Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2879 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.2.2025 tra cod. fisc. ), in persona del pro- Parte_1 P.IVA_1 curatore speciale, avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Controparte_2
Arnaldo Di Domenico (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Gabriellini per procura alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, con- Parte_1 trariis reiectis, (…)
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, preliminarmente dichiarare l'illegittimità della sentenza gravata per carenza di motivazione ed omessa pronuncia per quanto dedotto sub A e B del presente gravame;
in ogni caso, in riforma
c/c n. 30223104, nel senso del mero accertamento e revocando la pronuncia di condanna in quanto inammissibile perché il conto corrente è ancora aperto.
3) Con vittoria di spese ed onorari di lite del primo e del secondo grado di giudizio giusta i parametri ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018, nonché refusione delle spese sostenute per la CTU del primo grado”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o istanza avversaria;
Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello pro- posti dalla , confermando la sentenza n. 268/19 Controparte_3 resa dal Tribunale di Tivoli in data 7.3.2019 e depositata in data 8.3.2019, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori, come da procura a margine dell'atto di citazione”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.12.2014, la Controparte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli la Controparte_4
chiedendo di “- accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di
[...] nullità parziale, del rapporto di conto corrente n. 30223104 e del contratto di c/c 1018445, in relazione alla determinazione ed applicazione a detti 2 rapporti degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché alla determinazione, appli- cazione e capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo sco- perto e delle spese, all'applicazione degli interessi derivanti dalla unilaterale assegnazione dei c.d. giorni valuta, alla determinazione ed applicazione dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca convenuta, in quanto condizioni economiche tutte non espressamente pat- tuite e comunque nulle e/o inefficaci e/o inopponibili per indeterminatezza e/o per contrarietà a norme imperative e per mancanza di causa, ex artt. 1283, 1284, 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c. ed ex art. 117 D.lgs. 385/93;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'interesse debitore dovuto sui rap- porti per cui è causa è pari a quello legale, applicato senza alcuna capitaliz- zazione, e che le voci passive mai pattuite e/o nulle ed illegittimamente ad- debitate trimestralmente a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi derivanti da fittizi giorni di valuta, di commissioni di massimo scoperto e di spese ed oneri mai concordati o mai pattuiti o comunque contrari a norme imperative sono pari:
○ per il primo conto corrente n. 30223104 ad € 283.548,01 oltre quantifi- cazioni successive al 31.12.2013; o per il secondo conto corrente n. 1018445 ad € 39.560,05;
○ oppure a quelli diversi che l'eventuale CTU determinerà;
- sempre per l'effetto, condannare la alla Controparte_4 restituzione in favore dell anche tramite annotazioni po- Controparte_1 sitive sui conti in questione, qualora ancora aperti, delle somme illegittima- mente addebitate e percepite per i rapporti di conto corrente contestati, a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi da anatocismo, di interessi derivanti da fittizi giorni di valuta, di interessi di mora, di commissioni di massimo scoperto, di spese ed oneri, tutti non dovuti perché mai concordati o comunque contrari a norme imperative, così come indicato dalla CTP de- positata o dalla CTU che eventualmente verrà svolta, oltre interessi legali e rivalutazioni;
- accertare e dichiarare, altresì, previa determinazione del tasso corrispettivo e di mora effettivo concordato ed applicato ai rapporti di mutuo n. 0602609350940, n. 02666003629, n. 062606019616 e n. 63540800, 3 nonché previo accertamento del superamento dei tassi soglia rilevati dalla Banca d'Italia, l'invalidità, a titolo di nullità parziale, dei rapporti di CP_5 predetti in relazione alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora;
- per l'effetto, condannare l Controparte_4
○ per il Mutuo n alla restituzione in favore dell P.IVA_3 [...] degli interessi già corrisposti pari a complessivi € 33.092,27 o, Parte_2 in subordine, qualora fosse accertata l'indeterminatezza o l'erroneità della prestazione inerente [a]gli interessi pattuiti, previa applicazione tasso Bot al rapporto, alla restituzione dell'importo di € 17.258,00 oppure a quello rite- nuto di giustizia dovuto alla società attrice;
◌ per il Mutuo n. 02666003629 alla restituzione in favore della
[...] degli interessi già corrisposti pari a complessivi € 28.247,63 o, in CP_6 subordine, qualora fosse accertata l'indeterminatezza o l'erroneità della pre- stazione inerente [a]gli interessi pattuiti, previa applicazione del tasso Bot al rapporto alla restituzione dell'importo di € 485,33 oppure a quello ritenuto di giustizia dovuto alla società attrice;
◌ per il Mutuo n. 062606019616 alla restituzione in favore dell
[...] degli interessi già corrisposti pari a complessivi € 82.581,16 oltre CP_6 quantificazioni successive al 31.12.2013 o, in subordine, qualora fosse ac- certata l'indeterminatezza o l'erroneità della prestazione inerente gli interessi dell'importo di € 44.951,27 oltre quantificazioni successive al 31.12.2013, oppure a quello ritenuto di giustizia dovuto alla società attrice, con mante- nimento in ogni caso della rateizzazione ancora in corso;
◌ per il Mutuo n. 63540800 alla restituzione in favore della CP_1 degli interessi già corrisposti pari a complessivi € 8.216,27 oltre quan-
[...] tificazioni successive al 31.12.2013 o, in subordine, qualora fosse accertata l'indeterminatezza o l'erroneità della prestazione inerente gli interessi, previa applicazione del tasso Bot al rapporto, alla restituzione dell'importo di € 7.531,08 oltre quantificazioni successive al 31.12.2013, oppure a quello ritenuto di giustizia dovuto alla società attrice, con mantenimento in ogni caso della rateizzazione ancora in corso. Con vittoria di spese generali, com- petenze ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei
4 difensori antistatali, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo l'equità e/o la giustizia dell'organo giudicante (…)”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_4
