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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10930 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16372/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito all'esito dell'udienza del
24/11/2025, ha pronunciato, con contestuale deposito di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16372/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...] C.F. , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco C.F._2
Mazzella, come da procura in atti ricorrente
, nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall' avv. Antonio Basile, come da procura in atti resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L.
n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo del giudizio, gli scritti difensivi dell'opposto ed i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria in data 4/07/2022 Parte_1 originario ingiunto, e , quale assuntore della lite ex art.1586 c.c., proponevano Parte_2
1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3903/2022, emesso in data 26.05.2022, dal Tribunale di
Napoli, con il quale , comproprietario per la quota di un quarto dell'immobile Parte_3 locato sito in Napoli, alla Via Salita Principi n. 44/A, in quanto coerede, ingiungeva a Parte_1
conduttore del detto immobile, il pagamento della somma pari ad un quarto del canone
[...] mensile di euro 480,00, per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, ed in totale la somma di €.
360,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché le spese del procedimento nella misura liquidata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il sig. aveva infatti dedotto di essere coerede Parte_3 della sig.ra deceduta in Napoli, in data 8.8.2005, unitamente ai germani signori Persona_1
, e e che l'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via Salita Principi n. Pt_2 CP_1 CP_2
44/A, Scala A, p. VI, interno n. 26, identificata in catasto fabbricati del Comune di Napoli, Sez.
STE, foglio 2, particella 354, sub 28, cat. A/2, Classe 6, apparteneva alla massa ereditaria, ancora indivisa. Il predetto immobile era stato concesso in locazione da uno solo dei coeredi, Pt_2
, a in virtù del contratto di locazione del 21.09.2020, regolarmente
[...] Parte_1 registrato, per il canone annuo di euro 5.760,00, pari ad un canone mensile di euro 480,00.
Inoltre, aveva dedotto che con sentenza non definitiva n. 1206/2022, il Tribunale Parte_3 di Napoli aveva dichiarato aperta la successione legittima della de cuius Persona_1 dichiarando eredi i figli , , e nella quota di ¼ ciascuno, Pt_3 Pt_2 CP_1 CP_2 accertando tra l'altro la simulazione della compravendita per Notaio del Persona_2
30.12.1982 effettuata dalla stessa in favore di , avente oggetto l'unità Per_1 Parte_2 immobiliare concessa in locazione al sig. Parte_1
Il sig. aveva dedotto a tale proposito di avere provveduto a ratificare il contratto di Parte_3 locazione, ai sensi dell'art. 2032 c.c., con lettera raccomandata A/R del 18.2.2022, invitando il conduttore a versare la quota di propria competenza pari ad ¼ della somma di euro 480,00 (120,00 euro), direttamente in suo favore.
L'opponente e , intervenuto nel giudizio in qualità di assuntore Parte_1 Parte_2 della lite ex art 1586 c.c., impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto e richiesto dal sig.
, eccependo, in particolare, la carenza di legittimazione ad agire in giudizio di Parte_3 quest'ultimo e l'infondatezza della sua pretesa creditoria nei confronti di per totale Pt_1 estraneità dell'opposto al rapporto obbligatorio sorto in virtù del contratto di locazione del
21.09.2020, evidenziando che la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli n. 1206/2022, non era passata in giudicato e, pertanto, ciò non consentiva di ritenere l'immobile sito in Napoli, alla Via
Salita dei Principi n. 44 /A, appartenente alla massa ereditaria della sig.ra Persona_1 delegittimandolo dall'azione promossa nei confronti del conduttore qualificando Parte_1
2 tale azione come tipica ipotesi di molestia di diritto, ex art. 1585 c.c., che autorizzava l'assunzione della presente lite da parte del locatore sig. , ai sensi del richiamato art. 1586 c.c.. Parte_2
Infine gli opponenti sostenevano che il debito in ogni caso era estinto avendo il conduttore provveduto al pagamento dei canoni locativi per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, versandoli direttamente al locatore con i bonifici in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposto impugnando l'opposizione perché Parte_3 inammissibile ed infondata e chiedendone l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge. Egli eccepiva la provvisoria esecutività della sentenza n. 1206 /2022 del Tribunale di Napoli, VIII
Sezione Civile ai sensi dell'art.282 c.p.c. e ribadiva l'avvenuta ratifica da parte sua con lettera racc.
