del Comune di , in forza di progetto di utilizzo per Lavoro Socialmente Utile finanziato dalla Regione Calabria, prestazione lavorativa nello
CP_ svolgimento delle mansioni di custodia del Cimitero di a far data dal 01.10.2010;
− in data 26.09.2016 era stato temporaneamente sospeso dallo svolgimento dell'attività lavorativa in seguito all'emissione nei suoi confronti di provvedimento restrittivo della libertà
personale; tale provvedimento di sospensione era stato in seguito confermato in forza della
1 1 intervenuta sentenza di condanna emessa in data 21.02.2017 dal Tribunale di Reggio
Calabria, alla quale, successivamente appellata, è seguita la sentenza di condanna di anni 2 e mesi 6 di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 05.12.2017, divenuta a sua volta esecutiva a far data dal 08.10.2018.
− in data 17.12.2018, gli veniva notificato il provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso con decorrenza immediata;
Deduceva che:
- il provvedimento di licenziamento era illegittimo perché affetto da nullità assoluta e/o inesistenza, poiché il ricorrente, in quanto beneficiario della misura di sostegno al reddito prevista tramite lo svolgimento di Lavoro Socialmente Utile, prestava la propria attività
CP_ lavorativa per il Comune di , ma non ne era alle dipendenze dirette (il Comune a norma di quanto stabilito dall'art. 8 della convenzione n. 1255 del 27.09.2010 tra lo stesso Ente e la
Regione Calabria era mero utilizzatore della prestazione lavorativa fornita);
− ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Disciplinare di utilizzo LSU/LPU del 01.03.2011, il Comune
CP_ di avrebbe dovuto chiedere la cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività
socialmente utili e di pubblica utilità ma non avrebbe potuto, come invece illegittimamente ha fatto, emettere l'impugnato provvedimento di licenziamento senza preavviso;
− era errata l' interpretazione del Comune dell'art. 23 del disciplinare, secondo cui “... nel caso di condanna definitiva del lavoratore ad una pena superiore ad anni due di reclusione,
l'ente non dispone della facoltà di riammissione e deve chiedere la cancellazione del
lavoratore dagli elenchi dei lavoratori impiegati nelle attività socialmente utili e di pubblica
utilità”;
− infatti, tale norma specifica , anche in modo reiterato, che il tetto minimo superiore ai due anni della pena riportata, per attivare l'obbligo dell'Ente utilizzatore di richiedere la suddetta cancellazione, deve essere considerato con riguardo alla pena comminata per ogni
Pt_ singolo reato;
nel caso concreto era stato condannato, come ammesso nello stesso provvedimento impugnato, perché ritenuto colpevole per più reati (previsti dagli artt. 697
c.p., 4 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 28 e 221 TULLPS), legati tra loro dal vincolo della continuazione e la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione è stata comminata per tutti i suddetti reati;
2 2 CP_
− l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di avrebbe dovuto prendere in considerazione la effettiva pena comminata per ogni singolo reato per verificare se sia stata superiore ai due anni di reclusione;
− la pena base presa in considerazione per il reato più grave, quello indicato al capo B), prima dell'applicazione degli aumenti della pena comminata per i rimanenti reati è stata determinata in anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di 1/3 in considerazione della scelta del rito abbreviato e quindi determinata in anni uno e mesi otto di reclusione (mesi 30 ridotta di 1/3 in mesi 20), dunque al di sotto dei due anni indicati dall'art. 23 per pervenire alla richiesta obbligatoria della cancellazione dagli elenchi;
− il provvedimento impugnato era errato nella parte in cui si affermava che la sentenza penale avrebbe accertato che i reati sarebbero stati “commessi in servizio”, essendo stati accertati tutti in luoghi diversi da quello dove il svolgeva le proprie mansioni lavorative;
Pt_1
− il lavoratore, inoltre, stava subendo un grave danno anche economico per effetto del provvedimento impugnato, poiché, fino al momento della notificazione del provvedimento di licenziamento impugnato, pur risultando ancora sospeso dal servizio per effetto del
CP_ precedente provvedimento sospensivo emesso dal Comune di (conseguente all'
applicazione della misura cautelare personale restrittiva), percepiva a titolo di alimenti, la metà della somma che gli veniva precedentemente corrisposta per la sua prestazione lavorativa, ovvero € 720 mensile : 2 = € 360,00 mensili.
