CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1258/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Iuliano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roccadaspide
(Sa) alla via XX Settembre n.10- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Anna Lisa Baglivo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castel San
Lorenzo (Sa) alla via Principi Carafa n.166- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3879/2023 del Tribunale di Salerno pubblicata il 19/9/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda poiché infondata in fatto e diritto e che fosse accertato e dichiarato che alcuna somma era dovuta all'appellato per le causali invocate nell'atto di citazione, atteso che alcun diritto poteva vantare e,
comunque, perché alcuna prova della pretesa egli aveva offerto, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cpc o ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi interamente in favore dell'avvocato antistatario.
Con ordinanza del 23 maggio 2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 5 dicembre 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 3
aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
2 Con ordinanza del 10 aprile
2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 il
Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace Controparte_1
al fine di ottenere la restituzione del 50% delle detrazioni Pt_1
fiscali a favore dei figli e l'Autorità Giudiziaria adita si dichiarava incompetente per materia.
L'attore riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno
chiedendo ad dalla quale si era separato formalmente Parte_1
in virtù di sentenza non definitiva n. 2024/2018 emessa dal Tribunale
di Salerno e di sentenza definitiva n.1256/2020, la restituzione del
50% delle detrazioni fiscali previste per i figli a carico e percepite per intero dalla stessa in riferimento alle due figlie, relativamente ai periodi di imposta dal 2014 al 2018 in relazione alle dichiarazioni dei redditi dal 2015 al 2019 per una somma totale di € 4.750,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda Parte_1
in quanto non poteva essere applicato al caso di specie l'art. 12 del
3 DPR 917/1986 poiché controparte non aveva dato prova di aver pagato un'imposta, condizione necessaria per l'operatività della predetta norma.
All'udienza del 25/5/2023, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 4.750,00 oltre interessi legali dalla CP_1
costituzione in mora al soddisfo e compensava le spese di lite.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base dell'art. 12 1c lett. c), del DPR 917/1986 e la risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate del 30/12/2010 n.143/E affermando che:
secondo l'interpretazione resa da tale ultima fonte era possibile attribuire la detrazione nella misura del 100% ad un genitore in caso di totale assenza di reddito dell'altro, anche nell'ipotesi in cui i genitori fossero separati, purché fosse raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non poteva fruire del beneficio;
4 nel caso di specie era pacifico, poiché documentalmente provato o non contestato dalla convenuta, che la sentenza parziale n.
2024/2018 del Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, che la sentenza definitiva n. 1256/2020 aveva affidato congiuntamente le figlie minori della coppia ad entrambi i genitori, che relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2015, 2016, Parte_1
2017, 2018 e 2019, per i periodi di imposta dal 2014 al 2018, aveva usufruito nella misura del 100% della detrazione di cui all'art. 12 1c
lett. c), del DPR 917/1986 pari a € 950,00 per ciascuna figlia minore per complessivi 9.500,00 euro, che in tali anni non Controparte_1
aveva presentato dichiarazioni dei redditi perché disoccupato, che non aveva provveduto, come previsto dalla norma in Parte_1
oggetto, a riversare all'altro genitore affidatario l'importo pari al 50%
della detrazione e che la stessa convenuta non aveva dimostrato che fosse intercorso tra le parti un eventuale accordo derogatorio in merito alla ripartizione al 50% della detrazione tra i genitori.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
5 1)violazione del principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 cc, non essendo stata offerta dall'attore alcuna prova dei fatti allegati a fondamento della domanda e del diritto rivendicato;
violazione degli artt. 115 e 116 cpc per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie e processuali, con conseguente travisamento dell'istruttoria del giudizio;
violazione dell'art. 12 c. 1 lett. c) del DPR
917/1986 (T.U.I.R.) che era stato interpretato in modo erroneo, in particolar modo quanto all'individuazione delle condizioni del diritto di rimborso stabilito dalla norma e della sussistenza e ricorrenza dei requisiti legittimanti, anche alla luce delle interpretazioni fornite dalla circolare n. 15/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate;
malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla corretta applicazione dell'art. 12 c.1 lett. c) DPR 917/86; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, contraddittorietà e illogicità; nel caso di esame secondo l'appellante il diritto al rimborso delle detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 12 1c lett. c) del DPR n. 917/86
e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2007, non era applicabile;
aveva, poi, sempre contestato le deduzioni e le allegazioni di controparte e l'appellato non aveva offerto alcuna prova
6 a sostegno della sua domanda;
invero il non aveva, in CP_1
violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 cc dimostrato che l'altro coniuge aveva percepito le detrazioni per intero,
che non aveva percepito le detrazioni nella misura del 50% in relazione ad un affidamento condiviso, che aveva diritto a detrazioni di imposta sebbene in misura inferiore mediante l'esibizione e deposito della sua dichiarazione dei redditi o certificazione fiscale, che aveva richiesto e comunicato alla ex moglie tale sua condizione e, quindi, di voler devolvere alla moglie la detrazione da lui non fruita per incapienza anche parziale dell'imposta, che non si era accordato con l'ex coniuge in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento a suo favore e che aveva contribuito al mantenimento economico delle figlie minori;
sulla base di tale ragionamento spettava al di provare di CP_1
essersi accordato in deroga a quanto previsto dalla legge;
inoltre secondo la predetta circolare era necessario percepire un reddito e non era possibile fruire della detrazione per incapienza anche parziale dell'imposta, per cui nel caso in esame lo stato di
7 disoccupazione del implicava l'impossibilità di applicare l'art CP_1
12 1 c lett.c) DPR 917/86.
