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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 1718/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RESTUCCI ERMANNO ( ) e dell'avv. C.F._2
D'ALESSANDRO PIETRO ( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO CP_2 P.IVA_2
( ), C.F._4 appellata
(C.F. , CP_3 C.F._5
Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 appellati – contumaci Conclusioni per : «la Corte di Appello Ecc.ma voglia, previa Parte_1 revoca della sentenza del Tribunale di Siena numero 96/2021 pubblicata l'11 marzo 2021:
- accogliere l'appello per i motivi esposti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in luogo e vece del primo giudice, accertare e dichiarare che, per la mancata [prova della] attivazione della procedura di mediazione obbligatoria costituente onere in capo alla opposta banca, è divenuta inammissibile e improcedibile l'azione monitoria;
neanche in questo grado controparte ha depositato il verbale né ha chiesto di essere rimessa in termini;
- revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1085/2016 emesso dal
Tribunale di Siena;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che l'appellata, a seguito del disconoscimento operato dalla attuale appellante della sottoscrizione in calce alla scrittura di fideiussione posta a base del monitorio, non ha assolto gli incombenti previsti dall'art. 214 e ss cpc proponendo i mezzi di prova e producendo o indicando le scritture di comparazione e dunque, in assenza di verificazione, il documento non è utilizzabile;
revocare, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo opposto.
- condannare l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo senza riscossione»; per quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra (C.F. Parte_1
pag. 2/14 per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex C.F._1 art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 96/2021 pubblicata in data 11.03.2021 dal Tribunale di Siena, a valere quale titolo esecutivo a favore di tramite la procuratrice speciale Controparte_2 CP_1
dichiarare in ogni caso il passaggio in giudicato dell[a] sentenza
[...] impugnata in relazione all'opponente , che non ha proposto CP_3 autonomo appello;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertati i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti dell'opponente, odierna appellante, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare la sig.ra (C.F. Parte_1
, in qualità di garante della società Acquapark 2008 C.F._1 srl in solido con detta società e con l'altro garante , in CP_3 relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1170706, a pagare in favore della cessionaria tramite la procuratrice Controparte_2 speciale l'importo di Euro 432.777,78, ovvero della Controparte_1 diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
In ogni caso: ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzat[e] da controparte, e già respinte dal Giudice di primo grado, in quanto irrilevanti ai fini della decisione e dal contenuto prettamente esplorativo e defatigatorio. Si ribadisce, per quanto occorrer possa, la richiesta di verificazione della firma disconosciute come dichiarato dalla cedente nelle proprie comparse di costituzione e risposta in primo grado.
pag. 3/14 - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 96 del Parte_1
2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata dichiarata improcedibile l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da
Controparte_4
(in prosieguo , con condanna alla
[...] CP_5 refusione delle spese di lite.
Su ricorso di il Tribunale di Siena, oltre alla restituzione dei CP_5 beni oggetto di contratto di leasing intercorso con Acquapark 2008 s.r.l., aveva ingiunto alla stessa, quale debitrice principale, e alla Pt_1 unitamente a quali fideiussori, il pagamento della somma CP_3 di euro 432.777,78, oltre interessi, debito maturato per canoni insoluti e interessi di mora.
Avverso tale d.i. entrambi i fideiussori avevano proposto separate opposizioni, giudizi successivamente riuniti in data 15 giugno 2017.
Per quanto ancora rileva in questa sede, nel proprio atto di citazione la aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta alla fideiussione, Pt_1 senza che l'istanza di verificazione contenuta nella comparsa di costituzione di avesse avuto seguito, in difetto dello svolgimento CP_5 di ogni attività processuale da parte dell'opponente fino al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione della improcedibile – in Pt_1 mancanza di attivazione della procedura di mediazione, di cui era stata onerata – e comunque infondata, in quanto «non coltivata».
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto gravatorio):
pag. 4/14 1. «Primo motivo di appello: violazione e/o falsa e/o mancata applicazione delle regole in tema di applicazione nel processo della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in relazione all'art. 653 c.p.c. ed all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010»;
2. «[Secondo] motivo di appello: omessa valutazione della mancata procedura di verificazione ad iniziativa della opposta e conseguente inutilizzabilità, ai fini della prova del credito, della scrittura di fideiussione»;
3. «[Terzo] motivo di appello: errata decisione in ordine alla dedotta mancata partecipazione della opponente al giudizio»;
4. «[Quarto] motivo di appello: errata decisione in ordine alla tardività dell[']eccezione di improcedibilità della mancata introduzione della mediazione da parte della opposta».
Si è costituita in giudizio (in prosieguo Controparte_1 CP_1 quale procuratrice di cessionaria del credito in Controparte_2 contestazione e intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame, reiterando l'istanza di verificazione formulata in primo grado.
Non si è costituito in giudizio . CP_3
È stato integrato il contraddittorio nei confronti di anch'essa CP_5 non costituitasi in giudizio.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 giugno 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
pag. 5/14 1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di CP_3
non costituitisi in giudizio. CP_5
2. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di CP_1 cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Entrambe le eccezioni vanno, dunque, disattese.
2. Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza di Pt_1 primo grado per aver dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione di cui era stata onerata dal giudice, sebbene tale onere dovesse gravare sull'opposta e non sull'opponente alla luce degli insegnamenti della Corte di cassazione in sede nomofilattica. Ciò
pag. 6/14 avrebbe dovuto condurre all'improcedibilità della domanda monitoria e alla revoca del d.i.
Con il quarto motivo l'appellante ribadisce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare improcedibile la domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione, considerando tempestiva l'eccezione in tal senso sollevata nel primo scritto difensivo utile (la comparsa conclusionale) dopo l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione e comunque trattandosi di profilo suscettibile di rilievo officioso.
I due motivi, assoggettabili a disamina congiunta in ragione della parziale sovrapposizione, sono fondati nei limiti che seguono.
Occorre anzitutto rilevare che nella fattispecie si è trattato di cosiddetta mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.
28 del 2010 – nel testo applicabile ratione temporis – come si evince chiaramente dal tenore dell'ordinanza del 18 luglio 2017 che l'ha disposta, la quale, appunto, ha richiamato il citato comma.
D'altra parte, tale statuizione è coerente con il fatto che la controversia esula dal novero di quelle menzionate dal comma 1-bis del medesimo articolo, per le quali la mediazione è obbligatoria, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico» (Cass. n.
31209 del 2022, in massima).
pag. 7/14 Peraltro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 mantiene «[f]ermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4», ciò che consente di estendere alla mediazione delegata – che può essere disposta «nei limiti dettati dai commi 1 bis, 3 e 4,» (Cass. n. 25155 del
2020, in motivazione) – il medesimo regime previsto per quella obbligatoria, anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il citato comma 2 rimette al giudice solo la valutazione discrezionale se demandarla o meno, mentre la sua disciplina rimane invariata.
Tanto chiarito, deve quindi trovare applicazione alla fattispecie quanto affermato dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui
«[n]elle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima); principio con il quale l'operato del Tribunale, poi trasfuso nella statuizione d'improcedibilità di cui alla sentenza gravata, si è posto in contrasto, sovvertendo l'onere d'iniziativa – senza che dal citato pronunciamento, così come dal dettato normativo, possa desumersi una discrezionalità del giudice in tal senso – e facendo scaturire proprio quegli effetti – improcedibilità dell'opposizione e conseguente definitività del d.i. – che hanno concorso a diversamente orientare la Corte di cassazione.
Né può condividersi la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui l'arresto giurisprudenziale in questione è intervenuto a distanza di tre anni dalla maturazione degli estremi dell'improcedibilità e non potrebbe quindi pag. 8/14 impedirne la declaratoria – definitivamente avvenuta solo in sentenza – con ciò negandole efficacia retroattiva.
Al riguardo può anzitutto rilevarsi che, in linea di principio, gli orientamenti interpretativi giurisprudenziali spiegano efficacia retroattiva, meramente disvelando la portata normativa della disposizione considerata.
Peraltro, «[a]ffinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte»
(Cass. n. 5962 del 2013, in massima).