Nella resistenza del , il giudice di primo grado, ritenendo superflua ogni Controparte_1
ulteriore attività istruttoria ha respinto il ricorso rilevando:
che, seppur l'atto di licenziamento senza preavviso era formalmente errato, poiché il rapporto di lavoro del non era subordinato ma di natura assistenziale, era, Pt_1 comunque, efficace, potendo essere riqualificato sotto il profilo di una comunicazione di non riammissione al servizio, con interruzione del rapporto instaurato come lavoratore socialmente utile;
che correttamente l'ente aveva ritenuto che i reati oggetto del procedimento penale dovevano considerarsi commessi in servizio, atteso che il fatto illecito è stato commesso durante l'orario di lavoro;
il è stato, infatti, fermato dalla polizia Pt_1 giudiziaria subito dopo aver firmato l'ingresso in servizio, mentre stava raggiungendo la postazione di lavoro presso il cimitero, collocata in posto diverso dalla sede municipale;
3 3 che il fatto contestato – porto d'arma e munizioni in luogo pubblico senza licenza – era talmente grave da ledere irrimediabilmente la fiducia dell'ente utilizzatore, così come previsto dalla contrattazione collettiva;
che anche ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di utilizzo, la condotta posta in essere dal non poteva giustificare la riammissione in servizio, in quanto: Pt_1
- la pena base per la detenzione dell'arma clandestina era stata determinata dal giudice penale in anni due e mesi sei di reclusione;
- anche a volere accogliere la tesi del ricorrente, la norma in commento, per i reati non superiori a due anni, riconosce in capo all'ente utilizzatore la facoltà di procedere o meno alla riammissione in servizio;
che, in ogni caso, la richiesta di cancellazione deve ritenersi in aggiunta alla facoltà di riammissione e non in alternativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di gravame, l'AN ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che al di là della definizione formale dell'atto espulsivo, esso può comunque essere riqualificato sotto il profilo di una comunicazione di non riammissione con interruzione del rapporto di lavoro, ritenendo che tale questione non fosse stata sollevata dal ricorrente e che, di contro, il Tribunale non si fosse pronunciato con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione per l'adozione dell'atto di risoluzione in capo all'ente, mero utilizzatore del lavoratore e non già datore lavoro.
L'AN denuncia, poi, l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori ragioni di illegittimità del licenziamento, evidenziando che l'Ente avrebbe adottato il licenziamento sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non applicabile al caso di specie, non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato;
insiste nella tesi secondo cui l' ente, così come disposto dall'art. 23 del Disciplinare di utilizzo - normativa applicabile al caso di specie -, avrebbe dovuto, tutt'al più, chiedere la cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità, ma non avrebbe potuto, come invece ha fatto, emettere l'atto di licenziamento senza preavviso.
Con un ulteriore motivo contesta le modalità di calcolo della pena inflitta con Pt_1 la sentenza penale, rilevando che, invero, essa sarebbe pari ad un anno e otto mesi di
4 4 reclusione e non già a due anni e mezzo, come affermato dal primo giudice, reiterando le ragioni sul punto svolte in primo grado (pena da valutare per ogni singolo reato e non all'esito degli aumenti per la continuazione;
pena per il reato più grave determinata in anni uno e mesi otto di reclusione al di sotto dei due anni richiesti dall' art. 23 per la richiesta obbligatoria della cancellazione degli elenchi).
Infine, l'AN esclude che il reato sia stato commesso in servizio, sol perché accertato durante l'orario lavorativo, in quanto era stato sottoposto a controllo nel tragitto tra il luogo di timbratura del cartellino e il cimitero di , sicchè non aveva CP_1 ancora iniziato a svolgere l'attività lavorativa.
Sulla base di tali motivi, l'AN, previa riforma della sentenza di primo grado, formula le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità e/o inesistenza del licenziamento per cui è causa e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a reimmettere il signor nelle Parte_1 funzioni e nella posizione giuridica lavorativa svolte e rivestita in precedenza;
Previa declaratoria di nullità e/o inesistenza del licenziamento per cui è causa, condannare, per i motivi di cui in fatto e diritto, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del signor Parte_1
della somma di € 2.880,00 (360,00 x 8), quale risarcimento del danno subito
[...] alla data del 10.08.2019, a titolo di n. 8 mensilità di emolumenti economici mai percepiti per € 360,00 mensili, pari alla metà dell'assegno alimentare (€ 720,00 mensili) percepito in costanza piena di utilizzo, oltre alle somme dovute a titolo di ristoro del danno subito e subendo sino alla data dell'effettiva reimmissione nelle funzioni e nella posizione giuridica lavorativa svolte e rivestita in precedenza, o della maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia;
Con rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi dalla scadenza dei singoli ratei del credito all'effettivo saldo;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario”.
Con provvedimento del 3 febbraio 2024, è stata dichiarata la contumacia del
[...]
. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
5 5 Sono state depositate note nel termine del 17 maggio 2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
È vero che la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000,
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione, con la conseguenza che l'anomalia nella realizzazione del progetto per l'occupazione in lavori socialmente utili potrebbe comportare, non già il licenziamento del lavoratore, bensì la decadenza dai benefici economici e l'interruzione del progetto stesso.
È, dunque, nelle facoltà dell'Ente utilizzatore decidere di interrompere il rapporto di lavoro in essere con il lavoratore;
tale determinazione seppur va inquadrata
(e valutata) nel contesto di un rapporto di lavoro socialmente utile, fa comunque sorgere diritti ed obblighi per l'ente pubblico utilizzatore e per il lavoratore coinvolto nel progetto di l.s.u. che deve pur sempre svolgersi nel rispetto reciproco dell'obbligo generale di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
A smentire la reiterata eccezione di carenza di legittimazione per l'adozione dell'atto di risoluzione in capo all'ente in quanto “mero utilizzatore del lavoratore e non già datore lavoro”, basti richiamare il Disciplinare che all'art. 23 dispone : “Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono di esclusiva competenza dell'Ente utilizzatore”.
