Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AS TI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Lapo Barontini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia TI e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
CC Vecchione, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento
- nei limiti dei profili evidenziati nella Sezione in Diritto, della Delibera 2 agosto 2022, prot. n. 386/2022/R/gas, recante “ Introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in - out ”, pubblicata il 4 agosto 2022, unitamente all'Allegato A, recante “ Istruzioni operative ” e a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa la Delibera prot. n. 72/2018/R/GAS e i documenti posti in consultazione, ossia il documento prot. n. 590/2017/R/gas, il documento prot. n. 250/2021/R/gas, il documento prot. n. 263/2021/R/com, il documento prot. n. 357/2021/R/com.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AS TI s.p.a. il 12/01/2024:
per l'annullamento
nei limiti dei profili evidenziati nella Sezione in Diritto, della Delibera 31 ottobre 2023, prot. n. 494/2023/R/gas, recante “ Modifiche e integrazioni alle disposizioni in tema di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in – out ”, pubblicata il 2 novembre 2023 (doc. n. 8), e a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa il documento per la consultazione prot. n. 573/2023/R/gas, pubblicato il 6 dicembre 2023 (doc. n. 9) e la Deliberazionedel 4 aprile 2023, prot. n. 139/2023/R/gas, recante “ Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027) ” (doc. n. 10);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AS TI s.p.a. il 31/10/2024 :
per l’annullamento
nei limiti dei profili evidenziati nella Sezione in Diritto, della Delibera 23 luglio 2024 n. 303/2024/R/gas, recante “ entrata in vigore del meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out ” (doc. n. 11);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AS TI s.p.a. il 22/04/2025:
per l’annullamento
nei limiti dei profili evidenziati nella Sezione in Diritto, della Delibera del 4 febbraio 2025 n. 28/2025/R/gas, pubblicata il 5 febbraio 2025, recante “ Ulteriori disposizioni in merito al meccanismo di responsabilizzazione, di cui alla Deliberazionedell'Autorità 386/2022/R/gas ” (doc. n. 12);
- della Delibera del 26 marzo 2025 n. 111/2025/R/gas, pubblicata il 27 marzo 2025, recante “ Approvazione di modifiche alla Deliberazione386/2022/R/gas, inerenti alle modalità di attribuzione dell’eventuale penale relativa al delta IO nel caso di avvicendamento tra imprese di distribuzione gas a seguito di gara, a parziale riforma della Deliberazione28/2025/R/gas ” (doc. n. 13);
- per quanto occorrer possa, del documento per la consultazione 573/2023/R/gas (doc. n.14).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia TI e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, AS TI s.p.a. (d’ora in poi solo AS), è il principale operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale.
2.Con il ricorso introduttivo in epigrafe, AS ha impugnato la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia TI e Ambiente – ARERA 386/2022/R/GAS del 2 agosto 2022, avente per oggetto “ Introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta IN-OUT ” (c.d. delta IO).
3. L’impugnata deliberazione, in sintesi, ha:
a) istituito un meccanismo semplificato per la responsabilizzazione delle imprese distributrici con l’obiettivo di minimizzare la differenza tra i quantitativi di gas immessi al city gate e quelli prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (Art. 2.1);
b) definito la penalità da applicare all’impresa di distribuzione ove i valori del delta IO dei city gate si discostino in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di city gate cui appartengono (Art. 3.1);
c) indicato le modalità di calcolo della penalità (Art. 3.2);
d) introdotto un modello parametrico per individuare i livelli di performance richiesti ai distributori nella gestione del delta, obblighi di comunicazione delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti e obblighi di recupero del valore del gas intraprendendo le azioni necessarie (artt. 4 e 5).