(successivamente fusa per incorporazione nella , che Parte_1 ha contestato analiticamente, anche a mezzo di perizia tecnico-contabile di parte (depositata unitamente alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), ogni assunto di parte attrice, depositando altresì la documentazione contrattuale e negoziale afferente ai rapporti bancari contestati.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 268/2019 del 7.3.2019 il Tribunale di Tivoli, in composi- zione monocratica, ha così statuito: “1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore della CP_3 suddetta delle seguenti somme, coi come accertate dal ctu incaricato:
euro 177.518,26 per il C/C n. 30223104
euro 32.050,98 per il C/C n. 1018445
euro 34.056,53 per il mutuo n. 0602609350940
euro 12.358,81 per il mutuo n. 02666003629
euro 41.615,47 per il mutuo n. 062606019616
euro 7.488,79 per il mutuo n. 63540800
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte attrice che liquida in euro 13.430,00 oltre accessori di legge e se- condo lo scaglione di riferimento;
3) Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico di parte con- venuta”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la In- che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso Pt_3 Parte_1 come riportato in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si è costituita la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte Controparte_1 dall'appellante e ha concluso, come riportato in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
5 2. Con il primo motivo di appello si deduce il vizio di motivazione della sen- tenza appellata, in quanto “è totalmente priva dell'elemento argomentativo, non rivestendo affatto la natura di motivazione quale indefettibile struttura portante del pronunciato accoglimento della domanda di parte attrice che sarebbe dovuto derivare dall'enunciazione di un convincimento raggiunto dal Giudice in virtù di un espresso iter logico-giuridico”. In particolare, la deduce che “la mera lettura della su riferita 'motiva- Parte_1 zione' evidenzia come il Giudice di prime cure abbia omesso ogni accenno di enunciazione di convincimento giuridico in merito ai fatti di causa ed ai rapporti contrattuali sub judice, limitandosi in modo inaccettabile ed illegit- timo ad una trascrizione pedissequa delle conclusioni contabili cui è giunta la CTU”.
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, non è carente di moti- vazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni e i passi sa- lienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condi- videre il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giu- stificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4352; Cass. civ., Sez. V, 11.5.2012, n. 7364).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine “alla motivata richiesta, formalmente avan- zata a più riprese dalla scrivente difesa nel corso del giudizio di primo grado, diretta ad ottenere una revisione, anche parziale, della contestata CTU”, di cui neanche viene dato atto nella motivazione della decisione impugnata.
La censura è priva di pregio.
Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.9.2017, n. 22799; Cass. civ., Sez. III, 19.7.2013, n. 17693; Cass. civ., Sez. L, 24.9.2010, n. 20227).
4. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha disposto la condanna della convenuta al versamento CP_3
6 in favore della della somma di € 177.518,26 in relazione Controparte_1 al rapporto di conto corrente n. 3022310/04 e “delle linee di credito accor- date”. Segnatamente, parte appellante deduce come “tale condanna è inam- missibile ed erronea” in quanto il rapporto di conto corrente era ancora in essere tra le parti al momento non solo dell'introduzione del giudizio di primo grado, ma anche della decisione, e presentava un saldo alla data del 31.3.2019 di – € 166.750,05, come ha documentato parte appellante nell'introdurre il presente grado di giudizio (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante).
Il motivo è fondato.
4.1. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sen- tenza n. 24418/2010 del 2.12.2010), “a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la com- prensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'inde- bito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad an- notare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei 7 rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un paga- mento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.
5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista, perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allor- quando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente af- fermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo se- guito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvi- sabile, prima della chiusura, un pagamento – che, alla stregua delle conclu- sioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un
8 conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rap- porto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto ap- punto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, in- fatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegit- tima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vi- genza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è in- fluente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'a- zione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza al- cuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente 9 incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586, la cui motivazione viene riportata per il suo essere esaustiva, nonché perché chiarisce come debba essere inteso quanto statuito con Cass. civ. Sez. I, 15.2.2024, n. 4214, e quindi con Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056, che potreb- bero dare adito a qualche dubbio in ordine all'ammissibilità di una condanna al pagamento dell'indebito in presenza di conto aperto, come ha fatto il giu- dice di primo grado).
4.2. Con il motivo di appello in esame la deduce che Parte_1
“nella pendenza di un rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti, ma costitui- scono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso”. E, quindi, che quanto versato dalla CP_1 sul conto corrente n. 3022310/04 non avrebbe avuto natura di paga-
[...] mento dei corrispettivi indebiti annotati a debito dalla ma di ripristino CP_3 della provvista conseguente all'apertura di credito concessa alla correntista.
Non è però quanto si evince dall'elaborato del c.t.u. depositato nel giudizio di primo, alle cui conclusioni – come si è detto sopra – il giudice di primo grado ha fatto riferimento nel pervenire alla condanna dell'odierna appel- lante alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in relazione al conto corrente n. 3022310/04. Peraltro, il quesito posto al consulente pre- vedeva di considerare la prescrizione delle rimesse ripristinatorie anteriori al decennio.