RR del 18.02.2022 del contratto di locazione stipulato da con Parte_2 Parte_1 invitando quest'ultimo a versare la quota di un quarto del canone mensile di 480,00 euro (pari a
120,00 euro) direttamente a lui in quanto coerede.
Successivamente con note depositate il 19/11/2025 evidenziava che nelle more in Parte_3 data 4/9/2025 era stata pubblicata la sentenza definitiva n. 7780/2025 resa dal Tribunale di Napoli che aveva statuito sulla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria della Sig.ra
[...]
sentenza divenuta cosa giudicata non essendo stata impugnata all'esito della notifica Per_1
(06/10/2025) della stessa ai difensori delle parti avversarie per il decorso del termine breve per l'impugnazione. Tale circostanza rendeva inoppugnabile l'accertamento contenuto nella richiamata sentenza parziale n. 1206/2022 in merito alla sua qualità di erede per la quota legittima di un quarto, confermando gli accertamenti sulla simulazione degli atti di vendita tra i quali anche quello relativo all'immobile locato oggetto di causa, con il conseguente diritto a percepire pro quota i frutti dell'eredità anche nei confronti di terzi regolarmente avvisati e costituiti in mora.
Respinta preliminarmente la richiesta di provvisoria esecuzione, le parti venivano inviate in mediazione, fallita la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione e quindi decisa con la presente pronuncia.
Preliminarmente va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'opposto Parte_3 avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo in data 26/04/2023.
Nel merito l'opposizione va accolta per i motivi che si svolgono di seguito.
Va precisato che in materia di locazione di cosa comune da parte di uno dei comproprietari è intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite, la quale all'esito di attenta disamina della questione ha affermato il seguente principio di diritto: "La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed e' soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicche', nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potra' ratificare l'operato del gestore e, ai sensi
3 dell'art. 1705 c.c. comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa" (Corte di Cassazione|Sezione
luglio 2012| n. 11136). Controparte_3
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari o coeredi rientra quindi nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'articolo 2032 del Cc, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario o coerede non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'articolo
1705, comma 2, del Cc, applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato articolo 2032, potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario coerede locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.
Tale principio è applicabile anche alla fattispecie che ci occupa, relativa alla comunione ereditaria dell'immobile locato a terzi da uno solo dei coeredi, dal momento che la differenza tra comunione ordinaria e comunione ereditaria attiene sostanzialmente solo ai diversi presupposti che la generano, essendo le norme che disciplinano i due fenomeni del tutto sovrapponibili tra loro.
Preliminarmente va dichiarato che l'opposto ha sicuramente la qualità di coerede e che il bene immobile dei cui frutti civili si discute appartiene alla massa ereditaria per effetto degli accertamenti sanciti dalle sentenze n. 1206/2022 e n.7780/2025 rese dal Tribunale di Napoli, divenute cosa giudicata, in assenza di impugnazione.
A tale riguardo si osserva che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, ma che a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti (Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|5 febbraio 2025| n.
2827). Nella fattispecie in esame parte opposta ha prodotto la sentenza n.7780/2025, allegando la prova della sua notificazione a mezzo pec ai fini del decorso del termine breve, avvenuta il
06/10/2025. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione ex adverso e può da sola ritenersi sufficiente ai fini del dedotto passaggio in giudicato degli accertamenti che rappresentano il presupposto della domanda che ci occupa e cioè la qualità di erede dell'opposto e l'appartenenza alla massa ereditaria del bene di cui si chiede il versamento pro quota dei frutti civili.