Acclarato che rientra nelle facoltà dell'Ente utilizzatore la facoltà di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, devesi verificare se l'atto espulsivo adottato dal Comune di , a prescindere dalla sua formale denominazione, sia CP_1 legittimo.
6 6 Il ha adottato il provvedimento sanzionatorio del licenziamento Controparte_1
senza preavviso all'esito del procedimento disciplinare avviato a seguito di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Infatti è stato tratto in arresto poiché, in data 20.09.2016, subito dopo aver firmato Pt_1 presso la sede Municipale l'inizio dell'attività lavorativa, mentre stava raggiungendo la postazione di lavoro presso il cimitero, a un controllo effettuato dai militari della compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni veniva trovato in possesso di una pistola in assenza di licenza, con cartuccia in canna, pronta allo sparo e con ulteriori sei cartucce riposte nel caricatore.
Seguiva la perquisizione dell'auto e del domicilio, presso il quale venivano rinvenute e sequestrate numerose armi detenute dall'AN.
in sede penale ha dichiarato di aver portato con sé l'arma clandestina, temendo Pt_1 per la propria incolumità, in quanto, pochi giorni prima del controllo, aveva ricevuto, presso il posto di lavoro, una lettera anonima contenente minacce di morte, in coincidenza con un diverbio avuto con tale , nel corso del corso del quale R_ aveva ricevuto due schiaffi ed il era rimasto ferito con un'arma da taglio. R_
Per tali condotte, è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e Pt_1 mesi dieci di reclusione;
la Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato, ha poi rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione.
Ora, l'art. 23 del Disciplinare citato prescrive :
“I lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono sospesi dall'attività lavorativa e dalla retribuzione e hanno diritto a rimanere inseriti negli elenchi dell'attività socialmente utili fino a quando non intervenga una sentenza definitiva....
Nel caso di condanna definitiva: ... Se il reato è stato commesso durante l'utilizzazione in attività socialmente utili è facoltà dell'Ente utilizzatore la riammissione del lavoratore sempre che non sussista un evidente contrasto tra l'interesse del lavoratore ad essere riammesso alle attività socialmente utili e quello dell'Amministrazione ad utilizzarlo con riferimento alla particolare gravità del reato commesso, e sempre che la pena inflitta per singolo reato non sia superiore ai due anni di reclusione.
Nel caso di condanna definitiva del lavoratore ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per singolo reato, l'Ente utilizzatore chiederà la cancellazione del
7 7 lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità. Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono di esclusiva competenza dell'Ente utilizzatore”.
Il Comune di , così come previsto dalla succitata norma, ha sospeso il CP_1 dall'attività lavorativa a seguito dell'emissione del provvedimento restrittivo della Pt_1 libertà e si è poi determinato a non riammetterlo più in servizio, sia per la gravità della condotta posta in essere durante l'attività lavorativa, sia per avere, lo stesso, riportato una condanna definitiva superiore a due anni di reclusione.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, le censure sollevate dall'AN con riferimento alla determinazione della pena non colgono nel segno, posto che la sentenza di appello ha confermato per il reato più grave, ovvero la detenzione di un'arma clandestina, la pena base di anni due mesi sei di reclusione, applicando la riduzione su una pena complessiva, aumentata per gli ulteriori reati, pari ad anni tre e mesi nove di reclusione.
Quindi, il ha riportato per il singolo reato della detenzione di un'arma Pt_1 clandestina una pena superiore ai due anni.
In ogni caso, neppure l'adesione alla tesi dell'AN (secondo cui si dovrebbe avere riguardo alla pena risultante dalla riduzione per la scelta del rito abbreviato ) gioverebbe all'AN, avuto riguardo al parametro della “particolare gravità del reato commesso” che assume rilievo centrale nella decisione dell'ente sulla riammissione del lavoratore, come reso evidente dal ripetuto richiamo a tale profilo contenuto nel sopra riportato art. 23 del Disciplinare.
Nel caso di specie , nessun dubbio può sussistere in merito alla circostanza che i reati per i quali l'AN ha riportato una condanna definitiva siano stati commessi in servizio.
Tale elemento emerge inconfutabilmente dagli atti del procedimento penale;
come sopra accennato, l'AN è stato trovato in possesso di un'arma clandestina pronta all'uso, durante l'orario di servizio, mentre si stava recando presso la propria postazione di lavoro. Peraltro, lo stesso ha dichiarato in sede penale di aver portato Pt_1 con sé l'arma clandestina presso il posto di lavoro con lo scopo di difendersi.
