TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 551 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio ROCCHINI e dall'avv. Pierluigi Parte_1
ALESSANDRINI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella PARENTE e dall'avv. Controparte_1
UG LA
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia INCLETOLLI
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione (in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma) depositato in data 6 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze di dall'1 gennaio 2012 Controparte_1 sino al 30 giugno 2016, data in cui si è dimesso per giusta, e ha chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la ditta
[...]
a far data dal 01/01/2012 al 30/06/2016 come precisato in narrativa, con l'inquadramento Controparte_1 al V° livello del CCNL settore Metalmeccanico Artigiano e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1 titolare dell'omonima ditta e dell'Officina Meccanica al pagamento al sig. della somma complessiva Parte_1 di €. 46.491,50 di cui all'allegato prospetto contabile che fa parte integrante del presente atto o in quella somma maggiore o minore che sarà di giustizia per i fatti e i titoli sopra esposti.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La somma dovuta deve essere maggiorata d'interessi e rivalutazione fino al soddisfo ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. ed art. 2099 c.c., nonché dell'art. 125 CCNL dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429
c.p.c. e fino all'integrale soddisfo.
- ordinare al sig. in qualità di rappresentante pro – tempore dell'omonima Ditta Controparte_1 individuale di regolarizzare, presso gli enti previdenziali, la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di lavoro dedotto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati Rocchini e
Alessandrini che si dichiarano antistatari».
1.1. si è costituito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1.2. Stante la domanda di condanna del convenuto al pagamento nei confronti di CP_2 dei contributi omessi, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 c.p.c. CP_2
L' si è costituito e ha chiesto di «in via principale respingere tutte le domande proposte da parte CP_2 ricorrente nei confronti di per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata, qualora dovesse essere dimostrato CP_2 in giudizio che ha omesso il pagamento di contributi previdenziali obbligatori dovuti Parte_2
CP_ all' condannare la al pagamento in favore dell della contribuzione Parte_2 CP_2 obbligatoria e delle conseguenti sanzioni di legge, nei limiti della prescrizione. Il tutto oltre sanzioni ed accessori di legge nella misura che sarà quantificata dall' . Con vittoria di spese». CP_2
2. Escussi i testi e concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso.
4. Deve allora ricordarsi che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di “dipendenza” e “direzione” indica che è
l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori. Grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver svolto una prestazione lavorativa costante, con l'obbligo di rispettare orari imposti dal convenuto e sottoposizione al suo potere direttivo e gerarchico. Il resistente ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha precisato che tra le parti è stato stipulato in data 10 ottobre 2014 un contratto di associazione in partecipazione durato sino al 6 luglio 2016 quando il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, precisando che il rapporto tra le parti si è svolto conformemente alle previsioni contrattuali.
6. Ebbene, in base all'istruttoria svolta non può ritenersi accertato l'assunto di parte ricorrente.
Infatti, le deposizioni testimoniali appaiono del tutto insufficienti al fine di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso.
Il teste ha dichiarato «conosco il ricorrente da una vita, lavoravo all'officina dove lavorava lui. Tes_1
All'officina di Abbiamo lavorato insieme nel 1997/1998, un paio d'anni. Non ho più lavorato in CP_3 seguito con il ricorrente. Il ricorrente ha continuato a lavorare presso l'officina, non so di preciso fino a quando. Credo ci abbia lavorato per una decina d'anni, forse quindici. Lo so perché io portavo la macchina presso l'officina. Ce la portavo quando c'era bisogno, una o due volte l'anno. Anche mia madre era cliente dell'officina. Quando andavo nell'officina c'era anche il resistente. Io lasciavo la macchina al ricorrente e me ne andavo, non ho visto nessuno dare direttive al ricorrente. Il ricorrente faceva il meccanico. A volte, se era una cosa veloce aspettavo e l'ho visto sistemare la macchina».
