Art. 2.
All'onere predetto si fara' fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere predetto si fara' fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.