Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 01.04.2025 nella Prima sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in inte- stazione
E' presente l'Avv. Francesca Ciotola per delega dell'avv. Fulvio Piezzi e nell'interesse della la quale si riporta al proprio atto di appello, CP_1
ai precedenti scritti difensivi e conclude affinché il Tribunale adito voglia, in accoglimento dell'appello proposto da d in riforma dell'impugnata sen- tenza, accertata e dichiarata la totale assenza di responsabilità di ella cau- sazione della vicenda, condannare la al pagamento in favore CP_2
della delle spese e competenze di lite;
condannare Controparte_3
quest'ultima e/o il suo procuratore alla restituzione in favore di delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado;
in ogni caso, in acco- glimento della domanda di rivalsa spiegata da condannare la CP_2
a rivalerla e manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal
[...]
giudizio che ci occupa;
condannare la al pagamento in favore CP_2
di elle spese e competenze del primo grado del giudizio. Il tutto con vit- toria delle spese e competenze del grado di appello. Impugna ogni avversa istanza, deduzione e difesa, così come contenute e formulate negli avversi scritti difensivi, e chiede assegnarsi la causa a sentenza.
E' altresì presente per l'appellata sig.ra l'avv. Controparte_3
Nunzia Vitone la quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e ne chiede l' integrale accoglimento con rigetto dell'appello in quanto infondata in fatto ed
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All'uopo chiede lettura del dispositivo della sentenza ai sensi dell'ex art. 281 decise cpc.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nel- la parte che segue.
N. 22/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato di- sposto degli artt. 351 e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e let- tura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la se- guente di cui viene data lettura
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 22/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: P.I.: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in NAPOLI (NA) alla via Generale Orsini, n. 46, pres-
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so lo studio dell'Avv. Fulvio Piezzi (c.f.: ) dal quale è rap- C.F._1
presentata e difesa in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , elettivamente Controparte_3 C.F._2
domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) al Viale Alfa Romeo, n. 135, presso lo studio dell'Avv. NUNZIA VITALONE dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
APPELLATA
E
Controparte_4
(c.f. elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_3
Pomigliano D'Arco, alla Via Mancini, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Miki Lu-
ca Prisco
APPELLATA
OGGETTO: APPELLO
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la Società ha impugnato la CP_1
sentenza n. 634/2016, pubblicata in data 31.05.2016, con la quale il Giudice di
Pace di Pomigliano D'Arco, dichiarata cessata la materia del contendere, po- neva a carico dell le spese di lite, dichiarando di non doversi prov- CP_1
vedere in ordine alle spese legali nei confronti della rimasta CP_2
contumace. L'appellante ha proposto gravame deducendo la sussistenza di un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie ad opera del Giudice di Pace,
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avendo quest'ultimo ritenuto erroneamente ignorato il ruolo e la responsabili- tà della ponendo la pronuncia a solo carico della appellante. Parte_2
Con le proprie comparse di costituzione e risposta la Sig.ra Controparte_3
e la hanno resistito all'avverso gravame, ecce-
[...] Controparte_5
pendone, nel merito, la infondatezza e rilevando l'esattezza dell'iter logico giu- ridico operato dal Giudice di prime cure e la correttezza della valutazione del materiale probatorio acquisito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex artt. 281 sexies c.p.c. e 350-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da
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qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le mo- tivazioni di seguito indicate, che vanno ad integrare quelle espresse dal giudice di prime cure.
Il Tribunale ritiene di condividere nella presente sede di gravame il giudizio emesso dal giudicante in primo grado in ordine alla condanna alle spese a cari- co della CP_1
L'attrice, oggi appellante, infatti, afferma che lo storno della fattura contestata sarebbe avvenuto tardivamente e solo in corso di causa in ragione del colpe- vole ritardo della nella comunicazione della rettifica dei con- Parte_2
sumi.
L'assunto nel merito risulta destituito di fondamento, in quanto, dall'esame della documentazione in atti, risulta come sia stata proprio ad atti- CP_1
varsi tardivamente -e, segnatamente, in data successiva alla instaurazione del presente giudizio- al fine procedere alla richiesta di verifica di correttezza o meno delle contestazioni e doglianze ricevute dalla utente in ordine alla quan- tificazione dei consumi (cfr. estratto del sistema Gasonline prodotto in atti sia dal gestore che dal distributore e di fatto incontestata). Tale richiesta di verifi- ca ha condotto alla rettifica e, quindi, alla pronunzia di cessazione della mate- ria del contendere ed, ove tempestivamente attivata, avrebbe evitato in nuce
l'instaurazione della controversia, assurgendo di fatto a concausa di per sé sola idonea a determinare l'evento.
Da tutto quanto finora osservato discende il rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquida-
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no come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenuto conto del D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia,
l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 634/2016 del Giu- dice di Pace di Pomigliano D'Arco, depositata in data 09.05.2016;
2) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €.1.661,40 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
3) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €.1.661,40 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato.
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È verbale.
Il Giudice
Dora Tagliafierro
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