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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4645 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Parte_1
Mikelangelo Di Lella e Domenico Naso.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. e dal dott. . CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass.
n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla
Corte regolatrice, la domanda non può che ritenersi fondata nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e nei sensi di cui al dispositivo, ove sono liquidate anche le spese di lite che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio, al Parte_1
momento dell'immissione in ruolo ad anni 7, mesi 9, e giorni 5 sia ai fini giuridici che economici;
condanna, infine, l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive maturata in conseguenza della maggior anzianità di servizio così riconosciuta e per il complessivo importo di euro
2.625,30, oltre accessori come per legge, nonché la pagamento delle spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 23.1.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Parte_1
Mikelangelo Di Lella e Domenico Naso.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. e dal dott. . CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass.
n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla
Corte regolatrice, la domanda non può che ritenersi fondata nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e nei sensi di cui al dispositivo, ove sono liquidate anche le spese di lite che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio, al Parte_1
momento dell'immissione in ruolo ad anni 7, mesi 9, e giorni 5 sia ai fini giuridici che economici;
condanna, infine, l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive maturata in conseguenza della maggior anzianità di servizio così riconosciuta e per il complessivo importo di euro
2.625,30, oltre accessori come per legge, nonché la pagamento delle spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 23.1.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)