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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1458/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott. Massimo Rigon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 e 281 terdecies c.p.c. nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1458 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. nell'interesse del figlio minore Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...], Punjab (India) il 28/11/2015 (C.F. ), Persona_1 C.F._2 con l'Avv. FRANCESCO MEDEI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: controversie in materia di cittadinanza ex art. 14 l. 91/1992
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 26-5-2025 per parte ricorrente: “Pertanto, in relazione alle contestazioni articolate da controparte nella propria comparsa, si chiede breve termine per note. In subordine, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel ricorso ex artt. 19- bis D.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c.” In ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito- Sezione
pagina 1 di 6 Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del'Unione Europea, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: -accertare la sussistenza dei requisiti e conseguentemente dichiarare la cittadinanza italiana del minore , nato a [...], Punjab(India) il 28/11/2015(C.F. Persona_1
) ) e residente in [...], ai sensi dell'art. 14 della L. C.F._2
91/1992.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”; per parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce in giudizio, nell'interesse del figlio minore , nato a Persona_1
Jalandhar, Punjab (India) il 28/11/2015, esponendo: -di aver acquistato la cittadinanza italiana in data
21-7-2023; -che, con provvedimento del Comune di Bolzano del 11-10-2023, è stata rifiutata l'attestazione ex art. 14 l. n. 91/1992 di acquisto della cittadinanza del figlio minore
[...]
in ragione del difetto del requisito di convivenza ex artt. 14 l. n. 91/1992 e 12 Persona_1
D.P.R. n. 572/1993; -di essersi inserito nel tessuto economico, sociale e culturale, tanto da avere una vita consolidata in Italia e di avere acquistato la cittadinanza italiana;
-di aver fatto ritorno nel Paese
d'origine onde coltivare i rapporti con i figli nel corso della sua permanenza sul territorio nelle date meglio precisate in atti e per un numero di diciassette volte dal 2013 al 2023; -di aver richiesto l'attribuzione di codice fiscale italiano per il figlio sin dall'anno 2022; -di aver provveduto al mantenimento del figlio;
-in diritto, che la nozione di convivenza, sulla base della giurisprudenza, deve essere apprezzata avuto riguardo alla continuità sufficiente del legame con il genitore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione della cittadinanza italiana del minore.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega che: -il minore ha ottenuto visto di ingresso in Italia con validità dal 9-7-2023, entrando in Italia in data 11-7-2023; -il ricorrente in data 15-7-2023 ha richiesto l'iscrizione anagrafica presso il proprio indirizzo di abitazione del figlio minore
[...]
; -il ricorrente in data 20-7-2023 ha prestato giuramento ai sensi dell'art. 10 l. n. 91/1992, Persona_1 così acquisendo;
-a fronte della richiesta del ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della cittadinanza pagina 2 di 6 per il figlio minore, il Sindaco del Comune di Bolzano ha ritenuto che la documentazione fornita al momento di presentazione della domanda di riconoscimento dello status di cittadino del figlio minore non fosse idonea a sostenere le allegazioni di una stabile ed effettiva convivenza;
inoltre i documenti prodotti dal ricorrente nel presente giudizio non erano perfettamente coincidenti con quelli allegati all'istanza, e questo rendeva tanto più giustificato il rigetto dell'istanza da parte del Sindaco;
-dalla copia del passaporto del ricorrente, in possesso del Comune, si evincevano soltanto due timbri in uscita dall'Italia nel febbraio 2022 e nel maggio 2023, mentre il figlio era giunto in Italia soltanto nel luglio
2023; - parte della documentazione prodotta con il ricorso era illeggibile e/o in lingua diversa dall'italiano e non opportunamente tradotta e, in definitiva, la convivenza, anche se non coincidente necessariamente con il concetto di coabitazione, non risultava provata, né dimostrata era la sussistenza di legame figlio-genitore; conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso.
