TRIB
Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/09/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3324/2023
Udienza del 16-9-2024
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3324/2023 in materia di bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con sede in Lucca, Via per S. Donato Trav. IV n. 187, in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti e rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gallo Controparte_1 CP_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaello C.F._1
Cecchetti in Viareggio (LU), Piazza Garibaldi n. 19, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fiumanò (C.F. CP_3
) e dall'avv. Francesco Fiumanò (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso il loro studio in Pistoia, Corso Gramsci 54, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 8
per l'attrice: “previa remissione della causa in istruttoria al fine di: 1) ordinare alla Banca convenuta
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione in suo possesso afferente il conto corrente ordinario n. 160862/80 (ex 6000862) ed il conto corrente collegato n. 50241080 omissis 2) ammettere idonea CTU tecnico specialistica omissis I) in via principale, per tutti i motivi esposti in atti e verbali precedenti: - in riferimento rapporto di conto corrente collegato n. 50241080, in mancanza del relativo contratto scritto, accertare e dichiarare: 1) fino all'entrata in vigore del T.U.B. (01/01/1994),
l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi ultralegali;
2) ed, a partire dall'01/01/1994, la nullità per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. del relativo contratto e dei criteri impiegati per la determinazione di tutti gli interessi, le commissioni, gli oneri o le spese applicati a qualsiasi titolo dalla Banca convenuta in esecuzione di detto rapporto, nonché l'applicazione da parte della
Banca convenuta, nell'esecuzione di detto rapporto di conto corrente collegato, di interessi usurari;
in ogni caso, accertare e dichiarare, conseguentemente, che la convenuta ha comunque applicato, CP_2
addebitato ed accreditato, per le ragioni esposte in premessa, interessi attivi, passivi, ultralegali, anatocistici, illegittimi ed usurari e spese, commissioni ed oneri, per un importo pari ad euro
37.819,42 ovvero pari alla diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
- in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 160862/80, in presenza del relativo contratto, accertare e dichiarare la corretta applicazione da parte della convenuta delle CP_2
prescrizioni di legge ed, in particolare, accertare e dichiarare: 1) l'assenza di una valida pattuizione e sottoscrizione e/o il mancato rispetto della c.d. “clausola di reciprocità” nonché dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 6 della delibera CICR del 09/02/2000 e dei criteri meglio indicati nell'ordinanza n. 4321 del
10/02/2022 della Suprema Corte di Cassazione, considerato che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi…”, come nel caso di specie;
2 ) la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza e/o indeterminabilità, in quanto in essa non vengono specificati l'aliquota percentuale della commissione, la base ed i criteri di calcolo e la relativa periodicità di addebito;
3) la violazione dell'articolo 2 bis della Legge n. 2/2009 e, successivamente al 2011, dell'art. 117-bis del T.U.B. e delle relative norme attuative in riferimento agli “oneri” e/o remunerazioni previsti e/o applicati a qualsiasi titolo ed addebitati dall'istituto di credito convenuto ed, in particolare, in riferimento alla commissione
pagina 2 di 8
disponibilità fondi ed alla commissione di istruttoria veloce, nonché, in caso di oneri e/o commissioni addebitati a qualsiasi titolo tramite variazioni peggiorative inoltrate alla cliente, la violazione dell'art.
118 del T.U.B.; 4) infine, la pattuizione e/o applicazione da parte della Banca convenuta di interessi usurari;
in ogni caso, accertare e dichiarare, conseguentemente, che la Banca convenuta ha comunque applicato, addebitato ed accreditato, per le ragioni esposte in premessa, interessi attivi, passivi, anatocistici, illegittimi ed usurari nonché spese, commissioni ed oneri, per un importo pari ad euro
88.107,96 ovvero pari alla diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio, ossia il
c/c ordinario n. 160862/80 ed il c/c collegato n. 50241080 - trattandosi di conti correnti ancora aperti
-, a ricalcolare il saldo dei conti correnti alla data degli ultimi estratti conto disponibili non solo epurandoli dagli addebiti illegittimi ovvero da tutte le somme indebitamente e/o illecitamente percepite nel corso del tempo e, segnatamente, da interessi, spese, commissioni ed oneri addebitati alla società cliente dal momento di apertura del conto corrente ordinario oggetto di causa, ma anche accreditandovi gli interessi attivi, come da prescrizioni di cui all'art. 117 T.U.B., per un importo complessivamente pari ad euro 125.248,63 (di cui euro 88.142,88, con riguardo al conto corrente ordinario n. 160862/80, ed euro 37.105,75, con riguardo al conto corrente collegato n. 50241080) ovvero pari alla diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, conseguentemente, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempore, a rettificare il saldo dei conti correnti oggetto di causa in considerazione della predetta somma, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali, ordinando altresì all'Istituto di credito convenuto di eseguire la corretta annotazione degli effettivi saldi ricalcolati negli estratti conto;
II) condannare, altresì, la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri, da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà giusta ed equa;
Sempre ed in ogni caso, condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice, le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio
e dello svolto procedimento di mediazione, oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, con attribuzione in distrazione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
pagina 3 di 8
per la convenuta: “In via preliminare - accertare l'inammissibilità dell'azione introdotta da parte attrice per difetto di interesse ex art 100 cpc;
Mel merito - rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili o comunque perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La è titolare presso la del rapporto di conto corrente Controparte_1 CP_2
ordinario n. 160862/80 aperto nel 1991 e del rapporto di conto corrente collegato n. 50241080.