4. Contro la suddetta deliberazione AS ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995, dell’art. 3 della Legge n. 689 del 1981 e dell’art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice Civile. Violazione del principio di certezza del diritto, di irretroattività della legge, di legalità e di legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, approvato con Delibera ARERA n. 243 del 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e contraddittorietà : la società ricorrente contesta la deliberazione nella parte in cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo di responsabilizzazione, considera “quale primo triennio di riferimento” il 2020 – 2022, e quindi valuterebbe le performance passate, su cui i gestori della rete di distribuzione, in larga parte, non potrebbero più intervenire (art. 8.6), sicché la deliberazione avrebbe illegittimamente introdotto un meccanismo di natura sanzionatoria, punendo i distributori per condotte che, nel momento in cui sono state poste in essere, non erano in alcun modo regolate da provvedimenti/procedure specifiche, né soggette a benchmark di riferimento, tutto ciò in violazione del principio di irretroattività che governa il diritto punitivo;
II) Violazione e falsa applicazione Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza : la ricorrente sostiene che il sistema in questione si fonderebbe su un presupposto errato: sull’assunto che il delta in-out sarebbe causato esclusivamente dalle modalità con cui i distributori gestiscono le reti di propria competenza e, quindi, possa essere ridotto solo aumentando i relativi livelli di performance , mentre in realtà – a suo dire - i prelievi fraudolenti e le perdite localizzate sarebbero determinati da fattori esterni, difficilmente prevenibili e arginabili dai distributori;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995 e dell’art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza: secondo la società ricorrente sussisterebbe una differenza irragionevole e non giustificata rispetto al meccanismo analogo previsto per la rete di trasporto, il quale prevede la combinazione di premi e penalità, sicché la deliberazione in esame sarebbe priva di un adeguato supporto motivazionale e in contrasto con il documento di consultazione, il quale proponeva un meccanismo di responsabilizzazione che, sulla base dei modelli ordinariamente diffusi nel settore, avrebbe previsto sanzioni per i distributori considerati inefficienti e premi per quelli efficienti;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza : con tale motivo, riferito agli impianti di distribuzione interconnessi o di porzioni di impianto gestite da più distributori, la società ricorrente contesta il criterio numerico di riparto della penale (art. 6.2), basato sul numero di PDR serviti, tra l’impresa che gestisce il maggior numero di punti di consegna (impresa di riferimento) e le altre imprese (imprese sottese), senza prendere in considerazione le effettive performance di ciascun distributore, sicché andrebbe a penalizzare indiscriminatamente tutte le imprese che partecipano all’impianto, comprese quelle più efficienti o che comunque concorrono in modo minore alla determinazione del delta;
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, incompetenza, contraddittorietà, violazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità: la società ricorrente lamenta la gravosità degli oneri che la deliberazione avrebbe posto in capo ai distributori, obbligandoli a reprimere e a perseguire giudizialmente gli illeciti commessi da terzi, in sostituzione degli organi e delle Autorità a ciò appositamente preposte. Inoltre, AS, oltre a mettere in dubbio la propria legittimazione ad agire per il recupero del valore oggetto di prelievo fraudolento quale soggetto realmente danneggiato dal reato di furto, si duole dell’aggravio gestionale ed economico di tale incombenza, atteso che l’art. 5.5. avrebbe previsto la possibilità di trattenere soltanto una parte di quanto recuperato.
5. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 494 del 31 ottobre 2023, con la quale l’Autorità ha apportato “ Modifiche e integrazioni alle disposizioni in tema di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out ” contenute nella precedente deliberazione n. 386 del 2 agosto 2022, impugnata con il ricorso introduttivo.