Peduto si costituiva chiedendo che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile ex art.348bis cpc o ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato l'appello per infondatezza.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.348
bis cpc o ex art.342 cpc.
La facoltà di decidere ai sensi dell'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione, per cui in sede di decisione è precluso alla Corte esaminare tale eccezione (cfr. Cass. sent.n.14696/2016).
In relazione all'art.342 cpc l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass.n.
13535/2018).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
8 Va premesso in diritto il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate mediante l'emissione di circolari in tema di detrazioni fiscali per i figli.
Nell'art.12 Ic lett.c) DPR 917/1986 modificato dall'art.1 c.483
l.n.228/2012 è stabilito che dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia 950 euro per ciascun figlio.
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è
assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
9 importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
Secondo l'Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E 2007 è
stato affermato che al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e genitori non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbano essere interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili:
nel superamento del principio, applicabile nella vigenza della pregressa normativa, che consentiva ai genitori di individuare liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno;
nella fissazione della detrazione secondo le percentuali prefissate del cinquanta e del cento per cento;
nella possibilità di derogare alle attribuzioni effettuate per legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali.
La stessa Agenzia delle Entrate nella successiva circolare del
30/12/2010 n.143/E nella risoluzione di un quesito avente ad oggetto la richiesta di un genitore divorziato, in assenza di un reddito dell'altro coniuge, di poter fruire della detrazione nella misura del 100% ha avuto modo di precisare che le detrazioni spettano nella misura del 50
10 % per i genitori separati o divorziati anche nel caso in cui un genitore sia privo di reddito.
Va anche premesso in fatto che :
dagli atti della separazione risultava che l' fosse Pt_1
insegnante elementare e che, quindi, avesse diritto alle detrazioni fiscali per le figlie e che il fosse disoccupato dopo essere stato CP_1
licenziato;
era stato determinato un assegno di mantenimento a carico della madre e a favore delle figlie ed era stato previsto l'affido condiviso della prole con la collocazione prevalente presso il padre.
Ciò posto l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con un unico motivo l'appellante censura la decisione sostenendo che il non avesse assolto al suo onere probatorio, CP_1
che non dovesse ricadere su di sé la prova dell'accordo derogatorio,
che la normativa in questione dovesse essere interpretata conformemente a quanto effettuato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 2007, che proprio tale fonte implicava che la ripartizione del 50% e l'obbligo del riversamento potessero venire in
11 questione solo nel caso di reddito insufficiente e non nell'ipotesi dell'assenza del reddito.
Sotto il profilo probatorio va detto che l' non ha Pt_1
contestato specificamente quanto affermato dal in merito alla CP_1
percezione a suo favore delle detrazioni fiscali per i figli, ma ha sempre dedotto che tali detrazioni andassero ripartite solo in caso di reddito insufficiente e non di reddito mancante.
Ne consegue che il principio di non contestazione è stato correttamente applicato.
L'appellante era tenuta a riversare al la metà delle CP_1
detrazioni fiscali per le figlie, a meno che non si fosse accordata per trattenere per intero tali somme;
invero l'affidamento era condiviso e oltretutto il collocatario prevalente era il padre e non la madre,
cosicchè il provvedeva al mantenimento delle figlie in via CP_1
diretta.
Trattandosi di fatti estintivi della pretesa spettava all'appellante –
convenuta in primo grado fornire la prova di tale accordo.
L ha, poi, sostenuto che la ripartizione tra i genitori Pt_1
delle detrazioni per i figli presupponesse l'insufficienza del reddito di
12 uno dei genitori e che, quindi, non andasse applicata nel caso in cui uno dei genitori non percepisse alcun reddito.
In realtà l'appellante per corroborare quanto sostenuto richiama solo la circolare n.15/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate che non è
citata nella sentenza impugnata e che è stata superata dalla successiva circolare del 30/12/2010 n.143/E posta alla base della decisioni di primo grado.
Invero proprio in virtù di tale ultima circolare è stato definitivamente chiarito che la regola della ripartizione al 50% ,
sempre in caso di affido condiviso, va applicata anche nell'ipotesi dell'assenza di reddito di uno dei genitori e, quindi, anche nel caso in esame.
La ratio di tale interpretazione è quella di evitare discriminazioni in tema di detrazioni tra genitori coniugati e genitori separati e conseguentemente fare in modo che un beneficio fiscale vada sempre a vantaggio del nucleo familiare, anche nel caso in cui un genitore sia sprovvisto di reddito.
Le spese seguono il principio della soccombenza ( scaglione:
1.101,00 E- 5200,00 E- valori minimi- fase introduttiva- fase dello
13 studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
14 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Paolo Sordi
15