A ciò si aggiunga – a integrazione della motivazione di prime cure -che dalla formulazione dell'articolo 23 cit. si desume che per “ reato commesso durante
8 8 l'utilizzazione in attività socialmente utili” ci si volesse riferire semplicemente a un reato commesso in costanza del rapporto di utilizzazione in attività socialmente utili, posto che l'inciso segue immediatamente la fattispecie in cui si prevede la riammissione in servizio, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell'ente utilizzatore , nel caso in cui “il reato è stato commesso in data antecedente alla immissione in servizio in attività socialmente utili”. Per_ In ogni caso, che quella per la quale è stato condannato sia stata una condotta particolarmente grave basterebbe richiamare la motivazione della sentenza penale nella parte in cui si afferma: “deve sottolinearsi che l'odierno imputato era titolare al momento del fatto della licenza di detenzione di un numero assai rilevante di armi sicchè la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma clandestina appare del tutto ingiustificata. Il in definitiva, ben avrebbe potuto, laddove avesse Pt_1 avvertito realmente il pericolo per la sua incolumità personale, portare con sé una delle armi dallo stesso detenute mentre la detenzione ed il porto di un'arma clandestina, tipiche attività di colui che vuole evitare un facile successivo collegamento tra l'uso di un'arma (circostanza tutt'altro che da escludere vista la presenza in canna di una cartuccia) ed un determinato soggetto, appaiono in contrasto con l'operatività, sia pur meramente putativa, dell'esimente invocata (n.d.r. legittima difesa)...In definitiva, tanto più alla luce della gravità dei fatti accertati e dell'inquietante disponibilità di un'arma clandestina, pronta all'uso... ”.
Sennonchè, è assorbente rilevare che tra i motivi di appello non vi sia alcuna censura diretta a contrastare il giudizio di gravità del reato - a giustificazione della non riammissione - articolato dal primo giudice, che ha richiamato la previsione di cui al
CCNL enti locali sia del 11.4.2008( art 3 comma 8 ) sia di quello del CCNL Funzioni
Locali del 21/05/2018 ( art. 59 ) e rimarcato l' indubbio grave disvalore per la pubblica amministrazione, nei termini che seguono:
<< Si tratta di un caso di persona che lavora all'interno di una pubblica amministrazione e porta arma in giro pure clandestina per cui è evidente per
l'amministrazione pubblica , sia per la fiducia e sia per l'immagine, il vulnus subìto
... fatto ...grave e significativo di grave distorsione della immagine che deve aver una persona impegnata in un servizio pubblico ,in ogni caso lede irrimediabilmente la fiducia del soggetto che abbia con lui un contratto di prestazione . Andare in giro
9 9 armati senza licenza e con arma pure clandestina dimostra anche la personalità pericolosa e propensa all'uso delle armi al di fuori delle regole stabilite . Lo stesso
Giudice penale ne ha sottolineato la gravità del fatto, tanto più essendo il porto dell'arma con la cartuccia in canna .
Non vi possono dunque essere elementi che possano attenuare il giudizio di disvalore della condotta tenuta ai fini della ricaduta sulla fiducia della amministrazione.
In ogni caso anche tenuto conto del disciplinare di utilizzo di cui all'art.23 in cui viene indicato non assume rilevanza decisiva favorevole all'assunto del ricorrente.
Infatti il giudice penale ha determinato la pena base per la detenzione dell'arma clandestina ( pena del singolo reato ) in due anni e sei mesi di reclusione il che rende la gravità del comportamento,
Va detto che la previsione del disciplinare per reati non superiore a due anni di reclusione prevede la facoltà di riammissione per cui anche se si desse credito alla tesi del ricorrente , la decisione del Comune rientra nella previsione del disciplinare
e il Comune ha esercitato la sua facoltà di non riammissione .
In ogni caso poi sarebbe illogico pensare che per pena superiore escludesse detta facoltà per cui deve intendersi che la richiesta di cancellazione sia in aggiunta alla facoltà di riammissione e non alternativa. >>
Peraltro, la logica conseguenza della cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità è quella di non consentire più
l'utilizzazione dello stesso e, quindi, la riammissione in servizio.
Va solo aggiunto, anche per replicare al relativo motivo di gravame, che l'applicabilità dei CCNL applicati dall'ente utilizzatore ai propri dipendenti è espressamente previsto nell'appendice del Disciplinare “Per tutto quanto non espressamente previsto” nello stesso.
Non v'è alcun dubbio, quindi, in merito alla legittimità della determinazione assunta dal di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro con Controparte_1
l'odierno AN, avendo lo stesso posto in essere condotte talmente gravi da integrare dei reati durante l'attività lavorativa, nonché contrarie ai principi di correttezza e buona fede, così ledendo irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
L'appello va
per questi motivi
rigettato.
10 10 Nulla per le spese del grado tenuto della mancata costituzione da parte del CP_1
.
[...]
In relazione al pagamento del contributo unificato, viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 326/2023 emessa in data 16 febbraio 2023 dal Tribunale di
Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza -, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado.
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 6.11.2024_
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino )
Un
11 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Massimp Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 389/2023 R.G. L., vertente
tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Parte_1
Ciccone
AN
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
appellato - contumace
Conclusioni dell'AN : come da scritti difensivi
Svolgimento del processo.
Con il ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, , conveniva in giudizio Parte_1
il , impugnando il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato con Controparte_1
comunicazione del 17.12.2018.
Esponeva che :
CP_
− aveva svolto alle dipendenze funzionali del Comune di , in forza di progetto di utilizzo per Lavoro Socialmente Utile finanziato dalla Regione Calabria, prestazione lavorativa nello
CP_ svolgimento delle mansioni di custodia del Cimitero di a far data dal 01.10.2010;
− in data 26.09.2016 era stato temporaneamente sospeso dallo svolgimento dell'attività lavorativa in seguito all'emissione nei suoi confronti di provvedimento restrittivo della libertà
personale; tale provvedimento di sospensione era stato in seguito confermato in forza della
1 1 intervenuta sentenza di condanna emessa in data 21.02.2017 dal Tribunale di Reggio
Calabria, alla quale, successivamente appellata, è seguita la sentenza di condanna di anni 2 e mesi 6 di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 05.12.2017, divenuta a sua volta esecutiva a far data dal 08.10.2018.
− in data 17.12.2018, gli veniva notificato il provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso con decorrenza immediata;
Deduceva che:
- il provvedimento di licenziamento era illegittimo perché affetto da nullità assoluta e/o inesistenza, poiché il ricorrente, in quanto beneficiario della misura di sostegno al reddito prevista tramite lo svolgimento di Lavoro Socialmente Utile, prestava la propria attività
CP_ lavorativa per il Comune di , ma non ne era alle dipendenze dirette (il Comune a norma di quanto stabilito dall'art. 8 della convenzione n. 1255 del 27.09.2010 tra lo stesso Ente e la
Regione Calabria era mero utilizzatore della prestazione lavorativa fornita);
− ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Disciplinare di utilizzo LSU/LPU del 01.03.2011, il Comune
CP_ di avrebbe dovuto chiedere la cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività
socialmente utili e di pubblica utilità ma non avrebbe potuto, come invece illegittimamente ha fatto, emettere l'impugnato provvedimento di licenziamento senza preavviso;
− era errata l' interpretazione del Comune dell'art. 23 del disciplinare, secondo cui “... nel caso di condanna definitiva del lavoratore ad una pena superiore ad anni due di reclusione,
l'ente non dispone della facoltà di riammissione e deve chiedere la cancellazione del
lavoratore dagli elenchi dei lavoratori impiegati nelle attività socialmente utili e di pubblica
utilità”;
− infatti, tale norma specifica , anche in modo reiterato, che il tetto minimo superiore ai due anni della pena riportata, per attivare l'obbligo dell'Ente utilizzatore di richiedere la suddetta cancellazione, deve essere considerato con riguardo alla pena comminata per ogni
Pt_ singolo reato;
nel caso concreto era stato condannato, come ammesso nello stesso provvedimento impugnato, perché ritenuto colpevole per più reati (previsti dagli artt. 697
c.p., 4 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 28 e 221 TULLPS), legati tra loro dal vincolo della continuazione e la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione è stata comminata per tutti i suddetti reati;
2 2 CP_
− l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di avrebbe dovuto prendere in considerazione la effettiva pena comminata per ogni singolo reato per verificare se sia stata superiore ai due anni di reclusione;
− la pena base presa in considerazione per il reato più grave, quello indicato al capo B), prima dell'applicazione degli aumenti della pena comminata per i rimanenti reati è stata determinata in anni due e mesi sei di reclusione, ridotta di 1/3 in considerazione della scelta del rito abbreviato e quindi determinata in anni uno e mesi otto di reclusione (mesi 30 ridotta di 1/3 in mesi 20), dunque al di sotto dei due anni indicati dall'art. 23 per pervenire alla richiesta obbligatoria della cancellazione dagli elenchi;
− il provvedimento impugnato era errato nella parte in cui si affermava che la sentenza penale avrebbe accertato che i reati sarebbero stati “commessi in servizio”, essendo stati accertati tutti in luoghi diversi da quello dove il svolgeva le proprie mansioni lavorative;
Pt_1
− il lavoratore, inoltre, stava subendo un grave danno anche economico per effetto del provvedimento impugnato, poiché, fino al momento della notificazione del provvedimento di licenziamento impugnato, pur risultando ancora sospeso dal servizio per effetto del
CP_ precedente provvedimento sospensivo emesso dal Comune di (conseguente all'
applicazione della misura cautelare personale restrittiva), percepiva a titolo di alimenti, la metà della somma che gli veniva precedentemente corrisposta per la sua prestazione lavorativa, ovvero € 720 mensile : 2 = € 360,00 mensili.