Nello specifico ricorre l'ipotesi prefigurata dalla suprema Corte in tale materia, avendo parte opposta con nota raccomandata del 18/02/2022, indirizzata sia al conduttore che al locatore coerede, richiesto il versamento pro quota dei canoni di locazione, dichiarando in tal modo indirettamente la propria adesione al contratto di locazione stipulato dal solo . I canoni ingiunti con il Parte_2
4 decreto opposto si riferiscono peraltro a periodi successivi a tale richiesta di pagamento, ad eccezione di quello di febbraio 2022.
A tale riguardo il conduttore per potersi sottrarre al pagamento pro quota avrebbe dovuto dimostrare di avere già provveduto al pagamento del canone relativo al mese di febbraio nel momento in cui è giunta la richiesta del sig. . Parte_3
Invece, come si evince dalla distinta di pagamento prodotta in atti da , il Parte_1 pagamento del canone di febbraio è avvenuto con bonifico del 02/03/2022, quello di aprile con bonifico del 4/4/2022 e quello di maggio con bonifico del 03/05/2022 e pertanto il conduttore non poteva valersi dell'eccepita estinzione, successiva alla richiesta di pagamento pro quota del coerede opposto.
Anche l'intervento del coerede locatore non può essere qualificato quale intervento ad excludendum, volto ad assumere la lite ai sensi dell'art. 1586 c.c., non vertendosi nella fattispecie in esame di molestie arrecate da terzi al conduttore, per quanto innanzi esposto e specificato.
Tale intervento può essere esclusivamente qualificato come adesivo dipendente, avendo l'interventore interesse a sostenere l'opposizione del conduttore volta ad evitare il pagamento pro quota del canone in favore dell'opposto, in quanto ritenuto non erede e non avente titolo rispetto al bene locato, considerato non facente parte della massa ereditaria.
L'opposizione va pertanto rigettata, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-conferma il d.i. n opposto n. 3903/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Napoli e , pubblicato in data 27/02/2022;
- condanna l'opponente e l'interventore in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto nella misura di €. 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 24.11.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito all'esito dell'udienza del
24/11/2025, ha pronunciato, con contestuale deposito di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16372/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...] C.F. , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco C.F._2
Mazzella, come da procura in atti ricorrente
, nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall' avv. Antonio Basile, come da procura in atti resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L.
n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo del giudizio, gli scritti difensivi dell'opposto ed i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria in data 4/07/2022 Parte_1 originario ingiunto, e , quale assuntore della lite ex art.1586 c.c., proponevano Parte_2
1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3903/2022, emesso in data 26.05.2022, dal Tribunale di
Napoli, con il quale , comproprietario per la quota di un quarto dell'immobile Parte_3 locato sito in Napoli, alla Via Salita Principi n. 44/A, in quanto coerede, ingiungeva a Parte_1
conduttore del detto immobile, il pagamento della somma pari ad un quarto del canone
[...] mensile di euro 480,00, per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, ed in totale la somma di €.
360,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché le spese del procedimento nella misura liquidata.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il sig. aveva infatti dedotto di essere coerede Parte_3 della sig.ra deceduta in Napoli, in data 8.8.2005, unitamente ai germani signori Persona_1
, e e che l'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via Salita Principi n. Pt_2 CP_1 CP_2
44/A, Scala A, p. VI, interno n. 26, identificata in catasto fabbricati del Comune di Napoli, Sez.
STE, foglio 2, particella 354, sub 28, cat. A/2, Classe 6, apparteneva alla massa ereditaria, ancora indivisa. Il predetto immobile era stato concesso in locazione da uno solo dei coeredi, Pt_2
, a in virtù del contratto di locazione del 21.09.2020, regolarmente
[...] Parte_1 registrato, per il canone annuo di euro 5.760,00, pari ad un canone mensile di euro 480,00.
