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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12531 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
Con
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAURO Parte_1
ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAURO Controparte_2
ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024 e , Parte_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 31/03/2008 e che dall'unione era nato rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di Per_1
contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione sita in Napoli alla Controparte_2
via Figurelle nr° 35/C;
3. il padre, sig. , potrà far visita al figlio tre volte a settimana, dalle ore Parte_1 Per_1
15:00 alle ore 17:00, con possibilità dello stesso di trascorrere con il figlio alternativamente il fine settimana, compatibilmente con l'orario di rientro nell'istituto di detenzione ove è recluso in regime di semilibertà ; in occasione delle festività scolastiche il figlio trascorrerà il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e, viceversa l'anno successivo;
così anche per il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; mentre nel corso delle vacanze estive il figlio trascorrerà quindici giorni a turno con ciascun genitore, solo dopo che il sig. avrà espiato la sua Pt_1
pena;
4. il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra la Parte_1 Controparte_2
somma mensile di € 250,00, (duecentocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
5. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico in favore del figlio minore Controparte_2
che ammonta ad € 198,00 circa, con espressa rinuncia per la quota di propria spettanza da Per_1
parte del sig. ; Parte_1
6. il sig. si impegna, altresì, a sostenere il 50% delle spese straordinarie del Parte_1
piccolo quali quelle: mediche, scolastiche e sportive, secondo il protocollo del Tribunale di Per_1
Napoli;
7. i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e, che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
8. i coniugi si scambiano permesso reciproco di passaporto;
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9. i coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(atto n.15, parte I, S., Sez. T reg. Atti Matrimonio anno 2008);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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