Nella resistenza del , il giudice di primo grado, ritenendo superflua ogni Controparte_1
ulteriore attività istruttoria ha respinto il ricorso rilevando:
che, seppur l'atto di licenziamento senza preavviso era formalmente errato, poiché il rapporto di lavoro del non era subordinato ma di natura assistenziale, era, Pt_1 comunque, efficace, potendo essere riqualificato sotto il profilo di una comunicazione di non riammissione al servizio, con interruzione del rapporto instaurato come lavoratore socialmente utile;
che correttamente l'ente aveva ritenuto che i reati oggetto del procedimento penale dovevano considerarsi commessi in servizio, atteso che il fatto illecito è stato commesso durante l'orario di lavoro;
il è stato, infatti, fermato dalla polizia Pt_1 giudiziaria subito dopo aver firmato l'ingresso in servizio, mentre stava raggiungendo la postazione di lavoro presso il cimitero, collocata in posto diverso dalla sede municipale;
3 3 che il fatto contestato – porto d'arma e munizioni in luogo pubblico senza licenza – era talmente grave da ledere irrimediabilmente la fiducia dell'ente utilizzatore, così come previsto dalla contrattazione collettiva;
che anche ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di utilizzo, la condotta posta in essere dal non poteva giustificare la riammissione in servizio, in quanto: Pt_1
- la pena base per la detenzione dell'arma clandestina era stata determinata dal giudice penale in anni due e mesi sei di reclusione;
- anche a volere accogliere la tesi del ricorrente, la norma in commento, per i reati non superiori a due anni, riconosce in capo all'ente utilizzatore la facoltà di procedere o meno alla riammissione in servizio;
che, in ogni caso, la richiesta di cancellazione deve ritenersi in aggiunta alla facoltà di riammissione e non in alternativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di gravame, l'AN ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che al di là della definizione formale dell'atto espulsivo, esso può comunque essere riqualificato sotto il profilo di una comunicazione di non riammissione con interruzione del rapporto di lavoro, ritenendo che tale questione non fosse stata sollevata dal ricorrente e che, di contro, il Tribunale non si fosse pronunciato con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione per l'adozione dell'atto di risoluzione in capo all'ente, mero utilizzatore del lavoratore e non già datore lavoro.
L'AN denuncia, poi, l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori ragioni di illegittimità del licenziamento, evidenziando che l'Ente avrebbe adottato il licenziamento sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non applicabile al caso di specie, non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato;
insiste nella tesi secondo cui l' ente, così come disposto dall'art. 23 del Disciplinare di utilizzo - normativa applicabile al caso di specie -, avrebbe dovuto, tutt'al più, chiedere la cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità, ma non avrebbe potuto, come invece ha fatto, emettere l'atto di licenziamento senza preavviso.
Con un ulteriore motivo contesta le modalità di calcolo della pena inflitta con Pt_1 la sentenza penale, rilevando che, invero, essa sarebbe pari ad un anno e otto mesi di
4 4 reclusione e non già a due anni e mezzo, come affermato dal primo giudice, reiterando le ragioni sul punto svolte in primo grado (pena da valutare per ogni singolo reato e non all'esito degli aumenti per la continuazione;
pena per il reato più grave determinata in anni uno e mesi otto di reclusione al di sotto dei due anni richiesti dall' art. 23 per la richiesta obbligatoria della cancellazione degli elenchi).
Infine, l'AN esclude che il reato sia stato commesso in servizio, sol perché accertato durante l'orario lavorativo, in quanto era stato sottoposto a controllo nel tragitto tra il luogo di timbratura del cartellino e il cimitero di , sicchè non aveva CP_1 ancora iniziato a svolgere l'attività lavorativa.
Sulla base di tali motivi, l'AN, previa riforma della sentenza di primo grado, formula le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità e/o inesistenza del licenziamento per cui è causa e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a reimmettere il signor nelle Parte_1 funzioni e nella posizione giuridica lavorativa svolte e rivestita in precedenza;
Previa declaratoria di nullità e/o inesistenza del licenziamento per cui è causa, condannare, per i motivi di cui in fatto e diritto, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del signor Parte_1
della somma di € 2.880,00 (360,00 x 8), quale risarcimento del danno subito
[...] alla data del 10.08.2019, a titolo di n. 8 mensilità di emolumenti economici mai percepiti per € 360,00 mensili, pari alla metà dell'assegno alimentare (€ 720,00 mensili) percepito in costanza piena di utilizzo, oltre alle somme dovute a titolo di ristoro del danno subito e subendo sino alla data dell'effettiva reimmissione nelle funzioni e nella posizione giuridica lavorativa svolte e rivestita in precedenza, o della maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia;
Con rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi dalla scadenza dei singoli ratei del credito all'effettivo saldo;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario”.
Con provvedimento del 3 febbraio 2024, è stata dichiarata la contumacia del
[...]
. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
5 5 Sono state depositate note nel termine del 17 maggio 2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
È vero che la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000,
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione, con la conseguenza che l'anomalia nella realizzazione del progetto per l'occupazione in lavori socialmente utili potrebbe comportare, non già il licenziamento del lavoratore, bensì la decadenza dai benefici economici e l'interruzione del progetto stesso.