Nella descrizione dei criteri utilizzati nel procedere al ricalcolo di entrambi i conti correnti oggetto di causa, il c.t.u. ha rilevato che “il quesito posto dal Giudicante prescrive l'applicazione del tasso BOT, come sopra individuato, alle 'competenze trimestrali addebitate' sul conto;
da ciò emerge l'esigenza di continuare ad applicare il tasso di interesse attivo effettivamente applicato al conto in corrispondenza dei casi (limitati, come si vedrà), nei quali emer- gano, dal conto scalare ricalcolato, numeri creditori, che costituiscono la base di calcolo per gli interessi a favore del correntista” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 – pag. 11).
10 Il consulente si pone il problema in quanto, come emerge dai ricalcoli effet- tuati, i due conti correnti hanno anche presentato periodi in cui non erano in rosso, vale a dire in cui l' utilizzava le linee di credito con- Controparte_1 cesse alla stessa, ma era in attivo. In particolare, proprio in relazione al conto corrente n. 3022310/04 vi sono stati interessi “attivi” accreditati alla cor- rentista risulta dagli stessi estratti conto, come si evince – oltre che dalla documentazione depositata dalla stessa odierna parte appellante, anche – dal prospetto elaborato dal c.t.u. e riportato nell'elaborato definitivo depo- sitato in data 23.10.2017 (v. elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 16).
4.3. In ogni caso, alla luce di tutto quanto sopra ritenuto, la censura svolta dall'odierna appellante alla condanna al pagamento dell'importo di € 177.518,26 a titolo di ripetizione di indebito con riguardo al conto corrente n. 3022310/04, pur essendo questo ancora aperto alla data dell'accerta- mento effettuato, nonché della sentenza appellata (e risultava esserlo ancora al momento dell'introduzione del presente giudizio, a quanto allegato dalla
, merita accoglimento. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto limi- CP_3 tarsi ad accertare che il saldo del conto corrente in questione, alla data del 31.12.2013 (quella alla quale il c.t.u. ha svolto i ricalcoli), doveva essere depurata del suddetto importo di € 177.518,26.
Come si legge nell'elaborato depositato dal c.t.u. in data 23.10.2017, “a seguito della rideterminazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti del contratto di conto corrente del quale si parla l'elaborazione svolta conduce ad evidenziare un saldo del conto, alla data del 31.12.2013 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) pari ad € 152.629,47 a debito del correntista, in luogo saldo pari ad € 330.147,736 a debito del correntista che emerge dalla documentazione bancaria, con una differenza in favore di parte attrice pari ad € 177.518,26” (così pag. 16). Pertanto, con la presente sentenza deve essere revocata la condanna della appellante a corrispondere CP_3 alla società correntista tale somma con riguardo al conto corrente n. n. 3022310/04 e deve essere accertato il saldo dello stesso al 31.12.2013 in misura di € 152.629,47 a debito della Controparte_7
5. Con il quarto motivo di appello si deduce “l'erroneità della sentenza per
[...] omessa e/o insufficiente valutazione della documentazione contrattuale inter
11 partes e per erroneità dei criteri giuridico-econometrici di ricalcolo incorpo- rati attraverso il pedissequo richiamo alla trascritta ctu contabile”, reiterando quindi anche nel presente grado di giudizio l'istanza di rinnovo della c.t.u, espletata in primo grado. Segnatamente, il motivo in esame si risolve nella
“riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado a base della moti- vata istanza di revisione/integrazione/rinnovo/modificazione, anche parziale, della Consulenza tecnica d'ufficio”.
Il motivo di appello in esame consiste, dunque, in diverse censure svolte con riguardo all'accoglimento da parte del giudice di primo grado, sulla scorta di quanto ritenuto dal c.t.u., di domande di accertamento proposte dalla cor- rentista. In particolare, le censure afferiscono a ciascuno dei rapporti oggetto di causa.
6. Con riguardo al conto corrente n. 3022310/4, nonché delle linee di cre- dito accordate alla si deduce che – diversamente da Controparte_1 quanto ritenuto dal giudice di primo grado – “l'espressa pattuizione (…) delle condizioni economiche per tassi, commissioni, spese, pari periodicità della capitalizzazione devono ritenersi esistenti e valide, quanto meno in adeguamento alla normativa sopravvenuta e successiva all'anno 2000, tale che validamente operanti - nel caso di specie - si sarebbero dovute ritenere le condizioni pattuite per iscritto inter partes a decorrere almeno dall'anno 2006”.
La censura non merita accoglimento non venendo censurate le effettive ra- gioni per cui la sentenza di primo grado non ha riconosciuto tassi, commis- sioni e spese applicate dalla Banca nel corso di tale rapporto.
6.1. In relazione a questo rapporto l'odierna appellante ha prodotto in atti, in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio:
- all. n. 2 – (i) richiesta di affidamento e garanzie fideiussorie del 4.12.1998;
(ii) lettera di accettazione delle condizioni economiche e delle relative schede allegate del 2.12.1998; (iii) contratto di conto corrente del 27.11.1998;
- all. n. 3 – integrazione contrattuale e modifiche consensuali delle condizioni economiche relative al conto corrente n. 3022310 relative all'anno 2010;
- all. n. 4 – proroghe dell'apertura di credito in conto corrente e condizioni economiche praticate per l'anno 2011;
12 - all. n. 5 – modifiche consensuali delle condizioni economiche relative al conto corrente n. 3022310 per l'anno 2012;
- all. n. 6 – lettera di accettazione di affidamento del 4.8.2006 e di tutte le condizioni economiche praticate, richiesta di affidamento, garanzie;
- all. n. 7 – lettera di accettazione di affidamento del 22.2.2007 e di tutte le condizioni economiche applicate.
