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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2674/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2674/2025 R.G. e vertente
TRA
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
2/12/1956 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Mascali
(CT) in Viale Immacolata n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Walter Sebastiano Dario
Lattuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 9547/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare la Parte_1 condizione di invalidità civile in misura pari al 100% o, in subordine, non inferiore al 74%
e, nonché di portatore di handicap in situazione di gravità e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza la provvidenza richiesta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa”, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza,
e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito del deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data pari data entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 20 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la parte ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Remota TVP arto inferiore destro in soggetto trombofilico e portatore di talassemia. Diabete mellito ID”, ritenendola invalida nella misura del 59% oltre che disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo consulente, sottoposta a visita la parte ricorrente, ha riscontrato “Depressione endoreattiva di grado medio-grave in soggetto con cardiopatia ipertensiva e diabete mellito tipo II ID”, ritenendo “NON sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza nel periodo ante la data del 02.12.2023; Permane la NON sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92”.
Tali conclusioni, nemmeno genericamente contestate dalla parte ricorrente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato tenuto conto della doppia valutazione conforme dei consulenti nominati nel corso del giudizio, convergente con quanto già accertato in sede amministrativa.
Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 24 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
TA RU
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2674/2025 R.G. e vertente
TRA
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
2/12/1956 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Mascali
(CT) in Viale Immacolata n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Walter Sebastiano Dario
Lattuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 9547/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare la Parte_1 condizione di invalidità civile in misura pari al 100% o, in subordine, non inferiore al 74%
e, nonché di portatore di handicap in situazione di gravità e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza la provvidenza richiesta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa”, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza,
e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito del deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data pari data entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 20 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la parte ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Remota TVP arto inferiore destro in soggetto trombofilico e portatore di talassemia. Diabete mellito ID”, ritenendola invalida nella misura del 59% oltre che disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo consulente, sottoposta a visita la parte ricorrente, ha riscontrato “Depressione endoreattiva di grado medio-grave in soggetto con cardiopatia ipertensiva e diabete mellito tipo II ID”, ritenendo “NON sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza nel periodo ante la data del 02.12.2023; Permane la NON sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92”.
Tali conclusioni, nemmeno genericamente contestate dalla parte ricorrente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato tenuto conto della doppia valutazione conforme dei consulenti nominati nel corso del giudizio, convergente con quanto già accertato in sede amministrativa.
Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 24 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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