CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 11/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 17.11.2021
PROPOSTO DA
(p.iva ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fazzi presso il cui studio, in Piazza Tremoglie n. 5 è elettivamente domiciliata;
Pt_1
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t., /c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 corrente in piazza Lanuvio n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Trovato, presso il cui studio in Recalbuto, Vico Lazio n. 8, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento della istanza cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella sussistenza del requisito della fondatezza del buon diritto e del grave danno conseguente dalla esecuzione della sentenza de qua. Nel merito, in riforma ai capi di sentenza impugnati accogliere la domanda di indebito ex articolo 2041 c.c. proposta dall'odierna appellante e condannare il a corrispondere quanto richiesto a titolo di Controparte_1 indennizzo. Modificare il capo di sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del in assenza del diritto, riducendo la Controparte_1 domanda all'importo per cui il ha titolo all'esito della procedura contabile di CP_1 inerenza e competenza temporale svolto dall'ATO idrico. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Caltanissetta adita respinte tutte le contrarie richieste anche istruttorie, eccezioni, deduzioni e difese, attesa la loro inammissibilità e/o comunque la loro infondatezza in fatto ed in diritto: in via preliminare rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata da , difettandone sia il fumus boni juris sia il periculum in Parte_2 mora. In subordine sospenderla in parte e cioè limitatamente alla somma di euro
110.573,07 rispetto all'importo oggetto della condanna ed in ogni caso disponendo idonea cauzione a favore del appellato. Rigettare l'appello Controparte_1 interposto con integrale conferma della sentenza di primo grado. In subordine, nel caso di accoglimento delle domande di dichiarare comunque Parte_2 prescritti gli importi dovuti per il periodo 2005 - 2010 e decurtare quindi la somma di
€. 257.350,01 da quell'altra che sia riconosciuta a favore dell'appellante. Confermare comunque il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese per mancanza di autonomo motivo di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, rimborso forfettario Iva e CPA come per legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2016 conveniva in Parte_2 giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di €. 571.339,20 asseritamente dovute dall'
Ente a titolo di rimborso per la fornitura di acqua per il periodo 2005/2015 relativa ad alcune utenze in uso allo stesso CP_1 Specificava che detta somma era dovuta, quanto ad €. 562.601,01 a titolo di costi di servizio legati alla somministrazione di acqua per le utenze comunali anticipati dalla Società per il periodo 2005-2015 e mai pagati e, quanto ad €. 8.738,19 quali retribuzioni salariali erogate in favore di personale in comando Persona_1 presso la ma il cui compenso doveva essere posto a carico del Parte_3
CP_1
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che le predette somme erano dovute in base alla Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) stipulato con rogito notarile in data 19.11.2004 a mezzo del quale, la già costituita ATO n. 5 di aveva affidato, in via esclusiva, ad la gestione del servizio Pt_1 Parte_2 idrico per i Comuni della Provincia. In via subordinata l'attrice chiedeva che la condanna si fondasse sull'articolo 2033 c.c. o sull'articolo 2042 c.c. in quanto il convenuto si era comunque avvantaggiato della fornitura senza pagare CP_1 alcunché a titolo di corrispettivo. In via ulteriormente subordinata chiedeva emettersi una sentenza che, tenuto conto della documentazione allegata, fosse idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c..
Con comparsa del 29.04.2016 si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale, in via preliminare, contestava la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum debeatur evidenziando l'assenza di un valido contratto scritto stipulato tra le parti nonché la genericità ed erroneità delle somme richieste per i presunti consumi idrici;
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste per le annualità dal 2005 al 2010 e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di €. 586.190,08 dovuta a titolo del rimborso Parte_2 delle somme anticipate per la gestione del servizio idrico dal gennaio 2005 sino al materiale subentro nella gestione dello stesso da parte di Parte_2
Concessi i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza dell'11.05.2021, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie scritte.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato tutte le domande proposte da ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2 avanzata dal ha condannato la Società attrice al pagamento Controparte_1 in favore di quest'ultimo della somma di €. 586.190,08 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto liquidate come in CP_1 dispositivo.
Il Tribunale è pervenuto alle richiamate conclusioni dopo aver analiticamente illustrato la normativa speciale che disciplina il servizio di fornitura idrica, ricostruendo i passaggi che hanno dato vita alla istituzione degli ATO e più in particolare dell'ATO n. 5 di costituito con atto pubblico del 28.12.2001. Pt_1
Ciò premesso il Giudice di prime cure ha, in via preliminare, escluso sia l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'articolo 2033 c.c., ovvero nell'indebito oggettivo, valutando come la richiesta restitutoria avanzata da trovasse Parte_2 fondamento in una asserita fornitura di acqua al - quindi a titolo di CP_1 corrispettivo di un servizio fornito sulla base di una tariffazione prestabilita nella
Convenzione di Gestione - e non si trattasse, quindi, di un pagamento non dovuto secondo quanto previsto dalla citata normativa, sia il richiamo all'art. 2932 c.c. mancando qualunque presupposto per l'applicazione di tale norma.
