Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2025, proposto da
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IO Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa - inclusi i relativi allegati - n. 3680/2024, pubblicata dal 31 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025;
b) della nota n. 489 del 9 gennaio 2025, con cui la menzionata determinata è stata comunicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. GU IO IO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determina presidenziale n. 3680/2024 e relativi allegati, pubblicata sull’albo provinciale dal 31.12.2024 al 15.1.2025, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha manifestato l’intento di voler recedere dall’ATO Ragusa Ambiente spa - società istituita, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Ragusa, di cui esso era socio con una partecipazione azionaria dell’8% -, nei cui compiti era subentrata la SRR ATO 7 di Ragusa, dopo che con L.R. n. 9/2010, all’art. 19, aveva posto in liquidazione l’ATO così come tutte le società ed i consorzi d’ambito all’epoca costituiti ed operanti per le medesime finalità, disciplinando un periodo transitorio di prosecuzione della gestione ATO da concludersi improrogabilmente alla data del 30/9/2013 – invece in concreto proseguita oltre tale data, in seguito ad apposite ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ex rt. 191 del d.lgs. n. 152/2006, emanate tra il 2013 e il 2019, con le quali sono stati nominati commissari straordinari per lo svolgimento delle attività di gestione di competenza delle ATO in liquidazione (attività di gestione allo stesso inibite ex lege ).
L’ATO Ragusa Ambiente spa ha impugnato il provvedimento sopra indicato con un ricorso notificato il 07/03/2025, ivi deducendo la sussistenza di vizi di:
i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 17/2016 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2437 C.C. e s.s., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dello Statuto Sociale ATO, nullità ex art. 21-septies della L. n. 241/1990 per violazione del giudicato amministrativo;
iii) In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 20 e 24 del D. Lgs. n. 17/2016, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dello Statuto Sociale ATO.
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è costituito in giudizio con memoria depositata in segreteria il 31 marzo 2025, al cui interno veniva così argomentato: “ il rilievo di controparte diretto ad evidenziare come il recesso non sia l’unico mezzo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, potendosi ricorrere all’alienazione delle quote, rileva il tentativo di nascondere la vera realtà delle cose. Infatti, parlare di alienazione delle quote sociali significa volutamente ignorare il seguente dato: l’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. è una società in liquidazione che non svolge alcuna attività gestionale diretta alla produzione di beni e servizi ed è fonte annualmente soltanto di costi ed oneri economici connessi al mantenimento della struttura liquidatoria (liquidazione che dura da oltre un decennio e di cui non è dato conoscere la fine). Ed in un tale contesto, quindi, parlare di alienazione di quote quale strumento di realizzazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa significa appunto essere ciechi e sordi di fronte al dato certo di un dispendio economico correlato al semplice possesso e/o mantenimento delle quote e della partecipazione alla società ricorrente. La conclamata inoperatività gestionale della società ricorrente rende il recesso impugnato un atto dovuto ”.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali, che non mutavano nella sostanza la posizione assunta dalle parti in lite.
In data 3 luglio 2025 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, il quale tuttavia non veniva trattenuto in decisione, venendo piuttosto adottata, in esito alla stessa, la ordinanza collegiale istruttoria n. 2086/2025, che – sul presupposto del non esser stata ancora acquisita agli atti del giudizio copia del provvedimento impugnato, malgrado la costituzione in giudizio dell’ente pubblico intimato – ordinava al Libero Consorzio Comunale di Ragusa il deposito di copia della determina n. 3680/2024, pubblicata dal 31 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025 - completa degli atti ad essa allegati -, nonchè della nota n. 489 del 9 gennaio 2025, con cui la menzionata determinata è stata comunicata all’ente ricorrente
L’adempimento istruttorio richiesto sopravveniva con il deposito della suddetta documentazione in segreteria il 07/07/2025.
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa depositava memoria in segreteria il 22/10/2025, senza che ivi venissero svolte argomentazioni - o rappresentati fatti - ulteriori e diversi rispetto alla già evidenziata “ circostanza pacifica che la società ricorrente non svolge più da diversi anni alcuna attività di gestione del servizio rifiuti nel territorio della provincia iblea: attività svolta a pieno titolo da gennaio 2021 dalla SRR ATO 7 Ragusa”.
In data 18 dicembre 2025 si svolgeva la (nuova) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, il quale stavolta veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Con il ricorso in epigrafe è stata dedotta – a giudizio del Collegio, fondatamente – la violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, degli artt. 2437 e ss. c.c. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Preliminarmente è opportuno esporre il contenuto delle norme del D. Lgs. n. 175/2016 ritenute rilevanti ai fini della decisione, e segnatamente e nell’ordine, del primo, secondo e quinto comma del suo art. 20 e del primo comma del suo art. 24:
1) “fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
2) “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;
3) “i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”
4) “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.50”.
A fronte di una tale normativa, il ricorso all’istituto del recesso da parte dell’intimato Libero Consorzio Comunale di Ragusa non trova alcuna copertura giuridica in essa: la quale piuttosto prevede il ricorso alla “ cessione ” delle - che dove relativa non già ad una impresa individuale, ma all’impresa di cui sia titolare una persona giuridica (così come nel caso di specie), avrà riguardo invece alle - azioni possedute, in alternativa alla “ razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione ”. Affinchè il Libero Consorzio Comunale di Ragusa potesse legittimamente esercitare il diritto di recesso, occorreva quindi che ricorresse o una delle ipotesi di cui ai primi due commi dell’art. 2437 c.c., od una di quelle più specificamente previste dallo Statuto della ATO Ragusa Ambiente spa. Ma quest’ultimo nulla aggiunge alla predetta norma codicistica. Sicchè la valutazione a monte – sempre necessaria “ al fine di verificare la coerenza delle stesse con gli obiettivi istituzionali e i requisiti di economicità e sostenibilità finanziari ”(Corte dei Conti Campania, Sez. contr., Delibera, 13/01/2025, n. 2) - circa la corrispondenza all’interesse pubblico del permanere di partecipazioni azionarie di enti locali in società di capitale, indipendentemente dalla sua intrinseca correttezza o meno, nel caso di specie, ove di segno negativo da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non poteva comunque essere portata ad effetto da un atto di recesso fuori dai casi disciplinati dall’art. 2437 c.c.
L’affermazione dell’ente locale intimato in memoria del 29 maggio 2025, secondo la quale, sul presupposto “ che la società ricorrente non svolge più da diversi anni alcuna attività di gestione del servizio rifiuti nel territorio della provincia iblea: attività svolta a pieno titolo da gennaio 2021 dalla SRR ATO 7 Ragusa” … “ne consegue che non vi è motivo alcuno per mantenere una partecipazione societaria non più funzionale all’erogazione di alcun servizio e per la quale operano le cogenti disposizioni di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e le ipotesi ivi previste: mantenere la partecipazione de qua significherebbe violare i precetti normativi in subiecta materia”, confonde pertanto indebitamente fra valutazioni pubblicistiche circa “ la coerenza … con gli obiettivi istituzionali ” di ss.pp.aa. partecipate da enti locali e strumenti giuridici dei quali usare ove esse risultino di segno negativo. E ciò è tanto più vero in quanto lo stesso art. 9 dello Statuto, al suo primo comma, prevede che “ nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l’intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica ”. Quindi l’unico modo per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa di non “tradire” l’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 era quello di procedere alla “ cessione ” delle proprie azioni ad altro “ soggett (o) della parte pubblica”, piuttosto che esercitare un – invece inesistente - potere di recesso dalla società ricorrente
Con maggior dettaglio, il recesso da una s.p.a. costituisce un diritto potestativo del singolo socio, per l’esercizio jure del quale occorre che sussistano o una delle cause previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 2437 c.c., o una di quelle (ulteriormente) previste dallo Statuto della singola s.p.a, nell’esercizio del potere giuridico che le conferisce il quarto comma di quella stessa norma codicistica (ove si tratti, così come per l’ATO Ragusa Ambiente spa, di “ società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”).
Nel caso di specie, la “ cessazione da diversi anni alcuna attività di gestione del servizio rifiuti nel territorio della provincia iblea ” non è però riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 2437 c.c. – la quale consente il diritto di recesso ai “soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società ” -: posto che in questo caso la messa in liquidazione dell’ATO Ragusa Ambiente spa – così come di tutte le analoghe società investite dell’attività di smaltimento rifiuti in Sicilia –, con conseguente cessazione di ogni attività gestionale (almeno nella mente del Legislatore Regionale …), e quindi con un “ cambiamento significativo dell’attività della società ”, è avvenuta ex lege in forza dell’art. 19 della L.R. n. 9/2010, e non in base ad una qualsivoglia deliberazione di modifica dello Statuto. Né sussistono previsioni specifiche all’interno di quest’ultimo, circa casi di recesso ulteriori e diversi da quelli contemplati dai primi due commi dell’art. 2437 c.c.
In ogni caso, a destituire di fondamento l’opinione a supporto del concretamente esercitato diritto di recesso milita altresì, a giudizio del Collegio, la considerazione di ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione, contenuta all’interno di memoria depositata in segreteria il 27 novembre 2025, secondo la quale “ anche l’attività di liquidazione, infatti, ha un ruolo essenziale di pubblico interesse, come riconosciuto espressamente anche dal resistente” (non foss’altro che per la conservazione del valore delle risorse economiche impiegate con la sottoscrizione delle azioni, attraverso un’azione di responsabilità nei confronti di eventuali “cattivi” liquidatori, che soltanto la conservazione della partecipazione azionaria consentirebbe di esperire in base al combinato disposto del secondo comma dell’art. 2489 e degli artt. 2392 e 2392 bis. C.C. …) – nonché la considerazione che la impossibilità di esercitare il diritto di recesso non avrebbe comunque pregiudicato in modo definitivo il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ove gli altri soci pubblici non avessero inteso procedere - “ proporzionalmente alla Partecipazione già posseduta” - all’acquisto delle azioni che esso intendeva cedere. Infatti in relazione a tale ipotesi l’art. 9 dello Statuto Sociale ATO prevede che “ nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell’articolo 2355 del Codice Civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato. La procedura per l’accertamento della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera”. Sicchè, seppure deve escludersi che l’art. 9 dello Statuto Sociale ATO prefiguri un pactum de contrahendo , azionabile ex art. 1351 c.c. nelle forme del preliminare unilaterale fra l’ente pubblico che, secondo le proprie valutazioni, intenda cedere partecipazioni “ in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 ”, e tutti gli altri che invece ritengano di non dovere far venir meno la reciproca adfectio societatis, non si comprende come allo strumento della “ cessione”, normativamente previsto, possa sostituirsi un – invece inesistente nel caso di specie, a giudizio del Collegio – diritto di recesso.
Ma posto che, come da condivisa giurisprudenza, “ nel processo amministrativo trova applicazione il principio giurisprudenziale per il quale spetta al giudice la qualificazione giuridica dell'azione proposta al suo esame, potendo egli anche attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non venga sostituita la domanda giudiziale modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 498; Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2014, n. 2064 )”[ T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sent., (data ud. 09/09/2020) 15/09/2020, n. 1462], il giudice adito non può esimersi dal valutare se il provvedimento contestato, seppur ben lungi dall’essere un – in verità inesistente – atto di recesso dall’ATO Ragusa Ambiente spa, non costituisca invece una ipotesi di legittimo scioglimento in via unilaterale del l’affectio societatis a seguito della sopravvenienza della L.R. n. 9/2010, a sua volta costituente un elemento di presupposizione in relazione alla costituzione di quella ed alla sua durata – sino al 2030 giusta la previsione dell’art. 3 del suo Statuto.
Nel rispetto degli insegnamenti della Suprema Corte – alla cui stregua “ come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, non attenendo nè all'oggetto nè alla causa nè ai motivi la presupposizione consiste in una circostanza "esterna" del contratto che, pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il relativo mancato verificarsi legittimando l'esercizio del recesso (v. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., Sez. Un., 20/4/2018, n. 9909 )”[Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2021) 06/10/2021, n. 27122] -, la cessazione dell’attività gestionale da parte dall’ATO Ragusa Ambiente spa, in forza dell’art. 19 della L.R. n. 9/2010 e dopo la perdita definitiva di efficacia delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ex rt. 191 del d.lgs. n. 152/2006, emanate tra il 2013 e il 2019, con le quali sono stati nominati commissari straordinari per lo svolgimento delle attività di gestione di competenza delle ATO in liquidazione (attività di gestione allo stesso inibite ex lege), si potrebbe in effetti ritenere un elemento di presupposizione che rende legittimo – il ritiro con efficacia ex nunc , piuttosto che il – recesso da essa del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Tuttavia a ciò ostano, in modo non superabile a parere del Collegio, (almeno) due circostanze.
In primo luogo, il Collegio osserva come la disciplina in materia di presupposizione sia stata “distillata” dalla Suprema Corte dalle norme del Libro III,Titolo II, Capo XIV del vigente Codice Civile, le quali hanno riguardo alla risoluzione del contratto. Ora il contratto di è società, che l’art. 2247 c.c. definisce come quello con cui “ due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”, rientra senz’altro nell’ambito dei “ contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune ” cui fa riferimento l’art. 1420 c.c. nel disciplinare i casi di nullità del contratto plurilaterale, ed al quale si richiamano, rispettivamente per ipotesi di (altre) patologie dell’atto e di mancata corretto adempimento alle sue prescrizioni, gli artt. 1446 e 1459 c.c., sempre con riferimento a contratti plurilaterali. Il punto centrale, però, è che tutte le ipotesi di originaria patologia del contratto plurilaterale, e del rapporto giuridico che in esso trova la propria fonte, non determinano sempre e comunque la caducazione dell’atto o lo scioglimento del rapporto, ma subordinano il verificarsi dell’una o dell’altro ad una valutazione caso per caso dell’incidenza sulla funzionalità dell’”affare” negoziato della prestazione del soggetto che potrebbe essere affrancato dalla lex contractus , o dal rapporto che in esso abbia la propria fonte. Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 1459 c.c. prevede che “ nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ”.
Orbene: nel caso del contratto di società ci si trova, a giudizio del Collegio, assolutamente agli antipodi. Infatti nell’ambito delle società di capitali i “beni” conferiti sono rappresentati da somme che, nel loro insieme, vanno a costituire (quantomeno al momento in cui si perfezioni il versamento delle somme dovute da tutti i soci sottoscrittori delle azioni ex art. 2334 c.c.) il capitale sociale – e dunque: ciò di cui strumentalmente una s.p.a. (od una s.r.l.) si serve “ per l'esercizio in comune di una attività economica ” nel rispetto del campo d’azione definito dall’oggetto sociale. Ma il recesso del socio da una società di capitali, a differenza che nell’ipotesi di (mero) trasferimento delle azioni, può determinare una riduzione del capitale sociale in base alle previsioni del sesto comma dell’art. 2437 quater c.c. c.c. – e quindi, e con essa, una possibile incidenza negativa sulla possibilità di svolgere con efficacia l’attività di cui all’oggetto sociale (che nel caso di specie è oltretutto di interesse massimo e generale, trattandosi del ciclo di gestione dei rifiuti, il quale impatta su profili relativi alla tutela della salute umana e della salubrità dell’ambiente guarentigiata da norme di rango costituzionale; e che comunque permane, anche nella attuale fase di liquidazione della ATO Ragusa Ambiente s.p.a., al fine di fornire, secondo le considerazioni già svolte in precedenza, idonei strumenti giuridici per poter intervenire a salvaguardia della consistenza del pubblicum peculium conferito al momento della sottoscrizione dei titoli di partecipazione alla stessa). Ne discende, a parere del Collegio, che la valutazione caso per caso della rilevanza della prestazione del singolo soggetto parte di un contratto plurilaterale – quale logico presupposto per poter “distillare” dall’art. 1459 c.c. un elemento di presupposizione, tale da poter consentire il recesso da una spa fuori dai casi previsti dai primi due commi dell’art. 2437 c.c. (od ulteriormente, dallo Statuto di ciascuna spa “ che non fa (ccia) ricorso al mercato del capitale di rischio ”) – non sussiste nell’ambito di quel particolare contratto con comunione di scopo che è il contratto di società. Sicchè, per esso, rimane applicabile esclusivamente l’art. 2437 c.c.; con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe per violazione dello stesso.
In secondo luogo il D. Lgs. n. 175/2016, nell’ipotesi di valutazione negativa circa la corrispondenza all’interesse pubblico del permanere di partecipazioni azionarie di enti locali in società di capitali, prevede soltanto (fra le altre iniziative possibili) la cessione di partecipazioni azionarie, e non il recesso. La pretesa del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di sciogliersi dal contratto che lo faceva socio della ATO Ragusa Ambiente spa esercitando un potere di recesso in base all’art. 20 del predetto D. Lgs. è dunque senza fondamento: perché la sua iniziativa piuttosto si oppone alla littera legis e al significato che a tale norma può attribuirsi in base ad una corretta applicazione dei canoni interpretativi di cui al primo comma dell’art. 12 delle cd. PR (alla cui stregua “ nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ”). Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa avrebbe dunque semmai dovuto appellarsi, nella motivazione del provvedimento impugnato, ad una interpretazione costituzionale e contra litteram legis dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016: in particolare appellandosi all’art. 97 Cost. per “forzare” il testo dell’anzidetta norma sino a farla veicolo di un potere di recesso, a fronte di un abnorme protrarsi della fase di liquidazione delle AATTOO siciliane incaricate della gestione dei rifiuti ex art. 19 della L.R. n. 9/2010, e quindi come unico modo di potersi sciogliere dal vincolo che lo legava in qualità di socio all’ ATO Ragusa Ambiente spa nell’ipotesi di valutazione negativa circa la corrispondenza all’interesse pubblico del permanere della propria partecipazione azionaria in tale società. Ma poichè nulla di tutto ciò è concretamente successo, sussiste – al minimo – una violazione del combinato disposto degli artt. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, 3 della L. n. 241/1990 e 2437 ss. c.c., nella misura in cui nella motivazione del provvedimento impugnato non è stata rivendicata una applicazione costituzionalmente orientata ex art. 97 Cost. ed antiletterale dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, né indicato il ricorrere di alcuno dei casi di cui ai primi due commi dell’art. 2437 c.c. Non senza ancora mancar di considerare come il cuore del problema non sia giuridico – ovvero di conformità o meno all’art. 97 Cost. della omessa previsione di un diritto di recesso all’interno dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2026 o dell’art. 19 della L.R. n. 9/2020 -, ma politico (e quindi non giustiziabile neppure dal Giudice delle Leggi, giusti i limiti che il potere di valutazione di quello incontra in base all’art. 27 della L. n. 87/1953), di responsabilità dinnanzi al corpo elettorale della disastrosa situazione imputabile ai soggetti via via succedutisi nella governance della Regione Siciliana per lo iato determinatosi fra lo scioglimento degli AATTOO incaricati della gestione dei rifiuti in Sicilia ad opera dell’art. 19 della L.R. n. 8/2010, e il concreto avvio dell’attività da parte delle nuove SSRRRR.
Il Collegio pertanto, senza assoggettare a scrutinio ogni censura diversa da quelle, veicolate all’interno dei primi due motivi di ricorso, di violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, degli artt. 2437 e ss. c.c. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – stante l’espresso vincolo di subordinazione con cui sono state espresse le censure di cui invece al terzo -, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla la determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 3680/2024, pubblicata dal 31 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025
Sulla refusione delle spese di lite il collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla la determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 3680/2024, pubblicata dal 31 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025.
Condanna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’ente ricorrente, liquidandole nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE LL, Presidente
GU IO IO IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU IO IO IN | IE LL |
IL SEGRETARIO