Il teste ha riferito «sono un amico e un cliente del resistente da una quarantina d'anni. Mi Tes_2 reco presso l'officina circa tre volte a settimana. Ho dei lavori lì intorno, mi fermo anche per prendere il caffè. Io faccio il giardiniere. A volte mi trattengo mezz'ora, a volta un'ora, a volte mi fermo anche a mangiare un panino. Conosco il ricorrente. Ci siamo incontrati anche lì in officina alcune volte. Che io sappia il ricorrente stava al reparto gomme.
L'ho visto alle gomme. A volte l'ho visto anche riparare le auto, ma non sempre. Non lo vedevo sempre quando passavo in officina, a volte sì a volte non c'era. Non saprei dire di preciso in che anni l'ho visto, circa quattro o cinque anni fa. Lo vedevo a mezzogiorno, le undici, le due. Non so se prendeva ordini, lo vedevo che faceva delle cose, non so se gli venissero dati ordini o indicazioni. Su tre volte a settimana che andavo lì lo vedevo una o due volte, non lo vedevo spesso».
Il teste ha dichiarato «conosco il ricorrente in quando siamo amici da parecchi anni. Testimone_3
L'ho conosciuto tramite il teste che è stato escusso in precedenza. Lo conosco da circa 30 anni. Il ricorrente Tes_4 lavorava dal resistente, lo so perché lo sono andato a trovare. Che io sappia ha lavorato dal resistente per tantissimi anni ma non ricordo bene le date. Io andavo abbastanza spesso a trovarlo, almeno una volta alla settimana passavo.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Passavo la mattina intorno alle 10 o il pomeriggio intorno alle 2.30/3. Il ricorrente smontava pezzi di macchine.
Non ho visto nessuno dargli direttive o dirgli cosa fare».
Il teste ha riferito «sono rappresentante per l'attrezzattura dell'officina meccanica, [il Testimone_5 resistente] è un mio cliente da circa 15 anni. Io frequento l'officina tutti i giovedì. Mi trattengo in officina circa 40 minuti o un'ora dipende dalle problematiche che ci sono in officina. Conosco il ricorrente in quanto l'ho visto qualche volta in officina e l'ho visto anche in altre officine. Io andavo il giovedì, qualche volta c'era qualche volta no. Suppongo facesse il meccanico. Quando l'ho visto lì stava lavorando come meccanico. Non so dire in che anni l'ho visto. Non ho mai visto nessuno dargli direttive».
Il teste ha dichiarato «conosco il resistente in quanto è il mio meccanico di Testimone_6 fiducia. Conosco il ricorrente, ogni tanto lo vedevo che lavorava presso l'officina. Io mi recavo in officina, portavo la colazione e me ne andavo, non lo vedevo spesso. Lo vedevo che stava lì non saprei dire cosa faceva. Non so se doveva chiedere permessi per assentarsi, né da chi prendesse direttive».
Il teste ha riferito «conosco il sig. in quanto siamo colleghi di un vecchio lavoro Tes_7 Parte_1 di diversi anni fa. Mi sono recato presso l'officina del sig. Una volta ho portato la macchina lì ad CP_1 aggiustare. Altre volte passavo e mi fermavo a salutare perché sapevo che c'era il ricorrente. Lì davanti passo spesso perché è di strada per il lavoro. Potevo passare una volta al mese una volta ogni due mesi. Il ricorrente stava lì, lavorava sulle macchine, usciva tutto sporco. Quando sono andato lì a riparare la macchina ho visto il sig.
[...]
e l'altro ragazzo, penso fosse il figlio, dargli direttive. Non so se doveva chiedere permessi per assentarsi. CP_1
Quando andavo lì usciva, non so se chiedeva permessi. In quell'occasione in cui ho portato la macchina ho fatto un cambio del motore, la macchina è stata ferma qualche giorno, minimo due o tre giorni».