Quanto all'esame del merito della domanda, il Tribunale ha preliminarmente valutato come, nel caso in specie, mancasse un valido contratto scritto – forma richiesta a pena nullità per i contratti stipulati con la P.A. - idoneo a regolare lo svolgimento dell'attività di fornitura o comunque idoneo ad identificare, con precisione, il contenuto del programma negoziale richiamato da parte attrice.
Rileva in proposito il Decidente come, peraltro, in assenza di un contratto redatto in forma scritta non può nemmeno essere riconosciuto “un debito fuori bilancio” gravante sul comune, atteso che per la sua riconoscibilità tale debito presuppone la sussistenza di un accordo giuridicamente perfezionato ma contabilmente non corretto, ovvero privo di copertura finanziaria.
Ne deriva che, erroneamente, secondo il Tribunale, ha individuato Parte_2 quale titolo idoneo a fondare la domanda la Convenzione di Gestione sostenendo che il quale membro del Consorzio n. 5, ne aveva approvato Controparte_1 il contenuto che all'articolo 16 stabilisce “la tariffazione da applicarsi nonché il disciplinare tecnico” che, a sua volta (articoli 10 e 11) stabilisce “l'obbligo per il Gestore della fornitura di acqua necessaria agli enti pubblici per il lavaggio di strade,
l'alimentazione di piscine, fontanelle eccetera”.
In proposito il primo Giudice ritiene che tale Convenzione, diversamente da quanto valutato dall'attrice, non costituisca titolo per la instaurazione di un valido un rapporto di fornitura in quanto stipulata tra l'ATO n. 5 (Ente dotato di autonomia soggettiva giuridica) ed senza che esso possa, perciò, produrre effetti in Parte_2 capo al soggetto terzo e diverso rispetto alle parti che Controparte_1 sottoscrissero la Convenzione.
Chiarisce il Tribunale come la richiamata Convenzione, data la sua struttura, non ha l'obiettivo di regolare il rapporto di fornitura con i Comuni, ma quello di disciplinare, in via programmatica, il servizio pubblico di fornitre idrica con gli utenti.
Nel caso in specie, con riferimento alle somme richieste, che attengono ad utenze in uso allo stesso (scuole, asili, ufici ecc.) il Comune è un Controparte_1 semplice consumatore (quindi un mero utilizzatore) ed egli, cioè, opera jure primatorum ed in tale veste è quindi soggetto al regolamento del Servizio Idrico
Integrato che prevede espressamente che il contratto si possa perfezionare solo dopo che gli utenti abbiano affrontato i costi relativi all'installazione del contatore e che il pagamento del dovuto possa avvenire solo dopo l'accertamento dei reali consumi mediante lettura (o autolettura) dei contatori almeno una volta l'anno.
Da tali premesse il primo Giudice ha, pertanto, dedotto come non solo erroneamente avesse ritenuto la Convenzione di Gestione titolo idoneo Parte_2
a fondare la domanda restitutoria ma come risultino comunque non provate le altre disposizioni contenute nel Regolamento del S.I.I. atteso che, dagli atti del giudizio, non era dato evincersi nè la effettiva installazione dei contatori negli immobili comunali, né risultavano essere stati effettuati i dovuti controlli e le letture annuali previste, né erano indicate le modalità di fatturazione, così da rigettare la domanda.
Quando alla subordinata richiesta di applicazione dell'art. 2041 c.c. il Tribunale, pur rilevando come tale domanda potesse astrattamente ritenersi ammissibile, l'ha rigettata in quanto indimostrata con riferimento al quantum evidenziando come, nel caso in specie, era onere della parte che agisce in giudizio specificare quali fossero i costi affrontati ed i mancati introiti attraverso la indicazione specifica dei contatori di riferimento, dei consumi registrati per ogni misuratore, quale fosse stato il metodo di calcolo eseguito per la ricostruzione dei consumi, tutte prove non fornite da atteso che il richiamo alle fatture emesse ed allegate non era Parte_2 comunque sufficiente a comprendere sulla base di quale elementi la Società era giunta a chiedere l'importo indicato in citazione.
Con riferimento alla domanda di rimborso della somma di €. 8.738,19 per salari corrisposti al dipendente il Tribunale, nel rigettare tale richiesta, Persona_1 ha evidenziato l'inapplicabilità della disciplina legislativa invocata da Parte_2 rilevando come il fosse formalmente dipendente dell'ATO 5 di (Ente Per_1 Pt_1
Pubblico di Gestione) e che quest'ultimo fosse il reale datore di lavoro del dipendente “comandato”, per un dato periodo, presso cui spettava Parte_2 corrispondere la retribuzione.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale del Comune di - CP_1 che aveva richiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €.