Inoltre, aveva dedotto che con sentenza non definitiva n. 1206/2022, il Tribunale Parte_3 di Napoli aveva dichiarato aperta la successione legittima della de cuius Persona_1 dichiarando eredi i figli , , e nella quota di ¼ ciascuno, Pt_3 Pt_2 CP_1 CP_2 accertando tra l'altro la simulazione della compravendita per Notaio del Persona_2
30.12.1982 effettuata dalla stessa in favore di , avente oggetto l'unità Per_1 Parte_2 immobiliare concessa in locazione al sig. Parte_1
Il sig. aveva dedotto a tale proposito di avere provveduto a ratificare il contratto di Parte_3 locazione, ai sensi dell'art. 2032 c.c., con lettera raccomandata A/R del 18.2.2022, invitando il conduttore a versare la quota di propria competenza pari ad ¼ della somma di euro 480,00 (120,00 euro), direttamente in suo favore.
L'opponente e , intervenuto nel giudizio in qualità di assuntore Parte_1 Parte_2 della lite ex art 1586 c.c., impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto e richiesto dal sig.
, eccependo, in particolare, la carenza di legittimazione ad agire in giudizio di Parte_3 quest'ultimo e l'infondatezza della sua pretesa creditoria nei confronti di per totale Pt_1 estraneità dell'opposto al rapporto obbligatorio sorto in virtù del contratto di locazione del
21.09.2020, evidenziando che la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli n. 1206/2022, non era passata in giudicato e, pertanto, ciò non consentiva di ritenere l'immobile sito in Napoli, alla Via
Salita dei Principi n. 44 /A, appartenente alla massa ereditaria della sig.ra Persona_1 delegittimandolo dall'azione promossa nei confronti del conduttore qualificando Parte_1
2 tale azione come tipica ipotesi di molestia di diritto, ex art. 1585 c.c., che autorizzava l'assunzione della presente lite da parte del locatore sig. , ai sensi del richiamato art. 1586 c.c.. Parte_2
Infine gli opponenti sostenevano che il debito in ogni caso era estinto avendo il conduttore provveduto al pagamento dei canoni locativi per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, versandoli direttamente al locatore con i bonifici in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposto impugnando l'opposizione perché Parte_3 inammissibile ed infondata e chiedendone l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge. Egli eccepiva la provvisoria esecutività della sentenza n. 1206 /2022 del Tribunale di Napoli, VIII
Sezione Civile ai sensi dell'art.282 c.p.c. e ribadiva l'avvenuta ratifica da parte sua con lettera racc.
RR del 18.02.2022 del contratto di locazione stipulato da con Parte_2 Parte_1 invitando quest'ultimo a versare la quota di un quarto del canone mensile di 480,00 euro (pari a
120,00 euro) direttamente a lui in quanto coerede.
Successivamente con note depositate il 19/11/2025 evidenziava che nelle more in Parte_3 data 4/9/2025 era stata pubblicata la sentenza definitiva n. 7780/2025 resa dal Tribunale di Napoli che aveva statuito sulla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria della Sig.ra
[...]
sentenza divenuta cosa giudicata non essendo stata impugnata all'esito della notifica Per_1
(06/10/2025) della stessa ai difensori delle parti avversarie per il decorso del termine breve per l'impugnazione. Tale circostanza rendeva inoppugnabile l'accertamento contenuto nella richiamata sentenza parziale n. 1206/2022 in merito alla sua qualità di erede per la quota legittima di un quarto, confermando gli accertamenti sulla simulazione degli atti di vendita tra i quali anche quello relativo all'immobile locato oggetto di causa, con il conseguente diritto a percepire pro quota i frutti dell'eredità anche nei confronti di terzi regolarmente avvisati e costituiti in mora.
Respinta preliminarmente la richiesta di provvisoria esecuzione, le parti venivano inviate in mediazione, fallita la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione e quindi decisa con la presente pronuncia.
Preliminarmente va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'opposto Parte_3 avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo in data 26/04/2023.
Nel merito l'opposizione va accolta per i motivi che si svolgono di seguito.