Il teste ha dichiarato «conosco il resistente in quanto sono stato cliente della sua officina Testimone_8
e conosco lui e i figli, ho un rapporto di amicizia. Conosco il ricorrente, conosco meglio il fratello, con cui giocavo a calcio. Io abito a via Tre Denari, passo tutti i giorni davanti all'officina, accompagnavo mia figlia a scuola sul tragitto, mi è capitato di vederlo una volta. Abbiamo anche scambiato due chiacchiere. Ci passo davanti e non l'ho visto assiduamente. In quell'occasione era lì in officina, gli chiesi se lavorava lì e mi disse di no che si appoggiava lì per fare dei lavori. Mi è capitato di portare la macchina presso l'officina e non ho visto il ricorrente nell'officina».
Nessun ulteriore elemento ha aggiunto il teste che ha frequentato l'officina Testimone_9 solo due volte.
Valutando il materiale probatorio acquisito, non può che rilevarsi la mancanza di prova circa la sussistenza degli indici della subordinazione, non essendo emersa la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo e gerarchico del convenuto. E invero insufficiente in tal senso appare la sola deposizione del teste il quale ha dichiarato di aver visto il resistente dare direttive al Tes_7 ricorrente, rilevato che il teste ha dichiarato di passare presso l'officina saltuariamente, una volta al
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mese o ogni due. Analogamente non vi è prova dell'obbligo di rispettare orari dallo stesso imposti, così come non è emersa con certezza la presenza costante e regolare del ricorrente presso l'officina del resistente, non avendo i testi circostanziato in modo puntuale gli anni in cui hanno visto il ricorrente impegnato presso l'officina e avendo gli stessi dichiarato di frequentare l'officina in maniera del tutto saltuario.
7. Il ricorso non può pertanto che essere rigettato.
8. Le spese di lite tra il ricorrente e seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del
2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro
26.000,00 e euro 52.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e CP_2
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in complessivi €4.240,00, di cui €3.688,00 a titolo di Controparte_1 compensi ed €552,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA;
3. - compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
SA LO
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 551 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio ROCCHINI e dall'avv. Pierluigi Parte_1
ALESSANDRINI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella PARENTE e dall'avv. Controparte_1
UG LA
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia INCLETOLLI
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione (in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma) depositato in data 6 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze di dall'1 gennaio 2012 Controparte_1 sino al 30 giugno 2016, data in cui si è dimesso per giusta, e ha chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la ditta
[...]
a far data dal 01/01/2012 al 30/06/2016 come precisato in narrativa, con l'inquadramento Controparte_1 al V° livello del CCNL settore Metalmeccanico Artigiano e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1 titolare dell'omonima ditta e dell'Officina Meccanica al pagamento al sig. della somma complessiva Parte_1 di €. 46.491,50 di cui all'allegato prospetto contabile che fa parte integrante del presente atto o in quella somma maggiore o minore che sarà di giustizia per i fatti e i titoli sopra esposti.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La somma dovuta deve essere maggiorata d'interessi e rivalutazione fino al soddisfo ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. ed art. 2099 c.c., nonché dell'art. 125 CCNL dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429
c.p.c. e fino all'integrale soddisfo.
- ordinare al sig. in qualità di rappresentante pro – tempore dell'omonima Ditta Controparte_1 individuale di regolarizzare, presso gli enti previdenziali, la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di lavoro dedotto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati Rocchini e
Alessandrini che si dichiarano antistatari».