586.190,08 a titolo del rimborso delle somme anticipate per la gestione del Servizio
Idrico Integrato dal 1.1.2005 sino al materiale subentro nella gestione da parte di
(15 marzo 2006) il Tribunale, alla luce della documentazione allegata Parte_2 ha ritenuta di accoglierla.
Al riguardo, il Tribunale ha ricordato come in seno alla Convenzione di Gestione stipulata in data 19.11.2004 era stato previsto che il materiale subentro di ai Comuni sarebbe avvenuto in due fasi: la prima a decorrere dal 1° Parte_2 gennaio 2005; La seconda solo dopo il materiale trasferimento del servizio al nuovo soggetto gestore tramite la consegna delle opere e degli impianti idrici che, nel caso in specie era venuto nella era avvenuto nel corso del 2006 e che, per tale periodo il aveva correttamente rendicontato le spese effettuate Controparte_1 mediante l'invio di due apposite note ad corredate da tutti i documenti Parte_2 giustificativi e dei relativi mandati di pagamento con la prova dell'effettivo esborso così da ritenere fondata la domanda.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto Parte_2 atto meglio specificati. Sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e
127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Società 'appellante si duole del rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Rileva l'appellante che il Tribunale avrebbe riconosciuto ed accertato la legittimità della domanda ex art. 2041 cod. civ., ma che, dopo avere correttamente individuato il quantum della domanda nel costo, sopportato dalla società attrice e “determinato dal corrispettivo del servizio fornito sulla base di una tariffa prestabilita nella convenzione di Gestione”, ha contraddittoriamente rigettato la domanda per infondatezza in ordine al “quantum”.
Sostiene l'appellante che, invece, il quantum della domanda era contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare nei punti 7), 8) e 9). Il Controparte_1 aveva beneficiato del servizio di somministrazione idrica e non aveva provveduto al pagamento, pur avendole ricevute, delle fatture emesse da la Parte_2 quale aveva subito una perdita patrimoniale sostenendo per conto del CP_1 il costo della fornitura per la complessiva somma di € 571.339,20.
[...]
L'analitica esposizione dei costi per complessivi € 562.601,01 emergeva dalle fatture indicate nell'atto di citazione ed allo stesso allegate e nel corso del processo era stata dimostrata l'esattezza di quell'importo.
Nell'atto introduttivo, in definitiva, era contenuta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda ed i documenti allegati fornivano la prova del costo sostenuto da
, coincidente con il depauperamento dalla stessa subito. Parte_2
Ricorda l'appellante come la gestione del Servizio Idrico Integrato si caratterizza per una situazione di monopolio disciplinata da una specifica normativa di settore
(articolo 13 della legge Galli n. 36/94 e art. 554 del Decreto Legislativo 152/26) che prevede che le tariffe richiamate ed applicate in fattura costituiscono il corrispettivo dovuto per il Servizio idrico e sono determinate in modo da assicurare l'integrale ristoro dell'attività di gestione, ragione per la quale solo l'applicazione di tali tariffe consente la copertura dei costi affrontati.
Da ciò discende, continua l'appellante, come il mancato incasso delle tariffe rappresenti un costo e quindi una diminuzione patrimoniale dell'Ente di Gestione con corrispondente, ingiustificato arricchimento dell'utente che ne ha beneficiato
(in questo caso il . Controparte_1
*****
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce la violazione degli articoli 115,
2697 c.c. e 163 c.p.c. per erronea e/o omessa applicazione, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione.
Afferma l'appellante che il nella comparsa di risposta aveva Controparte_1 contestato la domanda di indebito deducendo "l'inesistenza di costi di euro
562.601,01 come corrispettivo dei consumi, trattandosi semmai di richiesta di pagamento per l'utilizzazione da parte del comune delle risorse idriche gestite da controparte", circostanza non rispondente al vero e poi rinunciata dal CP_1 convenuto, per poi eccepire la carenza di forma scritta del contratto di somministrazione, affermazione che, secondo la Società appellante, “sostanzia la legittimità della domanda di condanna del ex art. 2041 cod. civ.” . Altra CP_1 eccezione, poi rinunciata, dal era quella sul principio di invarianza degli CP_1 oneri a carico degli enti pubblici, seguite da contestazioni generiche sul rapporto contrattuale e sul valore probatorio della fattura, nonché dei supposti e pure genericamente dedotti errori di fatturazione.
Ciò posto, l'appellante evidenzia la contrarietà della condotta del CP_1 al principio di buona fede, dal momento che il
[...] Controparte_1 aveva eccepito pretesi errori di registrazione dei consumi solo in sede giudiziale, senza viceversa mai sollevare contestazioni nel periodo 2010 – 2015 allorché erano state emesse ed avanzate le richieste di pagamento delle fatture.
Viceversa, rispetto alla domanda di indebito e sul relativo quantum, il non CP_1 aveva sollevato contestazioni puntuali né allegato fatti tali da rendere necessaria una presa di posizione ulteriore rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo. Nonostante ciò, ed in violazione dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale non aveva preso atto dell'assenza di contestazione, così pretendendo che l'attrice fornisse la prova dal cui onere era invece ormai sollevata.
Pertanto, provato il fatto oggettivo dell'arricchimento, provato il mancato pagamento della somministrazione da parte del e sussistendo il CP_1 presupposto dell'azione costituito dall'inesistenza di un'obbligazione contrattuale, null'altro QU sarebbe stata tenuta a provare.
Ciò senza dimenticare che, continua ancora l'appellante, con la memoria resa ex articolo 183 comma 6 n. 2 sono stati offerti ulteriori documenti a chiarimento della portata e dei fatti dedotti in giudizio documenti che, erroneamente, il Decidente ha ritenuto tardivi confondendo il piano della prova con quello della allegazione.
******
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza con riferimento alla dedotta violazione dell'onere probatorio in capo ad Parte_2
Si osserva in proposto come la domanda attorea faccia riferimento all'erogazione -
e conseguente vantaggio economico ottenuto dal convenuto – per periodi CP_1 diversi.
Per un primo periodo, compreso tra il 2005 al 2008 (fatture allegate ai nn. 5/7 della citazione) i consumi sono riferiti a utenze comunali individuate ed indicate dal medesimo non solo mai contestate, ma dichiarate dallo Controparte_1 stesso Ente “come attive” nel verbale di consegna provvisoria del 15.03.2006
(allegati nn. 2 e 3 della citazione).
Quanto al periodo compreso tra il 1.1.2010 al 30.06.2015 (fatture analiticamente indicate dagli allegati 7/8 dell'atto di citazione) i relativi consumi in esse annotate sono riferibili alle utenze comunali indicate dallo stesso Ente (allegato n. 3) e, anch'esse, mai contestate.
Ciò detto, continua l'appellante, si rileva come l'ammontare dei costi per il periodo
2005/2008 sia stato determinato applicando l'articolo 2.2.3. del Regolamento del
S.I.I., in ciò legittimata – in assenza di idoneo contratto sottoscritto con il CP_1
– dalla Autorità di controllo (oggi ARERA) che nei chiarimenti offerti ai gestori del
Servizio Idrico Integrato ha precisato che: “nei casi in cui il misuratore non fosse installato le modalità per calcolare i consumi variano a seconda del territorio e di quando stabilito nel regolamento di servizio;
Ad esempio in base al numero degli occupanti dell'immobile servito, in base alla superficie, in base al numero dei rubinetti, e, in assenza di letture effettive o auto letture, l'utente riceve bollette sui consumi stimati. Le stime si basano sul consumo medio annuo dell'utente che è calcolato tramite la lettura e le autovetture disponibili più recenti” così da poter concludere nel senso che, in assenza di letture, il Gestore ha utilizzato il valore medio di riferimento della tipologia di utenza di appartenenza.
Quando alla allegazione e alla elaborazione dei costi per il periodo 2010 /2015 si deduce come i consumi inseriti nelle fatture inviate al siano state CP_1 determinate sulla base di quanto rilevato dai contatori.
Si tratta, pertanto, di consumi certi e considerata la mancata richiesta di cessazione delle forniture da parte del devono considerarsi provate sia la CP_1 fornitura sia la quantità di acqua misurata dal contatore e, conseguentemente, i relativi costi richiamati nelle citate fatture.
Da ciò la erroneità della sentenza resa in violazione ai principi di mancata contestazione sui fatti e di esonero della prova dei fatti non controversi per i quali non si pone alcuna esigenza probatoria.
Erronea appare secondo l'appellante, la pronuncia del Tribunale nella parte in cui, il Giudice di prime cure, giunge a dichiarare l'illegittima attività di quantificazione dei consumi per gli anni 2005/2008 omettendo di rilevare come nella quantificazione di tali costi il Gestore avesse operato in conformità a quanto previsto nel Regolamento del servizio e a quanto suggerito da ARERA.