In seguito a provvedimento di data 26/4/2025, che disponeva che l'udienza già fissata per il giorno
28/04/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte e fissava nuova udienza per il giorno 26/5/2025, il difensore del ricorrente ha depositato memoria di data 23/5/2025, insistendo nel merito per l'accoglimento del ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria di data
7/5/2025, chiedendo il relativo rigetto.
2. Sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 14 l. n. 91/1992.
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Non controverso è lo stato di filiazione (cfr. anche doc. 6 ric.), né contestata è la coabitazione del padre con il figlio alla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre il 21-7-2023 (doc. 7 res.).
L'art. 14 della l. n. 91/1992 dispone che “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
A differenza della fattispecie di cui all'art. 9 l. n. 91/1992, quella di cui all'art. 14 cit. integra ipotesi in cui l'acquisto della cittadinanza opera in modo automatico, i.e. che non richiede l'intermediazione di un potere di valutazione discrezionale dell'Amministrazione, chiamata alla verifica circa la sussistenza delle condizioni di fatto già disciplinate dal legislatore, nella specie il fatto giuridico della convivenza, corrispondendo, quindi, a situazione giuridica da qualificarsi in termini di diritto soggettivo e altresì radicando la giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 3 di 6 Il D.P.R. n. 572/1993, Regolamento di esecuzione della l. n. 91/1992, dispone all'art. 12, con portata eminentemente interpretativa anche tenuto conto della riserva di legge di cui all'art. 10, comma 2,
Cost., che “1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”.
La norma dell'art. 14 cit. è preposta alla tutela dell'integrità giuridica dell'intero nucleo familiare e all'interesse della famiglia ad essere assoggettata ad uno stesso Stato. In particolare, come evincibile dalla giurisprudenza prodotta dalla parte resistente (Trib. Milano, 30-8-2019; doc. 16 res.), la convivenza va intesa come continuità nelle relazioni familiari, da apprezzarsi con riguardo all'effettività del rapporto genitoriale e alla stabilità del vincolo affettivo.
In definitiva, i requisiti di stabilità ed effettività devono essere intesi nel senso di escludere dall'ambito di applicazione di cui all'art. 14 cit. le ipotesi di occasionale coabitazione o di episodica frequentazione, la convivenza dovendo esprimere l'effettività del rapporto genitore-figlio.
La disciplina in esame non contempla, invece, la durata della convivenza quale requisito autonomamente rilevante, lo stesso potendo semmai concorrere in via probatoria alla dimostrazione dei requisiti di stabilità ed effettività, senza che, tuttavia, detta durata possa intendersi elemento necessario, di cui del resto permarrebbe del tutto incerta, in quanto in nessun modo precisata dalla legge, la relativa misurazione.
Non osta, quindi, che la coabitazione padre e figlio abbia avuto da poco inizio al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana in capo al padre ove detta coabitazione sia caratterizzata da un progetto di vita in comune non breve.
Ciò si evince, peraltro, dalla stessa norma regolamentare dell'art. 12 che chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, la convivenza deve essere verificata (soltanto) “alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza”, non declinando connotazioni ulteriori in ordine alla durata.
Ciò chiarito, nel caso concreto, è, in primo luogo, accertato il dato di coabitazione fra il padre e il figlio minore alla data di acquisto della cittadinanza italiana, il ricorrente avendo peraltro provveduto all'acquisizione di codice fiscale italiano per il figlio sin dal 2022 (doc. 4 ric.).
pagina 4 di 6 Inoltre, è versata agli atti documentazione idonea a comprovare la continuità del rapporto genitoriale e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della condivisione morale delle vicende di vita del minore, come evincibile dal rientro in India del ricorrente con cadenza pressoché annuale nel corso della permanenza in Italia (doc. 3 ric.), dai viaggi condivisi con la famiglia e con il figlio (docc. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ric.) e dalla costanza delle comunicazioni (doc. 13 ric.); sia sotto il profilo della condivisione materiale, tenuto conto degli invii di denaro (doc. 5 ric.), del conto corrente cointestato con la moglie in India (doc. 7 ric.) e delle polizze stipulate nell'interesse dei minori (docc.
