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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3095/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 30/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3095/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PESSI ROBERTO e MM Parte_1
RA ed elettivamente domiciliata in VIA PO N. 25 B 00198 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TICCONI Controparte_1
MARA e dall'avv. SPINOSA BENEDETTO ed elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI,
123 00100 ROMA;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ada Vita Sciplino ed elettivamente domiciliato in CP_2 viale BECCARIA 29 ROMA
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 5213 de 31.5.22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto da
, ha così statuito: «dichiara che tra il ricorrente e la soc. Controparte_1 Parte_1 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 5 novembre
20121, tuttora in essere, a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto;
- Ordina alla convenuta di procedere alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente secondo quanto accertato al capo che precede anche nei confronti dell' . CP_2
In particolare, il primo giudice, premessa la ricognizione dell'evoluzione storica della normativa in tema di appalto illecito e di interposizione di mano d'opera e dopo aver ritenuto dimostrato in punto di fatto che il lavoratore, formalmente dipendente della «nel periodo Parte_2 indicato in ricorso ha stabilmente e continuamente lavorato, con orario dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì, presso le sedi di Via TUPINI (dal 5.11.12 al giugno 2019 ), di via FO Parte_1
(da luglio 2019 ), essendo stato sempre adibito a mansioni di addetto all'Ufficio Posta e
Corrispondenza», occupandosi di «ricevimento e registrazione di posta in entrata, smistamento e consegna ai piani, ricevimento di posta in uscita, spedizioni, ricevimento, custodia e consegna buoni pasto»
Il tribunale ha accertato che ha sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni CP_1 mezzi e strumenti (posta-zione, PC, telefoni, tool per le registrazioni dei dati ecc.) di proprietà della
. È anche emerso che il ricorrente ha sempre avuto accesso, oltre che alla propria Parte_1 casella e-mail creata sul server aziendale, anche alla casella generale dell'ufficio ove pervenivano le richieste degli utenti»; CHE «la cooperativa non ha mai svolto alcuna attività di direzione o coordinamento dell'attività degli addetti, essendosi limitata a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto, e, dunque, la registrazione delle assenze per ferie o permessi e il pagamento dello stipendio»; che la prestazione di è stata diretta dal personale della Banca, sussistendo CP_1 peraltro un'inter-scambiabilità tra risorse esterne, dimostrata dal coordinamento delle ferie degli addetti esterni e di quelli interni
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie .
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., in assenza di una critica specifica alla sentenza e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, infondato in fatto e diritto.
CP_ Si è costituito l' chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento all' dei contributi CP_2 previdenziali, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società appellata;
invero, l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l.
n. 83/2012, prescrive che “la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati;
di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame;
di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda;
di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire “al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza”
(Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. In sostanza, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. U. , Sentenza n.27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie , nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto respingere Parte_1 la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro incardinato con la società pur in presenza di un appalto genuino con il formale datore di lavoro , proprio sulla scorta dell'istruttoria svolta, , ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, le sue pretese sarebbero fondate
L'appello, anche se ammissibile, non è fondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
premesso di lavorare alle dipendenze di dal Controparte_1 Parte_1 dicembre 2008, avendo avuto quale formale datore di lavoro con mansioni di Controparte_3 addetto alla posta condividendo la stanza con i dipendenti di addetti al medesimo ufficio Parte_1 con le stesse mansioni, e avendo a disposizione una postazione lavoro, un computer ed un telefono personale;
di aver eseguito i giri di posta due volte al giorno, compilato i format delle spedizioni utilizzando la piattaforma internet, registrato nel database la corrispondenza utilizzando il Parte_1 software UN , compilato buste e plichi per spedizioni, registrato i buoni pasto nel server condiviso e sollecitato il ritiro dei buoni pasto ai dipendenti;
per tre anni è stato Parte_1 abilitato dalla signora a utilizzar la casella postale dell'ufficio cars per poter assegnare moto Pt_3
e auto ai dipendenti autorizzati , partecipando a riunioni organizzative e avendo la responsabilità di consegnare mensilmente i fogli di marcia di tutte le vetture per il controllo chilometrico , si è occupato dell'approvvigionamento dei telefoni e dell'attivazione dei contatti telefonici nonché dei contratti con Telecom , di aver raccolto gli apparati restituiti dai dipendenti , monitorato Parte_1 le attività di sostituzione degli apparati, implementato il database per registrazione e smistamento posta , sostituendo i consumabili nelle stampante di rete , distribuendo i tablet aziendali .
Egli dichiarava di avere sempre ricevuto direttive dai dipendenti mentre la cooperativa da
Parte_1 cui era stato formalmente assunto non aveva mai fornito direttive limitandosi alla consegna delle buste paga, dovendo rivolgere al responsabile della anche la richiesta di autorizzazione per
Parte_1 le ferie ed i permessi, ha chiamato in giudizio la formulando le seguenti
Parte_1 conclusioni“accertata la violazione degli artt. 20-29 d. lgs 276/2003: -dichiarare anche ai sensi dell'art. 2094 c.c. l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la società a far data dal 5 novembre 2012 2008 o dalla diversa data
Parte_1 ritenuta di giustizia;
-dichiarare che il rapporto di lavoro è tuttora in essere in assenza di atto idoneo
a risolverlo;
-ordinare alla convenuta di regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle previsioni del ccnl credito ( ovvero del diverso ccnl applicato dalla convenuta) con correlata corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi agli enti preposti”, con vittoria delle spese di lite.
CP_ Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta ed integrato il contraddittorio con l' che, costituendosi, aveva chiesto la condanna della convenuta al versamento dei contributi dovuti non prescritti, ha accolto il ricorso
Il Tribunale, nel contraddittorio con la resistente che aveva sostenuto la liceità dell'appalto, Parte_1 ha accolto il ricorso sulla base di una duplice motivazione: da una parte i servizi cui era stato adibito il ricorrente, sin dal Novembre 2012, esulavano , almeno in parte, dall'oggetto dei contratti di appalto con;
dall'altra, l'istruttoria espletata con l'esame dei testi indicati dalle parti e la Controparte_3 documentazione prodotta aveva evidenziato come l'attività svolta dal ricorrente era stata sostanzialmente sovrapponibile a quella svolta dai dipendenti della banca, avendo l'istruttoria dimostrato che la cooperativa si era limitata a mettere a disposizione della committente una Parte_1 mera prestazione lavorativa di fatto poi gestita in toto dalla banca allo stesso modo di quella dei propri dipendenti assegnati ai vari uffici in cui aveva operato nel periodo in questione il ricorrente, ed era emersa una sostanziale interscambiabilità delle risorse interne ed esterne, dimostrata anche dal coordinamento delle ferie degli addetti esterni ed interni.
spa pur rilevando che il tribunale non aveva censurato i contratti di appalto, sottolineava Parte_1 come il tribunale non aveva considerato la genuinità imprenditoriale dell'appaltatrice, società di primario livello in grado di fornire una pluralità di servizi ad una pluralità di committenti , né il fatto che il contratto di appalto poneva pesanti penali a carico dell'appaltatrice, sicché non poteva dubitarsi del rischio d'impresa sulla stessa sussistente;
lamentava che il tribunale fosse pervenuto all'erronea conclusione che l'attività effettivamente svolta dall'appellato non fosse ricompresa nell'oggetto dei contratti di appalto e che i dipendenti della cooperativa fossero interscambiabili tra di loro .
Lamentava che il tribunale avesse erroneamente attributo rilevanza all'utilizzo da parte del pre- statore d'opera di strumenti forniti dalla committente, trattandosi di circostanza normale nell'appalto endoaziendale;
non ha considerato che la commistione fra i dipendenti della committente e della appaltatrice ovvero il semplice fatto che la committente fosse a contatto diretto con i soggetti dedicati ai servizi oggetto degli appalti stipulati era circostanza dipesa da concrete esigenze organizzative, do- vendo i servizi appaltati essere appunto necessariamente svolti all'interno dei locali aziendali e che la disponibilità delle chiavi della cassaforte era assolutamente occasionale;
ha ritenuto che l'assenza di un referente della per l'intero periodo di causa fosse di per sé indice Parte_2 rilevatore della non genuinità degli appalti intercorsi fra le società, così omettendo di apprezzare che rientrava nella libertà d'impresa dell'appaltatrice ritenere che presso una specifica sede fosse sufficiente un solo lavoratore e che comunque la cooperativa aveva indicato lo stesso quale CP_1 referente e senza tenere conto delle dichiarazioni del teste ha affermato, in contrasto con Tes_1 le risultanze istruttorie, che il lavoratore era sottoposto al potere direttivo dei dipendenti della banca
; ha erroneamente ritenuto che l'attività svolta in seno alla struttura first cars company non fosse riconducibile all'appalto benchè fosse “perfettamente analoga” a quelle di smistamento, venisse svolta in autonomia e on essendo stata provata neppure la sua partecipazione attiva a riunioni organizzative;
ha erroneamente attribuito rilevanza all'attività di mera consegna dei cellulari aziendali e di richiesta a Telecom di attivazione delle schede TIM , sempre riconducibili al contratto di appalto;
ha argomentato erroneamente che il personale si ingerisse nella gestione Parte_1 amministrativa del rapporto di lavoro laddove si limitava a verificare il corretto Parte_1 adempimento contrattuale
I motivi possono essere congiuntamente esaminati stante l'evidente connessione logica.
Le censure non sono fondate.
Il primo giudice, nell'accertare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 affiancando i suoi dipendenti, ha valorizzato le risultanze istruttorie che avevano evidenziato:
l'interscambiabilità del ricorrente con i dipendenti della convenuta, avendo sempre svolto attività sovrapponibili, come confermato non solo dai testi indicati dal ricorrente ma anche dal teste Tes_2 referente per parte delle cooperative che erogavano servizi generali, e dal teste Parte_1 Tes_3 dai testi e che, come dagli stessi riferito, erano stati integralmente sostituiti Tes_4 Tes_5 dallo in caso di loro assenza (mansioni di addetti al Training Center e gestione vetture CP_1 aziendali); l'utilizzo di mezzi e strumenti (postazioni, PC, telefoni, tool per le registrazioni dei dati) di proprietà della banca (testi dipendente della cooperativa che lavorò con lo dal Tes_6 CP_1
2009 al 2012, e , dipendente;
la mancanza di attività di direzione e Tes_5 Parte_1 coordinamento degli addetti da parte della cooperativa, venendo fornite le direttive dai responsabili o la necessità di coordinare il piano ferie dei dipendenti, come Parte_1 Per_1 Tes_1 riferito anche dal teste di parte convenuta, e come emerso dalle stesse richieste dell'odierno appellante al responsabile dell'ufficio e non alla cooperativa;
l'obbligo dei dipendenti della Parte_1 cooperativa di comunicare giornalmente, con una e-mail a fine servizio, l'orario di entrata ed uscita dal lavoro.