Come appare incomprensibile ed inaccettabile la sentenza nella parte in cui, il primo Giudice, con riferimento alla quantificazione dei consumi relativamente agli anni 2010/2015 sostiene “che non è dato comprendere a che titolo sono stati installati i contatori” omettendo di valutare come, anche in questo caso, sia stata fornita la prova documentale (documento 8 del fascicolo di primo grado) della preventiva comunicazione al - annotata al protocollo generale Controparte_1 al n. 2725 dell' 11.03.2010 - che si sarebbe proceduto, entro 30 giorni, alla installazione dei contatori per le utenze comunali sfornite di misuratori. Da ciò la fondatezza della domanda di condanna ex art. 2041 c.c..
Infatti, conclude nell'ambito di applicazione di tale norma, unico onere Parte_2 probatorio possibile per il al fine di liberarsi dall'obbligo risarcitorio, CP_1 sarebbe stato quello di dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non consapevole o che fu imposto, ma tale prova non è stata offerta.
*****
Con il quarto ed ultimo motivo di censura si deduce, infine, la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal condannando la odierna appellante al Controparte_1 pagamento della somma di €. 586.190,08 per costi sostenuti nell'anno 2005 e
2006.
Nella realtà, chiarisce l'appellante, è stata depositata in giudizio una nota dell'ATO idrico n. 5 di rendicontazione ed approvazione ed ammissione in bilancio dei costi richiesti dal per gli anni 2005 e 2006, note comunicate al CP_1 CP_1
e mai contestate.
[...]
Ne consegue, secondo l'appellante che difetta in capo al convenuto il diritto a chiedere somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle rendicontate da ATO per gli anni 2005 /2006.
L'errore in cui in è incorso il Tribunale risiede nell'avere ritenuto che le somme richieste con la domanda riconvenzionale fossero quelle indicate nel documento di approvazione e di riconoscimento effettuato dall'ATO n. 5 quando, in realtà così non è, in quanto all'esito del controllo, con nota protocollo 634/6 del 31 maggio
2006 e nota prot. n. 572/2007 del 29.05.2007 (allegati nn. 11 e 12) l'ATO ha autorizzato il Gestore ad apportare in bilancio somme diverse e inferiori rispetto a quelle richieste dal per un importo totale di €. 628.198,00 da cui detrarre CP_1 la somma di €. 160.000,00 già pagata al Comune di CP_1
Sul punto, per la verità, l'appellante – riconoscendo l'errore, ammette di non avere allegato altra copia del bonifico di pagamento di ulteriori €. 50.000,00 sebbene l'incasso di detta somma sia effettivamente avvenuta da parte del CP_1 anticipando che, in caso di omesso riconoscimento o indebito ulteriore incasso, avvierà altra azione legale per il recupero. Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza anche con riferimento al quantum riconosciuto in via riconvenzionale al CP_1
******
In via preliminare, si osserva che non sono state oggetto di alcuna censura le statuizioni del Tribunale concernenti:
• l'inesistenza di un valido titolo contrattuale fondante la domanda di tale non potendo considerarsi la Convenzione di Parte_4 gestione;
• l'infondatezza della domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.;
• l'infondatezza della domanda di restituzione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ., per quanto talora l'appellante continui a parlare di indebito (v. pag. 7 atto di appello);
• la domanda relativa alle retribuzioni dovute per il comando del dipendente
Persona_1
******
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.
Com'è noto, la domanda di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. è esperibile quando manca un rimedio giudiziale specifico;
essa ha perciò ha natura sussidiaria (cfr. art. 2042 c.c.)
La sussidiarietà rende quindi l'azione di arricchimento ingiustificato inammissibile ogniqualvolta il soggetto che ha sofferto la diminuzione patrimoniale abbia l'astratta possibilità di esercitare un'altra azione diretta. [In proposito, v. Cassazione n.
38190/2021 ha avuto modo di ribadire che: "L'azione di ingiustificato arricchimento
è contraddistinta, ai sensi dell'art. 2042 c.c., da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cass. 29988/2018; Cass. SU 28042/2008).].
Perché si possa ricorrere all'azione ex art. 2041 c.c. è poi necessario, sotto il profilo oggettivo, che una parte si sia arricchita e correlativamente ne sia conseguito un depauperamento dell'altra. L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale subito dal soggetto che agisce e può consistere nella perdita di beni o denaro.
L'arricchimento, invece, consiste in qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica, quindi anche un risparmio di spesa, oppure una perdita evitata.
Quanto alla determinazione del ristoro la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui in materia di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera,
l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui il contratto d'opera fosse stato valido ed efficace". (n. 23385/2008 delle stesse Sezioni unite e n. 9243/2000).