6.2. Come ha rilevato il c.t.u., tuttavia, “Agli atti di causa sono depositate (a cura di parte attrice) quelle che vengono qualificate come 'schede contabili' dell anni 1999-2013. Controparte_1
Si tratta, in realtà, di:
1) per gli anni 1999 e 2000, stampe di alcune pagine del 'libro giornale' della società correntista che forniscono, in maniera del tutto saltuaria, importi riferiti ad interessi bancari ed oneri bancari. Ad esempio, per l'anno 1999, non vi è indicazione di detti valori con riferimento al 1° trimestre.
2) per gli anni dal 2001 al 2013, stampe relative a prospetti riepilogativi delle risultanze delle liquidazioni periodiche recanti l'importo degli interessi e degli oneri bancari.
Appare evidente che tali documenti sono estrapolati dal corredo contabile della società attrice, corredo contabile che ha una propria finalità che non si concilia con le esigenze del presente lavoro. In particolare per l'arco tempo- rale non 'coperto' dagli estratti conto bancari (1999-2002), non si ha con- tezza dei singoli movimenti bancari che hanno interessato il conto, non si ha contezza della esatta composizione degli addebiti per oneri (ad esempio, nelle indicazioni recate da tali prospetti non vi è la specifica quantificazione della commissione di massimo scoperto che confluisce nelle competenze tri- mestrali liquidate).
Tutto questo induce lo scrivente CTU a prendere in considerazione, per le elaborazioni ad esso demandate, soltanto le risultanze emergenti dagli estratti conto bancari, i quali chiariscono, con completezza e precisione, gli elementi da porre a base delle rielaborazioni richieste.
Da ciò emerge, quale conseguenza, che il conto corrente in parola sarà esa- minato per il periodo di 11 anni, a partire dal dì 01.01.2003 e fino al 31.12.2013, avendo cura di considerare, quale saldo iniziale del conto,
13 quello indicato dalla documentazione bancaria disponibile alla data del 31.12.1999 pari ad € 53.667,84 a debito del correntista”.
6.3. Con riguardo al periodo anteriore al 1°.1.2003, dunque, non è stato operato alcun ricalcolo. È soltanto a partire da tale data che è stato operato un ricalcolo del conto corrente n. 3022310/4 sulla scorta del quesito for- mulato dal giudice di primo grado. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che:
(a) “in materia di esclusione della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, la formulazione del quesito non lascia margini a considerazioni di sorta: la commissione di massimo scoperto addebitata dalla banca deve es- sere esclusa e, quindi, se addebitata, ristornata in favore del correntista” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 11).
Dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'applicazione della c.m.s., in relazione a tutto il trimestre chiuso il 31.3.2009. Come rileva il c.t.u., infatti, “successivamente, in conformità alle modifiche normative inter- venute sul punto, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi”, e anche questi sono stati riconosciuti come non dovuti alla CP_3
Infatti, sempre nell'elaborato definitivo deposito in data 23.10.2017, si legge che “Lo scrivente ritiene di dover considerare gli addebiti a titolo di commissione disponibilità fondi alla stessa stregua della commissione di massimo scoperto e quindi di escluderne l'applicazione nel ricalcolo che deve condurre alla rideterminazione degli effettivi rapporti di dare avere, soprat- tutto in virtù della precisazione, contenuta nel quesito posto dal Giudicante in materia di trattamento delle spese addebitate sul conto (cfr. infra), laddove si prescrive di procedere ai ricalcoli del caso escludendo dette spese” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pagg. 11 e 12).
Nel censurare la sentenza di primo grado, la si limita a de- Parte_1 durre di avere provato che la c.s.m. è stata pattuita, non deduce anche – come avrebbe dovuto – che la stessa era legittima per come pattuita, e che anche la “successiva” commissione disponibilità fondi era legittima.
(b) “in materia di esclusione delle spese addebitate, occorre, a parere del CTU, operare una fondamentale distinzione: da un lato occorre considerare le spese connesse alla liquidazione delle competenze trimestrali: fra esse, oltre agli interessi ed alla commissione di massimo scoperto (direttamente connesse all'esposizione debitoria del correntista ovvero alla possibilità ad
14 esso concessa di attingere a risorse poste a disposizione dall'azienda di cre- dito), trovano ingresso le spese direttamente legate alla liquidazione trime- strale, quali le 'spese di liquidazione' o le 'spese per conteggio interessi e competenze'; dall'altro lato vi sono spese (che emergono in sede di liquida- zione trimestrale delle competenze o che risultano dalle scritturazioni che costituiscono la lista movimenti) che sono connesse a servizi forniti dalla banca, quali, ad esempio, le 'spese per operazioni', le commissioni addebi- tate per l'esecuzione di bonifici, etc.: a parere dello scrivente soltanto la prima tipologia di spesa rientra fra quelle che, secondo il quesito, debbono essere escluse dal riconteggio demandato al CTU, mentre le seconde deb- bono permanere a debito del correntista essendo collegate ad operatività amministrativa collegata al funzionamento del conto corrente. In questo senso, per quanto ciò possa avere dirimente rilevanza, depone anche la re- lazione di consulenza tecnica depositata agli atti di causa da parte attrice” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 12).