È, dunque, nelle facoltà dell'Ente utilizzatore decidere di interrompere il rapporto di lavoro in essere con il lavoratore;
tale determinazione seppur va inquadrata
(e valutata) nel contesto di un rapporto di lavoro socialmente utile, fa comunque sorgere diritti ed obblighi per l'ente pubblico utilizzatore e per il lavoratore coinvolto nel progetto di l.s.u. che deve pur sempre svolgersi nel rispetto reciproco dell'obbligo generale di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
A smentire la reiterata eccezione di carenza di legittimazione per l'adozione dell'atto di risoluzione in capo all'ente in quanto “mero utilizzatore del lavoratore e non già datore lavoro”, basti richiamare il Disciplinare che all'art. 23 dispone : “Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono di esclusiva competenza dell'Ente utilizzatore”.
Acclarato che rientra nelle facoltà dell'Ente utilizzatore la facoltà di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, devesi verificare se l'atto espulsivo adottato dal Comune di , a prescindere dalla sua formale denominazione, sia CP_1 legittimo.
6 6 Il ha adottato il provvedimento sanzionatorio del licenziamento Controparte_1
senza preavviso all'esito del procedimento disciplinare avviato a seguito di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Infatti è stato tratto in arresto poiché, in data 20.09.2016, subito dopo aver firmato Pt_1 presso la sede Municipale l'inizio dell'attività lavorativa, mentre stava raggiungendo la postazione di lavoro presso il cimitero, a un controllo effettuato dai militari della compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni veniva trovato in possesso di una pistola in assenza di licenza, con cartuccia in canna, pronta allo sparo e con ulteriori sei cartucce riposte nel caricatore.
Seguiva la perquisizione dell'auto e del domicilio, presso il quale venivano rinvenute e sequestrate numerose armi detenute dall'AN.
in sede penale ha dichiarato di aver portato con sé l'arma clandestina, temendo Pt_1 per la propria incolumità, in quanto, pochi giorni prima del controllo, aveva ricevuto, presso il posto di lavoro, una lettera anonima contenente minacce di morte, in coincidenza con un diverbio avuto con tale , nel corso del corso del quale R_ aveva ricevuto due schiaffi ed il era rimasto ferito con un'arma da taglio. R_
Per tali condotte, è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e Pt_1 mesi dieci di reclusione;
la Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato, ha poi rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione.
Ora, l'art. 23 del Disciplinare citato prescrive :
“I lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono sospesi dall'attività lavorativa e dalla retribuzione e hanno diritto a rimanere inseriti negli elenchi dell'attività socialmente utili fino a quando non intervenga una sentenza definitiva....
Nel caso di condanna definitiva: ... Se il reato è stato commesso durante l'utilizzazione in attività socialmente utili è facoltà dell'Ente utilizzatore la riammissione del lavoratore sempre che non sussista un evidente contrasto tra l'interesse del lavoratore ad essere riammesso alle attività socialmente utili e quello dell'Amministrazione ad utilizzarlo con riferimento alla particolare gravità del reato commesso, e sempre che la pena inflitta per singolo reato non sia superiore ai due anni di reclusione.
Nel caso di condanna definitiva del lavoratore ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per singolo reato, l'Ente utilizzatore chiederà la cancellazione del
7 7 lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità. Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono di esclusiva competenza dell'Ente utilizzatore”.
Il Comune di , così come previsto dalla succitata norma, ha sospeso il CP_1 dall'attività lavorativa a seguito dell'emissione del provvedimento restrittivo della Pt_1 libertà e si è poi determinato a non riammetterlo più in servizio, sia per la gravità della condotta posta in essere durante l'attività lavorativa, sia per avere, lo stesso, riportato una condanna definitiva superiore a due anni di reclusione.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, le censure sollevate dall'AN con riferimento alla determinazione della pena non colgono nel segno, posto che la sentenza di appello ha confermato per il reato più grave, ovvero la detenzione di un'arma clandestina, la pena base di anni due mesi sei di reclusione, applicando la riduzione su una pena complessiva, aumentata per gli ulteriori reati, pari ad anni tre e mesi nove di reclusione.
Quindi, il ha riportato per il singolo reato della detenzione di un'arma Pt_1 clandestina una pena superiore ai due anni.
In ogni caso, neppure l'adesione alla tesi dell'AN (secondo cui si dovrebbe avere riguardo alla pena risultante dalla riduzione per la scelta del rito abbreviato ) gioverebbe all'AN, avuto riguardo al parametro della “particolare gravità del reato commesso” che assume rilievo centrale nella decisione dell'ente sulla riammissione del lavoratore, come reso evidente dal ripetuto richiamo a tale profilo contenuto nel sopra riportato art. 23 del Disciplinare.
Nel caso di specie , nessun dubbio può sussistere in merito alla circostanza che i reati per i quali l'AN ha riportato una condanna definitiva siano stati commessi in servizio.
Tale elemento emerge inconfutabilmente dagli atti del procedimento penale;
come sopra accennato, l'AN è stato trovato in possesso di un'arma clandestina pronta all'uso, durante l'orario di servizio, mentre si stava recando presso la propria postazione di lavoro. Peraltro, lo stesso ha dichiarato in sede penale di aver portato Pt_1 con sé l'arma clandestina presso il posto di lavoro con lo scopo di difendersi.