9, 9b, 9c, 9d, 9e e 12 ric.).
La complessiva documentazione acquisita nel corso del giudizio dà evidenza di un progetto di vita condiviso dal padre con il figlio, tale da connotare la convivenza, realizzatasi con la coabitazione a far data dall'11-7-2023 nel Comune di Bolzano, con caratteri di effettività e stabilità, non sussistendo oltretutto riscontri circa uscite del minore dall'area Schengen dopo il suo ingresso in Italia nella data predetta.
Questo Tribunale, d'altro canto, in un caso analogo, che ha riguardato (fratello Parte_2 gemello di , ha riconosciuto idonea la documentazione depositata (la stessa di questo Per_1 procedimento) e con la sentenza n. 806/2024, pubblicata il 12/08/2024 relativa al procedimento n.
3169/2023 R.G., il minore è stato dichiarato cittadino italiano. Parte_2
Per gli esposti motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Tenuto conto della necessaria regolazione delle spese di lite secondo il principio di causalità - considerato che l'accoglimento della domanda consegue ad elementi acquisiti soltanto nel corso del giudizio, con sopravvenienza, quindi, rispetto all'emanazione del provvedimento per cui è causa, non avendo il ricorrente provveduto a depositare idonea e completa produzione documentale nell'ambito del procedimento amministrativo, in considerazione, inoltre, della novità della questione trattata in ordine alla durata - le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando, così provvede:
• visto l'art. 14 della l. n. 91/1992, dichiara che , nato a [...], Persona_1
Punjab (India) il 28/11/2015 (C.F. ) è cittadino italiano;
C.F._2
• compensa integralmente fra le parti le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Trento, il 30.09.2025
Il Giudice
Massimo Rigon
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1458/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott. Massimo Rigon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 e 281 terdecies c.p.c. nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1458 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. nell'interesse del figlio minore Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...], Punjab (India) il 28/11/2015 (C.F. ), Persona_1 C.F._2 con l'Avv. FRANCESCO MEDEI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: controversie in materia di cittadinanza ex art. 14 l. 91/1992
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 26-5-2025 per parte ricorrente: “Pertanto, in relazione alle contestazioni articolate da controparte nella propria comparsa, si chiede breve termine per note. In subordine, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel ricorso ex artt. 19- bis D.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c.” In ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito- Sezione
pagina 1 di 6 Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del'Unione Europea, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: -accertare la sussistenza dei requisiti e conseguentemente dichiarare la cittadinanza italiana del minore , nato a [...], Punjab(India) il 28/11/2015(C.F. Persona_1
) ) e residente in [...], ai sensi dell'art. 14 della L. C.F._2
91/1992.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”; per parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce in giudizio, nell'interesse del figlio minore , nato a Persona_1
Jalandhar, Punjab (India) il 28/11/2015, esponendo: -di aver acquistato la cittadinanza italiana in data
21-7-2023; -che, con provvedimento del Comune di Bolzano del 11-10-2023, è stata rifiutata l'attestazione ex art. 14 l. n. 91/1992 di acquisto della cittadinanza del figlio minore
[...]
in ragione del difetto del requisito di convivenza ex artt. 14 l. n. 91/1992 e 12 Persona_1
D.P.R. n. 572/1993; -di essersi inserito nel tessuto economico, sociale e culturale, tanto da avere una vita consolidata in Italia e di avere acquistato la cittadinanza italiana;
-di aver fatto ritorno nel Paese
d'origine onde coltivare i rapporti con i figli nel corso della sua permanenza sul territorio nelle date meglio precisate in atti e per un numero di diciassette volte dal 2013 al 2023; -di aver richiesto l'attribuzione di codice fiscale italiano per il figlio sin dall'anno 2022; -di aver provveduto al mantenimento del figlio;
-in diritto, che la nozione di convivenza, sulla base della giurisprudenza, deve essere apprezzata avuto riguardo alla continuità sufficiente del legame con il genitore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione della cittadinanza italiana del minore.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega che: -il minore ha ottenuto visto di ingresso in Italia con validità dal 9-7-2023, entrando in Italia in data 11-7-2023; -il ricorrente in data 15-7-2023 ha richiesto l'iscrizione anagrafica presso il proprio indirizzo di abitazione del figlio minore
[...]
; -il ricorrente in data 20-7-2023 ha prestato giuramento ai sensi dell'art. 10 l. n. 91/1992, Persona_1 così acquisendo;
-a fronte della richiesta del ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della cittadinanza pagina 2 di 6 per il figlio minore, il Sindaco del Comune di Bolzano ha ritenuto che la documentazione fornita al momento di presentazione della domanda di riconoscimento dello status di cittadino del figlio minore non fosse idonea a sostenere le allegazioni di una stabile ed effettiva convivenza;
inoltre i documenti prodotti dal ricorrente nel presente giudizio non erano perfettamente coincidenti con quelli allegati all'istanza, e questo rendeva tanto più giustificato il rigetto dell'istanza da parte del Sindaco;
-dalla copia del passaporto del ricorrente, in possesso del Comune, si evincevano soltanto due timbri in uscita dall'Italia nel febbraio 2022 e nel maggio 2023, mentre il figlio era giunto in Italia soltanto nel luglio
2023; - parte della documentazione prodotta con il ricorso era illeggibile e/o in lingua diversa dall'italiano e non opportunamente tradotta e, in definitiva, la convivenza, anche se non coincidente necessariamente con il concetto di coabitazione, non risultava provata, né dimostrata era la sussistenza di legame figlio-genitore; conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso.
In seguito a provvedimento di data 26/4/2025, che disponeva che l'udienza già fissata per il giorno
28/04/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte e fissava nuova udienza per il giorno 26/5/2025, il difensore del ricorrente ha depositato memoria di data 23/5/2025, insistendo nel merito per l'accoglimento del ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria di data
7/5/2025, chiedendo il relativo rigetto.
2. Sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 14 l. n. 91/1992.
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Non controverso è lo stato di filiazione (cfr. anche doc. 6 ric.), né contestata è la coabitazione del padre con il figlio alla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre il 21-7-2023 (doc. 7 res.).
L'art. 14 della l. n. 91/1992 dispone che “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
A differenza della fattispecie di cui all'art. 9 l. n. 91/1992, quella di cui all'art. 14 cit. integra ipotesi in cui l'acquisto della cittadinanza opera in modo automatico, i.e. che non richiede l'intermediazione di un potere di valutazione discrezionale dell'Amministrazione, chiamata alla verifica circa la sussistenza delle condizioni di fatto già disciplinate dal legislatore, nella specie il fatto giuridico della convivenza, corrispondendo, quindi, a situazione giuridica da qualificarsi in termini di diritto soggettivo e altresì radicando la giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 3 di 6 Il D.P.R. n. 572/1993, Regolamento di esecuzione della l. n. 91/1992, dispone all'art. 12, con portata eminentemente interpretativa anche tenuto conto della riserva di legge di cui all'art. 10, comma 2,
Cost., che “1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”.
La norma dell'art. 14 cit. è preposta alla tutela dell'integrità giuridica dell'intero nucleo familiare e all'interesse della famiglia ad essere assoggettata ad uno stesso Stato. In particolare, come evincibile dalla giurisprudenza prodotta dalla parte resistente (Trib. Milano, 30-8-2019; doc. 16 res.), la convivenza va intesa come continuità nelle relazioni familiari, da apprezzarsi con riguardo all'effettività del rapporto genitoriale e alla stabilità del vincolo affettivo.