Le uniche spese non riconosciute alla dal c.t.u., e quindi dal giudice di CP_3 primo grado, sono dunque quelle “direttamente legate alla liquidazione tri- mestrale” degli interessi, non altre. Le spese scomputate, in relazione a cui viene dunque proposto appello, non sono dovute qualora – come si dirà di seguito – neanche può essere riconosciuta alla Banca la capitalizzazione tri- mestrale degli interessi. Al riguardo, del resto, l'appellante si limita a dedurre che sono state pattuite, non anche che erano legittime, e non illegittime come ha ritenuto il giudice di primo grado.
6.4. Con riguardo all'adeguamento della alla delibera C.I.C.R. CP_3
9.2.2000, a decorrere dal 1°.7.2000, con riguardo sempre al periodo dal 1°.1.2003 (l'unico oggetto di ricalcolo da parte del c.t.u., si ripete), è suffi- ciente osservare come l'odierna appellante non ha allegato, ancora prima che provato, che vi sia stata una rinegoziazione, a seguito della suddetta delibera delle condizioni economiche del conto e, quindi, una pattuizione espressa della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi (cfr., da ultima, Cass. civ., Sez. I, 4.11.2024, n. 28215, la quale ripercorre le tappe di un approdo della giurisprudenza di legittimità da ritenere dunque – allo stato – consolidato). Del resto, come emerge dall'elencazione delle produzioni dell'originaria parte convenuta e sopra indiate, è la stessa Banca appellante a rilevare di avere documentato le nuove condizioni pattuite per il rapporto 15 di conto corrente n. 3022310/4 a decorrere dall'anno 2012 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), non anche per il pe- riodo precedente, e per quanto di rilievo nel presente giudizio a decorrere – si ripete – dal 1°.1.2003.
7. Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 101844/5 (stipulato in data 10.11.2003 ed estinto al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado), parte appellante rileva di avere depositato l'atto pubblico notarile con il quale è stata stipulata, tra l'allora e Controparte_4 la l'apertura di credito munita di garanzia ipotecaria pro- Controparte_1 prio sul conto corrente n. 101844/5 in parola, e deduce che il contratto di conto corrente sottoscritto in data 10.11.2003 (v. all. n. 9 della comparsa di risposta in primo grado), in concomitanza e quale conto di corrispondenza del contratto di apertura di credito in conto orrente ipotecario, è stato con- cluso per iscritto, nel rispetto di ogni requisito di forma e di sostanza richiesti ex lege per la sua piena validità ed efficaci. E che “Risulta, pertanto, del tutto falso ed erroneo l'assunto – preso a fondamento acritico della consulenza contabile in primo grado e della stessa sentenza di pedissequo recepimento della stessa – dell'assenza di pattuizione specifica delle condizioni e clausole contrattuali per tassi, commissioni, valute, spese, peraltro sancite per atto pubblico e pattuite in epoca risalente appena all'anno 2003, in conformità con la normativa primaria e secondaria vigente in materia”.
Il motivo non è fondato.
7.1. Il c.t.u. ha rilevato che “La documentazione bancaria relativa al conto corrente del quale si parla, depositata agli atti del giudizio, è costituita dagli estratti conto bancari e dai conti scalari. Tale documentazione descrive le movimentazioni del rapporto a partire dal 05.12.2003 (movimento dare per
€ 149.000,00) e fino alla data del 19.03.2007 (movimento avere per € 2.846,37) con azzeramento del saldo per estinzione del conto corrente. Il corredo documentale relativo al conto bancario in parola difetta dell'estratto conto bancario per il 1° trimestre 2004 e dell'estratto conto bancario e del conto scalare per il 4° trimestre 2004”.
Il consulente ha proceduto, pertanto, al ricalcolo del conto corrente secondo i criteri dettati dal quesito formulato dal giudice designato del Tribunale di Tivoli, segnatamente con: “a) applicazione del tasso BOT via via vigente in
16 luogo del tasso di interesse passivo applicato dalla banca;
b) esclusione della commissione di massimo scoperto;
c) esclusione delle spese addebitate, avendo cura, conformemente alle precisazioni sopra fatte, di limitare detta esclusione alle spese connesse alle liquidazioni trimestrali;
d) esclusione di ogni anatocismo” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pagg. 12- 13).
7.2. Come si è detto sopra, in relazione all'altro conto corrente oggetto del presente giudizio, il c.t.u. ha rilevato che “in materia di esclusione della com- missione di massimo scoperto (CMS) applicata, la formulazione del quesito non lascia margini a considerazioni di sorta: la commissione di massimo sco- perto addebitata dalla banca deve essere esclusa e, quindi, se addebitata, ristornata in favore del correntista” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 11). Anche in relazione al conto corrente n. 101844/5, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'applicazione della c.m.s., in relazione a tutto il trimestre chiuso il 31.3.2009. E al riguardo non vi è censura da parte della appellante. CP_3
Come rileva il c.t.u., infatti, “successivamente, in conformità alle modifiche normative intervenute sul punto, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi”, e anche questi sono stati riconosciuti come non dovuti alla Banca. Infatti, sempre nell'elaborato definitivo deposito in data
23.10.2017, si legge che “Lo scrivente ritiene di dover considerare gli ad- debiti a titolo di commissione disponibilità fondi alla stessa stregua della commissione di massimo scoperto e quindi di escluderne l'applicazione nel ricalcolo che deve condurre alla rideterminazione degli effettivi rapporti di dare avere, soprattutto in virtù della precisazione, contenuta nel quesito po- sto dal Giudicante in materia di trattamento delle spese addebitate sul conto (cfr. infra), laddove si prescrive di procedere ai ricalcoli del caso escludendo dette spese” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pagg. 11 e 12).