*****
Ciò detto, e richiamando i primi tre motivi di censura sollevati avverso la sentenza in esame, che attengono, in buona sostanza, al mancato riconoscimento dell'azione di arricchimento senza causa, ritenuta dal Tribunale, non dimostrata con riferimento al quantum debeatur si osserva:
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_2 rappresentato che, dopo la costituzione del 5 di Controparte_2 Pt_1
(formalizzato con atto pubblico del 28.12.2001) venne approvato il Disciplinare per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) successivamente aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese che costituirono Parte_2
A detta società venne pertanto affidato, - in via esclusiva ed in regime di monopolio
– la gestione del servizio idrico nei Comuni facenti parte di ATO n. 5 , quindi anche del Controparte_1
Gli accordi intercorsi tra ATO 5 e la Società di gestione prevedevano che la data di affidamento dei servizi avvenisse in due tranches, la prima a far data dal 19.11.2004
e la seconda a decorrere dal momento in cui tutti gli impianti fossero stati materialmente ceduti ad (poi avvenuto nel marzo 2006). Parte_2 Con riferimento agli accordi con il si stabilì, che la relativa Controparte_1 fatturazione dei consumi per le utenze comunali (scuole, uffici, palestre ecc.) sarebbe stata effettuata a far data dal 1.1.2005.
Premessi tali fatti, l'originaria attrice deduce che il convenuto, pur CP_1 ricevendo la prestazione (ossia l'erogazione dell'acqua) “non ha provveduto al pagamento del servizio ricevuto di cui ha beneficiato pur avendo ricevuto le fatture emesse da per le utenze comunali. Per effetto di tale inadempimento e Parte_2 del comportamento del che non ha pagato quanto dovuto i costi del servizio CP_1 sono rimasti a carico del gestore” (pagg. 2/3 della citazione).
In base a tale ricostruzione l'attrice – oggi appellante – ha ritenuto sussistere l'inadempienza dell'Ente per la complessiva somma di €. 771.339,20, inadempienza che troverebbe il suo fondamento nella Convenzione negoziale sottoscritta tra ATO ed (pag. 3 della citazione) in data 19.11.2004, e solo in via subordinata Parte_2 nella violazione dell'art. 2033 c.c. o, in via ancor più subordinata quale indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Occorre, ancora, rilevare che, anche con le richieste subordinate Parte_2 ha mantenuto ferma la quantificazione del dovuto, legando l'importo
[...] richiesto alle somme fatturate per la fornitura della somministrazione in favore degli edifici comunali.
Appare allora evidente che l'importo richiesto in via subordinata ex art. 2041 c.c.
(€. 571.339,20 comprensiva di quella di €. 8.738,19 dovuta a titolo di salari in favore del dipendente coincida esattamente con quello richiesto Persona_1 in via principale in conseguenza del dedotto inadempimento del CP_1 il che si pone in aperto contrasto con i principi di diritto che regolano la
[...] materia in tema di arricchimento senza causa in quanto, una cosa è richiamare la responsabilità contrattuale del altra è invocare l'indebito arricchimento CP_1 dello steso Ente la cui commisurazione non può che essere quantificata in base “ai soli costi (ovvero alle spese effettive – il c.d. depauperamento) subito che presuppone l'inesistenza di un rapporto negoziale tra le parti.
In sostanza, con il primo motivo di appello confonde Parte_2 chiaramente il “costo” sostenuto, ciò che – per potersi accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. – dovrebbe costituire il suo impoverimento, con i corrispettivi che essa aveva già richiesto con la domanda principale fondata su un titolo negoziale ritenuto inesistente dal Tribunale (statuizione, come visto, non censurata). In altri termini, chiede esattamente lo stesso importo cui, in ipotesi, avrebbe avuto Parte_2 diritto se quel titolo negoziale fosse stato valido ed efficace e se il CP_1 si fosse reso inadempiente alle obbligazioni da esso nascenti. Ma, come
[...] già detto, l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido o, a maggior ragione, mai perfezionatosi non può pretendere di conseguire con l'azione ex art. 2041 cod. civ. quanto avrebbe percepito a titolo di corrispettivo, ossia di guadagno, in caso di validità del contratto stesso (oltre alla giurisprudenza già sopra citata v. Cass. 29 luglio 2024 n. 21138, Cass. 22 giugno 2022 n. 20102).
Non è ammissibile, insomma, sovrapporre l'azione principale di inadempimento contrattuale con quella – subordinata – di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. invocando indifferentemente il ristoro a titolo dell'una o dell'altra causa.
*****
In materia di onere probatorio relativo all'azione generale di arricchimento prevista dall'articolo 2041 del Codice civile e promossa contro la pubblica amministrazione la Corte di cassazione - con recentissima pronuncia (Cass. Civ. 27753/2024) - ha affermato che “chi agisce per l'indennizzo o la restituzione della cosa non deve provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il proprio depauperamento.”
Infatti, la Pubblica Amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non
è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli
è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto.