6. In particolare, la deliberazione n. 494/2023 ha apportato le seguenti modifiche alla deliberazione n. 396:
a) all’articolo 3, comma 3.2, le parole “ dove α è, in linea con la regolazione del GNC contenuta all’Articolo 30bis della RTTG, pari a 3,33 €/MWh ” sono sostituite con le parole “ dove α è pari alla media dei valori previsti dalla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale ai fini del t conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e Gas Non Contabilizzato (GNC) per ciascun anno di competenza contenuto nel triennio di riferimento. ”;
b) all’articolo 4, il comma 4.3 è sostituito dal seguente:
“ 4.3 Entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti fisici definitivi delle sessioni di aggiustamento effettuate nell’anno t il Responsabile del bilanciamento pubblica sul proprio sito internet, in una sezione facilmente identificabile, i valori dei γ̅, di 𝛾𝑎𝑚𝑚−e𝛾𝑎𝑚𝑚+di cui alle Istruzioni Operative contenute all’Allegato A al presente provvedimento calcolati per i periodi di stima compresi tra l’anno t-10 e l’anno t-1 e i relativi valori di ∆𝑎𝑚𝑚𝐼𝑂−e ∆𝑎𝑚𝑚𝐼𝑂+. A tal fine, le altre imprese di trasporto sono tenute a trasmettere al Responsabile del bilanciamento tutte le informazioni necessarie secondo modalità e tempistiche da quest’ultimo definite .”;
c) all’articolo 5, comma 5.3, le parole “ all’anno di competenza dei prelievi ” sono sostituite con le parole “ all’ultimo triennio che comprende l’anno di competenza dei prelievi ”;
d) sempre all’articolo 5, comma 5.3, la parola “ restituire ” è sostituita con la parola “ regolare ”;
e) all’articolo 8, il comma 8.6 è soppresso .
7. Con tale primo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente, oltre a riproporre, con gli opportuni adattamenti, i cinque motivi dedotti nel ricorso introduttivo avverso la deliberazione n. 386 del 2022, ha dedotto autonomi motivi avverso la deliberazione n. 494 per:
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995 e dell’art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità : con tale motivo (indicato come VI), la società ricorrente sostiene che la nuova previsione contenuta nella deliberazione n. 494, che stabilisce di adeguare automaticamente il parametro α al valore previsto per il settore del trasporto del gas naturale, sarebbe del tutto priva di qualsiasi ragionevolezza, dal momento che l’Autorità non espliciterebbe le ragioni poste a fondamento della propria decisione;
8. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha poi impugnato la deliberazione n. 303 del 23 luglio 2024, che ha parzialmente modificato la precedente deliberazione n. 494 e nel merito il relativo art. 2. In particolare, con la nuova deliberazione n. 303/2024, è stato confermato che il Responsabile del Bilanciamento procederà a calcolare la “ penalita P [...] considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 ” e come secondo triennio di riferimento “ quello costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023 ”; pertanto, l’unica differenza rispetto a quanto previsto dalle deliberazioni n. 386 del 2022 e n. 494 del 2023 sarebbe che - per svolgere tale calcolo - il RdB dovrà attendere i dati del delta in – out relativi al triennio 2020 - 2022 risultanti dalla sessione di aggiustamento del 2025 e non da quella del 2024: “ l’RdB procede al calcolo della penalità P di cui al comma 3.2 della Deliberazione dell’Autorità 386/2022/R/gas in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2025 ”.
9. Contro il suddetto atto la società ricorrente ha riproposto i motivi del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, con gli opportuni adattamenti.
10. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione n. 28 del 4 febbraio 2025, avente ad oggetto “ Ulteriori disposizioni in merito al meccanismo di responsabilizzazione, di cui alla deliberazione dell’autorità 386/2022/r/gas ”, laddove modifica il comma 2 dell’art. 6 della deliberazione n. 386 del 2022, disciplina il comma 8- bis dell’art. 8 della deliberazione n. 386 del 2022 e conferma la disciplina complessiva in materia di delta in/out prevista dalla deliberazione n. 386 del 2022; b) la deliberazione n. 111 del 15 marzo 2025, avente ad oggetto “ Approvazione di modifiche alla deliberazione dell’autorità 386/2022/r/gas, inerenti alle modalità di attribuzione dell’eventuale penale relativa al delta IO nel caso di avvicendamento tra imprese di distribuzione gas a seguito di gara, a parziale riforma della Deliberazione28/2025/r/gas ”, nella parte in cui conferma la disciplina complessiva introdotta in materia di delta in/out dalla deliberazione n. 386 del 2022.