A ciò si aggiunga – a integrazione della motivazione di prime cure -che dalla formulazione dell'articolo 23 cit. si desume che per “ reato commesso durante
8 8 l'utilizzazione in attività socialmente utili” ci si volesse riferire semplicemente a un reato commesso in costanza del rapporto di utilizzazione in attività socialmente utili, posto che l'inciso segue immediatamente la fattispecie in cui si prevede la riammissione in servizio, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell'ente utilizzatore , nel caso in cui “il reato è stato commesso in data antecedente alla immissione in servizio in attività socialmente utili”. Per_ In ogni caso, che quella per la quale è stato condannato sia stata una condotta particolarmente grave basterebbe richiamare la motivazione della sentenza penale nella parte in cui si afferma: “deve sottolinearsi che l'odierno imputato era titolare al momento del fatto della licenza di detenzione di un numero assai rilevante di armi sicchè la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma clandestina appare del tutto ingiustificata. Il in definitiva, ben avrebbe potuto, laddove avesse Pt_1 avvertito realmente il pericolo per la sua incolumità personale, portare con sé una delle armi dallo stesso detenute mentre la detenzione ed il porto di un'arma clandestina, tipiche attività di colui che vuole evitare un facile successivo collegamento tra l'uso di un'arma (circostanza tutt'altro che da escludere vista la presenza in canna di una cartuccia) ed un determinato soggetto, appaiono in contrasto con l'operatività, sia pur meramente putativa, dell'esimente invocata (n.d.r. legittima difesa)...In definitiva, tanto più alla luce della gravità dei fatti accertati e dell'inquietante disponibilità di un'arma clandestina, pronta all'uso... ”.
Sennonchè, è assorbente rilevare che tra i motivi di appello non vi sia alcuna censura diretta a contrastare il giudizio di gravità del reato - a giustificazione della non riammissione - articolato dal primo giudice, che ha richiamato la previsione di cui al
CCNL enti locali sia del 11.4.2008( art 3 comma 8 ) sia di quello del CCNL Funzioni
Locali del 21/05/2018 ( art. 59 ) e rimarcato l' indubbio grave disvalore per la pubblica amministrazione, nei termini che seguono:
<< Si tratta di un caso di persona che lavora all'interno di una pubblica amministrazione e porta arma in giro pure clandestina per cui è evidente per
l'amministrazione pubblica , sia per la fiducia e sia per l'immagine, il vulnus subìto
... fatto ...grave e significativo di grave distorsione della immagine che deve aver una persona impegnata in un servizio pubblico ,in ogni caso lede irrimediabilmente la fiducia del soggetto che abbia con lui un contratto di prestazione . Andare in giro
9 9 armati senza licenza e con arma pure clandestina dimostra anche la personalità pericolosa e propensa all'uso delle armi al di fuori delle regole stabilite . Lo stesso
Giudice penale ne ha sottolineato la gravità del fatto, tanto più essendo il porto dell'arma con la cartuccia in canna .
Non vi possono dunque essere elementi che possano attenuare il giudizio di disvalore della condotta tenuta ai fini della ricaduta sulla fiducia della amministrazione.
In ogni caso anche tenuto conto del disciplinare di utilizzo di cui all'art.23 in cui viene indicato non assume rilevanza decisiva favorevole all'assunto del ricorrente.
Infatti il giudice penale ha determinato la pena base per la detenzione dell'arma clandestina ( pena del singolo reato ) in due anni e sei mesi di reclusione il che rende la gravità del comportamento,
Va detto che la previsione del disciplinare per reati non superiore a due anni di reclusione prevede la facoltà di riammissione per cui anche se si desse credito alla tesi del ricorrente , la decisione del Comune rientra nella previsione del disciplinare
e il Comune ha esercitato la sua facoltà di non riammissione .
In ogni caso poi sarebbe illogico pensare che per pena superiore escludesse detta facoltà per cui deve intendersi che la richiesta di cancellazione sia in aggiunta alla facoltà di riammissione e non alternativa. >>
Peraltro, la logica conseguenza della cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili e di pubblica utilità è quella di non consentire più
l'utilizzazione dello stesso e, quindi, la riammissione in servizio.
Va solo aggiunto, anche per replicare al relativo motivo di gravame, che l'applicabilità dei CCNL applicati dall'ente utilizzatore ai propri dipendenti è espressamente previsto nell'appendice del Disciplinare “Per tutto quanto non espressamente previsto” nello stesso.
Non v'è alcun dubbio, quindi, in merito alla legittimità della determinazione assunta dal di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro con Controparte_1
l'odierno AN, avendo lo stesso posto in essere condotte talmente gravi da integrare dei reati durante l'attività lavorativa, nonché contrarie ai principi di correttezza e buona fede, così ledendo irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
L'appello va
per questi motivi
rigettato.
10 10 Nulla per le spese del grado tenuto della mancata costituzione da parte del CP_1
.
[...]
In relazione al pagamento del contributo unificato, viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 326/2023 emessa in data 16 febbraio 2023 dal Tribunale di
Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza -, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado.
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 6.11.2024_
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino )
Un
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