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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2024, n. 14211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14211 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 48096 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021 e vertente
TRA
c.f. con domicilio eletto in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Federico Cesi n. 72 presso lo studio dell'avvocato Carlo Savelli che lo difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
ATTORE
CONTRO
partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t., con domicilio eletto in Lecce Via Sardegna n. 2 e difesa dall'avv. Francesco San Martino per procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza all'udienza cartolare del 27.11. 2023
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Come è noto, la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18.06.2009
n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.) lo svolgimento del processo.
Si procede quindi all'immediata stesura delle ragioni della decisione, precisando che la causa è stata istruita con la redazione di una CTU contabile e in via documentale e che l'azione è procedibile risultando esperita dall'attore, con esito negativo, la mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.
(cfr. doc 4 fasc. attoreo)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.7.2021 , premettendo di Parte_1 aver sottoscritto con (d'ora in avanti in Controparte_1 sigla MPS) in data 8.6.2009 un contratto di mutuo di credito fondiario, poi estinto in data 22.07.2016, e precisamente il contratto per Notar Persona_1
Rep.114829, Racc.45420, per originari euro 200.000,00 e lamentando la indeterminatezza dell'oggetto del contratto in dipendenza del piano di ammortamento c.d. alla francese e l'applicazione di tassi di interesse oltre le soglie di cui alla Legge108/1996, agiva in giudizio per vedere accertata la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., previa declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi.
In dipendenza della asserita usurarietà e indeterminatezza della già menzionata clausola, chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi versati e quantificati in € 67.312,23 ed € 50.914,81.
Nel costituirsi in giudizio l'Istituto mutuante eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di qualsivoglia somma oltre il decennio, la tardività nel pagamento di molte rate versate, concludendo nel merito per il rigetto della domanda stante l'applicazione di interessi conformi ai tassi soglia del periodo.
§§§§§§§§§§
In merito alla dedotta usurarietà dei tassi, all'esito degli accertamenti condotti, in modo puntuale e dando atto di conoscere la giurisprudenza più recente che si è formata riguardo alla necessità di assoggettare anche gli interessi moratori al tasso usura e alle modalità di verifica (tasso soglia c.d. di mora, comprensivo del dato medio del 2,1 punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo individuato nel TEGM, pari alla maggiorazione media individuata per i casi di ritardato pagamento dall'Ufficio Cambi e dalle indagini a fini statistici condotte dalla Banca di Italia), il Professionista ha escluso che le pattuizioni contrattuali con riferimento agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori, isolatamente presi, abbiano dato vita a fenomeni feneratizi.
In base alla documentazione versata in atti, con disamina accurata anche riguardo alle voci e alle spese riferibili o non imputabili al costo dell'erogazione
2 del credito, il Professionista ha escluso per il mutuo in disamina, nel trimestre di sottoscrizione (II trim. 2009), l'applicazione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia usura pari al 6,63%, a fronte di un tasso nominale corrispettivo fisso pattuito nella misura del 5,80%.
Riguardo all'interesse moratorio, va precisato, prima di esaminare l'elaborato peritale, che si è chiarito definitivamente l'orientamento, condiviso da questo giudice, in base al quale la disciplina in materia di usura si applica anche al tasso degli interessi moratori (Cass. Civ n. 27442/2018), ma che questi ultimi, avendo funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi e una diversa operatività (così Cassazione S.U. n. 16303/2018, sentenza n. 17447 del 2019;
S.U. n. 19597/20), vanno esaminati, isolatamente presi, in modo autonomo e in concreto.
In tale diversità temporale e funzionale, riconosciuta anche dall'ordinanza n.
27442 del 30.10.2018, dei due interessi – corrispettivo e moratorio - va poi inserito l'orientamento ermeneutico che si è formato riguardo ai criteri di determinazione del TEGM da parte dei decreti ministeriali emessi dalla Banca di Italia periodicamente e per categorie di operazioni omogenee con riguardo ai soli interessi corrispettivi.