11. Con tale ultimo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha riproposto, con alcuni necessari adattamenti, nella Sezione n. 1 della parte in Diritto, tutti i motivi originariamente dedotti avverso la deliberazione n. 386 del 2022, nella Sezione n. 2 della parte in Diritto, i motivi autonomi sollevati avverso la deliberazione n. 494 del 2022 e nella Sezione n. 3 della parte di Diritto, i motivi autonomi di impugnazione relativi alla deliberazione n. 28 del 2025.
11.1 - In particolare, la società ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione n. 28 del 2025 per i seguenti motivi:
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza ;
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, commi 2, 5, 12, 14 e 20, e dell’art. 3 della Legge n. 481 del 1995. Violazione e falsa applicazione delle Delibere 434/2017/R/gas e 72/2018/R/gas. Eccesso di potere per violazione di autolimiti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza .
12. Si è costituita in giudizio l’Autorità per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie, con le quali ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione
dell’asserita natura regolamentare delle deliberazioni impugnate; nel merito, ha chiesto la reiezione dei ricorsi perché infondati.
13. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
14. L’eccezione di inammissibilità è fondata e va pertanto accolta.
14.1 - Preliminarmente il Collegio osserva che la questione posta all'esame dell’odierno contenzioso attiene alla legittimità della deliberazione n. 368/2022, successivamente confermata e modificata dalle deliberazioni n. 494/2023 e n. 28/2025 impugnate con i ricorsi per motivi aggiunti, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Arera) ha introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta In-Out nell’ambito del sistema tariffario, con particolare riferimento al costo che il valore del citato delta comporta per il sistema.
14.2 - Oggetto del ricorso introduttivo, e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, è dunque un atto di natura regolamentare pubblicato nel 2022 e più volte modificato, con il quale l’Autorità ha esercitato il suo potere regolatorio, che ha una puntuale base normativa nell'art. 2, comma 12, lett. e), L. n. 481/1995, che prevede che l’Autorità “ e) stabilisce ….. le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio " e tra questi oneri impropri l’Autorità ha evidentemente considerato i costi del delta in-out causati da situazioni di macroscopiche inefficienze nella distribuzione del gas.
14.3 - Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, le deliberazioni impugnate non sono provvedimenti di natura sanzionatoria per le seguenti, principali, ragioni: a) manca il presupposto per l’adozione della sanzione: l’aver commesso un illecito amministrativo; b) non sono atti recettizi (art. 21 bis L. 241/90); c) non sono rivolti verso destinatari in essi specificamente identificati; d) non hanno un carattere sostanzialmente penale; e) il termine “ penalità ” è utilizzato in senso atecnico in quanto la deliberazione n. 28/2025/R/gas precisa che “ nonostante il termine impiegato, la penalità prevista
dalla deliberazione 386/2022/R/gas costituisce un istituto tariffario volto a riproporzionare la remunerazione derivante dai corrispettivi tariffari a fronte di livelli negativi di performance tali da evidenziare una macroscopica disfunzione dell’impresa nella prestazione del servizio ” (pag. 5).
14.4 - Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza, richiamata anche dall’Autorità, e seguita costantemente da questa Sezione, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, trova applicazione la regola generale secondo cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi, lesione che non può mai discendere da un pregiudizio soltanto futuro ed eventuale (Consiglio di Stato sez. IV, 22 agosto 2024, n.7211; Consiglio di Stato sez. V, 28 maggio 2024, n.4745; Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2024, n.7341; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 23 luglio 2020, n. 2020, p. 11.4).
14.5 - Come precisato da questa Sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 31 dicembre 2024, n. 3817, p. 2), in caso di atto regolatorio, l’interesse a ricorrere muove dall’atto applicativo, i termini decadenziali di quest’ultimo valgono anche per l’atto regolamentare (giurisprudenza costante) .