In data 30.04.21, l'attrice richiedeva alla convenuta la consegna di copia dei contratti di conto corrente, delle convenzioni e delle variazioni contrattuali dalla medesima sottoscritti e copia di tutti gli estratti conto dall'apertura dei conti.
La tuttavia, procedeva alla consegna soltanto di parte della documentazione, in particolare CP_2 consegnava il contratto del conto corrente n. 160862/80 e gli estratti conto dell'ultimo decennio (2011-
2021), ma non il contratto del conto corrente n. 50241080 e gli estratti conto del ventennio precedente
(1991-2011).
L'attrice introduceva il presente giudizio per contestare la mancata consegna di copia del contratto di conto corrente n. 50241080 in violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale e dell'obbligo di conservazione del contratto;
la nullità del contratto di conto corrente n. 50241080 in quanto privo della forma scritta ad substantiam;
l'applicazione ai due rapporti contrattuali di interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari e anatocistici illegittimi e CMS non dovute.
Chiedeva quindi il ricalcolo del saldo dei conti correnti e la condanna della alla restituzione della CP_2 somma di € 125.248,63, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda avversaria;
eccepiva in CP_2 via preliminare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito per difetto di interesse ex art 100 cpc, avendo ad oggetto rapporti di conto corrente ancora in essere e la prescrizione del diritto alla ripetizione collegato ad addebiti risalenti ad oltre 10 anni dalla notifica della citazione.
Evidenziava l'implicito riconoscimento dell'esistenza in forma scritta degli accordi contrattuali di cui è causa, considerata la formulazione da parte dell'attrice di una esplicita richiesta di copia degli stessi;
il mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova degli addebiti illegittimi;
l'assenza di un obbligo per la banca di conservazione della documentazione contrattuale senza limite temporale;
la genericità e pagina 4 di 8 l'infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi usurari e anatocistici e di CMS illegittimi.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 07.05.24, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del principio processuale “della ragione più liquida”, va esaminata ed accolta la questione del mancato assolvimento dell'onere della prova, la cui fondatezza assorbe tutte le altre censure.
La causa, infatti, può essere risolta sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio…” (ex multis, Cass. 26214/2022).
Parte attrice ha lamentato che, nonostante la richiesta ex art. 119 TUB, la banca ha omesso di consegnarle la documentazione contrattuale inerente ai rapporti in oggetto (doc. 1 di parte attrice).
In realtà, è pacifico che la ha rilasciato la documentazione richiesta dall'attrice, ad eccezione CP_2
della copia del contratto del conto corrente n. 50241080 e degli estratti conto relativi agli anni 1991-
2011, ma di tale omessa consegna non può essere ritenuta responsabile la convenuta in quanto l'art. 119 TUB prevede un limite temporale decennale di conservazione della documentazione bancaria.
Costituiva quindi onere del correntista custodire i contratti originari e gli estratti conto periodicamente trasmessi dalla nel corso del rapporto. CP_2
Parte convenuta eccepisce che la produzione dei soli riassunti scalari non sia idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla correntista e la doglianza introduce il tema della tipologia della documentazione contabile necessaria ai fini della ricostruzione dei rapporti dare-avere tra banca e correntista, nell'ambito di un'azione di accertamento negativo e condanna da quest'ultima promossa.
L'eccezione in ordine all'insufficienza probatoria degli estratti scalari prodotti dalla correntista è fondata alla luce della giurisprudenza della S.C. in materia di estratti conto scalari, cui aderisce anche questo Tribunale.
