Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/06/2025, n. 11924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11924 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05930/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5930 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Risi e Rossana Carnevale, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 0028624 del 17.04.2024, adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, in seno al procedimento n. 333/SAA/II/236992, notificato in data 18.04.2024, avente a oggetto il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 avanzata dal ricorrente in data 28.12.2023; 2) tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi incluso il primo atto di diniego (prot. n. 0010181 del 09.02.2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti), comunicato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 28.12.2023, il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato (matr. 324029 - ID 236992), in forza presso la Sezione Polizia stradale di Roma, in servizio presso la Sottosezione Polizia stradale di Roma-Est, avanzava al Ministero dell’Interno – Ufficio Missioni e aggregazioni, un’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, alla Sezione Polizia stradale di -OMISSIS- - Sottosezione Polstrada -OMISSIS-ino.
La richiesta di aggregazione a tempo determinato era motivata dall’esigenza di ricongiungimento familiare del ricorrente, il quale rappresentava quanto segue: a) di essere coniugato con la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e padre della piccola -OMISSIS- -OMISSIS-, nata il [...]; b) di aver fissato la residenza familiare nel Comune di -OMISSIS- (Fr); c) di essere accasermato, a circa 90 km di distanza dall’abitazione familiare, durante l’intero turno, in servizi continuativi automontati di vigilanza stradale, con possibilità di ricongiungersi alla famiglia solo in occasione del riposo settimanale; d) che la moglie, sig.ra -OMISSIS-, era impiegata con contratto a tempo indeterminato, presso un salone di parrucchiere sito in Pontecorvo (Fr), senza possibilità di trasferimento, con orari di lavoro molto intensi, sicché sussistevano difficoltà per entrambe i coniugi di attendere ai doveri genitoriali; e) di non potersi avvalere del supporto dei prossimi congiunti nell’accudimento della neonata, dimorando i genitori della sig.ra -OMISSIS- a Fondi, a circa 25 km da -OMISSIS- ed essendo i genitori del ricorrente impegnati in turni lavorativi, nonché onerati dell’assistenza dei loro genitori anziani; f) di avere necessità di garantire alla figlia neonata la dovuta assistenza materiale e affettiva, specie dopo l’esaurirsi del congedo per maternità della moglie.
In data 09.02.2024, il Ministero inviava comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, notificata al ricorrente in data 12.02.2024, con cui preannunciava il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, succintamente motivato dalla “ valutazione delle esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dalla richiesta di aggregazione, in relazione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti di rispettiva competenza ”.
Il ricorrente non si avvaleva della facoltà di presentare osservazioni scritte nel termine di legge, di talché in data 18.04.2024 allo stesso era notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza avanzata, basato, sui seguenti presupposti: a) il dipendente presta servizio presso una Sottosezione di Polizia stradale (-OMISSIS-) le cui tratte di competenza rappresentano importanti snodi per la mobilità e che soffre di carenza di personale sia nel totale dell’Ufficio che nel ruolo dell’istante, pertanto l’accoglimento della richiesta comprometterebbe la regolarità dei servizi e una ulteriore vacanza non ripianabile; b) le mansioni generiche e l’intercambiabilità dell’agente -OMISSIS- rendono quest’ultimo una risorsa utile e funzionale alle svariate attività dell’istituto; c) le possibili sedi di destinazione indicate dal ricorrente per fruire del beneficio, pur carenti di personale sia nel ruolo del dipendente che dell’organico complessivo, presentano esigenze di minore complessità rispetto alla sede di servizio e non necessitano di potenziamento di personale; d) nel bilanciamento degli interessi coinvolti, è da ritenere prevalente quello pubblico al buon andamento dell’Amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale, poiché l’accoglimento dell’istanza pregiudicherebbe le attività connesse al territorio di appartenenza.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 20.05.2024 e depositato il 28.05.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs n. 151/2001, dell’art. 1493 d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 29, 30, 31 e 32 Cost; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di ponderazione dei contrapposti interessi; genericità, contraddittorietà, irrazionalità manifeste; violazione dell’art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991; 2) violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché per erronea valutazione e travisamento della situazione di fatto, assenza o carenza dei presupposti e disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Costituzione.
Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 2708 del 18.06.2024, questa Sezione dispone incombenti istruttori.
Con successiva ordinanza n. 5049 del 07.11.2024, viene accolta la domanda cautelare del ricorrente, ai fini del riesame.
Con ordinanza cautelare n. 1735 del 19.03.2025, viene fissata l’udienza di merito, sul presupposto che – all’esito del riesame disposto con ordinanza 7 novembre 2024, n. 5049 – con provvedimento versato in atti in data 8 gennaio 2025, l’Amministrazione resistente ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente, ex art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, presso la Sottosezione Polizia stradale di -OMISSIS-ino, con riserva « di rivedere la posizione amministrativa all’esito delle successive pronunce del giudice adito ».
Seguono ulteriori memorie difensive del ricorrente.
All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – Le risultanze del supplemento istruttorio disposto da questa Sezione, relativo all’attestazione della situazione organica complessiva, specificandone la copertura, anche con riferimento alla qualifica rivestita dal ricorrente, sia dell’attuale sede di servizio (-OMISSIS-) che della sede richiesta in assegnazione (-OMISSIS-ino), nonché l’adozione del provvedimento dell’Amministrazione resistente (versato in atti l’8 gennaio 2025), all’esito del riesame di cui all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5049 del 07.11.2024, con cui è stata disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente, ex art 42-bis d.lgs n. 151/2001 presso la Sottosezione Polizia stradale di -OMISSIS-ino, confermano in qualche modo la meritevolezza dell’istanza di assegnazione temporanea, a suo tempo rigettata dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato.