Con riguardo a tale statuizione del giudice di primo grado, in conformità al quesito sottoposto al suo consulente, non vi è censura da parte dell'appel- lante.
7.3. Osserva il consulente che, in ragione di quanto dallo stesso rilevato in ordine alla prova del rapporto in questione (e sopra riportato), “Ciò significa
17 che, nel primo trimestre di operatività del conto, l'interesse passivo sarà de- terminato applicando ai numeri debitori il tasso di interesse pari all'1,860% (tasso BOT di riferimento); sarà esclusa l'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese collegate alla liquidazione trimestrale delle competenze;
l'importo delle complessive competenze così rideterminate NON sarà capitalizzato in conto (esclusione dell'anatocismo), ma sarà, per così dire, 'congelato' ed addebitato soltanto alla chiusura del conto. Questa condotta, com'è evidente, ha una propria influenza sul secondo trimestre di operatività del conto e su tutti i trimestri successivi, nei quali l'applicazione delle regole delineate nel quesito posto dal Giudicante, accompagnate dall'effetto di 'sterilizzazione' dell'anatocismo, verrà a cumularsi” (così ela- borato depositato in data 23.10.2017 - pag. 14).
In buona sostanza, anche nel caso in esame il ricalcolo operato dal c.t.u., e sulla scorta del quale è stata operata la condanna relativa al rapporto di conto corrente n. 101844/5, non è stato effettuato sul presupposto che non fossero provate le condizioni applicate, come erroneamente ritiene parte ap- pellante.
8. Con riguardo ai rapporti di mutuo n. 0602609350490 del 13.4.1999, n.
02666003629 del 16.9.2002, n. 062606019616 del 22.2.2007, tutti estinti al momento dell'introduzione del giudizi di primo grado (v. doc. n. 10 della comparsa di costituzione in primo grado), parte appellate afferma che, in relazione a tali rapporti, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado avrebbe riferito di avere verificato la dedotta usurarietà del tasso di mora pattuito in raffronto al tasso soglia di usura determinato in base si decreti del M.E.F. trimestrali con riferimento al diverso tasso corrispettivo (v. elabo- rato peritale depositato in data 23.10.2017 - pagg. 44 e 45). E, quindi, deduce che “Il criterio adottato è del tutto contrario all'orientamento appli- cativo ormai consolidato in materia;
esso è erroneo e pregiudizievole, con- testato tempestivamente da questa difesa nei propri atti difensivi già richia- mati in precedenza e dal perito di parte nelle proprie note Persona_1 critiche del 9.10.2017”.
In buona sostanza, parte appellante lamenta come il c.t.u. avrebbe ritenuto usurario il tasso di mora utilizzando un criterio di calcolo difforme da quello di cui alle Istruzioni ed i Chiarimenti della Banca d'Italia, secondo cui il tasso
18 di mora, non rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si dovesse operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del
2,1%.
8.1. Con riguardo al contratto di mutuo n. 0602609350490 stipulato il 13.4.1999, il c.t.u. ha rilevato che
- il “tasso di mora stabilito in contratto (9,35%) è superiore al tasso soglia (7,635%)”, anche se non sono stati corrisposti interessi di mora nell'esecu- zione di tale rapporto. E, quindi, che “La conseguenza dell'accertamento del fatto che il tasso di mora nominale indicato in contratto è superiore alla so- glia usura alla data di stipula del contratto stesso comporta, sulla base delle direttive impartite dal Giudicante nel quesito formulato, l'esclusione di ogni interesse ai sensi dell'art. 1815 cc.”:
- “la documentazione disponibile non permette di avere contezza di tutte le rate del piano di rimborso che hanno formato oggetto di pagamento da parte della società attrice. Pertanto l'interesse che sarà escluso (in aderenza alla direttiva impartita dal Giudicante) potrà essere 'soltanto' quello afferente le rate che, dal corredo documentale di causa, risultano essere state pagate”. Il consulente conclude, dunque, che, “per le questioni di stretto interesse qui affrontate, che l'interesse pagato dalla società attrice in relazione al mutuo del quale si parla ammonta ad € 34.056,63: tale importo deve essere escluso da quanto dovuto alla banca convenuta” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 40).
8.2. Ritenuto ormai pacificamente che la disciplina antiusura trovi applica- zione anche agli interessi di mora (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597; e, da ultima, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526), per una concreta applicazione di tale principio occorre rendere ope- rativo il confronto con un adeguato tasso soglia. A tal fine, occorre comunque applicare il principio di simmetria (cfr. Cass. civ., SS.UU., 20.6.2018, n.
16303; e, più di recente, Cass. civ., Sez. III, ord. 19.11.2024, n. 29794), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “sim- metrica”, ossia deve basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato.
Considerato, tuttavia, che la rilevazione della soglia non era operata, all'epoca della stipula del contratto di mutuo in questione, sulle more pagate,
19 ma solo sui tassi corrispettivi, la concretizzazione di tale principio diviene problematica. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno osservato come la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente ap- plicati non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali ove questi conten- gano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori pro- fessionali: in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incre- mentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti (cfr. Cass. civ.,
SS.UU., 18.9.2020, n. 19597).
Ne consegue che, per i contratti conclusi fino al 31.3.2003, tra cui quello in esame, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i decreti ministeriali anteriori al d.m. 25.3.2003 (applicabile alle operazioni di credito dal 1°.4.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. È quanto ha ritenuto il c.t.u. nel caso in esame, senza che dunque la valutazione di usurarietà operata dallo stesso, e condivisa dal giudice di primo grado, meriti censura.