Per l'esatta ricostruzione di un rapporto di c/c è necessaria la produzione, da parte del correntista, di tutti gli estratti conto in forma integrale, così che risulti possibile la ricostruzione esatta di tutti i movimenti effettuati nell'arco temporale oggetto di analisi e l'individuazione analitica delle poste eventualmente applicate in modo indebito.
pagina 5 di 8 Con riguardo all'onere della prova del correntista, la Suprema Corte ha affermato che: “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto
a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida
“causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'intero andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. 24948/2019; Cass. 31187/2018).
In pratica, il correntista deve fornire la prova non solo degli avvenuti pagamenti ma anche dell'assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che ne legittimi l'addebito attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale.
Questa considerazione permette di comprendere l'inidoneità, ai fini perseguiti, dei riassunti scalari atteso che essi, rappresentando soltanto i conteggi delle competenze (e non anche gli importi capitali giornalieri e le causali delle singole operazioni), non consentono di individuare puntualmente le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco temporale oggetto di analisi (cfr. Corte Appello Bologna 396/2022;
Corte Appello Milano 1857 del 28 aprile 2022; Corte Appello Venezia 26 gennaio 2022).
L'onere probatorio nei termini sopra delineati non è stato certamente assolto nel caso di specie, in quanto l'attrice ha omesso di versare in atti tutti i contratti bancari e la documentazione integrale a sostegno della propria pretesa;
si è limitata a produrre i riassunti c.d. scalari, rendendo, conseguentemente, impossibile verificare quanto affermato.
In ragione di tale frammentaria e inidonea produzione documentale non è stata accolta la richiesta di
CTU, dovendosi escludere che il consulente potesse giungere ad una ricostruzione contabile attendibile poiché la mancata produzione degli estratti analitici da parte del correntista non consente di individuare puntualmente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito.
Anche se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha considerato più volte la possibilità di ricostruire l'andamento del conto alla luce di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (come gli estratti scalari), anche attraverso la ricostruzione operata dal CTU sulla base dagli elementi in atti, si rileva che tale puntualizzazione si riferisce al caso di produzione di estratti conto incompleti, che non coprono l'intero arco temporale del rapporto (per ultima, in motivazione, Cass. Civ. n.10293/2023).
pagina 6 di 8 Solo per completezza di esame si osserva che l'anzidetta lacuna probatoria non può ritenersi colmata dalle risultanze della CTP attrice, dal momento che tale perizia non è stata supportata dalla copia di entrambi i contratti originali.
Il carattere assorbente dalle argomentazioni sopra svolte, che giustificano il rigetto delle domande attrici, esonera il Tribunale dall'esame di ogni altra questione, compresa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
In merito all'eccezione relativa all'inesistenza o nullità per carenza di forma scritta del contratto relativo al rapporto di conto corrente n. 50241080, risulta tuttavia opportuno precisare quanto segue.
L'attrice ha desunto tali conseguenze dalla mancata consegna del contratto da parte della ma CP_2 proprio il fatto che la società prima dell'introduzione del giudizio ha richiesto con pec del 19.08.21 a la consegna di “copia del contratto di conto corrente n. 50241080” (doc. 4 di parte attrice), CP_2 implica l'implicito riconoscimento da parte della e dell'esistenza di un accordo CP_1 CP_1
contrattuale in forma scritta.
Peraltro, l'attrice ha affermato, da un lato, la mancata pattuizione in forma scritta delle condizioni contrattuali di tale rapporto di conto corrente e, dall'altro lato, ha contestato la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali contenenti il rinvio agli usi di piazza per l'individuazione dei tassi di interesse, la nullità delle CMS per la mancata pattuizione nel contratto e la nullità delle clausole anatocistiche, riconoscendo ancora una volta implicitamente l'esistenza del documento contrattuale.
Non può essere nemmeno trascurato il fatto che nel presente giudizio l'attrice ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto e di tutta la documentazione già richiesta con le pec del 30.04.21, 30.06.21
e 19.08.21 (doc. 1, 3 e 4 di parte attrice), così pacificamente ammettendone la redazione per iscritto.
È possibile dunque desumere in via presuntiva dalle allegazioni di parte attrice l'esistenza del contratto in forma scritta, con la conseguenza che l'attrice aveva l'onere di produrlo in giudizio.
Inoltre, l'attrice non ha mai contestato di non aver ricevuto la copia del contratto al momento della sua apertura e, come già precisato, dato il superamento del termine decennale di conservazione della documentazione bancaria, la non può essere ritenuta responsabile della mancata consegna del CP_2
documento a distanza di oltre 30 anni.
Per quanto sopra, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate;
le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente le domande di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite in favore di liquidate in € 8.000,00 per compenso professionale, CP_2
oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente
pagina 8 di 8