Proprio perché «[i]l “prospective overruling” consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo[, …] non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite» (Cass. n. 3436 del 2023, in massima); contrasto della cui esistenza danno atto le sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 19596 del 2020, peraltro rinvenendo solo due pronunce (Cass. n. 24629 del 2015 e n. 22003 del 2019) in senso contrario alla soluzione propugnata (ciò che comunque impedisce di considerare l'orientamento «lungamente consolidato»).
Peraltro, «[i]l “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze,
pag. 9/14 preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto di produrre ugualmente i suoi effetti» (Cass., sez. un., n. 4135 del 2019, in massima), ciò che ulteriormente lo rende non configurabile nella fattispecie, in cui l'arresto giurisprudenziale sopravvenuto mette l'opponente al riparo dall'improcedibilità, ossia dall'effetto pregiudizievole che altrimenti patirebbe, piuttosto che a esso esporlo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha errato nel ritenere improcedibile l'opposizione pur in presenza dell'orientamento nomofillattico sopravvenuto, peraltro segnalatogli dalla negli scritti Pt_1 defensionali finali.
Ne consegue che il provvedimento gravato dev'essere riformato nel senso della procedibilità dell'opposizione.
D'altra parte, però, nemmeno può essere assecondata la richiesta dell'appellante di revoca del decreto ingiuntivo, conseguenza che la sentenza n. 19596 del 2020 riconnette alla mancata promozione della procedura di mediazione da parte dell'opposto.
Invero, secondo la Corte regolatrice – pronunciatasi sempre con riferimento alla mediazione obbligatoria, ma con affermazioni valevoli, per quanto detto in precedenza, anche per quella delegata – «il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza» (ex aliis, Cass. n. 205 del 2024, in massima).
Nella fattispecie – oltre a doversi evidenziare che l'opposta non si è verosimilmente attivata in ragione del fatto che l'onere in tal senso era pag. 10/14 stato posto in capo all'opponente – è indubitabile che nessuna eccezione d'improcedibilità sia stata da quest'ultima tempestivamente sollevata, essendo stata formulata per la prima volta solamente nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, senza che possa darsi rilievo al momento in cui è intervenuta la pronuncia nomofilattica, la quale, come detto, non ha fatto altro che disvelare, con efficacia inevitabilmente retroattiva, un precetto normativo già insito nelle diposizioni di legge.
Tantomeno, ovviamente, v'è stato alcun tempestivo rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda monitoriamente azionata ad opera del giudice di prime cure, che ha dimostrato di aderire al diverso orientamento processuale circa la distribuzione dell'onere d'instaurazione della procedura di mediazione.
Di qui l'impossibilità di accogliere la doglianza della e di Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con il secondo e il terzo motivo d'impugnazione – da trattarsi congiuntamente perché intimamente connessi – l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia comunque rigettato l'opposizione nel merito, in quanto
«non coltivata», sebbene la mancata introduzione del procedimento di verificazione della sottoscrizione apposta sulla fideiussione dovesse riverberarsi a discapito di con conseguente inutilizzabilità della CP_5 stessa, mentre a nessuna ulteriore attività processuale sarebbe stata chiamata l'opponente, il cui mancato svolgimento non potrebbe quindi considerarsi concludente nel senso della rinuncia al disconoscimento.
Occorre anzitutto rilevare come il Tribunale abbia valutato l'opposizione spiegata dalla tanto improcedibile quanto infondata Pt_1 nel merito.
Occorre rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di pag. 11/14 sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, […] configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe
[…]» (Cass. n. 17182 del 2020, in massima).
Dunque, va escluso che le ragioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno dell'infondatezza costituiscano un obiter dictum, come affermato dall'appellante, la quale, d'altra parte, correttamente ha contestato anche la decisione nel merito.
Tanto premesso, i motivi sono infondati.
Come emerge dalla documentazione prodotta da nonché dalla CP_1 lettura dei verbali di causa, la fideiussione, le cui firme erano state disconosciute sia dalla che dall'altro opponente, era stata depositata Pt_1 in copia, tant'è che con provvedimento del 14 dicembre 2017 il giudice aveva disposto la produzione del documento in originale, ciò che è puntualmente avvenuto (cfr. il verbale d'udienza del 29 gennaio 2018).