Nel caso in esame parte convenuta, ed oggi appellata, ha specificatamente contestato gli importi richiesti da a titolo di corrispettivo (vedasi, ad es. Parte_2 all. n. 17 del fascicolo di primo grado con riferimento alla fattura 36/d/2010 del
30.12.2010 di €. 43.404,49 ove espressamente il scrive: “ nessun importo CP_1 deve essere pagato da questo Ente, in ragione del principio di invarianza dei costi per la finanza pubblica …“, o, ancora le note all. n. 17 e 19 del fascicolo di primo grado di contestazione delle fatture per tutti gli importi richiesti) senza però, mai contestare e negare – a prescindere dall'entità concreta delle forniture idriche effettivamente erogate – che un proprio arricchimento, in ogni caso, vi fosse stato.
Si deve convenire con il Tribunale sul fatto che difetta una prova sul quantum. Dalle emergenze processuali non è dato evincersi quali siano stati i criteri adottati da per giungere a quantificare “i costi o l'entità delle forniture idriche” Parte_2 utilizzati per giungere alla richiesta risarcitoria economica indicata in citazione e, sul punto, la sentenza gravata (pagg. 9 e segg.) illustra ampiamente ed in modo condivisibile le ragioni del rigetto della domanda evidenziando come, solo tardivamente (ovvero con le memorie rese ex art. 183 comma Vi n. 2 contestate dal convenuto) siano stati chiariti i principi di calcolo utilizzati (e poi CP_1 richiamati nei motivi di gravame, pag. 8 dell'appello). Anche su tale aspetto deve disattendersi l'argomentazione dell'appellante che ritiene che il Tribunale abbia confuso il piano dell'allegazione, cui afferisce la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
(ovviamente nella formulazione ratione temporis applicabile), con quello della prova.
I documenti depositati solo con la memoria ex n. 2 proprio perché, come afferma l'appellante, avevano una funzione (anche) chiarificatrice, operavano appunto sul piano dell'allegazione, in quanto da essi si sarebbe dovuto desumere il criterio seguito per calcolare il depauperamento patito dalla società oggi appellante.
Più in particolare il Tribunale ha evidenziato:
- come per gli importi richiesti sono stati allegati solo dei prospetti “excell” dai quali si evince l'importo richiesto ma non le voci di costo sostenute da Parte_2
- che non è dato comprendere quali fossero i contatori di riferimento, i consumi effettivamente registrati;
- che non è dato comprendere il metodo di calcolo eseguito (poi meglio specificato in appello);
- che non si è dato atto del perché ricorrere a “calcoli presuntivi” in mancanza di lettura o autolettura;
- che manca la prova sulla effettiva erogazione di acqua (alcuni contatori richiamati riportavano consumi pari a zero).
- che non si era tenuto conto che, nel corso degli anni, alcune strutture comunali erano state locate a terze persone. Con tutto questo, appare evidente che la fornitura non può essere avvenuta “a costo zero” dal momento che la sola predisposizione, gestione, manutenzione e sorveglianza degli impianti idrici implichi inevitabilmente (basti pensare al personale deputato ai compiti anzidetti o ai materiali necessari per l'esecuzione di interventi) delle spese. Ritiene perciò questa Corte di poter parzialmente accogliere la domanda subordinata di arricchimento senza causa (il cui rigetto ha interessato i motivi di gravame oggi esaminati) operando una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. cui il Giudice deve procedere d'ufficio quando ne ricorrono i presupposti.
In proposito, si ricorda la recente Cass. Civ. n. 11243/2023 a mente della quale:
“l'articolo 2041 c.c. consente la liquidazione della minor somma fra diminuzione patrimoniale e arricchimento che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione e che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati negli spostamenti patrimoniali ingiustificabile trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico. In materia di ingiustificato arricchimento trovano altresì applicazioni i principi sanciti dagli articoli
1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d'ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed adeguati elementi a riguardo, quando nell'ipotesi in cui pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione non siano stati ritenuti di sicuro efficacia (Cass. Civ. 27.12.2021 n.
41542). Deve, inoltre qui ricordarsi che sempre in tema di liquidazione equitativa del danno è consolidato il principio secondo il quale l'eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati dal danneggiato non giustifica la decisione di non liquet contraria al diritto perché si risolve nella negazione di quando invece è già acclarato in termini di esistenza di un pregiudizio].
Considerato che l'impossibilità di una quantificazione dipende da una insufficiente e non tempestiva produzione dei relativi elementi probatori da parte di Parte_2
(che, come emerge dai superiori richiami giurisprudenziali, era gravata dal relativo onere) e che tale mancata diligenza non può gravare oltre misura sulla controparte, appare equo limitare l'indennizzo dovuto all'appellante alla somma di €.
150.000,00, pari a poco più di ¼ di quella domandata, in uno agli interessi, al tasso legale, maturati dalla data della domanda giudiziale da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.