Va precisato che in materia di locazione di cosa comune da parte di uno dei comproprietari è intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite, la quale all'esito di attenta disamina della questione ha affermato il seguente principio di diritto: "La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed e' soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicche', nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potra' ratificare l'operato del gestore e, ai sensi
3 dell'art. 1705 c.c. comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa" (Corte di Cassazione|Sezione
luglio 2012| n. 11136). Controparte_3
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari o coeredi rientra quindi nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'articolo 2032 del Cc, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario o coerede non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'articolo
1705, comma 2, del Cc, applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato articolo 2032, potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario coerede locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.
Tale principio è applicabile anche alla fattispecie che ci occupa, relativa alla comunione ereditaria dell'immobile locato a terzi da uno solo dei coeredi, dal momento che la differenza tra comunione ordinaria e comunione ereditaria attiene sostanzialmente solo ai diversi presupposti che la generano, essendo le norme che disciplinano i due fenomeni del tutto sovrapponibili tra loro.
Preliminarmente va dichiarato che l'opposto ha sicuramente la qualità di coerede e che il bene immobile dei cui frutti civili si discute appartiene alla massa ereditaria per effetto degli accertamenti sanciti dalle sentenze n. 1206/2022 e n.7780/2025 rese dal Tribunale di Napoli, divenute cosa giudicata, in assenza di impugnazione.
A tale riguardo si osserva che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, ma che a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti (Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|5 febbraio 2025| n.
2827). Nella fattispecie in esame parte opposta ha prodotto la sentenza n.7780/2025, allegando la prova della sua notificazione a mezzo pec ai fini del decorso del termine breve, avvenuta il
06/10/2025. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione ex adverso e può da sola ritenersi sufficiente ai fini del dedotto passaggio in giudicato degli accertamenti che rappresentano il presupposto della domanda che ci occupa e cioè la qualità di erede dell'opposto e l'appartenenza alla massa ereditaria del bene di cui si chiede il versamento pro quota dei frutti civili.
Nello specifico ricorre l'ipotesi prefigurata dalla suprema Corte in tale materia, avendo parte opposta con nota raccomandata del 18/02/2022, indirizzata sia al conduttore che al locatore coerede, richiesto il versamento pro quota dei canoni di locazione, dichiarando in tal modo indirettamente la propria adesione al contratto di locazione stipulato dal solo . I canoni ingiunti con il Parte_2
4 decreto opposto si riferiscono peraltro a periodi successivi a tale richiesta di pagamento, ad eccezione di quello di febbraio 2022.
A tale riguardo il conduttore per potersi sottrarre al pagamento pro quota avrebbe dovuto dimostrare di avere già provveduto al pagamento del canone relativo al mese di febbraio nel momento in cui è giunta la richiesta del sig. . Parte_3
Invece, come si evince dalla distinta di pagamento prodotta in atti da , il Parte_1 pagamento del canone di febbraio è avvenuto con bonifico del 02/03/2022, quello di aprile con bonifico del 4/4/2022 e quello di maggio con bonifico del 03/05/2022 e pertanto il conduttore non poteva valersi dell'eccepita estinzione, successiva alla richiesta di pagamento pro quota del coerede opposto.
Anche l'intervento del coerede locatore non può essere qualificato quale intervento ad excludendum, volto ad assumere la lite ai sensi dell'art. 1586 c.c., non vertendosi nella fattispecie in esame di molestie arrecate da terzi al conduttore, per quanto innanzi esposto e specificato.
Tale intervento può essere esclusivamente qualificato come adesivo dipendente, avendo l'interventore interesse a sostenere l'opposizione del conduttore volta ad evitare il pagamento pro quota del canone in favore dell'opposto, in quanto ritenuto non erede e non avente titolo rispetto al bene locato, considerato non facente parte della massa ereditaria.
L'opposizione va pertanto rigettata, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-conferma il d.i. n opposto n. 3903/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Napoli e , pubblicato in data 27/02/2022;
- condanna l'opponente e l'interventore in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto nella misura di €. 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 24.11.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
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