Infatti, il c.t.u. ha effettuato un confronto tra il T.E.G. previsto in contratto con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, rilevando come lo stesso risulti superiore. Ed è appena il caso di esaminare come l'odierna appellante non censuri il calcolo effettuato sotto profili diversi da quello esaminato.
8.3. Con riguardo al contratto di mutuo n. 02666003629 stipulato il 16.9.2002, invece, il c.t.u. ha rilevato che “L'esame della documentazione versata agli atti ha permesso di verificare che nessun addebito a titolo di interessi di mora è stato effettuato;
ciò esclude la necessità di andare a veri- ficare che il tasso di mora (per rata) sia rimasto contenuto all'interno del limite fissato dalla normativa anti-usura” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 35).
A prescindere dalla correttezza o meno del ragionamento del consulente, dovendosi ritenere piuttosto la rilevanza della pattuizione di interessi usurari,
20 e non la concreta applicazione degli stessi, in ogni caso – e in via del tutto assorbente – non è stata effettuata in relazione a tale conto alcuna verifica in ordine al superamento del tasso soglia di usura degli interessi, corrispet- tivi e di mora, previsti per tale contratto di mutuo. La censura svolta da parte appellante, dunque, non è conferente alla ragione per cui il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'applicazione in relazione a tale contratto di mutuo degli interessi contrattualmente previsti e pattuiti dalle parti.
Con riguardo al “confronto fra il tasso corrispettivo effettivamente applicato in corrispondenza delle rate del piano di rimborso che risultano pagate ri- spetto al tasso di interesse corrispettivo contrattualmente stabilito”, il c.t.u. ha rilevato che “Emerge che per le rate che hanno scadenza il 31.10.2002, il 30.11.2002 ed il 31.12.2002, nonché per quelle la cui scadenza cade nel semestre dal dì 01.07.2006 al 31.12.2006, vi è una difformità tra i due tassi”, riportata in una tabella (v. elaborato depositato in data 23.10.2017 - pagg. 35-36). In verità, di poco inferiore in sede di pre-ammortamento e di poco superiore per le rate da 43 a 48.
Tale accertamento ha portato il consulente a “trarre, dalle elaborazioni con- dotte, le conseguenze delineate dal quesito posto dal Giudicante che, sul punto, fornisce la seguente direttiva: '… qualora dovessero emergere delle differenze fra tassi nominali e tassi effettivi applicati, applichi il CTU al rap- porto il tasso BOT …'. In esatto adempimento alle direttive impartite nel quesito, essendosi riscontrata una differenza fra i tassi nominali (contrattual- mente stabiliti) ed i tassi effettivamente applicati in corso di contratto, lo scrivente CTU ridetermina il piano di ammortamento del finanziamento og- getto di analisi applicando, in luogo dei tassi di interesse di cui al contratto di finanziamento, il tasso BOT, la cui serie storica, per il periodo di stretto interesse per il ricalcolo da condurre” (così elaborato depositato in data 23.10.2017 - pag. 36), pervenendo quindi a calcolare come non dovuti, perché illegittimamente applicati, interessi per € 12.358,81.
Avverso tale ragione della statuizione impugnata la non ha svolto al- CP_3 cuna censura, o perlomeno la censura svolta non è conferente, come si è detto sopra.
8.4. Con riguardo al contratto di mutuo n. 062606019616 del 22.2.2007 il c.t.u. ha rilevato che “Non si è riscontrata l'applicazione di interessi di mora
21 dovuti a ritardati pagamenti rispetto a quanto stabilito dal piano di rimborso del prestito;
ciò consente di escludere dalla verifica da condurre il confronto fra tasso di mora contrattualmente stabilito e tasso di mora effettivamente applicato in corso di rapporto”.
Anche in relazione a tale rapporto, dunque, quanto riconosciuto, a titolo di ripetizione di indebito, alla società appellata dalla sentenza impugnata non è dovuto all'accertamento della nullità del tasso di mora, bensì consegue all'accertamento di una difformità tra il tasso di interesse corrispettivo pat- tuito e quello applicato, in ragione di quanto indicato nel quesito formulato.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che “Emerge che per le rate cadenti nel semestre dal dì 01.07.2008 al 31.12.2008 vi è una difformità tra i due tassi, essendo il tasso corrispettivo effettivamente applicato pari al 6,750%, mag- giore del tasso di interesse corrispettivo determinato contrattualmente, che è pari al 6,740%. È, a questo punto, possibile trarre, dalle elaborazioni con- dotte, le conseguenze delineate dal quesito posto dal Giudicante che, sul punto, fornisce la seguente direttiva: '… qualora dovessero emergere delle differenze fra tassi nominali e tassi effettivi applicati, applichi il CTU al rap- porto il tasso BOT …'. In esatto adempimento alle direttive impartite nel quesito, essendosi riscontrata una differenza fra i tassi nominali (contrattual- mente stabiliti) ed i tassi effettivamente applicati in corso di contratto, lo scrivente CTU ridetermina il piano di ammortamento del finanziamento og- getto di analisi applicando, in luogo dei tassi di interesse di cui al contratto di finanziamento, il tasso BOT, la cui serie storica, per il periodo di stretto interesse per il ricalcolo da condurre”, il consulente – e, quindi, il giudice di primo grado – ha riconosciuto un credito della nella mi- Controparte_1 sura di € 41.615,47 (v. elaborato depositato in data 23.10.2017 - pagg.
30 e 31).