Secondo l'appellante non risponde al vero che le attività svolte dallo fossero non inerenti CP_1 alle attività appaltate dalla alla società e che fossero sovrapponibili a quelle dei Parte_1 Parte_2 dipendenti essendo invece emersa una precisa linea di demarcazione e distinguo fra quelle Parte_1 che erano le attività demandate esclusivamente al personale della società appaltatrice, che si occupava della consegna della posta ai dipendenti di e quelle dei dipendenti Parte_1 Parte_1
Il rilievo è infondato, essendo emerso che quantomeno nella fase di acquisizione e smistamento della corrispondenza in entrata i dipendenti della erano impegnati nelle stesse attività oggetto del Pt_4 servizio appaltato, anche se il teste ha effettivamente dichiarato che tale attività dei Tes_1 dipendenti fu sospesa dopo l'arrivo del personale della cooperativa , ma ciò non esclude che si trattava di attività assolutamente comune e in ogni caso il teste ha lavorato solo per pochi mesi con il ricorrente, quindi aveva una conoscenza assolutamente limitata dell'effettivo svolgersi dei rapporti tra le parti.. In ogni caso l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che dipendenti e Parte_1 dipendenti della lavoravano congiuntamente nel settore e Parte_2 CP_4 per la creazione di un programma di access per la registrazione della corrispondenza.
In ragione delle censure mosse alla valutazione della prova testimoniale sono state nuovamente analizzate partitamente le deposizioni testimoniali
Le deposizioni dei testi e hanno consentito di Testimone_7 Testimone_8 confermare integralmente la valutazione offerta dal tribunale e le conclusioni cui il tribunale è poi pervenuto
Per contro il teste non ha reso dichiarazioni utili ai fini del giudizio perché ha dichiarato Tes_9 di non sapere nulla della storia lavorativa dell'appellato e di poter riferire solo sull'attività dei collaboratori esterni in generale. Il teste per alto verso , come anticipato, ha dichiarato Tes_1 di aver lavorato con l'appellato solo per pochi mesi . Il ricorrente si era trasferito nella sede di Via
Fochetti solo a luglio 2019 e il prestò servizio nella medesima sede solo fino a febbraio Tes_1
2020 , ma non era neppure sempre presente in ufficio perché , essendo il referente , si muoveva tra i
4 poli di Roma . Egli ha riferito in generale delle sue conoscenze sull'attività degli addetti esterni , ripotando peraltro sue personali considerazioni sulla riconducibilità delle attività demandate al personale esterno al contratto di appalto con , riportando solo qualche minimo riferimento Pt_2 diretto al ricorrente si cu si dirà meglio nel prosieguo
, dipendente di dal 1997 con mansioni di impiegato ha Testimone_8 Parte_1 dichiarato : “ da luglio 2012 ho lavorato presso l'ufficio nella sede di TUPINI e dal 2016 Tes_10 sono stato assegnato sempre in via TUPINI, ma al 6° piano, e poi dal 2019 la sede è CP_4 stata trasferita a RG ANZANI dove ho continuato a occuparmi dell'ufficio ora CP_4 denominato Centralist support service;
ADR: preciso che io mi sono occupato di posta, telefoni e macchine sin dal 2012, anche se poi sono stato formalmente addetto all'ufficio solo CP_4 dal novembre 2016; Io ho incontrato nel 2012 quando sono stato trasferito a via CP_1
Tes_1 Tupini all'ufficio e il ricorrente già vi lavorava;
ho lavorato con lui sino al 2016; nel 2012 la Tes_1 he era la nostra responsabile dell'ufficio mi accompagnò insieme al responsabile Pt_3 dell'Ufficio POSTA su Roma DI LORENZO e mi mostrarono la sede e mi dissero che avrei dovuto collaborare con per i telefoni cellulari aziendali;
l'ufficio di competenza del CP_1 dipendente inoltrava a noi la richiesta di assegnare un telefono al dipendente;
ADR: la richiesta perveniva via e-mail ad un indirizzo cui avevamo accesso tutti gli addetti, tra cui sia io che il ricorrente;
ADR: a quel punto dovevamo assegnare al dipendente il telefono in dotazione, registrandolo sul software al pc e poi inviare una e-mail a TIM per l'attivazione della SIM;
di tali attività potevamo occuparci sia io che il ricorrente e anzi se ne occupava più lui poiché io mi occupavo più della logistica cioè della spedizione del cellulare tramite corriere al dipendente, se era fuori sede, altrimenti in sede si mandava una e-mail e il dipendente fisicamente veniva a ritirarlo e gli facevamo firmare, sia io che , una ricevuta;
ADR: per l'approvvigionamento il CP_1 ricorrente, quando vedeva che stava per terminare lo stock a disposizione, informava il responsabile
e lui o lo stesso inoltravano una richiesta di approvvigionamento ad un Tes_7 CP_1 ufficio apposito che se ne occupava (il sig. ); aggiungo che quando pervenivano i telefoni Per_2 il ricorrente si occupava di registrarli sul software;
ADR: il ricorrente faceva anche due giri di posta in orari prestabiliti, in particolare alle 12 e poi al pomeriggio;
anche io talvolta me ne occupavo;
il ricorrente andava a prendere la posta da consegnare agli uffici già ripartita, poi la portava agli uffici dove ritirava la posta in partenza;
ADR: il ricorrente, come gli altri addetti, si occupava anche della posta in arrivo, sia dal postino sia tramite corriere, provvedendo a firmare le ricevute di consegna e a registrare l'arrivo al terminale e si occupava anche delle spedizioni della posta in partenza;
ADR: il ricorrente collaborava con me anche nel settore sino al 2016, o CP_4 quando io ero assente oppure quando ero in servizio se ero impegnato in altro;
ADR: la gestione delle era stata aggiunta nel 2012 a quella dei telefoni e me ne occupavo io in prima CP_4 battuta ma vi collaboravano anche il ricorrente, il collega e il responsabile Tes_4
ADR: vi era un account di posta dove pervenivano le richieste a cui avevamo accesso noi Tes_7 tutti, come sopra indicati;
il ricorrente in tale attività riceveva la richiesta, sceglieva l'auto da assegnare in base alle esigenze, poi preparava la pochette con le chiavi ed i documenti e la consegnava al dipendente;
tale attività la svolgevamo in genere la mattina presto ma veniva preparata nel tardo pomeriggio;
ADR: il ricorrente lavorava dalle 8 alle 17 ma a volte arrivava prima, intorno alle 7.30; ADR: non ricordo se avesse o meno le chiavi dell'ufficio; CP_1
ADR: per quanto potevo vedere il ricorrente quando mancava avvertiva per le ferie in Tes_7 estate ci accordavamo per vedere chi c'era e chi non c'era, per lo più io e lui, perché dovevamo coprire i settori dei telefoni e fleet cars e poi anche con gli altri;
ADR: il ricorrente per tutte le attività descritte era intercambiabile con noi altri dipendenti, non vi erano mansioni che non potesse svolgere
o che ci avessero detto che non poteva svolgere;
ADR: nel 2016 io sono stato trasferito all'Ufficio al 6° piano e il ricorrente è rimasto all'ufficio posta al piano terra dove ha continuato CP_4 ad occuparsi di telefoni e posta. “
Il teste , dipendente di dal 1995 al giugno 2018 con mansioni Testimone_7 Parte_1 di referente per la gestione della posta e corrispondenza presso l'ufficio di viale TUPINI a Roma, vice-capoufficio inquadrato mi pare nel 3° o 4° livello dell'area III . Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, ha dichiarato: “capp. 4 e ss. il ricorrente ha lavorato in via TUPINI dal 2012 sino a quando io sono andato in pensione;
ADR: l'ufficio ha avuto una composizione variabile nel tempo, siamo stati anche 16-20 addetti tra dipendenti ed esterni;
ADR: le attività che venivano svolte all'interno dell'ufficio potevano essere svolte da tutti gli addetti sia interni che esterni e queste erano le indicazioni dei dirigenti, come la dirigente del;
ADR: è vero che Parte_5 Parte_6 dall'ingresso della cooperativa i dipendenti interni non si sono più occupati della materiale consegna dei plichi ai destinatari, aggiungo che vennero assunti proprio per quello;
ADR: all'inizio l'addetto agli atti giudiziari in quella sede ero solo io;
poi addirittura si stabilì che per gli atti giudiziari notificati tramite UNEP dovessero scendere i destinatari a firmare;
poi dopo un po' tale prassi venne estesa anche agli atti notificati a mezzo posta;
quando invece non scendeva il destinatario io dovevo fare il rifiuto perché non era la sede legale e quindi ero autorizzato solo io;
ADR: vero che per alcune missive dovevamo accedere ad un applicativo per il quale gli addetti esterni non avevano accesso, si chiamava NEW LOGON, se non erro, era un database con i dati dei clienti che occorreva consultare per inoltrare la corrispondenza diretta a loro;
invece gli esterni potevano accedere ad un altro applicativo sui dipendenti interni che si chiamava PEOPLE CONTACT;
nel resto tutte le attività di registrazione e smistamento venivamo fatte da tutti, sia dipendenti che esterni;
ADR: vero che il ricorrente si occupava anche della consegna dei cellulari, anzi ricordo che venne inviato al mio ufficio proprio perché già conosceva questa attività; ricordo che mi chiamò la per dirmi Pt_3 che mi avrebbe mandato un ragazzo che già in passato aveva svolto questa attività per la banca per occuparsi di tale servizio;
ADR: non so se prima di parlare con me la avesse preso Pt_3 accordi con il responsabile della cooperativa;
ADR: io mi sono occupato della formazione del ricorrente, che durò poco essendo molto veloce, poi sui telefoni ci abbiamo impiegato un po' di più per vedere le normative;
ADR: noi sui telefoni li prendevamo in cassaforte insieme alle SIM e li preparavamo per la spedizione al personale dislocato in tutta Europa della banca;
si confezionava il pacchetto, la distinta per il corriere, veniva registrato il prodotto e l'assegnazione al dipendente sul database;
i telefoni quando arrivavano venivano presi in carico e registrati;
quando rientravano vecchi telefoni dovevano essere cancellati dal database;
ADR: tutte queste attività venivano integralmente svolte dal ricorrente che si occupava anche dello smaltimento, spedendoli all'indirizzo indicato da TELECOM. ADR: ricordo che il ricorrente in un periodo si occupò anche delle auto aziendali di cui si occupava;
in assenza di PROMUTICO il ricorrete si occupava di Tes_5 prendere la richiesta e di decidere l'assegnazione della macchina al richiedente in base alle necessità di viaggio;
ADR: tanto so perché lo vedevo mentre lavorava;
qualche volta chiedeva anche a me consiglio ma io non mi inserivo nelle questioni delle auto;
mi pare che il responsabile delle auto si chiamasse ADR: il ricorrente lavorava in autonomia, subito dopo la formazione e in caso Tes_9 di dubbio chiedeva a me;
ADR: non ci sono mai stati disservizi;
ADR: non c'era nessun referente per la cooperativa, c'era invece un responsabile general service della banca che era che Per_1 dava indicazione a tutti gli addetti sui lavori che dovevano fare, soprattutto sulle attività diverse dalla corrispondenza, ad esempio quando disse agli addetti che si dovevano occupare delle attività inerenti
i telefoni e le auto;
ADR: so che gli addetti esterni parlavano con per ferie o permessi Per_1 ma non so se chiedevano l'autorizzazione o comunicavano l'assenza; so che gli mandavano delle e- mail dicendo che avevano bisogno di assentarsi;
ADR: non è mai successo che abbia Per_1 detto di no ad una sua assenza ma ricordo che tra di noi ci organizzavamo;
ADR: vero che il piano ferie di dipendenti e esterni era separato ma venivano fatti contestualmente perché noi dipendenti dovevamo sapere quante risorse c'erano; ADR: negli ultimi due mesi ricordo che venne mandata una persona a fare delle sostituzioni;
ma ciò non è mai successo per il ricorrente;
ADR: che io ricordi il ricorrente non è stato mai mandato a fare sostituzioni in altra sede;
ADR: gli addetti esterni entravano mezz'ora prima di noi e andavano via mezz'ora dopo di noi e ci comunicavano l'orario di ingresso e uscita tramite e-mail; avevano un'ora di pausa per il pranzo;
gli addetti lavoravano tutti
i giorni dal lunedì al venerdì; ADR: vero che il ricorrente ha partecipato alle riunioni dell'Ufficio
perché ricordo che mi avvertiva quando andava;
ADR: vero che il ricorrente si occupava CP_4 anche di attivazione e disattivazione dei contratti TELECOM, inviando una mail al gestore;
ADR: io mi sono occupato anche della creazione di un programma in access per la registrazione di tutta la corrispondenza che transitava nella banca;
ADR: con le varie fusioni è sorta la necessità di esportare questo database in altre sedi e quindi chi hanno chiesto di rifarlo ex novo in modo da poterlo esportare a tutti i poli in ITALIA e di tale attività si è occupato solo il ricorrente;
ricordo che ha creato 43 o 44 database;
furono i dirigenti che nel corso Pt_7 Per_3 Tes_1 di un incontro presso la nostra sede dissero a di occuparsene visto che io non volevo CP_1 perché stavo per andare in pensione.”
E' dunque emerso dalla deposizione dei due testi che da luglio 2012 lavorava a stretto CP_1 contatto col personale , e specificamente con presso l'ufficio Parte_1 Testimone_8
Tes_1 posta di via Tupini;
che la responsabile dell'ufficio , signora e la responsabile Pt_3
Tes_1 dell'ufficio su Roma, dissero a che avrebbe dovuto collaborare Per_1 Tes_5 stabilmente con per la gestione dei telefoni cellulari aziendali, riconoscendo così la sua CP_1 posizione “organica” all'interno dell'ufficio e con competenze assimilabili ed interscambiabili . Nello specifico l'attività condivisa dal col ricorrente prevedeva la ricezione della richiesta di Tes_5 telefoni cellulari dai servizi, l'assegnazione del telefono , la registrazione sul software, la richiesta a
TIM di attivazione dell'utenza . Si tratta di attività “impiegatizia” che nulla ha a che vedere con l'attività di smistamento posta e con l'attività di movimentazione cui si riferiscono i contratti di appalto . E' peraltro significativo che abbia dichiarato che siffatta attività, che poteva Tes_5 essere svolta indifferentemente da interni ed addetti esterni, era prioritariamente svolta dal ricorrente il quale si occupava anche dell'approvvigionamento quando lo stock a disposizione stava per terminare, con ciò confermando l'assunzione di responsabilità da parte del ricorrente su attività completamente estranee al contratto di appalto . ha confermato che il ricorrente Tes_5 svolgeva con lui anche l'attività di smaltimento della posta e che si occupava dell'attività di gestone delle fleet cars quando era assente o impegnato , assieme al e al responsabile Tes_5 Tes_4
Il teste ha pure chiarito che non si trattava di mera movimentazione del mezzo ma, una volta Tes_7 pervenuta la richiesta, il ricorrente, come gli impiegati doveva scegliere quale auto Parte_1 assegnare in base alle esigenze del richiedente , preparare la pochette con la chiave e i documenti. Ha confermato che il ricorrente era perfettamente integrato nel servizio al punto che anche Parte_1 per le ferie si coordinava con l'impiegato per scegliere i giorni di assenza . Il teste ha Parte_1 poi significativamente concluso:” il ricorrente per tutte le attività descritte era interscambiabile con noi altri dipendenti , non vi erano mansioni che non potesse svolgere”
Parimenti il teste che aveva operato sicuramente dal 2012 al 2018 quale referente perla Tes_7
Tes_1 gestione della in Via Tupini , ha confermato che la signora , responsabile del settore Pt_3 in , aveva comunicato al personale che tutta l'attività dell'ufficio potesse essere svolta Parte_1 indifferentemente da dipendenti e da addetti esterni, , in tal modo confermando la “visione” Parte_1 della società in relazione al ruolo del personale esterno. In ogni caso , per quanto di stretto interesse, il teste ha dichiarato che gi “interni” smisero di occuparsi con l'arrivo del personale della cooperativa solo della materiale consegna dei plichi ai destinatari . Il teste ha invero dichiarato che alcuni applicativi erano in uso solo al personale interno ma che tutte le attività più qualificate della materiale consegna dei plichi ai destinatari, di registrazione e smistamento venivano fatte indifferentemente da personae e personale esterno , che la gli comunicò che il Parte_1 Pt_3 ricorrente si sarebbe occupato in particolare della consegna dei telefoni e che per questa attività egli dovette formarlo sulla normativa . Ha poi elencato le attività – non riconducibili alla mera movimentazione – svolte dal ricorrente nello specifico settore: egli conservava i telefoni in Co cassaforte, insieme alle , li preparava per la spedizione al personale dislocato in tutta Europa, confezionava il pacchetto, la distinta per il corriere, registrava il prodotto e la sua assegnazione al dipendente abbinato, prendeva in carico , registrandoli sul database, i nuovi telefoni e cancellava dal database i telefoni restituiti . Il teste ha confermato quanto dichiarato dal in merito al fatto Tes_5 che il ricorrente lo sostituiva nell'attività di fleet cars, acquisendo la richiesta e decidendo quale veicolo assegnare al dipendente in base alle necessità del viaggio. Il teste ha poi escluso Tes_7 la presenza di referenti della cooperativa in rappresentando che invece essi si Parte_1 relazionavano con quale responsabile general service anche per ferie e permessi . Sulle Per_1 ferie ha specificato che il coordinamento col personale interno era reso necessario per ragioni organizzative;
ha rammentato che il ricorrente partecipava alle riunioni dell'ufficio , che si CP_4 occupava di attivazione dei contratti TELECOM e si occupò pure, su espressa richiesta di Pt_7
e preposti , di esportare in tutti i poli italiani un database per la Per_3 Tes_1 Parte_1 registrazione della corrispondenza creato dallo stesso teste Tes_7
E' dunque confermato lo svolgimento di attività lavorativa con modalità promiscua del ricorrente con personale , la sussunzione del ricorrente al potere direttivo dei responsabili Parte_1
, l'assenza di referenti di Nelle sedi è provato Parte_1 Controparte_3 Parte_1
l'incardinamento organico del lavoratore nella struttura per lo svolgimento di mansioni lavorative affatto riconducibili per complessità e specificità al contratto oggetto di appalto . Le considerazioni sopra espresse non sono eppure scalfite dalla documentazione prodotta, che anzi con riferimento alle mail sulle incombenze richieste al ricorrente e ai contratti di appalto confermano quanto dichiarato dai testi e e , ma neppure dalle dichiarazioni , in larga parte Tes_7 Tes_5 generiche , rese dai testi e . Tes_1 Tes_9
Ha dichiarato il teste , dipendente dal 2002, in udienza, escusso come teste: “ io Tes_9 Parte_1 sono di sono un quadro aziendale e mi occupo della flotta aziendale, Parte_8 Parte_1 vale a dire del parco auto per tutta Italia. Interrogato sui capitoli di cui alla memoria difensiva, Testi dichiara: ho riconosciuto il volto del ricorrente ma non conosco la sua personale storia lavorativa, posso riferire sull'attività dei collaboratori esterni solo in generale;
ADR: escludo di aver mai incaricato un collaboratore esterno di svolgere attività inerenti il settore ed ero a CP_4 conoscenza che nell'appalto non vi era attività delegata sul settore auto;
ADR: non so se nei fatti in qualche modo taluno degli addetti esterni si sia mai occupato di tale attività; ADR: non so se qualcun altro abbia potuto dare indicazioni in tal senso;
ADR conosco la he era una responsabile Pt_3 di General service che collaborava con me perché io avevo delegato una parte del parco locale al general service su Roma ma anche su altri siti;
ADR: non so la on quali risorse avrebbe Pt_3 poi provveduto a gestire tale attività; ADR: confermo che nel 2016 venne trasferito Tes_5 presso il mio ufficio al 6° piano e so che prima si era occupato con la delle auto;
ADR: Pt_3 il venne nel mio ufficio per sostituire personale che era andato via;
ADR: non ha quindi Tes_5 continuato ad occuparsi di ciò che faceva prima;
aggiungo che dal 2017 l'attività delegata di distribuzione delle auto è cessata perché venne sostituita da un sistema di car sharing e pertanto le attività delegate venivano sostituite dal car sharing;
aggiungo che le attività erano più di distribuzione delle auto;
ADR: la richiesta del dipendente proveniva per e-mail e l'addetto poi doveva individuare l'auto da consegnare;
ADR: non ricordo di aver mai convocato personale esterno nelle riunioni con il general service;
ADR: le richieste arrivavano ad un account di general service.”
Le dichiarazioni del teste sono – tutt'al più neutre rispetto all'accertamento in oggetto. si Tes_9 occupava dell'intera flotta aziendale e aveva delegato alla una parte del parco locale , Pt_3 utilizzando il servizio general service di Roma , come altri.. Egli dichiarava di sapere che per queste attività non era prevista la collaborazione di esterni ma di non sapere se , nei fatti , taluni addetti esterni si erano poi in concreto occupati di tale attività. Egli non ha visto il ricorrente nelle riunioni da lui organizzate , ma deve ritenersi che si riferisse a riunioni di vertice e non a riunioni Tes_9 operative, più compatibili con il profilo professionale del ricorrente.
E' stato altresì sentito il teste dipendente di dal 1986 con mansioni di Tes_1 Parte_1 impiegato, da ultimo inquadrato nel 1° livello dell'area III A: il quale ha dichiarato ”capp. 8 io ho lavorato con il ricorrente nella sede di Roma RG FO solo nel periodo dal 2019 sino a febbraio 2020 perché poi sono stato trasferito ad altra sede;
in quel periodo nella sede vi erano 4 addetti esterni e un dipendente interno;
io non ero sempre presente nell'ufficio perché essendo referente mi muovevo tra i 4 poli di Roma;
ADR: io non mi occupavo del concreto disimpegno delle attività dell'ufficio; ADR: in quel periodo gli addetti della cooperativa si occupavano di consegnare materialmente la corrispondenza ed anche della consegna ai destinatari del materiale di cancelleria, carichi pesanti ecc;
ADR i dipendenti non si occupavano mai della consegna della posta o del materiale ai piani;
ADR: in quel periodo gli addetti esterni si occupavano anche della registrazione della posta e erano dotati di un pc che prima non avevano;
ADR: voglio precisare che all'inizio si trattava di un solo pc e poi ne vennero dati 3 o 4 ma non assegnati al singolo addetto nominativamente ma alla struttura ed utilizzabili da qualunque addetto della cooperativa;
ADR: la registrazione della posta era attività compresa nell'appalto perché inerisce il servizio di postalizzazione;
ADR: gli addetti si occupavano anche del ricevimento e smistamento e consegna dei buoni pasto che pure rientravano nell'appalto per la consegna dei plichi;
ADR: la ricezione degli atti giudiziari veniva fatta solo dai dipendenti così come l'eventuale rifiuto;
ADR: io non ero responsabile dei dipendenti del mio ufficio;
ADR: io ero referente della banca per i rapporti con la cooperativa;
ADR: nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente a RG Fochetti vi era già un referente che era il sig. e quindi io mi interfacciavo con lui per segnalare eventuali disservizi e solo CP_6 in caso di sua assenza parlavo con gli altri addetti, come ad es in caso di ritardo nel giro posta o altre disfunzioni;
ADR: credo che la nomina del referente sia stata fatta con comunicazione scritta della coop. rivolta alla società, credo al responsabile della struttura di general service, il quale mi informava della nomina del referente come delle altre notizie rivolte dalla coop alla banca.;
cap. 10: il servizio degli addetti veniva svolto in totale autonomia;
a noi interessava solo che quanto previsto nel contratto fosse effettuato;
di regola il ricevimento della posta dai corrieri veniva svolto proprio dagli addetti della avveniva infatti che il corriere entrasse nella stanza e posasse la CP_3 posta sul tavolo e poi gli addetti della che erano lì vicino mettevano il timbro del ritiro e poi CP_3 procedevano anche alla registrazione;
ADR: di regola i dipendenti intervenivano per tali attività solo se necessario in relazione alla quantità, anche perché i dipendenti erano impegnati in altre attività che erano precluse agli addetti esterni, quali la ricezione degli atti giudiziari e la ricezione di posta in entrata, sia raccomandate che corrieri, quando era necessario utilizzare un sistema di identificazione del destinatario cui avevano accesso solo i dipendenti, per la consegna (EUROSIG);
l'attività svolta era piuttosto standard;
ADR: noi non davamo direttive sulle attività da svolgere ma intervenivamo solo per far presente disservizi o malfunzionamenti come ho già detto;
cap. 12: che io ricordi gli addetti esterni lavoravano in orario dalle 8 e le 17 con un intervallo di un'ora; ADR: l'orario non venne determinato né da me né dal responsabile di struttura, credo che fosse oggetto dell'appalto; ADR: in caso di assenza l'addetto chiedeva alla cooperativa un giorno di permesso o ferie e la cooperativa era tenuta ad informarci e a procedere alla sostituzione dell'addetto; quindi venivamo informati solo per sapere che il giorno dopo sarebbe venuta una persona diversa dall'addetto; ADR: i certificati medici venivano mandati al loro datore di lavoro;
ADR: la sostituzione veniva sempre inviata in caso di ferie programmate, per assenze improvvise in genere no;
ADR: non facevamo un piano ferie insieme agli addetti esterni;
il nostro piano ferie
l'azienda ce lo chiede a marzo-aprile; molto dopo, a giugno, gli addetti esterni programmavano le loro ferie e la società cooperativa ce le comunicava.
Cap. 15: vero che le credenziali di accesso degli addetti esterni sono diverse nel senso che sono denominate EXTERNAL, avevano lo stesso livello di accesso per il primo livello, per alcune sezioni hanno accesso limitato;
cap. 17: non vi era una vera e propria cassaforte ma un armadio rinforzato chiuso a chiavi;
ADR: la policy aziendale prevede che le chiavi siano custodite dalla guardiania che poteva consegnarle solo con una richiesta scritta a firma dell'addetto; tale richiesta poteva provenire anche dagli esterni ma solo per le chiavi dell'ufficio mentre per l'armadio chiuso a chiave solo alcuni dipendenti erano autorizzati;
ADR: può capitare che la risorsa esterna quando richiede le ferie alla cooperativa metta me in copia conoscenza ma si tratta di mera cortesia non essendo stato mai richiesto. ADR: il ricorrente prima di lavorare a RG FO ha lavorato in viale TUPINI, lì svolgeva le stesse attività di postalizzazione che venivano svolte nelle altre sedi e in più in quella sede si svolgeva anche la consegna dei cellulari aziendali;
per quella attività gli addetti esterni, per quanto apprendevo interfacciandomi con i dipendenti addetti a quella sede, si occupavano anche di una parte della procedura per la consegna dei cellulari e in particolare del confezionamento e della materiale consegna al dipendente;
ADR: il servizio di general service si occupava anche della consegna delle auto aziendali per tutte le sedi tranne che per la sede di Viale TUPINI che le svolgeva in autonomia, sotto la responsabilità di;
ADR: non so se tale attività fosse nel Controparte_7 contratto con la ADR: so che gli addetti della cooperativa potevano procedere alla Pt_2 consegna delle pochette, cioè delle borse con le chiavi e il libretto di circolazione;
poteva anche capitare che gli addetti esterni prendessero le richieste dei dipendenti di assegnazione dell'auto aziendale e poi, una volta autorizzate dal responsabile, consegnassero le pochette;
ADR: non so chi ha deciso di attribuire tale mansione agli addetti esterni ma ritengo che possa essere compresa nel servizio di consegna del materiale;
ADR: non so se il ricorrente abbia mai partecipato a riunioni della struttura ADR: mi pare che il ricorrente si occupasse anche di inviare le richieste di CP_4 attivazione delle SIM per i telefoni aziendali ma non ricordo se a TELECOM o a un dipendente interno;
si trattava di un'attività gestita dalla struttura di general service in relazione alla quale io ero referente;
ADR: non so se nel contratto fosse specificata tale attività ma credo che possa essere ricompresa in attività di consegna plichi e postalizzazione;
ADR: non ricordo in particolare della e- mail di cui mi si chiede ma ricordo che si trattava di una richiesta che proveniva dal responsabile di struttura al fine di verificare l'adempimento dell'orario di lavoro oggetto del servizio di appalto previsto nel contratto.
Passando ad analizzare le dichiarazioni del teste , unico teste a riferire , in parte, circostanza Tes_1 in linea con la difesa di deve nuovamente evidenziarsi come egli rendesse dichiarazioni Parte_1 specificamente riferibili al ricorrente solo relativamente ai mesi da luglio 2019 a febbraio 2020, unico periodo in cui coincideva la presenza del e dello nella medesima sede lavorativa;
Tes_1 CP_1 peraltro, per sua ammissione , egli era presente in sede solo una parte del periodo (perché seguiva contemporaneamente i 4 poli di Roma ). Inoltre le dichiarazioni rese riportano - in parte - un suo personale convincimento sulla riconducibilità delle attività richieste agli addetti esterni al contratto di appalto ( “ADR la registrazione della posta era attività compresa nell'appalto perché inerisce il servizio di postalizzazione” ADR gli addetti si occupavano anche del ricevimento e smistamento consegna dei buoni pasto che pure rientravano nell'appalto per la consegna dei plichi;
ADR so ce gli addetti alla cooperativa potevano procedere alla consegna della pochette cioè delle borse con le chiavi e il libretto d i circolazione;
poteva anche capitare che gli addetti esterni prendessero le richieste dei dipendenti di assegnazione dell'auto aziendale e poi una volta autorizzate dal responsabile consegnassero la pochette ADR non so chi ha deciso di attribuire tale mansione agli addetti esterni ma ritengo che possa essere compresa nel servizio di consegna del materiale …ADR non so se nel contratto fosse specificata tale attività (NDR inviare richieste attivazione SIM ) ma credo che possa essere ricompresa nel servizio di consegna del materiale”) e in parte riportano circostanze evidentemente conosciute de relato e smentite dai testi che avevano frequentazione diretta dello nel periodo cui si riferivano e dichiarazioni . Solo il teste rammentava a CP_1 Tes_1 presenza di un referente della società , rilevando che il suo nominativo era stato Parte_2 comunicato dalla cooperativa a con atto scritto, ma di tale circostanza difetta qualsivoglia Parte_1 allegazione probatoria in atti se non con riferimento al doc. 10 di e relativo al Parte_1 periodo post giugno 2017 ( oltre a non coprire i periodi pregressi, dal 5.11.12)
Peraltro nel documento del 9.9.14 prodotto in atti di destinazione del personale in Via Tupini, Via
Fochetti , via Specchi e Via Bianchini ( all. 14 di ) non è indicato alcun responsabile Parte_1 di Parte_9 l'appellante anche l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudice relativamente alla
[...] presunta assenza di un referente della quale indice della non genuinità degli appalti Parte_2 intercorsi fra le società, essendo tra l'altro emerso che lo stesso era stato espressamente CP_1 indicato dalla società appaltatrice quale referente della stessa, ed avendo i testi escluso che l' Parte_1 avesse mai impartito direttive concrete e specifiche nei confronti del ricorrente per l'esecuzione delle sue attività. Afferma, inoltre, l'erroneità dell'asserzione secondo la quale l'appellato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, avrebbe utilizzato strumenti forniti dalla società convenuta, e che vi fosse necessità di coordinare le ferie.
Con riguardo alla allegazione secondo cui il ricorrente era “responsabile di sé stesso” nella sede di via Tupini, l'istruttoria svolta anche per questo aspetto ha evidenziato che le direttive sulla concreta operatività, in caso di problemi, venivano fornite dai responsabili;
con riguardo all'utilizzo
Parte_1 di mezzi e strumenti di proprietà di da parte dell'appellato per lo svolgimento delle sue
Parte_1 mansioni, ammesso dalla stessa appellante, la sentenza impugnata ha correttamente valutato le risultanze istruttorie essendo emerso che tutti gli strumenti erano messi a disposizione dalla
Parte_1 compresa un indirizzo e-mail, e che il ricorrente aveva accesso anche ad una casella di posta elettronica generale dell'ufficio ove pervenivano le varie richieste. Infine, in merito alla questione ferie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, rilevano le e-mail depositate dal ricorrente, con cui comunicava ai referenti di e non alla cooperativa, la necessità di assentarsi o
Parte_1 prendere un permesso, e le deposizioni testimoniali in base alle quali le assenze degli addetti della cooperativa dovevano essere organizzate con il piano ferie dei dipendenti interni : tutta siffatta documentazione conferma la necessità di un coordinamento per una organizzazione unitaria, stante appunto la sostanziale interscambiabilità di tutte le risorse.
Osserva la Corte, per quanto sopra espresso che le concrete modalità di esecuzione della prestazione svolta nella vigenza di tutti i contratti, consentono di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure : il ricorrente, seppur formalmente dipendente della Parte_2
ed a prescindere dalla non fittizietà di tale società ed alla eventuale sussistenza in capo
[...] alla stessa del rischio di impresa nello svolgimento dell'appalto, ha di fatto svolto mansioni assimilabili a quelle di un lavoratore somministrato, avendo per lo più messo a disposizione le proprie energie lavorative non nell'ambito della realizzazione di un servizio appaltato alla cooperativa bensì al fine, per così dire, di “alleggerire” un'attività che altrimenti avrebbe dovuto pressoché integralmente essere svolta dai dipendenti di ”; deve quindi ritenersi che il rapporto di Parte_1 lavoro dell'odierno appellato si è svolto solo formalmente alle dipendenze della società appaltatrice, essendone stata invece effettiva utilizzatrice l'appellante Parte_1 L'appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
CP_
e dell' che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 4.000,00 oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 30/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3095/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PESSI ROBERTO e MM Parte_1
RA ed elettivamente domiciliata in VIA PO N. 25 B 00198 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TICCONI Controparte_1
MARA e dall'avv. SPINOSA BENEDETTO ed elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI,
123 00100 ROMA;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ada Vita Sciplino ed elettivamente domiciliato in CP_2 viale BECCARIA 29 ROMA
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 5213 de 31.5.22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto da
, ha così statuito: «dichiara che tra il ricorrente e la soc. Controparte_1 Parte_1 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 5 novembre
20121, tuttora in essere, a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto;
- Ordina alla convenuta di procedere alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente secondo quanto accertato al capo che precede anche nei confronti dell' . CP_2
In particolare, il primo giudice, premessa la ricognizione dell'evoluzione storica della normativa in tema di appalto illecito e di interposizione di mano d'opera e dopo aver ritenuto dimostrato in punto di fatto che il lavoratore, formalmente dipendente della «nel periodo Parte_2 indicato in ricorso ha stabilmente e continuamente lavorato, con orario dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì, presso le sedi di Via TUPINI (dal 5.11.12 al giugno 2019 ), di via FO Parte_1
(da luglio 2019 ), essendo stato sempre adibito a mansioni di addetto all'Ufficio Posta e
Corrispondenza», occupandosi di «ricevimento e registrazione di posta in entrata, smistamento e consegna ai piani, ricevimento di posta in uscita, spedizioni, ricevimento, custodia e consegna buoni pasto»
Il tribunale ha accertato che ha sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni CP_1 mezzi e strumenti (posta-zione, PC, telefoni, tool per le registrazioni dei dati ecc.) di proprietà della
. È anche emerso che il ricorrente ha sempre avuto accesso, oltre che alla propria Parte_1 casella e-mail creata sul server aziendale, anche alla casella generale dell'ufficio ove pervenivano le richieste degli utenti»; CHE «la cooperativa non ha mai svolto alcuna attività di direzione o coordinamento dell'attività degli addetti, essendosi limitata a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto, e, dunque, la registrazione delle assenze per ferie o permessi e il pagamento dello stipendio»; che la prestazione di è stata diretta dal personale della Banca, sussistendo CP_1 peraltro un'inter-scambiabilità tra risorse esterne, dimostrata dal coordinamento delle ferie degli addetti esterni e di quelli interni
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie .
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., in assenza di una critica specifica alla sentenza e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, infondato in fatto e diritto.
CP_ Si è costituito l' chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento all' dei contributi CP_2 previdenziali, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società appellata;
invero, l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l.
n. 83/2012, prescrive che “la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati;
di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame;
di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda;
di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire “al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza”
(Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. In sostanza, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. U. , Sentenza n.27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie , nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto respingere Parte_1 la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro incardinato con la società pur in presenza di un appalto genuino con il formale datore di lavoro , proprio sulla scorta dell'istruttoria svolta, , ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, le sue pretese sarebbero fondate
L'appello, anche se ammissibile, non è fondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
premesso di lavorare alle dipendenze di dal Controparte_1 Parte_1 dicembre 2008, avendo avuto quale formale datore di lavoro con mansioni di Controparte_3 addetto alla posta condividendo la stanza con i dipendenti di addetti al medesimo ufficio Parte_1 con le stesse mansioni, e avendo a disposizione una postazione lavoro, un computer ed un telefono personale;
di aver eseguito i giri di posta due volte al giorno, compilato i format delle spedizioni utilizzando la piattaforma internet, registrato nel database la corrispondenza utilizzando il Parte_1 software UN , compilato buste e plichi per spedizioni, registrato i buoni pasto nel server condiviso e sollecitato il ritiro dei buoni pasto ai dipendenti;
per tre anni è stato Parte_1 abilitato dalla signora a utilizzar la casella postale dell'ufficio cars per poter assegnare moto Pt_3
e auto ai dipendenti autorizzati , partecipando a riunioni organizzative e avendo la responsabilità di consegnare mensilmente i fogli di marcia di tutte le vetture per il controllo chilometrico , si è occupato dell'approvvigionamento dei telefoni e dell'attivazione dei contatti telefonici nonché dei contratti con Telecom , di aver raccolto gli apparati restituiti dai dipendenti , monitorato Parte_1 le attività di sostituzione degli apparati, implementato il database per registrazione e smistamento posta , sostituendo i consumabili nelle stampante di rete , distribuendo i tablet aziendali .
Egli dichiarava di avere sempre ricevuto direttive dai dipendenti mentre la cooperativa da
Parte_1 cui era stato formalmente assunto non aveva mai fornito direttive limitandosi alla consegna delle buste paga, dovendo rivolgere al responsabile della anche la richiesta di autorizzazione per
Parte_1 le ferie ed i permessi, ha chiamato in giudizio la formulando le seguenti
Parte_1 conclusioni“accertata la violazione degli artt. 20-29 d. lgs 276/2003: -dichiarare anche ai sensi dell'art. 2094 c.c. l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la società a far data dal 5 novembre 2012 2008 o dalla diversa data
Parte_1 ritenuta di giustizia;
-dichiarare che il rapporto di lavoro è tuttora in essere in assenza di atto idoneo
a risolverlo;
-ordinare alla convenuta di regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle previsioni del ccnl credito ( ovvero del diverso ccnl applicato dalla convenuta) con correlata corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi agli enti preposti”, con vittoria delle spese di lite.
CP_ Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta ed integrato il contraddittorio con l' che, costituendosi, aveva chiesto la condanna della convenuta al versamento dei contributi dovuti non prescritti, ha accolto il ricorso
Il Tribunale, nel contraddittorio con la resistente che aveva sostenuto la liceità dell'appalto, Parte_1 ha accolto il ricorso sulla base di una duplice motivazione: da una parte i servizi cui era stato adibito il ricorrente, sin dal Novembre 2012, esulavano , almeno in parte, dall'oggetto dei contratti di appalto con;
dall'altra, l'istruttoria espletata con l'esame dei testi indicati dalle parti e la Controparte_3 documentazione prodotta aveva evidenziato come l'attività svolta dal ricorrente era stata sostanzialmente sovrapponibile a quella svolta dai dipendenti della banca, avendo l'istruttoria dimostrato che la cooperativa si era limitata a mettere a disposizione della committente una Parte_1 mera prestazione lavorativa di fatto poi gestita in toto dalla banca allo stesso modo di quella dei propri dipendenti assegnati ai vari uffici in cui aveva operato nel periodo in questione il ricorrente, ed era emersa una sostanziale interscambiabilità delle risorse interne ed esterne, dimostrata anche dal coordinamento delle ferie degli addetti esterni ed interni.
spa pur rilevando che il tribunale non aveva censurato i contratti di appalto, sottolineava Parte_1 come il tribunale non aveva considerato la genuinità imprenditoriale dell'appaltatrice, società di primario livello in grado di fornire una pluralità di servizi ad una pluralità di committenti , né il fatto che il contratto di appalto poneva pesanti penali a carico dell'appaltatrice, sicché non poteva dubitarsi del rischio d'impresa sulla stessa sussistente;
lamentava che il tribunale fosse pervenuto all'erronea conclusione che l'attività effettivamente svolta dall'appellato non fosse ricompresa nell'oggetto dei contratti di appalto e che i dipendenti della cooperativa fossero interscambiabili tra di loro .
Lamentava che il tribunale avesse erroneamente attributo rilevanza all'utilizzo da parte del pre- statore d'opera di strumenti forniti dalla committente, trattandosi di circostanza normale nell'appalto endoaziendale;
non ha considerato che la commistione fra i dipendenti della committente e della appaltatrice ovvero il semplice fatto che la committente fosse a contatto diretto con i soggetti dedicati ai servizi oggetto degli appalti stipulati era circostanza dipesa da concrete esigenze organizzative, do- vendo i servizi appaltati essere appunto necessariamente svolti all'interno dei locali aziendali e che la disponibilità delle chiavi della cassaforte era assolutamente occasionale;
ha ritenuto che l'assenza di un referente della per l'intero periodo di causa fosse di per sé indice Parte_2 rilevatore della non genuinità degli appalti intercorsi fra le società, così omettendo di apprezzare che rientrava nella libertà d'impresa dell'appaltatrice ritenere che presso una specifica sede fosse sufficiente un solo lavoratore e che comunque la cooperativa aveva indicato lo stesso quale CP_1 referente e senza tenere conto delle dichiarazioni del teste ha affermato, in contrasto con Tes_1 le risultanze istruttorie, che il lavoratore era sottoposto al potere direttivo dei dipendenti della banca
; ha erroneamente ritenuto che l'attività svolta in seno alla struttura first cars company non fosse riconducibile all'appalto benchè fosse “perfettamente analoga” a quelle di smistamento, venisse svolta in autonomia e on essendo stata provata neppure la sua partecipazione attiva a riunioni organizzative;
ha erroneamente attribuito rilevanza all'attività di mera consegna dei cellulari aziendali e di richiesta a Telecom di attivazione delle schede TIM , sempre riconducibili al contratto di appalto;
ha argomentato erroneamente che il personale si ingerisse nella gestione Parte_1 amministrativa del rapporto di lavoro laddove si limitava a verificare il corretto Parte_1 adempimento contrattuale
I motivi possono essere congiuntamente esaminati stante l'evidente connessione logica.
Le censure non sono fondate.
Il primo giudice, nell'accertare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 affiancando i suoi dipendenti, ha valorizzato le risultanze istruttorie che avevano evidenziato:
l'interscambiabilità del ricorrente con i dipendenti della convenuta, avendo sempre svolto attività sovrapponibili, come confermato non solo dai testi indicati dal ricorrente ma anche dal teste Tes_2 referente per parte delle cooperative che erogavano servizi generali, e dal teste Parte_1 Tes_3 dai testi e che, come dagli stessi riferito, erano stati integralmente sostituiti Tes_4 Tes_5 dallo in caso di loro assenza (mansioni di addetti al Training Center e gestione vetture CP_1 aziendali); l'utilizzo di mezzi e strumenti (postazioni, PC, telefoni, tool per le registrazioni dei dati) di proprietà della banca (testi dipendente della cooperativa che lavorò con lo dal Tes_6 CP_1
2009 al 2012, e , dipendente;
la mancanza di attività di direzione e Tes_5 Parte_1 coordinamento degli addetti da parte della cooperativa, venendo fornite le direttive dai responsabili o la necessità di coordinare il piano ferie dei dipendenti, come Parte_1 Per_1 Tes_1 riferito anche dal teste di parte convenuta, e come emerso dalle stesse richieste dell'odierno appellante al responsabile dell'ufficio e non alla cooperativa;
l'obbligo dei dipendenti della Parte_1 cooperativa di comunicare giornalmente, con una e-mail a fine servizio, l'orario di entrata ed uscita dal lavoro.
Secondo l'appellante non risponde al vero che le attività svolte dallo fossero non inerenti CP_1 alle attività appaltate dalla alla società e che fossero sovrapponibili a quelle dei Parte_1 Parte_2 dipendenti essendo invece emersa una precisa linea di demarcazione e distinguo fra quelle Parte_1 che erano le attività demandate esclusivamente al personale della società appaltatrice, che si occupava della consegna della posta ai dipendenti di e quelle dei dipendenti Parte_1 Parte_1
Il rilievo è infondato, essendo emerso che quantomeno nella fase di acquisizione e smistamento della corrispondenza in entrata i dipendenti della erano impegnati nelle stesse attività oggetto del Pt_4 servizio appaltato, anche se il teste ha effettivamente dichiarato che tale attività dei Tes_1 dipendenti fu sospesa dopo l'arrivo del personale della cooperativa , ma ciò non esclude che si trattava di attività assolutamente comune e in ogni caso il teste ha lavorato solo per pochi mesi con il ricorrente, quindi aveva una conoscenza assolutamente limitata dell'effettivo svolgersi dei rapporti tra le parti.. In ogni caso l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che dipendenti e Parte_1 dipendenti della lavoravano congiuntamente nel settore e Parte_2 CP_4 per la creazione di un programma di access per la registrazione della corrispondenza.
In ragione delle censure mosse alla valutazione della prova testimoniale sono state nuovamente analizzate partitamente le deposizioni testimoniali
Le deposizioni dei testi e hanno consentito di Testimone_7 Testimone_8 confermare integralmente la valutazione offerta dal tribunale e le conclusioni cui il tribunale è poi pervenuto
Per contro il teste non ha reso dichiarazioni utili ai fini del giudizio perché ha dichiarato Tes_9 di non sapere nulla della storia lavorativa dell'appellato e di poter riferire solo sull'attività dei collaboratori esterni in generale. Il teste per alto verso , come anticipato, ha dichiarato Tes_1 di aver lavorato con l'appellato solo per pochi mesi . Il ricorrente si era trasferito nella sede di Via
Fochetti solo a luglio 2019 e il prestò servizio nella medesima sede solo fino a febbraio Tes_1
2020 , ma non era neppure sempre presente in ufficio perché , essendo il referente , si muoveva tra i
4 poli di Roma . Egli ha riferito in generale delle sue conoscenze sull'attività degli addetti esterni , ripotando peraltro sue personali considerazioni sulla riconducibilità delle attività demandate al personale esterno al contratto di appalto con , riportando solo qualche minimo riferimento Pt_2 diretto al ricorrente si cu si dirà meglio nel prosieguo
, dipendente di dal 1997 con mansioni di impiegato ha Testimone_8 Parte_1 dichiarato : “ da luglio 2012 ho lavorato presso l'ufficio nella sede di TUPINI e dal 2016 Tes_10 sono stato assegnato sempre in via TUPINI, ma al 6° piano, e poi dal 2019 la sede è CP_4 stata trasferita a RG ANZANI dove ho continuato a occuparmi dell'ufficio ora CP_4 denominato Centralist support service;
ADR: preciso che io mi sono occupato di posta, telefoni e macchine sin dal 2012, anche se poi sono stato formalmente addetto all'ufficio solo CP_4 dal novembre 2016; Io ho incontrato nel 2012 quando sono stato trasferito a via CP_1
Tes_1 Tupini all'ufficio e il ricorrente già vi lavorava;
ho lavorato con lui sino al 2016; nel 2012 la Tes_1 he era la nostra responsabile dell'ufficio mi accompagnò insieme al responsabile Pt_3 dell'Ufficio POSTA su Roma DI LORENZO e mi mostrarono la sede e mi dissero che avrei dovuto collaborare con per i telefoni cellulari aziendali;
l'ufficio di competenza del CP_1 dipendente inoltrava a noi la richiesta di assegnare un telefono al dipendente;
ADR: la richiesta perveniva via e-mail ad un indirizzo cui avevamo accesso tutti gli addetti, tra cui sia io che il ricorrente;
ADR: a quel punto dovevamo assegnare al dipendente il telefono in dotazione, registrandolo sul software al pc e poi inviare una e-mail a TIM per l'attivazione della SIM;
di tali attività potevamo occuparci sia io che il ricorrente e anzi se ne occupava più lui poiché io mi occupavo più della logistica cioè della spedizione del cellulare tramite corriere al dipendente, se era fuori sede, altrimenti in sede si mandava una e-mail e il dipendente fisicamente veniva a ritirarlo e gli facevamo firmare, sia io che , una ricevuta;
ADR: per l'approvvigionamento il CP_1 ricorrente, quando vedeva che stava per terminare lo stock a disposizione, informava il responsabile
e lui o lo stesso inoltravano una richiesta di approvvigionamento ad un Tes_7 CP_1 ufficio apposito che se ne occupava (il sig. ); aggiungo che quando pervenivano i telefoni Per_2 il ricorrente si occupava di registrarli sul software;
ADR: il ricorrente faceva anche due giri di posta in orari prestabiliti, in particolare alle 12 e poi al pomeriggio;
anche io talvolta me ne occupavo;
il ricorrente andava a prendere la posta da consegnare agli uffici già ripartita, poi la portava agli uffici dove ritirava la posta in partenza;
ADR: il ricorrente, come gli altri addetti, si occupava anche della posta in arrivo, sia dal postino sia tramite corriere, provvedendo a firmare le ricevute di consegna e a registrare l'arrivo al terminale e si occupava anche delle spedizioni della posta in partenza;
ADR: il ricorrente collaborava con me anche nel settore sino al 2016, o CP_4 quando io ero assente oppure quando ero in servizio se ero impegnato in altro;
ADR: la gestione delle era stata aggiunta nel 2012 a quella dei telefoni e me ne occupavo io in prima CP_4 battuta ma vi collaboravano anche il ricorrente, il collega e il responsabile Tes_4
ADR: vi era un account di posta dove pervenivano le richieste a cui avevamo accesso noi Tes_7 tutti, come sopra indicati;
il ricorrente in tale attività riceveva la richiesta, sceglieva l'auto da assegnare in base alle esigenze, poi preparava la pochette con le chiavi ed i documenti e la consegnava al dipendente;
tale attività la svolgevamo in genere la mattina presto ma veniva preparata nel tardo pomeriggio;
ADR: il ricorrente lavorava dalle 8 alle 17 ma a volte arrivava prima, intorno alle 7.30; ADR: non ricordo se avesse o meno le chiavi dell'ufficio; CP_1
ADR: per quanto potevo vedere il ricorrente quando mancava avvertiva per le ferie in Tes_7 estate ci accordavamo per vedere chi c'era e chi non c'era, per lo più io e lui, perché dovevamo coprire i settori dei telefoni e fleet cars e poi anche con gli altri;
ADR: il ricorrente per tutte le attività descritte era intercambiabile con noi altri dipendenti, non vi erano mansioni che non potesse svolgere
o che ci avessero detto che non poteva svolgere;
ADR: nel 2016 io sono stato trasferito all'Ufficio al 6° piano e il ricorrente è rimasto all'ufficio posta al piano terra dove ha continuato CP_4 ad occuparsi di telefoni e posta. “
Il teste , dipendente di dal 1995 al giugno 2018 con mansioni Testimone_7 Parte_1 di referente per la gestione della posta e corrispondenza presso l'ufficio di viale TUPINI a Roma, vice-capoufficio inquadrato mi pare nel 3° o 4° livello dell'area III . Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, ha dichiarato: “capp. 4 e ss. il ricorrente ha lavorato in via TUPINI dal 2012 sino a quando io sono andato in pensione;
ADR: l'ufficio ha avuto una composizione variabile nel tempo, siamo stati anche 16-20 addetti tra dipendenti ed esterni;
ADR: le attività che venivano svolte all'interno dell'ufficio potevano essere svolte da tutti gli addetti sia interni che esterni e queste erano le indicazioni dei dirigenti, come la dirigente del;
ADR: è vero che Parte_5 Parte_6 dall'ingresso della cooperativa i dipendenti interni non si sono più occupati della materiale consegna dei plichi ai destinatari, aggiungo che vennero assunti proprio per quello;
ADR: all'inizio l'addetto agli atti giudiziari in quella sede ero solo io;
poi addirittura si stabilì che per gli atti giudiziari notificati tramite UNEP dovessero scendere i destinatari a firmare;
poi dopo un po' tale prassi venne estesa anche agli atti notificati a mezzo posta;
quando invece non scendeva il destinatario io dovevo fare il rifiuto perché non era la sede legale e quindi ero autorizzato solo io;
ADR: vero che per alcune missive dovevamo accedere ad un applicativo per il quale gli addetti esterni non avevano accesso, si chiamava NEW LOGON, se non erro, era un database con i dati dei clienti che occorreva consultare per inoltrare la corrispondenza diretta a loro;
invece gli esterni potevano accedere ad un altro applicativo sui dipendenti interni che si chiamava PEOPLE CONTACT;
nel resto tutte le attività di registrazione e smistamento venivamo fatte da tutti, sia dipendenti che esterni;
ADR: vero che il ricorrente si occupava anche della consegna dei cellulari, anzi ricordo che venne inviato al mio ufficio proprio perché già conosceva questa attività; ricordo che mi chiamò la per dirmi Pt_3 che mi avrebbe mandato un ragazzo che già in passato aveva svolto questa attività per la banca per occuparsi di tale servizio;
ADR: non so se prima di parlare con me la avesse preso Pt_3 accordi con il responsabile della cooperativa;
ADR: io mi sono occupato della formazione del ricorrente, che durò poco essendo molto veloce, poi sui telefoni ci abbiamo impiegato un po' di più per vedere le normative;
ADR: noi sui telefoni li prendevamo in cassaforte insieme alle SIM e li preparavamo per la spedizione al personale dislocato in tutta Europa della banca;
si confezionava il pacchetto, la distinta per il corriere, veniva registrato il prodotto e l'assegnazione al dipendente sul database;
i telefoni quando arrivavano venivano presi in carico e registrati;
quando rientravano vecchi telefoni dovevano essere cancellati dal database;
ADR: tutte queste attività venivano integralmente svolte dal ricorrente che si occupava anche dello smaltimento, spedendoli all'indirizzo indicato da TELECOM. ADR: ricordo che il ricorrente in un periodo si occupò anche delle auto aziendali di cui si occupava;
in assenza di PROMUTICO il ricorrete si occupava di Tes_5 prendere la richiesta e di decidere l'assegnazione della macchina al richiedente in base alle necessità di viaggio;
ADR: tanto so perché lo vedevo mentre lavorava;
qualche volta chiedeva anche a me consiglio ma io non mi inserivo nelle questioni delle auto;
mi pare che il responsabile delle auto si chiamasse ADR: il ricorrente lavorava in autonomia, subito dopo la formazione e in caso Tes_9 di dubbio chiedeva a me;
ADR: non ci sono mai stati disservizi;
ADR: non c'era nessun referente per la cooperativa, c'era invece un responsabile general service della banca che era che Per_1 dava indicazione a tutti gli addetti sui lavori che dovevano fare, soprattutto sulle attività diverse dalla corrispondenza, ad esempio quando disse agli addetti che si dovevano occupare delle attività inerenti
i telefoni e le auto;
ADR: so che gli addetti esterni parlavano con per ferie o permessi Per_1 ma non so se chiedevano l'autorizzazione o comunicavano l'assenza; so che gli mandavano delle e- mail dicendo che avevano bisogno di assentarsi;
ADR: non è mai successo che abbia Per_1 detto di no ad una sua assenza ma ricordo che tra di noi ci organizzavamo;
ADR: vero che il piano ferie di dipendenti e esterni era separato ma venivano fatti contestualmente perché noi dipendenti dovevamo sapere quante risorse c'erano; ADR: negli ultimi due mesi ricordo che venne mandata una persona a fare delle sostituzioni;
ma ciò non è mai successo per il ricorrente;
ADR: che io ricordi il ricorrente non è stato mai mandato a fare sostituzioni in altra sede;
ADR: gli addetti esterni entravano mezz'ora prima di noi e andavano via mezz'ora dopo di noi e ci comunicavano l'orario di ingresso e uscita tramite e-mail; avevano un'ora di pausa per il pranzo;
gli addetti lavoravano tutti
i giorni dal lunedì al venerdì; ADR: vero che il ricorrente ha partecipato alle riunioni dell'Ufficio
perché ricordo che mi avvertiva quando andava;
ADR: vero che il ricorrente si occupava CP_4 anche di attivazione e disattivazione dei contratti TELECOM, inviando una mail al gestore;
ADR: io mi sono occupato anche della creazione di un programma in access per la registrazione di tutta la corrispondenza che transitava nella banca;
ADR: con le varie fusioni è sorta la necessità di esportare questo database in altre sedi e quindi chi hanno chiesto di rifarlo ex novo in modo da poterlo esportare a tutti i poli in ITALIA e di tale attività si è occupato solo il ricorrente;
ricordo che ha creato 43 o 44 database;
furono i dirigenti che nel corso Pt_7 Per_3 Tes_1 di un incontro presso la nostra sede dissero a di occuparsene visto che io non volevo CP_1 perché stavo per andare in pensione.”
E' dunque emerso dalla deposizione dei due testi che da luglio 2012 lavorava a stretto CP_1 contatto col personale , e specificamente con presso l'ufficio Parte_1 Testimone_8
Tes_1 posta di via Tupini;
che la responsabile dell'ufficio , signora e la responsabile Pt_3
Tes_1 dell'ufficio su Roma, dissero a che avrebbe dovuto collaborare Per_1 Tes_5 stabilmente con per la gestione dei telefoni cellulari aziendali, riconoscendo così la sua CP_1 posizione “organica” all'interno dell'ufficio e con competenze assimilabili ed interscambiabili . Nello specifico l'attività condivisa dal col ricorrente prevedeva la ricezione della richiesta di Tes_5 telefoni cellulari dai servizi, l'assegnazione del telefono , la registrazione sul software, la richiesta a
TIM di attivazione dell'utenza . Si tratta di attività “impiegatizia” che nulla ha a che vedere con l'attività di smistamento posta e con l'attività di movimentazione cui si riferiscono i contratti di appalto . E' peraltro significativo che abbia dichiarato che siffatta attività, che poteva Tes_5 essere svolta indifferentemente da interni ed addetti esterni, era prioritariamente svolta dal ricorrente il quale si occupava anche dell'approvvigionamento quando lo stock a disposizione stava per terminare, con ciò confermando l'assunzione di responsabilità da parte del ricorrente su attività completamente estranee al contratto di appalto . ha confermato che il ricorrente Tes_5 svolgeva con lui anche l'attività di smaltimento della posta e che si occupava dell'attività di gestone delle fleet cars quando era assente o impegnato , assieme al e al responsabile Tes_5 Tes_4
Il teste ha pure chiarito che non si trattava di mera movimentazione del mezzo ma, una volta Tes_7 pervenuta la richiesta, il ricorrente, come gli impiegati doveva scegliere quale auto Parte_1 assegnare in base alle esigenze del richiedente , preparare la pochette con la chiave e i documenti. Ha confermato che il ricorrente era perfettamente integrato nel servizio al punto che anche Parte_1 per le ferie si coordinava con l'impiegato per scegliere i giorni di assenza . Il teste ha Parte_1 poi significativamente concluso:” il ricorrente per tutte le attività descritte era interscambiabile con noi altri dipendenti , non vi erano mansioni che non potesse svolgere”
Parimenti il teste che aveva operato sicuramente dal 2012 al 2018 quale referente perla Tes_7
Tes_1 gestione della in Via Tupini , ha confermato che la signora , responsabile del settore Pt_3 in , aveva comunicato al personale che tutta l'attività dell'ufficio potesse essere svolta Parte_1 indifferentemente da dipendenti e da addetti esterni, , in tal modo confermando la “visione” Parte_1 della società in relazione al ruolo del personale esterno. In ogni caso , per quanto di stretto interesse, il teste ha dichiarato che gi “interni” smisero di occuparsi con l'arrivo del personale della cooperativa solo della materiale consegna dei plichi ai destinatari . Il teste ha invero dichiarato che alcuni applicativi erano in uso solo al personale interno ma che tutte le attività più qualificate della materiale consegna dei plichi ai destinatari, di registrazione e smistamento venivano fatte indifferentemente da personae e personale esterno , che la gli comunicò che il Parte_1 Pt_3 ricorrente si sarebbe occupato in particolare della consegna dei telefoni e che per questa attività egli dovette formarlo sulla normativa . Ha poi elencato le attività – non riconducibili alla mera movimentazione – svolte dal ricorrente nello specifico settore: egli conservava i telefoni in Co cassaforte, insieme alle , li preparava per la spedizione al personale dislocato in tutta Europa, confezionava il pacchetto, la distinta per il corriere, registrava il prodotto e la sua assegnazione al dipendente abbinato, prendeva in carico , registrandoli sul database, i nuovi telefoni e cancellava dal database i telefoni restituiti . Il teste ha confermato quanto dichiarato dal in merito al fatto Tes_5 che il ricorrente lo sostituiva nell'attività di fleet cars, acquisendo la richiesta e decidendo quale veicolo assegnare al dipendente in base alle necessità del viaggio. Il teste ha poi escluso Tes_7 la presenza di referenti della cooperativa in rappresentando che invece essi si Parte_1 relazionavano con quale responsabile general service anche per ferie e permessi . Sulle Per_1 ferie ha specificato che il coordinamento col personale interno era reso necessario per ragioni organizzative;
ha rammentato che il ricorrente partecipava alle riunioni dell'ufficio , che si CP_4 occupava di attivazione dei contratti TELECOM e si occupò pure, su espressa richiesta di Pt_7
e preposti , di esportare in tutti i poli italiani un database per la Per_3 Tes_1 Parte_1 registrazione della corrispondenza creato dallo stesso teste Tes_7
E' dunque confermato lo svolgimento di attività lavorativa con modalità promiscua del ricorrente con personale , la sussunzione del ricorrente al potere direttivo dei responsabili Parte_1
, l'assenza di referenti di Nelle sedi è provato Parte_1 Controparte_3 Parte_1
l'incardinamento organico del lavoratore nella struttura per lo svolgimento di mansioni lavorative affatto riconducibili per complessità e specificità al contratto oggetto di appalto . Le considerazioni sopra espresse non sono eppure scalfite dalla documentazione prodotta, che anzi con riferimento alle mail sulle incombenze richieste al ricorrente e ai contratti di appalto confermano quanto dichiarato dai testi e e , ma neppure dalle dichiarazioni , in larga parte Tes_7 Tes_5 generiche , rese dai testi e . Tes_1 Tes_9
Ha dichiarato il teste , dipendente dal 2002, in udienza, escusso come teste: “ io Tes_9 Parte_1 sono di sono un quadro aziendale e mi occupo della flotta aziendale, Parte_8 Parte_1 vale a dire del parco auto per tutta Italia. Interrogato sui capitoli di cui alla memoria difensiva, Testi dichiara: ho riconosciuto il volto del ricorrente ma non conosco la sua personale storia lavorativa, posso riferire sull'attività dei collaboratori esterni solo in generale;
ADR: escludo di aver mai incaricato un collaboratore esterno di svolgere attività inerenti il settore ed ero a CP_4 conoscenza che nell'appalto non vi era attività delegata sul settore auto;
ADR: non so se nei fatti in qualche modo taluno degli addetti esterni si sia mai occupato di tale attività; ADR: non so se qualcun altro abbia potuto dare indicazioni in tal senso;
ADR conosco la he era una responsabile Pt_3 di General service che collaborava con me perché io avevo delegato una parte del parco locale al general service su Roma ma anche su altri siti;
ADR: non so la on quali risorse avrebbe Pt_3 poi provveduto a gestire tale attività; ADR: confermo che nel 2016 venne trasferito Tes_5 presso il mio ufficio al 6° piano e so che prima si era occupato con la delle auto;
ADR: Pt_3 il venne nel mio ufficio per sostituire personale che era andato via;
ADR: non ha quindi Tes_5 continuato ad occuparsi di ciò che faceva prima;
aggiungo che dal 2017 l'attività delegata di distribuzione delle auto è cessata perché venne sostituita da un sistema di car sharing e pertanto le attività delegate venivano sostituite dal car sharing;
aggiungo che le attività erano più di distribuzione delle auto;
ADR: la richiesta del dipendente proveniva per e-mail e l'addetto poi doveva individuare l'auto da consegnare;
ADR: non ricordo di aver mai convocato personale esterno nelle riunioni con il general service;
ADR: le richieste arrivavano ad un account di general service.”
Le dichiarazioni del teste sono – tutt'al più neutre rispetto all'accertamento in oggetto. si Tes_9 occupava dell'intera flotta aziendale e aveva delegato alla una parte del parco locale , Pt_3 utilizzando il servizio general service di Roma , come altri.. Egli dichiarava di sapere che per queste attività non era prevista la collaborazione di esterni ma di non sapere se , nei fatti , taluni addetti esterni si erano poi in concreto occupati di tale attività. Egli non ha visto il ricorrente nelle riunioni da lui organizzate , ma deve ritenersi che si riferisse a riunioni di vertice e non a riunioni Tes_9 operative, più compatibili con il profilo professionale del ricorrente.
E' stato altresì sentito il teste dipendente di dal 1986 con mansioni di Tes_1 Parte_1 impiegato, da ultimo inquadrato nel 1° livello dell'area III A: il quale ha dichiarato ”capp. 8 io ho lavorato con il ricorrente nella sede di Roma RG FO solo nel periodo dal 2019 sino a febbraio 2020 perché poi sono stato trasferito ad altra sede;
in quel periodo nella sede vi erano 4 addetti esterni e un dipendente interno;
io non ero sempre presente nell'ufficio perché essendo referente mi muovevo tra i 4 poli di Roma;
ADR: io non mi occupavo del concreto disimpegno delle attività dell'ufficio; ADR: in quel periodo gli addetti della cooperativa si occupavano di consegnare materialmente la corrispondenza ed anche della consegna ai destinatari del materiale di cancelleria, carichi pesanti ecc;
ADR i dipendenti non si occupavano mai della consegna della posta o del materiale ai piani;
ADR: in quel periodo gli addetti esterni si occupavano anche della registrazione della posta e erano dotati di un pc che prima non avevano;
ADR: voglio precisare che all'inizio si trattava di un solo pc e poi ne vennero dati 3 o 4 ma non assegnati al singolo addetto nominativamente ma alla struttura ed utilizzabili da qualunque addetto della cooperativa;
ADR: la registrazione della posta era attività compresa nell'appalto perché inerisce il servizio di postalizzazione;
ADR: gli addetti si occupavano anche del ricevimento e smistamento e consegna dei buoni pasto che pure rientravano nell'appalto per la consegna dei plichi;
ADR: la ricezione degli atti giudiziari veniva fatta solo dai dipendenti così come l'eventuale rifiuto;
ADR: io non ero responsabile dei dipendenti del mio ufficio;
ADR: io ero referente della banca per i rapporti con la cooperativa;
ADR: nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente a RG Fochetti vi era già un referente che era il sig. e quindi io mi interfacciavo con lui per segnalare eventuali disservizi e solo CP_6 in caso di sua assenza parlavo con gli altri addetti, come ad es in caso di ritardo nel giro posta o altre disfunzioni;
ADR: credo che la nomina del referente sia stata fatta con comunicazione scritta della coop. rivolta alla società, credo al responsabile della struttura di general service, il quale mi informava della nomina del referente come delle altre notizie rivolte dalla coop alla banca.;
cap. 10: il servizio degli addetti veniva svolto in totale autonomia;
a noi interessava solo che quanto previsto nel contratto fosse effettuato;
di regola il ricevimento della posta dai corrieri veniva svolto proprio dagli addetti della avveniva infatti che il corriere entrasse nella stanza e posasse la CP_3 posta sul tavolo e poi gli addetti della che erano lì vicino mettevano il timbro del ritiro e poi CP_3 procedevano anche alla registrazione;
ADR: di regola i dipendenti intervenivano per tali attività solo se necessario in relazione alla quantità, anche perché i dipendenti erano impegnati in altre attività che erano precluse agli addetti esterni, quali la ricezione degli atti giudiziari e la ricezione di posta in entrata, sia raccomandate che corrieri, quando era necessario utilizzare un sistema di identificazione del destinatario cui avevano accesso solo i dipendenti, per la consegna (EUROSIG);
l'attività svolta era piuttosto standard;
ADR: noi non davamo direttive sulle attività da svolgere ma intervenivamo solo per far presente disservizi o malfunzionamenti come ho già detto;
cap. 12: che io ricordi gli addetti esterni lavoravano in orario dalle 8 e le 17 con un intervallo di un'ora; ADR: l'orario non venne determinato né da me né dal responsabile di struttura, credo che fosse oggetto dell'appalto; ADR: in caso di assenza l'addetto chiedeva alla cooperativa un giorno di permesso o ferie e la cooperativa era tenuta ad informarci e a procedere alla sostituzione dell'addetto; quindi venivamo informati solo per sapere che il giorno dopo sarebbe venuta una persona diversa dall'addetto; ADR: i certificati medici venivano mandati al loro datore di lavoro;
ADR: la sostituzione veniva sempre inviata in caso di ferie programmate, per assenze improvvise in genere no;
ADR: non facevamo un piano ferie insieme agli addetti esterni;
il nostro piano ferie
l'azienda ce lo chiede a marzo-aprile; molto dopo, a giugno, gli addetti esterni programmavano le loro ferie e la società cooperativa ce le comunicava.
Cap. 15: vero che le credenziali di accesso degli addetti esterni sono diverse nel senso che sono denominate EXTERNAL, avevano lo stesso livello di accesso per il primo livello, per alcune sezioni hanno accesso limitato;
cap. 17: non vi era una vera e propria cassaforte ma un armadio rinforzato chiuso a chiavi;
ADR: la policy aziendale prevede che le chiavi siano custodite dalla guardiania che poteva consegnarle solo con una richiesta scritta a firma dell'addetto; tale richiesta poteva provenire anche dagli esterni ma solo per le chiavi dell'ufficio mentre per l'armadio chiuso a chiave solo alcuni dipendenti erano autorizzati;
ADR: può capitare che la risorsa esterna quando richiede le ferie alla cooperativa metta me in copia conoscenza ma si tratta di mera cortesia non essendo stato mai richiesto. ADR: il ricorrente prima di lavorare a RG FO ha lavorato in viale TUPINI, lì svolgeva le stesse attività di postalizzazione che venivano svolte nelle altre sedi e in più in quella sede si svolgeva anche la consegna dei cellulari aziendali;
per quella attività gli addetti esterni, per quanto apprendevo interfacciandomi con i dipendenti addetti a quella sede, si occupavano anche di una parte della procedura per la consegna dei cellulari e in particolare del confezionamento e della materiale consegna al dipendente;
ADR: il servizio di general service si occupava anche della consegna delle auto aziendali per tutte le sedi tranne che per la sede di Viale TUPINI che le svolgeva in autonomia, sotto la responsabilità di;
ADR: non so se tale attività fosse nel Controparte_7 contratto con la ADR: so che gli addetti della cooperativa potevano procedere alla Pt_2 consegna delle pochette, cioè delle borse con le chiavi e il libretto di circolazione;
poteva anche capitare che gli addetti esterni prendessero le richieste dei dipendenti di assegnazione dell'auto aziendale e poi, una volta autorizzate dal responsabile, consegnassero le pochette;
ADR: non so chi ha deciso di attribuire tale mansione agli addetti esterni ma ritengo che possa essere compresa nel servizio di consegna del materiale;
ADR: non so se il ricorrente abbia mai partecipato a riunioni della struttura ADR: mi pare che il ricorrente si occupasse anche di inviare le richieste di CP_4 attivazione delle SIM per i telefoni aziendali ma non ricordo se a TELECOM o a un dipendente interno;
si trattava di un'attività gestita dalla struttura di general service in relazione alla quale io ero referente;
ADR: non so se nel contratto fosse specificata tale attività ma credo che possa essere ricompresa in attività di consegna plichi e postalizzazione;
ADR: non ricordo in particolare della e- mail di cui mi si chiede ma ricordo che si trattava di una richiesta che proveniva dal responsabile di struttura al fine di verificare l'adempimento dell'orario di lavoro oggetto del servizio di appalto previsto nel contratto.
Passando ad analizzare le dichiarazioni del teste , unico teste a riferire , in parte, circostanza Tes_1 in linea con la difesa di deve nuovamente evidenziarsi come egli rendesse dichiarazioni Parte_1 specificamente riferibili al ricorrente solo relativamente ai mesi da luglio 2019 a febbraio 2020, unico periodo in cui coincideva la presenza del e dello nella medesima sede lavorativa;
Tes_1 CP_1 peraltro, per sua ammissione , egli era presente in sede solo una parte del periodo (perché seguiva contemporaneamente i 4 poli di Roma ). Inoltre le dichiarazioni rese riportano - in parte - un suo personale convincimento sulla riconducibilità delle attività richieste agli addetti esterni al contratto di appalto ( “ADR la registrazione della posta era attività compresa nell'appalto perché inerisce il servizio di postalizzazione” ADR gli addetti si occupavano anche del ricevimento e smistamento consegna dei buoni pasto che pure rientravano nell'appalto per la consegna dei plichi;
ADR so ce gli addetti alla cooperativa potevano procedere alla consegna della pochette cioè delle borse con le chiavi e il libretto d i circolazione;
poteva anche capitare che gli addetti esterni prendessero le richieste dei dipendenti di assegnazione dell'auto aziendale e poi una volta autorizzate dal responsabile consegnassero la pochette ADR non so chi ha deciso di attribuire tale mansione agli addetti esterni ma ritengo che possa essere compresa nel servizio di consegna del materiale …ADR non so se nel contratto fosse specificata tale attività (NDR inviare richieste attivazione SIM ) ma credo che possa essere ricompresa nel servizio di consegna del materiale”) e in parte riportano circostanze evidentemente conosciute de relato e smentite dai testi che avevano frequentazione diretta dello nel periodo cui si riferivano e dichiarazioni . Solo il teste rammentava a CP_1 Tes_1 presenza di un referente della società , rilevando che il suo nominativo era stato Parte_2 comunicato dalla cooperativa a con atto scritto, ma di tale circostanza difetta qualsivoglia Parte_1 allegazione probatoria in atti se non con riferimento al doc. 10 di e relativo al Parte_1 periodo post giugno 2017 ( oltre a non coprire i periodi pregressi, dal 5.11.12)
Peraltro nel documento del 9.9.14 prodotto in atti di destinazione del personale in Via Tupini, Via
Fochetti , via Specchi e Via Bianchini ( all. 14 di ) non è indicato alcun responsabile Parte_1 di Parte_9 l'appellante anche l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudice relativamente alla
[...] presunta assenza di un referente della quale indice della non genuinità degli appalti Parte_2 intercorsi fra le società, essendo tra l'altro emerso che lo stesso era stato espressamente CP_1 indicato dalla società appaltatrice quale referente della stessa, ed avendo i testi escluso che l' Parte_1 avesse mai impartito direttive concrete e specifiche nei confronti del ricorrente per l'esecuzione delle sue attività. Afferma, inoltre, l'erroneità dell'asserzione secondo la quale l'appellato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, avrebbe utilizzato strumenti forniti dalla società convenuta, e che vi fosse necessità di coordinare le ferie.
Con riguardo alla allegazione secondo cui il ricorrente era “responsabile di sé stesso” nella sede di via Tupini, l'istruttoria svolta anche per questo aspetto ha evidenziato che le direttive sulla concreta operatività, in caso di problemi, venivano fornite dai responsabili;
con riguardo all'utilizzo
Parte_1 di mezzi e strumenti di proprietà di da parte dell'appellato per lo svolgimento delle sue
Parte_1 mansioni, ammesso dalla stessa appellante, la sentenza impugnata ha correttamente valutato le risultanze istruttorie essendo emerso che tutti gli strumenti erano messi a disposizione dalla
Parte_1 compresa un indirizzo e-mail, e che il ricorrente aveva accesso anche ad una casella di posta elettronica generale dell'ufficio ove pervenivano le varie richieste. Infine, in merito alla questione ferie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, rilevano le e-mail depositate dal ricorrente, con cui comunicava ai referenti di e non alla cooperativa, la necessità di assentarsi o
Parte_1 prendere un permesso, e le deposizioni testimoniali in base alle quali le assenze degli addetti della cooperativa dovevano essere organizzate con il piano ferie dei dipendenti interni : tutta siffatta documentazione conferma la necessità di un coordinamento per una organizzazione unitaria, stante appunto la sostanziale interscambiabilità di tutte le risorse.
Osserva la Corte, per quanto sopra espresso che le concrete modalità di esecuzione della prestazione svolta nella vigenza di tutti i contratti, consentono di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure : il ricorrente, seppur formalmente dipendente della Parte_2
ed a prescindere dalla non fittizietà di tale società ed alla eventuale sussistenza in capo
[...] alla stessa del rischio di impresa nello svolgimento dell'appalto, ha di fatto svolto mansioni assimilabili a quelle di un lavoratore somministrato, avendo per lo più messo a disposizione le proprie energie lavorative non nell'ambito della realizzazione di un servizio appaltato alla cooperativa bensì al fine, per così dire, di “alleggerire” un'attività che altrimenti avrebbe dovuto pressoché integralmente essere svolta dai dipendenti di ”; deve quindi ritenersi che il rapporto di Parte_1 lavoro dell'odierno appellato si è svolto solo formalmente alle dipendenze della società appaltatrice, essendone stata invece effettiva utilizzatrice l'appellante Parte_1 L'appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
CP_
e dell' che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 4.000,00 oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
La Presidente
Maria Antonia Garzia