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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1073/2024
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1073/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Iacopino (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio C.F._2
Legale in Rizziconi, via Municipio 24 ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, la predetta ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore dello stesso, Controparte_1
della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non le ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_2
Pag. 2 di 8 ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
In aggiunta, parte resistente chiede il rigetto della domanda evidenziando che alla data di proposizione del ricorso giudiziario (05.11.2024) la ricorrente ha prestato soli 57 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio
“in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 17.10.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta
Pag. 3 di 8 docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di €
500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
Pag. 4 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
Pag. 5 di 8 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021, dal 22/10/2020 al 30/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022, dal 25/10/2021 al 30/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023, dal 12/12/2022 al 30/06/2023;
- nell'a.s. 2024/2025, dal 09/09/2024 al 30/06/2025.
Pag. 6 di 8 Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando CP_1
specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per l'anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1073/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
Pag. 7 di 8 docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ed in particolare con riferimento agli a.s.
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per un importo di € 2.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1073/2024
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1073/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Iacopino (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio C.F._2
Legale in Rizziconi, via Municipio 24 ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, la predetta ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore dello stesso, Controparte_1
della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non le ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_2
Pag. 2 di 8 ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
In aggiunta, parte resistente chiede il rigetto della domanda evidenziando che alla data di proposizione del ricorso giudiziario (05.11.2024) la ricorrente ha prestato soli 57 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio
“in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 17.10.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta
Pag. 3 di 8 docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di €
500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
Pag. 4 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
Pag. 5 di 8 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021, dal 22/10/2020 al 30/06/2021;
- nell'a.s. 2021/2022, dal 25/10/2021 al 30/06/2022;
- nell'a.s. 2022/2023, dal 12/12/2022 al 30/06/2023;
- nell'a.s. 2024/2025, dal 09/09/2024 al 30/06/2025.
Pag. 6 di 8 Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando CP_1
specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per l'anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1073/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
Pag. 7 di 8 docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ed in particolare con riferimento agli a.s.
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per un importo di € 2.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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