14.6 - Nel processo amministrativo, per giurisprudenza costante, l’interesse a ricorrere deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente in quanto titolare di una posizione differenziata e qualificata, e non dissolversi nel generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 9 agosto 2021, n. 5732, Consiglio di Stato sez. IV, 24 aprile 2025, n.3534; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n.11401).
14.7 – Applicando gli enunciati principi al caso di specie, mancando i predicati dell’attualità e della concretezza della lesione lamentata dalla società ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo.
14.8 - Tale conclusione è chiaramente avvalorata dalle affermazioni della stessa parte ricorrente, la quale, censurando l’operato dell’Autorità, ha affermato che “ attualmente non sono state ancora rese note le performance ritenute ammissibili e che, pertanto, i distributori non sono neanche in grado di sapere se rientrino o meno nella classificazione di “operatori inefficienti” come tali sanzionabili ” (pag.6 ric.), e ancora aggiunge che “ Sul punto, occorre innanzitutto precisare che, in realtà, la regolazione attualmente vigente non prevede alcun livello di performance, tantomeno specifico, in materia di gestione del delta in-out da parte dei distributori……….D’altronde, come anticipato, soltanto con la delibera qui impugnata è stato introdotto, per la prima volta, un modello parametrico per individuare i livelli di performance richiesti ai distributori nella gestione del delta (artt. 4 e 5). Ciò, peraltro, e contraddittoriamente confermato dalla stessa Autorità, laddove afferma che il meccanismo “si basa su calcoli ancora da effettuare”.
Occorre, poi, evidenziare come i suddetti livelli di performance risultino tuttora ignoti in quanto il Responsabile del bilanciamento non ha ancora comunicato ai distributori quali siano i” valori di riferimento ammissibili minimo e massimo” di delta in-out ” (pag. 8 e 9 ric. introduttivo).
Infine, si osserva che la deliberazione n. 303/2024 prevede che “ l’RdB procede al calcolo della penalità P di cui al comma 3.2 della Deliberazione dell’Autorità 386/2022/R/gas in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2025 ”, sicché il calcolo delle penalità avverrà nella sessione di aggiustamento pluriennale 2025.
14.9 – Ciò detto, è evidente che nel caso di specie non sussiste l’interesse al ricorso, condizione dell’azione, paventando la società ricorrente una lesione della sua sfera giuridica in termini potenziali e non attuali, ipotetici e non reali.
15. Fermo restando quanto sopra esposto, il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sono comunque infondati.
15.1 - Infondato è il primo motivo del ricorso introduttivo, ripetuto – con i dovuti aggiustamenti - nei successivi ricorsi per motivi aggiunti.
15.2 – Sulla retroattività degli atti regolatori, come ricordato dall’Autorità, questo T.A.R. ha affermato che “ 13.2. Partendo da principi di portata generale deve osservarsi come, secondo un consolidato orientamento del Giudice di legittimità costituzionale, “al legislatore [così come, secondo il Collegio, all’Autorità deputata alla regolazione] non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata…….. 13.3. Non ritiene ex se preclusa l’introduzione di una regola con portata retroattiva neppure la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui simile possibilità deve, al contrario, ritenersi consentita qualora lo impongano “imperative ragioni di interesse generale” e purché l’intervento sia ragionevole e non incompatibile con le previsioni di cui all’articolo 6, par. 1, della C.E.D.U. e di cui all’articolo 1, numero 1, del Protocollo addizionale alla C.E.D.U. (per cui “l'interferenza del Legislatore sulla “res” controversa è assimilato ad illegittima ingerenza nella situazione proprietaria, intesa in senso lato, con riferimento al bene controverso; cfr., Corte di Cassazione, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990) in relazione al duplice parametro della “prevedibilità” dell’iniziativa legislativa e dell’ “abuso del processo” (cfr. Corte E.D.U., Sez. II, sentenza 20 dicembre 2016, in ric. n. 58630/11, Ljaskaj c. Croazia)……. 13.4. I principi affermati valgono, come anticipato, anche per l’attività di regolazione che il legislatore conferisce all’Autorità il cui intervento in un mercato come quello del gas naturale non può ritenersi ex se precluso solo in ragione dell’incidenza degli effetti delle deliberazioni su situazioni antecedenti all’emanazione delle stesse. Al contrario, la vicenda all’attenzione del Collegio appare sintomatica della necessità di assicurare e preservare un potere di regolazione che possa rimediare ad eventuali distorsioni che si registrino in un determinato settore. Intervento che tutela non soltanto il generale e preminente equilibrio del sistema ma anche le situazioni soggettive concrete dei soggetti variamente coinvolti in tale mercato dovendosi rinvenire tra le funzioni della regolazione, come notato da autorevole dottrina, quella di assicurare parità delle