Un TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 riferibile ai soli interessi corrispettivi in uno con la necessita di non comparare elementi tra di loro disomogenei (operazioni con andamento anomalo e operazioni in regolare ammortamento) - ogni diverso raffronto risultando metodologicamente viziato (Cass. n. 22270/16) -, ha individuato, al fine di poter assoggettare anche questi ultimi, isolatamente considerati, alla disciplina dell'usura, un tasso soglia c.d. di mora, comprensivo del dato medio del 2,1 punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo individuato nel TEGM, pari alla maggiorazione media individuata per i casi di ritardato pagamento dall'Ufficio Cambi e dalle indagini a fini statistici condotte dalla Banca di Italia.
La sentenza n. 19597/2020 a Sezioni Uniti, laddove tiene conto della rilevazione statistica del tasso medio di mora, conferma questa scelta ermeneutica.
Va poi ribadito, per completezza espositiva, che si è ormai chiarito (ex pluris
Tribunale di Brescia n. 1857/2017;) con l'avallo della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 27442 del 2018) che l'art. 1815 comma 2 del c.c. sia applicabile solo agli interessi corrispettivi, sicché anche in caso di superamento del tasso
3 soglia di mora, l'attore vittorioso non avrebbe avuto diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi versati.
L'interesse di mora, infine, non attiene alla remunerazione del capitale ma concerne la ipotesi, eventuale e patologica, di un mancato rispetto del piano di rimborso;
rappresenta cioè, una deviazione, imputabile e da remunerare maggiormente, dal corso fisiologico del rapporto sorto con la pattuizione contrattuale di mutuo.
A tale circostanza va ricondotta la mancata inclusione degli interessi di mora nei tassi soglia pubblicati trimestralmente dalla Banca di Italia anche per evitare il raffronto tra tassi disomogenei.
Venendo alla perizia contabile, elaborato esauriente rispetto ai quesiti come formulati, va in primo luogo dato atto che il Professionista ha riconosciuto che l'usura del tasso di mora non è verificata se si prenda a riferimento il Tasso
Soglia di Legge con l'adeguamento del 2,1% ( tasso moratorio del 6,631% e tasso mora maggiorato del 9,78%) e che, comunque: “ … Il tasso di mora convenuto risulterebbe maggiore dello 0,001 al tasso soglia non operando alcun adeguamento, ovverosia non applicando le indicazioni di Banca d'Italia. Si rileva tuttavia che il valore in questione è millesimale, pertanto contabilmente irrilevante.” (cfr. pag. 14 CTU)
Tale corretta ricostruzione prova l'assenza di usurarietà sia dell'interesse corrispettivo, sia di quello moratorio, non assoggettabile alla soglia usura prevista per gli interessi corrispettivi ed escluso dalla rilevazione del TEGM, proprio perché dovuto solo a seguito di un eventuale inadempimento del mutuatario che, nel caso in esame, non c'è stato, il Professionista avendo rilevato che: “Dalla documentazione in atti (all.2) emerge che il rapporto è stato estinto in data 22/07/2016. Il relativo saldo aggiornato è dunque pari a zero. “(cfr. CTU pag. 7), con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo sotto il doppio profilo della conformità del tasso corrispettivo al tasso soglia periodo e dello stesso tasso moratorio come correttamente applicabile.
Venendo alla ulteriore doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivante dal piano di ammortamento prescelto, questo giudice rileva che da un punto di vista prettamente giuridico non esistono censure passibili di indeterminatezza conseguenti all'interno del piano di ammortamento alla francese.
4 E ciò perché se da un lato è innegabile che il regime finanziario della capitalizzazione composta, basandosi su leggi finanziarie scindibili, contrariamente al regime finanziario della capitalizzazione semplice, che si fonda su leggi finanziarie addittive, determina da un punto di vista strettamente matematico, un piano di rimborso più oneroso per il cliente, da un punto di vista strettamente giuridico questo piano non può in nessun caso generare fenomeno anatocistico punito e previsto dall'articolo 1283 c.c., né indeterminatezza nella pattuizione.
E' proprio il dato testuale della norma del codice civile in esame, laddove si legge:” in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi “, che non consente di sussumere il piano di ammortamento alla francese tra le fattispecie capaci di contenere forme di anatocismo vietate per legge.
Il fenomeno dell'anatocismo punibile è solo quello capace di consentire indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca, escluse nel piano in esame proprio per le caratteristiche del piano medesimo.
Ed invero, l'importo della rata costante è calcolato nel piano c.d. alla francese, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto che rende uguale il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano medesimo.