Avverso tale ragione della statuizione impugnata la non ha svolto al- CP_3 cuna censura, o perlomeno la censura svolta non è conferente, come si è detto sopra.
9. Con riguardo al contratto di finanziamento n. 63540800 in data 12.3.2013 la rileva – come ha fatto nel giudizio di Parte_1 primo grado – che non si tratta un mutuo ipotecario, bensì un contratto di finanziamento (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado
22 di giudizio), e quindi deduce che i tassi pattuiti, ricondotti alla corretta cate- goria “altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese (dal 1° aprile 2010)” e pari nel primo trimestre 2013 al 17,65%, risultano tutti inferiori al tasso soglia vigente. E che, “Pertanto, quanto al rapporto di finanziamento, il CTU è in pieno errore dove opera il calcolo del tasso di mora sulla sola quota capitale della rata, perché – trattandosi di finanziamento concluso successi- vamente al 22.4.2000 – ad esso risulta perfettamente applicabile il dettato dell'art. 3 della nota Delibera CICR di pari data, che prevede il prodursi degli interessi di mora sull'intera rata (e non solo sulla quota capitale) ove contrat- tualmente previsto, come nel caso di specie”.
Inoltre, parte appellante deduce – sempre in relazione a tale contratto di finanziamento – che “Risulta, pertanto, del tutto falso ed erroneo l'assunto – preso a fondamento acritico della consulenza contabile in primo grado e della stessa sentenza di pedissequo recepimento della stessa – dell'assenza di pattuizione specifica delle condizioni e clausole contrattuali per tassi, com- missioni, valute, spese, peraltro sancite per atto pubblico e pattuite in epoca risalente appena all'anno 2003, in conformità con la normativa primaria e secondaria vigente in materia”.
Ancora una volta le censure svolte da parte appellante non sono conferenti rispetto alla ragione per cui il giudice di primo grado, condividendo e fa- cendo proprie le conclusioni del suo consulente, ha ritenuto illegittima l'ap- plicazione di tassi di interesse in relazione a tale rapporto, condannando l'odierna appellante alla restituzione.
Con riguardo a tale rapporto, infatti, il c.t.u. non si è limitato a ritenere usu- rario il tasso di interesse di mora applicato, come pure invero ha fatto, ma ha osservato che, quanto “al tasso di interesse di mora, si assiste ad una difformità, fra il tasso contrattualmente stabilito e quello effettivamente ap- plicato in ciascuno dei casi nei quali si è riscontrato il ritardato pagamento della rata rispetto alla scadenza prevista dal piano di rimborso, non esigua;
in particolare si assiste a maggiorazioni del tasso di mora effettivamente applicato rispetto a quello contrattualmente stabilito dell'ordine del 40% ed anche del 69%”, riportando in una tabella gli scostamenti riscontrati (v. ela- borato depositato in data 23.10.2017 – pag. 23). Conseguentemente, in ragione del quesito postogli dal giudice designato del Tribunale di Tivoli, in
23 base al quale “Qualora dovessero emergere delle differenze tra i tassi nomi- nali e i tassi effettivi, applichi il CTU al rapporto il tasso BOT”, il c.t.u. “In esatto adempimento alle direttive impartite nel quesito, essendosi riscon- trata una differenza fra i tassi nominali (contrattualmente stabiliti) ed i tassi effettivamente applicati in corso di contratto, lo scrivente CTU ridetermina il piano di ammortamento del finanziamento oggetto di analisi applicando, in luogo dei tassi di interesse di cui al contratto di finanziamento, il tasso BOT, la cui serie storica, per il periodo di stretto interesse”, pervenendo così a riconoscere a credito della in relazione a tale rapporto la Controparte_1 somma di € 7.488,79.
Anche in relazione a tale contratto di finanziamento, come già per i due con- tratti di mutuo da ultimo riportati, le censure svolte da parte appellante non sono conferenti rispetto alla ragione per cui il giudice di primo grado, con- dividendo e facendo proprie le conclusioni del suo consulente, ha ritenuto illegittima l'applicazione di tassi di interesse in relazione a tale rapporto, condannando l'odierna appellante alla restituzione.
10. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 268/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, Parte_4 in composizione monocratica, il 7.3.2019 e, in parziale riforma di questa decisione, deve essere revocata la condanna della Banca appellante a pagare alla l'importo di € 177.518,26 in relazione al conto cor- Controparte_1 rente n. n. 3022310/04, e di contro deve accertarsi che il saldo a quella data è pari a € 152.629,47 a debito della correntista.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado disposta, proprio perché comporta comunque un accertamento in favore della in misura pari alla condanna Controparte_1
24 erroneamente disposta, non incide sul parametro di valore in relazione a cui il giudice di primo grado ha operato la statuizione in ordine alle spese di lite di quel giudizio.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la Parte_1 risulta comunque complessivamente soccombente, seppure la soccombenza della stessa nel presente grado debba essere parametrata alla somma dei capi condannatori non incisi dalla presente decisione di appello (€ 127.570,58), in relazione a cui l'impugnazione proposta deve essere disat- tesa, e si liquida nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 268/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, in composizione mono- cratica, il 7.3.2019 e, per l'effetto, in riforma di tale decisione:
o revoca la condanna della a pagare alla Parte_1 [...] la somma di € 177.518,26 in relazione al conto corrente n. CP_6
3022310/04;
o accerta che il saldo del conto corrente n. 3022310/04 alla data del 31.12.2013 era pari a € 152.629,47 a debito della correntista CP_1
[...]
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 17.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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