In definitiva, i requisiti di stabilità ed effettività devono essere intesi nel senso di escludere dall'ambito di applicazione di cui all'art. 14 cit. le ipotesi di occasionale coabitazione o di episodica frequentazione, la convivenza dovendo esprimere l'effettività del rapporto genitore-figlio.
La disciplina in esame non contempla, invece, la durata della convivenza quale requisito autonomamente rilevante, lo stesso potendo semmai concorrere in via probatoria alla dimostrazione dei requisiti di stabilità ed effettività, senza che, tuttavia, detta durata possa intendersi elemento necessario, di cui del resto permarrebbe del tutto incerta, in quanto in nessun modo precisata dalla legge, la relativa misurazione.
Non osta, quindi, che la coabitazione padre e figlio abbia avuto da poco inizio al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana in capo al padre ove detta coabitazione sia caratterizzata da un progetto di vita in comune non breve.
Ciò si evince, peraltro, dalla stessa norma regolamentare dell'art. 12 che chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, la convivenza deve essere verificata (soltanto) “alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza”, non declinando connotazioni ulteriori in ordine alla durata.
Ciò chiarito, nel caso concreto, è, in primo luogo, accertato il dato di coabitazione fra il padre e il figlio minore alla data di acquisto della cittadinanza italiana, il ricorrente avendo peraltro provveduto all'acquisizione di codice fiscale italiano per il figlio sin dal 2022 (doc. 4 ric.).
pagina 4 di 6 Inoltre, è versata agli atti documentazione idonea a comprovare la continuità del rapporto genitoriale e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della condivisione morale delle vicende di vita del minore, come evincibile dal rientro in India del ricorrente con cadenza pressoché annuale nel corso della permanenza in Italia (doc. 3 ric.), dai viaggi condivisi con la famiglia e con il figlio (docc. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ric.) e dalla costanza delle comunicazioni (doc. 13 ric.); sia sotto il profilo della condivisione materiale, tenuto conto degli invii di denaro (doc. 5 ric.), del conto corrente cointestato con la moglie in India (doc. 7 ric.) e delle polizze stipulate nell'interesse dei minori (docc.
9, 9b, 9c, 9d, 9e e 12 ric.).
La complessiva documentazione acquisita nel corso del giudizio dà evidenza di un progetto di vita condiviso dal padre con il figlio, tale da connotare la convivenza, realizzatasi con la coabitazione a far data dall'11-7-2023 nel Comune di Bolzano, con caratteri di effettività e stabilità, non sussistendo oltretutto riscontri circa uscite del minore dall'area Schengen dopo il suo ingresso in Italia nella data predetta.
Questo Tribunale, d'altro canto, in un caso analogo, che ha riguardato (fratello Parte_2 gemello di , ha riconosciuto idonea la documentazione depositata (la stessa di questo Per_1 procedimento) e con la sentenza n. 806/2024, pubblicata il 12/08/2024 relativa al procedimento n.
3169/2023 R.G., il minore è stato dichiarato cittadino italiano. Parte_2
Per gli esposti motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Tenuto conto della necessaria regolazione delle spese di lite secondo il principio di causalità - considerato che l'accoglimento della domanda consegue ad elementi acquisiti soltanto nel corso del giudizio, con sopravvenienza, quindi, rispetto all'emanazione del provvedimento per cui è causa, non avendo il ricorrente provveduto a depositare idonea e completa produzione documentale nell'ambito del procedimento amministrativo, in considerazione, inoltre, della novità della questione trattata in ordine alla durata - le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando, così provvede:
• visto l'art. 14 della l. n. 91/1992, dichiara che , nato a [...], Persona_1
Punjab (India) il 28/11/2015 (C.F. ) è cittadino italiano;
C.F._2
• compensa integralmente fra le parti le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Trento, il 30.09.2025
Il Giudice
Massimo Rigon
pagina 6 di 6