Art. 4.
L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.
Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all' articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel testo sostituito dall' articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , gia' prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall' articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.
L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.
Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all' articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel testo sostituito dall' articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , gia' prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall' articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.