In particolare, la nota del Ministero dell’Interno n. 29640 del 12.07.2024, depositata dall’Avvocatura in data 16.07.2024, offre una rappresentazione, recente e aggiornata, della situazione organica delle due sedi, evidenziando come, a fronte di una sostanziale coincidenza in punto di deficienza di organico complessivamente considerata (a -OMISSIS-, a fronte di una forza complessiva di 49 operatori, ne sono in servizio 49, con un deficit di n. 9 unità; mentre a -OMISSIS-ino, a fronte di una forza complessiva di 62 operatori, ne sono in servizio 54, con un deficit di n. 8 unità), si riscontra, di contro, una sostanziale differenza relativamente alle copertura della specifica qualifica (agente scelto, del ruolo agenti e assistenti) rivestita dal ricorrente; infatti, mentre tutte le 28 unità contemplate in pianta organica presso la sede di Roma-Est sono in servizio, delle 36 unità previste nella sede di -OMISSIS-ino ne sono in servizio solo 31, con un deficit di 5 unità.
Anche la precedente nota dell’8 luglio 2024 del Ministero dell’Interno – Servizio contenzioso e affari legali, pure versata in atti, conferma che il deficit tra previsione di organico ed effettive unità in servizio (del ruolo agenti e assistenti) è maggiore nella sede di -OMISSIS-ino (6 unità mancanti), rispetto a quello della sede di -OMISSIS- (2 unità mancanti).
Ciò posto, come evidenziato nel ricorso, l’Amministrazione resistente, a sostegno dell’impugnato provvedimento, non adduce motivazioni idonee a integrare il presupposto per il diniego di assegnazione, vale a dire la sussistenza di casi o esigenze eccezionali, limitandosi a dedurre genericamente la prevalenza dell’interesse pubblico al buon andamento e alla regolarità del servizio rispetto alle rappresentate esigenze di ricongiungimento familiare, anche se si considera la carenza di personale sofferta dalla Sottosezione di appartenenza, nella misura “ di -3 unità nel ruolo ricoperto dell’Agente Scelto -OMISSIS- ”.
Attualmente, da quanto documentato dalla stessa Amministrazione resistente, tutti i 28 operatori previsti in pianta organica per il ruolo agenti e assistenti, che include il ricorrente, sono in servizio presso la sede di Roma-Est, mentre ne mancano cinque nella sede di -OMISSIS-ino.
Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, stanti il difetto di motivazione e l’erroneo presupposto di fatto posto a base del diniego.
IV - Giova rimarcare che, in questa materia, l'Amministrazione può tenere conto di esigenze organizzative, anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'interessato, ovvero con l'insostituibilità delle mansioni svolte nella sede di appartenenza, ma non può sostenere il diniego di assegnazione sul generico riferimento a una mera scopertura di organico (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 138 del 05.01.2021).
Il Consiglio di Stato, nelle sue pronunce, ha individuato quali siano le ipotesi di eccezionalità che potrebbero legittimare un diniego dell’Amministrazione: “ quando la sede di assegnazione sia chiamata a fronteggiare una significativa e patologica scopertura di organico, che, in mancanza di un dato normativo di supporto, il Collegio individua, equitativamente, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica dell'ufficio di assegnazione, che potrà essere presa in considerazione, ai fini del diniego, sia riferendola a tutte le unità di personale assegnate a quella sede sia riferendola al solo personale appartenente al medesimo ruolo del soggetto istante… ovvero quando la sede di assegnazione, pur non presentando una scopertura significativa e patologica, qual è quella innanzi indicata, presenta comunque un vuoto di organico e si trova in un contesto connotato da peculiari esigenze operative. Si pensi all'ipotesi in cui l'unità impiegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteggiare emergenze di tipo terroristico, oppure pervasivi fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, o sia di supporto a reparti impiegati in missioni all'estero… oppure quando l'interessato, pur non in possesso di una peculiare qualifica, è comunque impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, che deve essere compiutamente indicata nel provvedimento” (cfr.: Cons. Stato II, n. 7791 del 22.11.2021).
Tali specifiche esigenze, enumerate dalla giurisprudenza citata, invero, non sono rinvenibili nel caso di specie.
V - A sostegno delle ragioni del ricorrente, soccorrono invece le stesse argomentazioni offerte dall’Amministrazione resistente laddove, all’esito del riesame della posizione (disposto con l’ordinanza del 07.11.2024), nel provvedimento del 27.12.2024, con il quale ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente presso la Sottosezione Polizia stradale di -OMISSIS-ino, per un periodo massimo di tre anni, sebbene con riserva di rivedere la posizione all’esito del giudizio, ha dato atto della “ assenza di motivi ostativi alla presenza in servizio del dipendente nella provincia di -OMISSIS- ”.
VI – Sussistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento del gravame e per la conferma dell’assegnazione temporanea, ex art 42-bis d.lgs. n. 151/2001, del ricorrente presso la sottosezione della Polizia stradale di -OMISSIS-ino. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.