1.1. si è costituito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1.2. Stante la domanda di condanna del convenuto al pagamento nei confronti di CP_2 dei contributi omessi, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 c.p.c. CP_2
L' si è costituito e ha chiesto di «in via principale respingere tutte le domande proposte da parte CP_2 ricorrente nei confronti di per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata, qualora dovesse essere dimostrato CP_2 in giudizio che ha omesso il pagamento di contributi previdenziali obbligatori dovuti Parte_2
CP_ all' condannare la al pagamento in favore dell della contribuzione Parte_2 CP_2 obbligatoria e delle conseguenti sanzioni di legge, nei limiti della prescrizione. Il tutto oltre sanzioni ed accessori di legge nella misura che sarà quantificata dall' . Con vittoria di spese». CP_2
2. Escussi i testi e concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso.
4. Deve allora ricordarsi che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di “dipendenza” e “direzione” indica che è
l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori. Grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver svolto una prestazione lavorativa costante, con l'obbligo di rispettare orari imposti dal convenuto e sottoposizione al suo potere direttivo e gerarchico. Il resistente ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha precisato che tra le parti è stato stipulato in data 10 ottobre 2014 un contratto di associazione in partecipazione durato sino al 6 luglio 2016 quando il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, precisando che il rapporto tra le parti si è svolto conformemente alle previsioni contrattuali.
6. Ebbene, in base all'istruttoria svolta non può ritenersi accertato l'assunto di parte ricorrente.
Infatti, le deposizioni testimoniali appaiono del tutto insufficienti al fine di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso.
Il teste ha dichiarato «conosco il ricorrente da una vita, lavoravo all'officina dove lavorava lui. Tes_1
All'officina di Abbiamo lavorato insieme nel 1997/1998, un paio d'anni. Non ho più lavorato in CP_3 seguito con il ricorrente. Il ricorrente ha continuato a lavorare presso l'officina, non so di preciso fino a quando. Credo ci abbia lavorato per una decina d'anni, forse quindici. Lo so perché io portavo la macchina presso l'officina. Ce la portavo quando c'era bisogno, una o due volte l'anno. Anche mia madre era cliente dell'officina. Quando andavo nell'officina c'era anche il resistente. Io lasciavo la macchina al ricorrente e me ne andavo, non ho visto nessuno dare direttive al ricorrente. Il ricorrente faceva il meccanico. A volte, se era una cosa veloce aspettavo e l'ho visto sistemare la macchina».
Il teste ha riferito «sono un amico e un cliente del resistente da una quarantina d'anni. Mi Tes_2 reco presso l'officina circa tre volte a settimana. Ho dei lavori lì intorno, mi fermo anche per prendere il caffè. Io faccio il giardiniere. A volte mi trattengo mezz'ora, a volta un'ora, a volte mi fermo anche a mangiare un panino. Conosco il ricorrente. Ci siamo incontrati anche lì in officina alcune volte. Che io sappia il ricorrente stava al reparto gomme.
L'ho visto alle gomme. A volte l'ho visto anche riparare le auto, ma non sempre. Non lo vedevo sempre quando passavo in officina, a volte sì a volte non c'era. Non saprei dire di preciso in che anni l'ho visto, circa quattro o cinque anni fa. Lo vedevo a mezzogiorno, le undici, le due. Non so se prendeva ordini, lo vedevo che faceva delle cose, non so se gli venissero dati ordini o indicazioni. Su tre volte a settimana che andavo lì lo vedevo una o due volte, non lo vedevo spesso».
Il teste ha dichiarato «conosco il ricorrente in quando siamo amici da parecchi anni. Testimone_3
L'ho conosciuto tramite il teste che è stato escusso in precedenza. Lo conosco da circa 30 anni. Il ricorrente Tes_4 lavorava dal resistente, lo so perché lo sono andato a trovare. Che io sappia ha lavorato dal resistente per tantissimi anni ma non ricordo bene le date. Io andavo abbastanza spesso a trovarlo, almeno una volta alla settimana passavo.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Passavo la mattina intorno alle 10 o il pomeriggio intorno alle 2.30/3. Il ricorrente smontava pezzi di macchine.
Non ho visto nessuno dargli direttive o dirgli cosa fare».
Il teste ha riferito «sono rappresentante per l'attrezzattura dell'officina meccanica, [il Testimone_5 resistente] è un mio cliente da circa 15 anni. Io frequento l'officina tutti i giovedì. Mi trattengo in officina circa 40 minuti o un'ora dipende dalle problematiche che ci sono in officina. Conosco il ricorrente in quanto l'ho visto qualche volta in officina e l'ho visto anche in altre officine. Io andavo il giovedì, qualche volta c'era qualche volta no. Suppongo facesse il meccanico. Quando l'ho visto lì stava lavorando come meccanico. Non so dire in che anni l'ho visto. Non ho mai visto nessuno dargli direttive».
Il teste ha dichiarato «conosco il resistente in quanto è il mio meccanico di Testimone_6 fiducia. Conosco il ricorrente, ogni tanto lo vedevo che lavorava presso l'officina. Io mi recavo in officina, portavo la colazione e me ne andavo, non lo vedevo spesso. Lo vedevo che stava lì non saprei dire cosa faceva. Non so se doveva chiedere permessi per assentarsi, né da chi prendesse direttive».
Il teste ha riferito «conosco il sig. in quanto siamo colleghi di un vecchio lavoro Tes_7 Parte_1 di diversi anni fa. Mi sono recato presso l'officina del sig. Una volta ho portato la macchina lì ad CP_1 aggiustare. Altre volte passavo e mi fermavo a salutare perché sapevo che c'era il ricorrente. Lì davanti passo spesso perché è di strada per il lavoro. Potevo passare una volta al mese una volta ogni due mesi. Il ricorrente stava lì, lavorava sulle macchine, usciva tutto sporco. Quando sono andato lì a riparare la macchina ho visto il sig.
[...]
e l'altro ragazzo, penso fosse il figlio, dargli direttive. Non so se doveva chiedere permessi per assentarsi. CP_1
Quando andavo lì usciva, non so se chiedeva permessi. In quell'occasione in cui ho portato la macchina ho fatto un cambio del motore, la macchina è stata ferma qualche giorno, minimo due o tre giorni».
Il teste ha dichiarato «conosco il resistente in quanto sono stato cliente della sua officina Testimone_8
e conosco lui e i figli, ho un rapporto di amicizia. Conosco il ricorrente, conosco meglio il fratello, con cui giocavo a calcio. Io abito a via Tre Denari, passo tutti i giorni davanti all'officina, accompagnavo mia figlia a scuola sul tragitto, mi è capitato di vederlo una volta. Abbiamo anche scambiato due chiacchiere. Ci passo davanti e non l'ho visto assiduamente. In quell'occasione era lì in officina, gli chiesi se lavorava lì e mi disse di no che si appoggiava lì per fare dei lavori. Mi è capitato di portare la macchina presso l'officina e non ho visto il ricorrente nell'officina».
Nessun ulteriore elemento ha aggiunto il teste che ha frequentato l'officina Testimone_9 solo due volte.
Valutando il materiale probatorio acquisito, non può che rilevarsi la mancanza di prova circa la sussistenza degli indici della subordinazione, non essendo emersa la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo e gerarchico del convenuto. E invero insufficiente in tal senso appare la sola deposizione del teste il quale ha dichiarato di aver visto il resistente dare direttive al Tes_7 ricorrente, rilevato che il teste ha dichiarato di passare presso l'officina saltuariamente, una volta al
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mese o ogni due. Analogamente non vi è prova dell'obbligo di rispettare orari dallo stesso imposti, così come non è emersa con certezza la presenza costante e regolare del ricorrente presso l'officina del resistente, non avendo i testi circostanziato in modo puntuale gli anni in cui hanno visto il ricorrente impegnato presso l'officina e avendo gli stessi dichiarato di frequentare l'officina in maniera del tutto saltuario.
7. Il ricorso non può pertanto che essere rigettato.
8. Le spese di lite tra il ricorrente e seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del
2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro
26.000,00 e euro 52.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e CP_2
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in complessivi €4.240,00, di cui €3.688,00 a titolo di Controparte_1 compensi ed €552,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA;
3. - compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
SA LO
5 di 5