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, «[l]a parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa» (Cass. n. 16551 del 2015, in massima;
analogamente, Cass. n.
7340 del 2022, in motivazione), considerato che il documento in originale
«costituisce un “quid novi” nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza" (Cass., 2, n. 5189 dell'11/4/2002)» (Cass. n. 7340 del 2022, cit., in motivazione).
Non può dunque ritenersi – come sostenuto dalla – che essa, Pt_1 dopo aver operato l'originario disconoscimento, non dovesse compiere ulteriore attività processuale di sorta, in particolare a seguito della pag. 12/14 produzione della fideiussione in originale;
ne consegue che correttamente il giudice di prime cure non ha dato corso alla procedura di verificazione, dovendosi avere, a quel punto, la scrittura originale per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.
Ciò conduce, in questa sede, alla reiezione dell'appello, fondato, quanto alla statuizione di merito, esclusivamente sull'erroneo presupposto della pretesa inutilizzabilità del documento comprovante la fideiussione, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza gravata, seppur con l'integrazione motivazionale che precede.
4. Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale intercorso con considerata la fondatezza delle censure relative alla statuizione CP_1
d'improcedibilità, esse possono compensarsi in ragione di 1/2, dovendo gravare sulla per la residua metà. Esse si liquidano in dispositivo, Pt_1 applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), identificato alla stregua della domanda monitoria.
Nulla sulle spese nei confronti del e di in difetto di CP_3 CP_5 loro costituzione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di CP_3 [...]
Controparte_4
[...]
2. in parziale accoglimento dell'appello spiegato da Parte_1 avverso la sentenza n. 96 del 2021 del Tribunale di Siena e in parziale riforma della stessa, dichiara procedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta, per il resto rigettando il pag. 13/14 gravame e confermando la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 quale procuratrice di 1/2 delle spese di lite Controparte_2 afferenti al rapporto processuale tra esse intercorso, compensata la residua metà; spese liquidate nel loro importo complessivo (ante compensazione) in euro 10.060,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 ottobre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RESTUCCI ERMANNO ( ) e dell'avv. C.F._2
D'ALESSANDRO PIETRO ( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO CP_2 P.IVA_2
( ), C.F._4 appellata
(C.F. , CP_3 C.F._5
Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 appellati – contumaci Conclusioni per : «la Corte di Appello Ecc.ma voglia, previa Parte_1 revoca della sentenza del Tribunale di Siena numero 96/2021 pubblicata l'11 marzo 2021:
- accogliere l'appello per i motivi esposti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in luogo e vece del primo giudice, accertare e dichiarare che, per la mancata [prova della] attivazione della procedura di mediazione obbligatoria costituente onere in capo alla opposta banca, è divenuta inammissibile e improcedibile l'azione monitoria;
neanche in questo grado controparte ha depositato il verbale né ha chiesto di essere rimessa in termini;
- revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1085/2016 emesso dal
Tribunale di Siena;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che l'appellata, a seguito del disconoscimento operato dalla attuale appellante della sottoscrizione in calce alla scrittura di fideiussione posta a base del monitorio, non ha assolto gli incombenti previsti dall'art. 214 e ss cpc proponendo i mezzi di prova e producendo o indicando le scritture di comparazione e dunque, in assenza di verificazione, il documento non è utilizzabile;
revocare, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo opposto.
- condannare l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo senza riscossione»; per quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra (C.F. Parte_1
pag. 2/14 per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex C.F._1 art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 96/2021 pubblicata in data 11.03.2021 dal Tribunale di Siena, a valere quale titolo esecutivo a favore di tramite la procuratrice speciale Controparte_2 CP_1
dichiarare in ogni caso il passaggio in giudicato dell[a] sentenza
[...] impugnata in relazione all'opponente , che non ha proposto CP_3 autonomo appello;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertati i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti dell'opponente, odierna appellante, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare la sig.ra (C.F. Parte_1
, in qualità di garante della società Acquapark 2008 C.F._1 srl in solido con detta società e con l'altro garante , in CP_3 relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1170706, a pagare in favore della cessionaria tramite la procuratrice Controparte_2 speciale l'importo di Euro 432.777,78, ovvero della Controparte_1 diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
In ogni caso: ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzat[e] da controparte, e già respinte dal Giudice di primo grado, in quanto irrilevanti ai fini della decisione e dal contenuto prettamente esplorativo e defatigatorio. Si ribadisce, per quanto occorrer possa, la richiesta di verificazione della firma disconosciute come dichiarato dalla cedente nelle proprie comparse di costituzione e risposta in primo grado.
pag. 3/14 - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 96 del Parte_1
2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stata dichiarata improcedibile l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da
Controparte_4
(in prosieguo , con condanna alla
[...] CP_5 refusione delle spese di lite.
Su ricorso di il Tribunale di Siena, oltre alla restituzione dei CP_5 beni oggetto di contratto di leasing intercorso con Acquapark 2008 s.r.l., aveva ingiunto alla stessa, quale debitrice principale, e alla Pt_1 unitamente a quali fideiussori, il pagamento della somma CP_3 di euro 432.777,78, oltre interessi, debito maturato per canoni insoluti e interessi di mora.
Avverso tale d.i. entrambi i fideiussori avevano proposto separate opposizioni, giudizi successivamente riuniti in data 15 giugno 2017.
Per quanto ancora rileva in questa sede, nel proprio atto di citazione la aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta alla fideiussione, Pt_1 senza che l'istanza di verificazione contenuta nella comparsa di costituzione di avesse avuto seguito, in difetto dello svolgimento CP_5 di ogni attività processuale da parte dell'opponente fino al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione della improcedibile – in Pt_1 mancanza di attivazione della procedura di mediazione, di cui era stata onerata – e comunque infondata, in quanto «non coltivata».
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto gravatorio):
pag. 4/14 1. «Primo motivo di appello: violazione e/o falsa e/o mancata applicazione delle regole in tema di applicazione nel processo della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in relazione all'art. 653 c.p.c. ed all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010»;
2. «[Secondo] motivo di appello: omessa valutazione della mancata procedura di verificazione ad iniziativa della opposta e conseguente inutilizzabilità, ai fini della prova del credito, della scrittura di fideiussione»;
3. «[Terzo] motivo di appello: errata decisione in ordine alla dedotta mancata partecipazione della opponente al giudizio»;
4. «[Quarto] motivo di appello: errata decisione in ordine alla tardività dell[']eccezione di improcedibilità della mancata introduzione della mediazione da parte della opposta».
Si è costituita in giudizio (in prosieguo Controparte_1 CP_1 quale procuratrice di cessionaria del credito in Controparte_2 contestazione e intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame, reiterando l'istanza di verificazione formulata in primo grado.
Non si è costituito in giudizio . CP_3
È stato integrato il contraddittorio nei confronti di anch'essa CP_5 non costituitasi in giudizio.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 giugno 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
pag. 5/14 1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di CP_3
non costituitisi in giudizio. CP_5
2. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di CP_1 cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Entrambe le eccezioni vanno, dunque, disattese.
2. Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza di Pt_1 primo grado per aver dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione di cui era stata onerata dal giudice, sebbene tale onere dovesse gravare sull'opposta e non sull'opponente alla luce degli insegnamenti della Corte di cassazione in sede nomofilattica. Ciò
pag. 6/14 avrebbe dovuto condurre all'improcedibilità della domanda monitoria e alla revoca del d.i.
Con il quarto motivo l'appellante ribadisce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare improcedibile la domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione, considerando tempestiva l'eccezione in tal senso sollevata nel primo scritto difensivo utile (la comparsa conclusionale) dopo l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione e comunque trattandosi di profilo suscettibile di rilievo officioso.
I due motivi, assoggettabili a disamina congiunta in ragione della parziale sovrapposizione, sono fondati nei limiti che seguono.
Occorre anzitutto rilevare che nella fattispecie si è trattato di cosiddetta mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.
28 del 2010 – nel testo applicabile ratione temporis – come si evince chiaramente dal tenore dell'ordinanza del 18 luglio 2017 che l'ha disposta, la quale, appunto, ha richiamato il citato comma.
D'altra parte, tale statuizione è coerente con il fatto che la controversia esula dal novero di quelle menzionate dal comma 1-bis del medesimo articolo, per le quali la mediazione è obbligatoria, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico» (Cass. n.
31209 del 2022, in massima).
pag. 7/14 Peraltro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 mantiene «[f]ermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4», ciò che consente di estendere alla mediazione delegata – che può essere disposta «nei limiti dettati dai commi 1 bis, 3 e 4,» (Cass. n. 25155 del
2020, in motivazione) – il medesimo regime previsto per quella obbligatoria, anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il citato comma 2 rimette al giudice solo la valutazione discrezionale se demandarla o meno, mentre la sua disciplina rimane invariata.
Tanto chiarito, deve quindi trovare applicazione alla fattispecie quanto affermato dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui
«[n]elle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima); principio con il quale l'operato del Tribunale, poi trasfuso nella statuizione d'improcedibilità di cui alla sentenza gravata, si è posto in contrasto, sovvertendo l'onere d'iniziativa – senza che dal citato pronunciamento, così come dal dettato normativo, possa desumersi una discrezionalità del giudice in tal senso – e facendo scaturire proprio quegli effetti – improcedibilità dell'opposizione e conseguente definitività del d.i. – che hanno concorso a diversamente orientare la Corte di cassazione.
Né può condividersi la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui l'arresto giurisprudenziale in questione è intervenuto a distanza di tre anni dalla maturazione degli estremi dell'improcedibilità e non potrebbe quindi pag. 8/14 impedirne la declaratoria – definitivamente avvenuta solo in sentenza – con ciò negandole efficacia retroattiva.
Al riguardo può anzitutto rilevarsi che, in linea di principio, gli orientamenti interpretativi giurisprudenziali spiegano efficacia retroattiva, meramente disvelando la portata normativa della disposizione considerata.
Peraltro, «[a]ffinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte»
(Cass. n. 5962 del 2013, in massima).
Proprio perché «[i]l “prospective overruling” consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo[, …] non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite» (Cass. n. 3436 del 2023, in massima); contrasto della cui esistenza danno atto le sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 19596 del 2020, peraltro rinvenendo solo due pronunce (Cass. n. 24629 del 2015 e n. 22003 del 2019) in senso contrario alla soluzione propugnata (ciò che comunque impedisce di considerare l'orientamento «lungamente consolidato»).
Peraltro, «[i]l “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze,
pag. 9/14 preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto di produrre ugualmente i suoi effetti» (Cass., sez. un., n. 4135 del 2019, in massima), ciò che ulteriormente lo rende non configurabile nella fattispecie, in cui l'arresto giurisprudenziale sopravvenuto mette l'opponente al riparo dall'improcedibilità, ossia dall'effetto pregiudizievole che altrimenti patirebbe, piuttosto che a esso esporlo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha errato nel ritenere improcedibile l'opposizione pur in presenza dell'orientamento nomofillattico sopravvenuto, peraltro segnalatogli dalla negli scritti Pt_1 defensionali finali.
Ne consegue che il provvedimento gravato dev'essere riformato nel senso della procedibilità dell'opposizione.
D'altra parte, però, nemmeno può essere assecondata la richiesta dell'appellante di revoca del decreto ingiuntivo, conseguenza che la sentenza n. 19596 del 2020 riconnette alla mancata promozione della procedura di mediazione da parte dell'opposto.
Invero, secondo la Corte regolatrice – pronunciatasi sempre con riferimento alla mediazione obbligatoria, ma con affermazioni valevoli, per quanto detto in precedenza, anche per quella delegata – «il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza» (ex aliis, Cass. n. 205 del 2024, in massima).
Nella fattispecie – oltre a doversi evidenziare che l'opposta non si è verosimilmente attivata in ragione del fatto che l'onere in tal senso era pag. 10/14 stato posto in capo all'opponente – è indubitabile che nessuna eccezione d'improcedibilità sia stata da quest'ultima tempestivamente sollevata, essendo stata formulata per la prima volta solamente nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, senza che possa darsi rilievo al momento in cui è intervenuta la pronuncia nomofilattica, la quale, come detto, non ha fatto altro che disvelare, con efficacia inevitabilmente retroattiva, un precetto normativo già insito nelle diposizioni di legge.
Tantomeno, ovviamente, v'è stato alcun tempestivo rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda monitoriamente azionata ad opera del giudice di prime cure, che ha dimostrato di aderire al diverso orientamento processuale circa la distribuzione dell'onere d'instaurazione della procedura di mediazione.
Di qui l'impossibilità di accogliere la doglianza della e di Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con il secondo e il terzo motivo d'impugnazione – da trattarsi congiuntamente perché intimamente connessi – l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia comunque rigettato l'opposizione nel merito, in quanto
«non coltivata», sebbene la mancata introduzione del procedimento di verificazione della sottoscrizione apposta sulla fideiussione dovesse riverberarsi a discapito di con conseguente inutilizzabilità della CP_5 stessa, mentre a nessuna ulteriore attività processuale sarebbe stata chiamata l'opponente, il cui mancato svolgimento non potrebbe quindi considerarsi concludente nel senso della rinuncia al disconoscimento.
Occorre anzitutto rilevare come il Tribunale abbia valutato l'opposizione spiegata dalla tanto improcedibile quanto infondata Pt_1 nel merito.
Occorre rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di pag. 11/14 sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, […] configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe
[…]» (Cass. n. 17182 del 2020, in massima).
Dunque, va escluso che le ragioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno dell'infondatezza costituiscano un obiter dictum, come affermato dall'appellante, la quale, d'altra parte, correttamente ha contestato anche la decisione nel merito.
Tanto premesso, i motivi sono infondati.
Come emerge dalla documentazione prodotta da nonché dalla CP_1 lettura dei verbali di causa, la fideiussione, le cui firme erano state disconosciute sia dalla che dall'altro opponente, era stata depositata Pt_1 in copia, tant'è che con provvedimento del 14 dicembre 2017 il giudice aveva disposto la produzione del documento in originale, ciò che è puntualmente avvenuto (cfr. il verbale d'udienza del 29 gennaio 2018).
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, «[l]a parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa» (Cass. n. 16551 del 2015, in massima;
analogamente, Cass. n.
7340 del 2022, in motivazione), considerato che il documento in originale
«costituisce un “quid novi” nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza" (Cass., 2, n. 5189 dell'11/4/2002)» (Cass. n. 7340 del 2022, cit., in motivazione).
Non può dunque ritenersi – come sostenuto dalla – che essa, Pt_1 dopo aver operato l'originario disconoscimento, non dovesse compiere ulteriore attività processuale di sorta, in particolare a seguito della pag. 12/14 produzione della fideiussione in originale;
ne consegue che correttamente il giudice di prime cure non ha dato corso alla procedura di verificazione, dovendosi avere, a quel punto, la scrittura originale per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.
Ciò conduce, in questa sede, alla reiezione dell'appello, fondato, quanto alla statuizione di merito, esclusivamente sull'erroneo presupposto della pretesa inutilizzabilità del documento comprovante la fideiussione, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza gravata, seppur con l'integrazione motivazionale che precede.
4. Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale intercorso con considerata la fondatezza delle censure relative alla statuizione CP_1
d'improcedibilità, esse possono compensarsi in ragione di 1/2, dovendo gravare sulla per la residua metà. Esse si liquidano in dispositivo, Pt_1 applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro
260.001,00 – euro 520.000,00), identificato alla stregua della domanda monitoria.
Nulla sulle spese nei confronti del e di in difetto di CP_3 CP_5 loro costituzione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di CP_3 [...]
Controparte_4
[...]
2. in parziale accoglimento dell'appello spiegato da Parte_1 avverso la sentenza n. 96 del 2021 del Tribunale di Siena e in parziale riforma della stessa, dichiara procedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta, per il resto rigettando il pag. 13/14 gravame e confermando la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 quale procuratrice di 1/2 delle spese di lite Controparte_2 afferenti al rapporto processuale tra esse intercorso, compensata la residua metà; spese liquidate nel loro importo complessivo (ante compensazione) in euro 10.060,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 ottobre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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