Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria UL D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DANIELE Parte_1 C.F._1
RICCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via
Provinciale n.165, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1) la figlia , ancora minorenne e frequentante il secondo anno della Scuola Primaria Persona_1
Gasperini di Capezzano Pianore, venga affidata ai Servizi Sociali del Comune di Camaiore, con collocazione prevalente presso il padre, vista la presenza costante della nonna paterna della piccola con cui coabita, presso la quale manterrà anche la residenza;
2) la madre vedrà e prenderà la figlia UL con se dal lunedì al venerdì alle ore 08,00 presso l'abitazione del padre per portarla a scuola ed andarla a riprendere all'orario di uscita e riportarla subito dopo presso il domicilio del padre ove pernotterà, eccezion fatta per il venerdì che invece la
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i periodi di vacanza dovranno tra i coniugi essere comunicati l'uno all'altra entro il 31.5. di ogni anno.
3) dal momento che la minore trascorrerà pressochè lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell'altro ma i genitori provvederanno direttamente a mantenere la minore per il tempo che quest'ultima trascorre con ciascuno di loro e quanto all'assegno unico da dividersi in parti uguali tra i genitori.
4) Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate (salvo necessità ed urgenza), rimarranno a carico dei genitori in misura paritaria al 50%, con la precisazione che per spese straordinarie, secondo il suddetto Protocollo stabilito dal Tribunale di Lucca, si intendono;
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
2 b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per MU, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.);
5) Quanto alle modalità di raggiungimento dell'accordo sulle spese straordinarie, si prevede che queste dovranno essere comunicate tramite SMS whatsApp dal genitore che si troverà a sostenerle ed attendere il consenso/diniego motivato del genitore tenuto alla corresponsione della propria quota. In caso di mancata risposta entro 48 ore il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto invece alla modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio di mancato o ritardato rimborso. - Entro i tre giorni successivi all'effettuazione della spesa, questa dovrà essere debitamente documentata all'altro genitore ed in rendiconto verrà effettuato ogni fine mese.
6) visto che la è invalida al 100% non soggetta a revisione e che percepisce Persona_1 un'indennità mensile di circa euro.531,00 che viene accreditata su un libretto postale a lei intestato ma in possesso della , nel mese di dicembre di ogni anno la dovrà Parte_3 Parte_2 inviare a mezzo sms whatsApp all' la stampata della lista movimenti dell'anno e CP_1 giustificarne le eventuali spese che dovranno essere effettuate, come sempre è stato fatto fino ad oggi, nell'interesse della minore».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di UL, nata fuori dal matrimonio l'1/9/2016 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto come in epigrafe riportare.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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