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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Elena Andreoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Mancini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Magenta (MI) in data 19.09.1998 e registrato nei registri di stato civile del Comune di Magenta (Anno 1998; atto n. 78; parte II;
serie
A), in regime di comunione dei beni.
pagina 1 di 3 □ separati con sentenza n. 11/2025 pubblicata in data 02.01.2025
(passata in giudicato)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita in Magenta (MI), Via Orti n. 18, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_2
sarà assegnata e rimarrà nella disponibilità dello stesso.
[...]
- La Sig.ra si impegna a rilasciare l'unità immobiliare – con facoltà Parte_1 di asportare alcuni beni ed effetti personali per i quali è intervenuto separato accordo – nel termine perentorio, essenziale e tassativo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo inter partes intervenuto.
- Il Sig. si impegna altresì a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 secondo le seguenti modalità: Euro
[...]
3.000,00 contestualmente al rilascio dell'immobile ed Euro 2.000,00 all'udienza avanti all'intestata Autorità Giudiziaria ovvero ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
- Il Sig. e la Sig.ra dichiarano che Parte_2 Parte_1
l'autovettura intestata alla Sig.ra e pagata dal Sig. rimarrà nella Parte_1 Pt_2 disponibilità della Sig.ra senza che nulla venga richiesto in restituzione dal Sig. Parte_1
. Pt_2
- Gli istanti danno atto di avere già regolato tra loro ogni pendenza di carattere economico e, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- Le spese legali vengono interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta in data
19.09.1998 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Elena Andreoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Mancini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Magenta (MI) in data 19.09.1998 e registrato nei registri di stato civile del Comune di Magenta (Anno 1998; atto n. 78; parte II;
serie
A), in regime di comunione dei beni.
pagina 1 di 3 □ separati con sentenza n. 11/2025 pubblicata in data 02.01.2025
(passata in giudicato)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita in Magenta (MI), Via Orti n. 18, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_2
sarà assegnata e rimarrà nella disponibilità dello stesso.
[...]
- La Sig.ra si impegna a rilasciare l'unità immobiliare – con facoltà Parte_1 di asportare alcuni beni ed effetti personali per i quali è intervenuto separato accordo – nel termine perentorio, essenziale e tassativo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo inter partes intervenuto.
- Il Sig. si impegna altresì a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 secondo le seguenti modalità: Euro
[...]
3.000,00 contestualmente al rilascio dell'immobile ed Euro 2.000,00 all'udienza avanti all'intestata Autorità Giudiziaria ovvero ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
- Il Sig. e la Sig.ra dichiarano che Parte_2 Parte_1
l'autovettura intestata alla Sig.ra e pagata dal Sig. rimarrà nella Parte_1 Pt_2 disponibilità della Sig.ra senza che nulla venga richiesto in restituzione dal Sig. Parte_1
. Pt_2
- Gli istanti danno atto di avere già regolato tra loro ogni pendenza di carattere economico e, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- Le spese legali vengono interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta in data
19.09.1998 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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