armi tra tutti gli operanti di un mercato allestendo, eliminando o rivedendo regole giuridiche al fine di evitare situazioni inique rispetto alle attività svolte da taluna/e delle categorie di soggetti parte della complessa compagine del sistema e del mercato in esame… ” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23 dicembre 2019, n. 2727, confermata dal Consiglio di Stato, sez, VI; 20 marzo 2022, n. 2260).
15. 3 – Va inoltre rilevato che, il principio di irretroattività che, come noto, ha rango costituzionale in materia penale (art. 25 Cost.) e oggi anche con riguardo al diritto amministrativo sanzionatorio, non trova applicazione nel caso di specie dal momento che le deliberazioni impugnate – per le ragioni esposte nei parr. 14.2 e 14.3 – non hanno natura sanzionatoria.
16. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, riproposto nei ricorsi per motivi aggiunti, dal momento che risulta dalla documentazione versata in atti che l’Autorità ha affermato che “ alcune componenti del delta IO possono essere ridotte soltanto dalle imprese di distribuzione, ad esempio attraverso la manutenzione ed il controllo della rete nonché con l’utilizzo di accurati strumenti di meter reading ” (pag. 7 documento per la consultazione n. 357 del 2021) e ciò basta ad escludere che l’Autorità abbia considerato la modalità di gestione della rete quale causa esclusiva della formazione del delta IO, dove parla di “ alcune componenti del delta ”; l’Autorità ha poi puntualizzato che il meccanismo di responsabilizzazione prevede la “penale” (in senso atecnico) solo nei casi di livelli di delta in-out sintomatici di macroscopica inefficienza, ossia in cui i valori “ si scostano in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di city gate cui appartengono ”, sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non rientrano nel campo di applicazione dell’impugnata deliberazione gli eventi fisiologici.
17. Infondato è il terzo motivo di ricorso, ripreso nei motivi aggiunti, con il quale sostiene l’illegittimità delle deliberazioni in ragione della mancata previsione delle premialità per le imprese più efficienti, premialità che sarebbero state riconosciute con il documento di consultazione analogamente a quanto previsto per le reti di trasporto.
17.1 – Innanzitutto, l’Autorità ha rappresentato che le premialità si avranno con l’adozione del più compiuto modello parametrico che premia l’operatore più efficiente della media. Diversamente, il modello semplificato è volto a responsabilizzare il gestore a fronte di macroscopiche inefficienze.
17.2 - Sul tema della corrispondenza tra il documento di consultazione e la decisione finale dell’Autorità, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “ In linea generale, ….. che l'amministrazione non abbia l'obbligo di rendere una formale, analitica confutazione in merito di ogni argomento ivi esposto, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, un'esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8150; Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 9848)…….Con specifico riguardo agli atti di regolazione da parte delle Autorità indipendenti, la giurisprudenza, pur ritenendo, che le garanzie procedimentali attraverso la consultazione degli interessati siano particolarmente rilevanti in relazione alla mancanza in capo alle Autorità del collegamento del potere pubblico con i soggetti politici, legittimati dai principi della democrazia rappresentativa, (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2827), afferma che le Autorità di regolazione, devono dare atto nella motivazione degli apporti partecipativi, ma non devono esaminare singolarmente ogni osservazione pervenuta, in quanto è proprio del potere regolatorio il contemperamento degli interessi in gioco, nel caso di specie, nella predisposizione tariffaria, tra soggetti gestori e utenti del servizio interessi, dei quali l'Autorità deve comporre una sintesi anche sul piano partecipativo e motivazionale, essendo escluso quindi un onere di specifica confutazione degli apporti partecipativi degli interessati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2111) ” (Consiglio di Stato sez. II, 24/03/2025, n.2421).