Tale catena di uguaglianza non provoca alcun effetto anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ciascuna rata, calcolati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi, né consente alcuna indeterminatezza nel suo sviluppo, a fronte dell'accordo raggiunto sulla somma presa in prestito, sul tasso convenuto, sulla durata del finanziamento, sulla misura costante delle rate concordate a rimborso.
Proprio l'esistenza di costi di finanziamento e di modalità di restituzione assolutamente chiari in presenza di un tasso fisso, esclude ogni possibile profilo di indeterminatezza nel piano in esame.
Va poi ricordato che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti, rendendo per tale via le modalità di determinazione del
5 piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, la convenienza rispetto ad un altro diverso piano o criterio di calcolo, privo di conseguenze normative.
La mancata precisazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato per il calcolo della rata non può, quindi, rivestire profili di indeterminatezza da un punto di vista strettamente giuridico, la Cassazione ( sentenza n. 25205 del
27.11.2014) avendo chiarito che l'oggetto del contratto è determinato ogni qualvolta risulti identificato il contenuto delle obbligazioni dedotte senza margine di incertezza o discrezionalità, senza che abbia rilevanza il tipo di calcolo matematico che ha portato alla sua conclusione.
Nel piano in esame, l'obbligo di rimborso è contenuto all'interno di una pattuizione precisa riguardo alle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, all'importo esatto che deve essere corrisposto a ogni rata e a quale titolo, ed è redatto in linea con la caratteristica precipua di tale piano di ammortamento c.d alla francese, ovvero mediante un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella a capitale, consentendo al contraente di godere di una rata costante e alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi.
Va respinta conseguentemente, oltre che per assoluta genericità, la ulteriore domanda di risarcimento dei danni derivati dalla condotta contrattuale dell' nella stipula, le relative doglianze essendo rimaste sfornite di CP_2 idonea allegazione o prova, ai sensi degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., del danno subito o da risarcire.
I profili non espressamente esaminati sono da ritenere assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per le considerazioni svolte e alla luce della consulenza svolta la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
6 rigetta le domande proposte da riguardo al mutuo Rep.114829, Parte_1
Racc. 45420 dell'8.6.2009; condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi
[...]
€. 7.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA. pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Paola Giardina
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 48096 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021 e vertente
TRA
c.f. con domicilio eletto in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Federico Cesi n. 72 presso lo studio dell'avvocato Carlo Savelli che lo difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
ATTORE
CONTRO
partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t., con domicilio eletto in Lecce Via Sardegna n. 2 e difesa dall'avv. Francesco San Martino per procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza all'udienza cartolare del 27.11. 2023
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Come è noto, la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18.06.2009
n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.) lo svolgimento del processo.
Si procede quindi all'immediata stesura delle ragioni della decisione, precisando che la causa è stata istruita con la redazione di una CTU contabile e in via documentale e che l'azione è procedibile risultando esperita dall'attore, con esito negativo, la mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.
(cfr. doc 4 fasc. attoreo)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.7.2021 , premettendo di Parte_1 aver sottoscritto con (d'ora in avanti in Controparte_1 sigla MPS) in data 8.6.2009 un contratto di mutuo di credito fondiario, poi estinto in data 22.07.2016, e precisamente il contratto per Notar Persona_1
Rep.114829, Racc.45420, per originari euro 200.000,00 e lamentando la indeterminatezza dell'oggetto del contratto in dipendenza del piano di ammortamento c.d. alla francese e l'applicazione di tassi di interesse oltre le soglie di cui alla Legge108/1996, agiva in giudizio per vedere accertata la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., previa declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi.
In dipendenza della asserita usurarietà e indeterminatezza della già menzionata clausola, chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi versati e quantificati in € 67.312,23 ed € 50.914,81.
Nel costituirsi in giudizio l'Istituto mutuante eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di qualsivoglia somma oltre il decennio, la tardività nel pagamento di molte rate versate, concludendo nel merito per il rigetto della domanda stante l'applicazione di interessi conformi ai tassi soglia del periodo.
§§§§§§§§§§
In merito alla dedotta usurarietà dei tassi, all'esito degli accertamenti condotti, in modo puntuale e dando atto di conoscere la giurisprudenza più recente che si è formata riguardo alla necessità di assoggettare anche gli interessi moratori al tasso usura e alle modalità di verifica (tasso soglia c.d. di mora, comprensivo del dato medio del 2,1 punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo individuato nel TEGM, pari alla maggiorazione media individuata per i casi di ritardato pagamento dall'Ufficio Cambi e dalle indagini a fini statistici condotte dalla Banca di Italia), il Professionista ha escluso che le pattuizioni contrattuali con riferimento agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori, isolatamente presi, abbiano dato vita a fenomeni feneratizi.
In base alla documentazione versata in atti, con disamina accurata anche riguardo alle voci e alle spese riferibili o non imputabili al costo dell'erogazione
2 del credito, il Professionista ha escluso per il mutuo in disamina, nel trimestre di sottoscrizione (II trim. 2009), l'applicazione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia usura pari al 6,63%, a fronte di un tasso nominale corrispettivo fisso pattuito nella misura del 5,80%.
Riguardo all'interesse moratorio, va precisato, prima di esaminare l'elaborato peritale, che si è chiarito definitivamente l'orientamento, condiviso da questo giudice, in base al quale la disciplina in materia di usura si applica anche al tasso degli interessi moratori (Cass. Civ n. 27442/2018), ma che questi ultimi, avendo funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi e una diversa operatività (così Cassazione S.U. n. 16303/2018, sentenza n. 17447 del 2019;
S.U. n. 19597/20), vanno esaminati, isolatamente presi, in modo autonomo e in concreto.
In tale diversità temporale e funzionale, riconosciuta anche dall'ordinanza n.
27442 del 30.10.2018, dei due interessi – corrispettivo e moratorio - va poi inserito l'orientamento ermeneutico che si è formato riguardo ai criteri di determinazione del TEGM da parte dei decreti ministeriali emessi dalla Banca di Italia periodicamente e per categorie di operazioni omogenee con riguardo ai soli interessi corrispettivi.
Un TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 riferibile ai soli interessi corrispettivi in uno con la necessita di non comparare elementi tra di loro disomogenei (operazioni con andamento anomalo e operazioni in regolare ammortamento) - ogni diverso raffronto risultando metodologicamente viziato (Cass. n. 22270/16) -, ha individuato, al fine di poter assoggettare anche questi ultimi, isolatamente considerati, alla disciplina dell'usura, un tasso soglia c.d. di mora, comprensivo del dato medio del 2,1 punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo individuato nel TEGM, pari alla maggiorazione media individuata per i casi di ritardato pagamento dall'Ufficio Cambi e dalle indagini a fini statistici condotte dalla Banca di Italia.
La sentenza n. 19597/2020 a Sezioni Uniti, laddove tiene conto della rilevazione statistica del tasso medio di mora, conferma questa scelta ermeneutica.
Va poi ribadito, per completezza espositiva, che si è ormai chiarito (ex pluris
Tribunale di Brescia n. 1857/2017;) con l'avallo della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 27442 del 2018) che l'art. 1815 comma 2 del c.c. sia applicabile solo agli interessi corrispettivi, sicché anche in caso di superamento del tasso
3 soglia di mora, l'attore vittorioso non avrebbe avuto diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi versati.
L'interesse di mora, infine, non attiene alla remunerazione del capitale ma concerne la ipotesi, eventuale e patologica, di un mancato rispetto del piano di rimborso;
rappresenta cioè, una deviazione, imputabile e da remunerare maggiormente, dal corso fisiologico del rapporto sorto con la pattuizione contrattuale di mutuo.
A tale circostanza va ricondotta la mancata inclusione degli interessi di mora nei tassi soglia pubblicati trimestralmente dalla Banca di Italia anche per evitare il raffronto tra tassi disomogenei.
Venendo alla perizia contabile, elaborato esauriente rispetto ai quesiti come formulati, va in primo luogo dato atto che il Professionista ha riconosciuto che l'usura del tasso di mora non è verificata se si prenda a riferimento il Tasso
Soglia di Legge con l'adeguamento del 2,1% ( tasso moratorio del 6,631% e tasso mora maggiorato del 9,78%) e che, comunque: “ … Il tasso di mora convenuto risulterebbe maggiore dello 0,001 al tasso soglia non operando alcun adeguamento, ovverosia non applicando le indicazioni di Banca d'Italia. Si rileva tuttavia che il valore in questione è millesimale, pertanto contabilmente irrilevante.” (cfr. pag. 14 CTU)
Tale corretta ricostruzione prova l'assenza di usurarietà sia dell'interesse corrispettivo, sia di quello moratorio, non assoggettabile alla soglia usura prevista per gli interessi corrispettivi ed escluso dalla rilevazione del TEGM, proprio perché dovuto solo a seguito di un eventuale inadempimento del mutuatario che, nel caso in esame, non c'è stato, il Professionista avendo rilevato che: “Dalla documentazione in atti (all.2) emerge che il rapporto è stato estinto in data 22/07/2016. Il relativo saldo aggiornato è dunque pari a zero. “(cfr. CTU pag. 7), con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo sotto il doppio profilo della conformità del tasso corrispettivo al tasso soglia periodo e dello stesso tasso moratorio come correttamente applicabile.
Venendo alla ulteriore doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivante dal piano di ammortamento prescelto, questo giudice rileva che da un punto di vista prettamente giuridico non esistono censure passibili di indeterminatezza conseguenti all'interno del piano di ammortamento alla francese.
4 E ciò perché se da un lato è innegabile che il regime finanziario della capitalizzazione composta, basandosi su leggi finanziarie scindibili, contrariamente al regime finanziario della capitalizzazione semplice, che si fonda su leggi finanziarie addittive, determina da un punto di vista strettamente matematico, un piano di rimborso più oneroso per il cliente, da un punto di vista strettamente giuridico questo piano non può in nessun caso generare fenomeno anatocistico punito e previsto dall'articolo 1283 c.c., né indeterminatezza nella pattuizione.
E' proprio il dato testuale della norma del codice civile in esame, laddove si legge:” in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi “, che non consente di sussumere il piano di ammortamento alla francese tra le fattispecie capaci di contenere forme di anatocismo vietate per legge.
Il fenomeno dell'anatocismo punibile è solo quello capace di consentire indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca, escluse nel piano in esame proprio per le caratteristiche del piano medesimo.
Ed invero, l'importo della rata costante è calcolato nel piano c.d. alla francese, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto che rende uguale il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano medesimo.
Tale catena di uguaglianza non provoca alcun effetto anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ciascuna rata, calcolati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi, né consente alcuna indeterminatezza nel suo sviluppo, a fronte dell'accordo raggiunto sulla somma presa in prestito, sul tasso convenuto, sulla durata del finanziamento, sulla misura costante delle rate concordate a rimborso.
Proprio l'esistenza di costi di finanziamento e di modalità di restituzione assolutamente chiari in presenza di un tasso fisso, esclude ogni possibile profilo di indeterminatezza nel piano in esame.
Va poi ricordato che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti, rendendo per tale via le modalità di determinazione del
5 piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, la convenienza rispetto ad un altro diverso piano o criterio di calcolo, privo di conseguenze normative.
La mancata precisazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato per il calcolo della rata non può, quindi, rivestire profili di indeterminatezza da un punto di vista strettamente giuridico, la Cassazione ( sentenza n. 25205 del
27.11.2014) avendo chiarito che l'oggetto del contratto è determinato ogni qualvolta risulti identificato il contenuto delle obbligazioni dedotte senza margine di incertezza o discrezionalità, senza che abbia rilevanza il tipo di calcolo matematico che ha portato alla sua conclusione.
Nel piano in esame, l'obbligo di rimborso è contenuto all'interno di una pattuizione precisa riguardo alle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, all'importo esatto che deve essere corrisposto a ogni rata e a quale titolo, ed è redatto in linea con la caratteristica precipua di tale piano di ammortamento c.d alla francese, ovvero mediante un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella a capitale, consentendo al contraente di godere di una rata costante e alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi.
Va respinta conseguentemente, oltre che per assoluta genericità, la ulteriore domanda di risarcimento dei danni derivati dalla condotta contrattuale dell' nella stipula, le relative doglianze essendo rimaste sfornite di CP_2 idonea allegazione o prova, ai sensi degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., del danno subito o da risarcire.
I profili non espressamente esaminati sono da ritenere assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per le considerazioni svolte e alla luce della consulenza svolta la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
6 rigetta le domande proposte da riguardo al mutuo Rep.114829, Parte_1
Racc. 45420 dell'8.6.2009; condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi
[...]
€. 7.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA. pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Paola Giardina
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