Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1091/2025 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/4/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di appello in epigrafe;
CONSIDERATO
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 955/25, in accoglimento della domanda proposta da nel dichiarare la risoluzione del Controparte_1 contratto preliminare intercorso tra le parti in data 31/1/2020, ha condannato la sig.ra alla restituzione, in favore de Parte_1 CP_2
della somma di Euro 30.000,00, corrisposta in origine alla predetta a
[...] titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e spese processuali;
che la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'istanza;
che trova applicazione nella specie l'art. 283 c.p.c., nel testo modificato dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 28.2.2023, a tenore del quale «Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti»;
che nella specie ricorre – ad un sommario esame proprio di questa fase e salva ogni diversa valutazione in s ede di decisione della causa – la fondatezza dei motivi dell'appello afferenti all'impossibilità sopravvenuta della prestazione in relazione al contratto preliminare;
che la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris rende superfluo decidere in ordine alla ricorrenza dell'ulteriore presupposto del periculum in mora, previsto in via alternativa dal novellato art. 283 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Roma, lì 10.4.2025
Il Presidente
Giuseppe Staglianò
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