TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3649
TAR
Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, degli artt. 2437 e ss. c.c. e dell'art. 3 della L. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che il recesso esercitato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa non trovi fondamento giuridico né nel D. Lgs. 175/2016 né nel codice civile, i quali prevedono la cessione delle partecipazioni o altre forme di razionalizzazione, ma non il recesso. La cessazione dell'attività gestionale non è riconducibile alle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437 c.c. e lo statuto non prevede casi di recesso ulteriori. La disciplina della presupposizione non è applicabile al contratto di società in questo contesto, e il D. Lgs. 175/2016 prevede solo la cessione delle partecipazioni in caso di valutazione negativa della permanenza della partecipazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3649
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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