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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c. nella causa promossa da
, con l'Avv. De Napoli - Parte_1
Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Crudo CP_1
AS AR, con l'avv. Faretra
- Convenuto -
Oggetto: “contributivo integrativo”
Fatto e diritto
Con ricorso del 15.3.24 il ricorrente, premesso di essere biologo, iscritto all , CP_1
esercente attività di laboratorio analisi attraverso l'associazione professionale “Studio associato analisi”, chiedeva accertarsi che nulla è ancora dovuto al medesimo con riferimento alla contribuzione integrativa per l'anno 2021 e condannare CP_1
la AS AR al versamento della quota integrativa di sua spettanza.
Le resistenti si costituivano negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Preliminarmente va chiarito che la normativa applicabile al caso di specie è l'art.4 del
Regolamento dell , che in merito al contributo integrativo prevede che sia CP_1
dovuto nella misura complessiva del 4% su tutti i corrispettivi che contribuiscono a formare il reddito imponibile. In particolare la norma prevede che “La maggiorazione di cui al precedente comma, dovuta dai beneficiari dell'attività professionale, siano essi pubblici o privati, a far data dal 1/1/2013, è fissata nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall'iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi, previa evidenza del relativo importo sul documento fiscale”.
Su tale aspetto vi è stato l'intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n.4062 del
2018, peraltro, che ha chiarito con riferimento ad altra Cassa privata, l , ma con Pt_2
motivazioni del tutto sovrapponibili alla vicenda oggetto del presente giudizio, che l'aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo, che secondo una prima interpretazione ministeriale, avrebbe dovuto comportare l'esclusione delle Pubbliche
Amministrazioni dal novero dei soggetti ai quali applicare l'aumento della contribuzione, si estenda invece a tutti. Sia il Tar del Lazio in primo grado, che il
Consiglio di Stato, con la sentenza in questione, hanno respinto la tesi ministeriale chiarendo che l'invarianza prevista dalla legge è riferita all'equilibrio dei conti delle
Casse e che la differenziazione degli oneri in ragione della natura giuridica della clientela avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente ingiustificata lesione della tutela previdenziale, costituzionalmente garantita, di una sola parte di contribuenti.
Non si comprende allora per quale ragione la AS AR e la CP_2
continuino ad insistere anche con la nota AOO_183 n.5163 del 29.3.23 per la debenza della contribuzione integrativa nella misura del 2% trattandosi di Pubbliche amministrazioni, atteso che tale previsione è stata ampiamente superata dall'intervento del Consiglio di Stato e dall'attuale testo del Regolamento vigente.
Occorre peraltro limitare il giudizio alla domanda, ossia ai soli contributi integrativi relativi all'anno 2021, calcolati dall nella misura di € 12.326,05, ossia il 4% CP_1
del reddito imponibile e non versati dal ricorrente, il quale è tenuto al versamento a prescindere dall'effettivo incasso da parte della AS.
Peraltro nessuna distinzione può essere fatta tra prestazioni con e senza ticket atteso che in entrambe le ipotesi il committente della prestazione è la AS AR, mentre il paziente è un mero fruitore della prestazione. Pertanto è solo la AS AR che è tenuta al versamento della somma a titolo di contributo integrativo e la deve versare nella misura del 4%, per le ragioni dinanzi già espresse.
La AS AR ha versato per sua stessa ammissione la contribuzione integrativa nella limitata misura del 2%, sulla scorta di una nota, come detto errata nei presupposti giuridici, sicchè deve certamente versare al ricorrente la differenza. Parimenti il ricorrente è tenuto al versamento della differenze nei confronti dell . CP_1
La complessità e novità della questione legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che il contributo integrativo deve essere versato dalla AS AR in favore del ricorrente nella misura del 4% sulle fatture relative all'anno 2021, contributo dovuto dal ricorrente all;
CP_1
2. spese compensate.
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c. nella causa promossa da
, con l'Avv. De Napoli - Parte_1
Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Crudo CP_1
AS AR, con l'avv. Faretra
- Convenuto -
Oggetto: “contributivo integrativo”
Fatto e diritto
Con ricorso del 15.3.24 il ricorrente, premesso di essere biologo, iscritto all , CP_1
esercente attività di laboratorio analisi attraverso l'associazione professionale “Studio associato analisi”, chiedeva accertarsi che nulla è ancora dovuto al medesimo con riferimento alla contribuzione integrativa per l'anno 2021 e condannare CP_1
la AS AR al versamento della quota integrativa di sua spettanza.
Le resistenti si costituivano negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Preliminarmente va chiarito che la normativa applicabile al caso di specie è l'art.4 del
Regolamento dell , che in merito al contributo integrativo prevede che sia CP_1
dovuto nella misura complessiva del 4% su tutti i corrispettivi che contribuiscono a formare il reddito imponibile. In particolare la norma prevede che “La maggiorazione di cui al precedente comma, dovuta dai beneficiari dell'attività professionale, siano essi pubblici o privati, a far data dal 1/1/2013, è fissata nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall'iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi, previa evidenza del relativo importo sul documento fiscale”.
Su tale aspetto vi è stato l'intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n.4062 del
2018, peraltro, che ha chiarito con riferimento ad altra Cassa privata, l , ma con Pt_2
motivazioni del tutto sovrapponibili alla vicenda oggetto del presente giudizio, che l'aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo, che secondo una prima interpretazione ministeriale, avrebbe dovuto comportare l'esclusione delle Pubbliche
Amministrazioni dal novero dei soggetti ai quali applicare l'aumento della contribuzione, si estenda invece a tutti. Sia il Tar del Lazio in primo grado, che il
Consiglio di Stato, con la sentenza in questione, hanno respinto la tesi ministeriale chiarendo che l'invarianza prevista dalla legge è riferita all'equilibrio dei conti delle
Casse e che la differenziazione degli oneri in ragione della natura giuridica della clientela avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente ingiustificata lesione della tutela previdenziale, costituzionalmente garantita, di una sola parte di contribuenti.
Non si comprende allora per quale ragione la AS AR e la CP_2
continuino ad insistere anche con la nota AOO_183 n.5163 del 29.3.23 per la debenza della contribuzione integrativa nella misura del 2% trattandosi di Pubbliche amministrazioni, atteso che tale previsione è stata ampiamente superata dall'intervento del Consiglio di Stato e dall'attuale testo del Regolamento vigente.
Occorre peraltro limitare il giudizio alla domanda, ossia ai soli contributi integrativi relativi all'anno 2021, calcolati dall nella misura di € 12.326,05, ossia il 4% CP_1
del reddito imponibile e non versati dal ricorrente, il quale è tenuto al versamento a prescindere dall'effettivo incasso da parte della AS.
Peraltro nessuna distinzione può essere fatta tra prestazioni con e senza ticket atteso che in entrambe le ipotesi il committente della prestazione è la AS AR, mentre il paziente è un mero fruitore della prestazione. Pertanto è solo la AS AR che è tenuta al versamento della somma a titolo di contributo integrativo e la deve versare nella misura del 4%, per le ragioni dinanzi già espresse.
La AS AR ha versato per sua stessa ammissione la contribuzione integrativa nella limitata misura del 2%, sulla scorta di una nota, come detto errata nei presupposti giuridici, sicchè deve certamente versare al ricorrente la differenza. Parimenti il ricorrente è tenuto al versamento della differenze nei confronti dell . CP_1
La complessità e novità della questione legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che il contributo integrativo deve essere versato dalla AS AR in favore del ricorrente nella misura del 4% sulle fatture relative all'anno 2021, contributo dovuto dal ricorrente all;
CP_1
2. spese compensate.
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE