Sentenza 5 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 17182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17182 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale NT DO era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 1000,00 di multa, perché ritenuto responsabile del reato dì cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere, quale titolare della ditta Rimural, omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per il periodo, come integrato il capo di imputazione, di novembre 2011 per C 3.796,00, di dicembre 2011 per C 7.188,00 e per il periodo febbraio 2012-luglio- 2012 per un ammontare di C 22.163,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983, stante la mancata possibilità di beneficiare della causa speciale di non punibilità per mancata conoscenza della diffida di pagamento. Argomenta il ricorrente l'assenza di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe operato un mero richiamo alla motivazione del Giudice di primo grado. Non avrebbe valutato la censura difensiva che si appuntava sulla circostanza che l'imputato non avrebbe mai ricevuto la diffida amministrativa di pagamento dei debiti, inviata tramite R/R a soggetto sconosciuto e non convivente del NT, mentre il decreto di giudizio immediato non conterrebbe l'avviso equipollente a quello previsto dall'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638 del 1983. Il difensore dell'imputato ha depositato motivo nuovo, inviato tramite posta pervenuta in cancelleria il 25/02/2020, con il quale ha eccepito la prescrizione del reato maturata, quanto all'omissione di novembre 2011, tenuto conto di 210 giorni di sospensione del corso della prescrizione, non potendosi imputare a titolo di sospensione della prescrizione i tre mesi per avvalersi della causa di estinzione, estinzione maturata nelle more per il deposito dell'impugnazione principale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il motivo di ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. L'univoco orientamento di questa Corte, espresso anche dalle Sezioni Unite afferma che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata, indifferentemente, mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di una notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale sia di ufficiali di polizia giudiziaria. Non essendo prescritte formalità particolari, la comunicazione può essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che costituisce una modalità idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale e del conseguente provvedimento amministrativo (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938 - 01; Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016, Stasi, Rv. 269169 - 01; Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini, Rv. 261287 - 01). Nel caso in esame, l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo è stata ritenuta dal Tribunale sul rilievo che la lettera raccomandata, inviata alla residenza del NT in Palma di Montechiaro, era stata effettuata personalmente nelle mani dell'imputato (pag. 5), sicchè la censura appare manifestamente infondata e, per altro verso, anche generica laddove non si correla con le ragioni delle decisione invocando un travisamento probatorio (ritirata da soggetto sconosciuto non convivente) rispetto al quale il ricorso è privo di allegazione ed è dunque privo di autosufficienza.
5. Tuttavia, rileva il Collegio che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi affermati dalla sentenza S.U. n. 10424 del 2018 in punto determinazione del superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità. Con la citata pronuncia le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163 - 01). Alla stregua di ciò l'omissione contributiva relativa alla mensilità di dicembre 2011, pari a C 7.188,00 non può essere imputata all'anno 2011, cosicchè la residua omissione di novembre 2011 pari a C 3.796,00 non supera la soglia di punibilità e la relativa omissione non è più prevista dalla legge come reato. Come è noto l'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8 ha ridisegnato il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, ora sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione». Dunque, per effetto dell'introdotta soglia di non punibilità, le omissioni inferiori a tale soglia costituiscono ora illecito amministrativo.
6. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente all'omesso versamento relativa al mese di novembre 2011, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto, esclusa la maturazione della causa estintiva della prescrizione con riguardo alle mensilità di dicembre 2011 (16/05/2020 computati 210 giorni di sospensione del corso della prescrizione) e per il periodo febbraio- luglio 2012, per il quale vi è superamento della soglia di punibilità, la pena può essere determinata dal Collegio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. in anni uno, mesi sette e giorni 17 di reclusione e € 920,00 di multa. Conseguentemente alla pronuncia di annullamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento all'omissione di novembre 2011, gli atti vanno trasmessi alla Direzione Inps di Agrigento per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
7. Il motivo aggiunto, che è inammissibile perché pervenuto in cancelleria il 25 febbraio 2020, rispetto all'udienza del 5 marzo 2020, è comunque non fondato poiché la prescrizione non è, pur tenendo conto dei 210 giorni di sospensione, ad oggi, maturata dovendosi computare nel periodo di sospensione i tre mesi entro i quali il contravventore può avvalersi della causa di non punibilità (Sez. 3, n. 30178 del 17/01/2017, Strazza, Rv. 270257 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso versamento relativo al mese di novembre 2011 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta in anni uno, mesi sette, giorni diciassette di reclusione ed euro 920,00 di multa, Dispone la trasmissione di copia degl