17.3 - Non si rileva neppure la dedotta disparità di trattamento rispetto alle reti di trasporto, avendo queste ultime caratteristiche diverse da una rete di distribuzione, che incidono sulle relative (diverse) modalità di gestione.
18. Infondato è il quarto motivo di ricorso, sempre riproposto nei motivi aggiunti (numerato come VII motivo nel ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 aprile 2025), controparte censura l’art. 6.2
della Deliberazione n. 386/2022, contenente la disciplina relativa alla ripartizione della penale tra le imprese sottese.
18.1 - Occorre evidenziare che la Deliberazione n. 28/2025 ha sostituito l’art. 6.2 della deliberazione n. 386/2022/R/gas, sicché tale motivo è improcedibile per carenza d’interesse per il ricorso introduttivo e per il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
19. Va dunque esaminato il settimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente ha impugnato le deliberazioni n. 28 e 111 del 2025.
19.1 - Il motivo è infondato.
19.2 - Emerge dal raffronto delle due versioni dell’art. 6.2 che, in presenza di imprese di distribuzione sottese, viene mantenuto il criterio principale della ripartizione in base alla misura di interconnessione e sostituito quello sussidiario, dalla ripartizione in base al numero dei PDR alla ripartizione in base ai volumi di competenza di ciascuna impresa di distribuzione, così da generare una penalizzazione coerente con l’effettiva performance dell’impresa di distribuzione. Quanto ai temuti comportamenti opportunistici delle imprese inefficienti, la ricorrente potrà tutelarsi ricorrendo al criterio sussidiario qualora ritenga di non prestare il proprio assenso all’utilizzo della misura di interconnessione.
20. Con il quinto motivo di ricorso, riproposto nei motivi aggiunti, controparte censura l’articolo 5 della delibera 386/2022/R/gas che, a suo dire, avrebbe previsto oneri gravosi, sproporzionati rispetto al ruolo dell’impresa di distribuzione.
20.1 - La censura non può essere condivisa.
20.2 - Come chiarito dall’Autorità, i volumi relativi alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti comunicati all’RdB non vengono computati nell’ambito del meccanismo di responsabilizzazione, ai fini della “penale”, sicché tale circostanza va a vantaggio delle imprese di distribuzione.
20.2 - L’Autorità ha inoltre rappresentato che AS omette di riferire che il costo del gas, relativo alle perdite e ai prelievi comunicati dall’impresa distributrice all’RdB, è coperto dal conto oneri per settlement istituito presso la CSEA; l’articolo 5.3. prevede infatti il “ Responsabile del bilanciamento attribuisce all’impresa di distribuzione e comunica annualmente a CSEA, secondo modalità e tempistiche da quest’ultima definite, gli importi da restituire determinati come il minore fra la penalità P precedentemente applicata e un ammontare pari al prodotto fra la media annua dei quantitativi successivamente dichiarati relativi al triennio cui si applica la penale ed il corrispettivo unitario α di cui al precedente comma 3.2, lettera d) ”.
20.3 - Va inoltre condiviso l’assunto dell’Autorità secondo cui se il valore del gas recuperato, venisse trattenuto per intero si avrebbe una indebita locupletazione a vantaggio dell’operatore (il gas comunicato verrebbe sottratto dalla penale e restituito da CSEA, ai sensi dell’articolo 5.3. della deliberazione impugnata).
20.4 - Per quanto riguarda la copertura delle spese legali di recupero, la scelta è stata quella “ che le imprese di distribuzione, in luogo del riconoscimento degli oneri legali connessi al recupero del valore del gas per i casi di perdite localizzate e/o prelievi fraudolenti, possano trattenere una quota del valore del gas recuperato… ” (pag. 11), sicché, contrariamente a quanto dedotto, l’obbligo previsto di “ intraprendere le azioni necessarie a recuperare il valore del gas, oggetto di prelievo fraudolento e di perdite localizzate, presso il soggetto che abbia effettuato tale prelievo o che abbia causato tale perdita ” non appare sproporzionato.
21. Con il sesto motivo di ricorso, proposto nei primi motivi aggiunti, controparte censura la modifica all’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 386/2022/R/gas operata dalla deliberazione n. 494/2023/R/gas. In sintesi, la società ricorrente sostiene che l’Autorità avrebbe irragionevolmente allineato il sistema di responsabilizzazione a quello previsto per il sistema del trasporto soltanto per gli aspetti pregiudizievoli per gli operatori (ossia per le penali), continuando quindi, immotivatamente, a non applicare ai distributori i meccanismi di carattere premiale.
21.1 – Il motivo è infondato.
21.2 – Risulta dal documento di consultazione 357 del 2021 che “ ai fini della valorizzazione economica della penalità si ritiene opportuno considerare il medesimo valore adottato, nel caso della rete di trasporto, nell’ambito del meccanismo di responsabilizzazione nella gestione del GNC, di cui all’articolo 30bis, comma 1 della RTTG. Tale valore è pari a 3,33 €/MWh ” (pag. 28).
L’Autorità ha rappresentato che l’articolo 3, comma 2, cit. nella versione originaria richiamava espressamente l’articolo 30 bis , comma 1, della RTTG, ossia la regolazione prevista per il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato e che, successivamente, con delibera 139/2023/R/gas sono stati adottati i “ criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027) ”, ossia la RTTG 2024-2027.
In ragione dell’abrogazione dell’articolo 30 - bis della previgente RTTG 2020-2023, con la deliberazione 494/2024/R/gas è stato aggiornato il riferimento – sempre relativo alla RTTG – e coerentemente “ è stato stabilito che α sia pari alla media dei valori previsti dalla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale ai fini del conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e Gas Non Contabilizzato (GNC) per ciascun anno di competenza contenuto nel triennio di riferimento ”. Da ciò si ricava l’erroneità dell’assunto di controparte per cui la deliberazione n. 494/2023/R/gas avrebbe determinato un immediato raddoppio della “penale”, proprio perché si considera “ la media dei valori previsti dalla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale ai fini del conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e Gas Non Contabilizzato (GNC) per ciascun anno di competenza contenuto nel triennio di riferimento ”.
22. Infine, è infondato anche l’ottavo motivo di ricorso, articolato nei più recenti motivi aggiunti, con il quale la ricorrente censura l’articolo 8- bis , introdotto dalla Deliberazione28/2025/R/gas per cui “ In via transitoria è data la possibilità alle imprese di distribuzione di comunicare al Responsabile del bilanciamento i valori di prelevato (OUT) atteso per quei city gate cui sono allacciati PdR a cui è stato attribuito nell’ambito del bilancio di trasporto un prelievo non corretto, che non è stato possibile correggere con le procedure vigenti per le sessioni di aggiustamento anche ai sensi della Deliberazione496/2021/R/gas ”.
22.1 - Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, è evidente che la citata norma, parlando di “possibilità” non introduce un obbligo ma una facoltà di segnalazione di errori che riguardano l’attribuzione di un prelievo non corretto di un PdR, la cui misurazione rientra nelle attribuzioni dell’impresa di distribuzione.
23. Concludendo, il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per carenza d’interesse.
24. Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell’Autorità di Regolazione per Energia TI e Ambiente, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO