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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US NG nella causa iscritta al n. 12352/2025 R.G.L., promosse
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Calì e
Parte_1
Il Cancelliere Antonio Maiorana.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
- convenuto–
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara improcedibile la domanda. Nulla per le spese.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 21 agosto 2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo la condanna dello stesso al pagamento
[...] dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001
(integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4 del successivo contratto approvato nel
2018 sulla base dell'anzianità di servizio. A sostegno delle superiori pretese la parte ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R. 16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
premesso inoltre che – fissata l'udienza per la comparizione delle parti – parte ricorrente non ha notificato il relativo decreto alla parte convenuta e che la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 13 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente non ha provveduto neanche a notificare l'atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, nel silenzio normativo, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata
(cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del 2008); considerata la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, che esime dall'adozione di statuizione sulle spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
US NG
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US NG nella causa iscritta al n. 12352/2025 R.G.L., promosse
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Calì e
Parte_1
Il Cancelliere Antonio Maiorana.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
- convenuto–
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara improcedibile la domanda. Nulla per le spese.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 21 agosto 2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo la condanna dello stesso al pagamento
[...] dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001
(integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4 del successivo contratto approvato nel
2018 sulla base dell'anzianità di servizio. A sostegno delle superiori pretese la parte ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R. 16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
premesso inoltre che – fissata l'udienza per la comparizione delle parti – parte ricorrente non ha notificato il relativo decreto alla parte convenuta e che la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 13 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente non ha provveduto neanche a notificare l'atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, nel silenzio normativo, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata
(cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del 2008); considerata la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, che esime dall'adozione di statuizione sulle spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
US NG
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