******
Risulta dagli atti del giudizio che al fine di evitare le azioni di recupero Parte_2 coatto da parte del provvide, con tre bonifici del 10.02.2022, Controparte_1
a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, sia con riferimento alle spese legali liquidate in favore del procuratore dell'Ente, sia con riferimento all'importo determinato in dipendenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo avanzata dal Controparte_3
******
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto è dedicato l'ulteriore motivo di gravame che investe l'erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale avanzata dal Controparte_1
Il motivo è infondato.
Come sopra ricordato nella Convenzione di Gestione stipulata in data 19.11.2004 venne previsto che il subentro di nella gestione del Servizio Idrico Parte_2
Integrato sarebbe avvenuto in due fasi: la prima decorrente dall'1.01.2005, data dalla quale i Comuni avrebbero proceduto a comunicare al nuovo gestore la lettura dei contatori per consentire la fatturazione dei consumi;
La seconda dal momento in cui si sarebbe completato il trasferimento al nuovo soggetto gestore di tutte le opere degli impianti afferenti il servizio idrico che, nel caso del Comune di avvenne nel marzo del 2006, lasciando temporaneamente a carico dei CP_1 vari Comuni la gestione del servizio e i costi dello stesso.
Ciò premesso è risultato dimostrato, attraverso l'esame della documentazione prodotta (allegato n. 8 e allegato n. 9 della comparsa di costituzione) che il
[...]
rendicontò, con apposite note corredate da documenti giustificativi, CP_1
l'effettivo esborso della somma di €. 610.760,783 per l'anno 2005 ed €. 135.429,304 relativamente all'anno 2006, per un totale di €. 746.190,08 risultante dalla sommatoria delle due voci di spesa.
Come rilevato in sentenza (pag. 13) è opportuno ricordare che la sussistenza del debito, rappresentato dai costi affrontati dall' Amministrazione comunale nel periodo 2005-2006 non è stata mai oggetto di contestazione da parte di Parte_2 la quale, solo con la memoria resa ex articolo 183 comma 6 n. 2 avversò il quantum debeatur riconoscendo, quale somma da rimborsare, quella minore di €.
628.198.00 da cui scomputare i pagamenti effettuati pari ad €. 160.000,00.
Per come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, però, le contestazioni operate dall'appellante sono, oltre che tardive (ai sensi dell'articolo 183 comma 6 numero 2 nella formulazione vigente ratione temporis era possibile esclusivamente replicare alle domande ed alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte nonché indicare mezzi di prova e produzioni documentali) sono comunque rimaste sfornite di prova.
In proposito, nei motivi di gravame si sostiene che l'importo riconosciuto ed approvato da 5 (come verificato dalla società di revisione KPMG) è inferiore CP_2 rispetto a quello indicato dal ovvero pari ad €. 628.198,00 Controparte_1 somma quantificata sulla base di quanto riportato nelle due note n. 643/2006 e
572/2007 (allegati nn. 11 e 12 del fascicolo di primo grado).
Tuttavia le predette argomentazioni, oltre che tardive, appaiono destituite di fondamento atteso che, anche ad ammettere che ATO n. 5, nei propri bilanci, avesse indicato somme minori rispetto a quelle rendicontate dal ad Controparte_1
tale obbligo di rendicontazione poteva valere solo nei confronti della Parte_2
Società di gestione e non nei confronti dell'ente comunale il quale ha rappresentato i costi sostenuti attraverso i rendiconti mai contestati al momento della loro trasmissione ad Parte_2
Vi è, infine, da rilevare che deduce di avere anticipato somme al Parte_2 CP_1 per un importo maggiore, ovvero €. 200.000,00 anziché 160.000,00, convenendo, però, con il Tribunale (pag. 17 dei motivi di appello) che “per mero errore non è stata depositata la relativa copia del bonifico sebbene le somme siano state incassate dal
CP_1
Pur convenendo con le affermazioni di in assenza di prova Parte_2
(o di ammissione sul punto da parte del appellato) non resta che CP_1 confermare, anche, sotto tale profilo la sentenza impugnata rimanendo salvo, in capo ad il diritto di agire, in diverso giudizio, per la restituzione della Parte_2 somma doppiamente incassata dal CP_1
****
Richiamato tutto quanto sino ad ora evidenziato, ed in considerazione del riconoscimento, in capo ad del diritto a ricevere, a titolo di ristoro per Parte_2
l'indebito arricchimento, la somma di €. 150.000,00, oltre interessi, per il periodo
2005/2015, il è tenuto alla restituzione della predetta somma Controparte_1 in favore di in uno agli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda Pt_2 giudiziale al soddisfo.
Il è altresì tenuto, alla restituzione, in favore di degli importi CP_1 Parte_2 da quest'ultima pagati in esecuzione della sentenza impugnata per le spese legali del primo grado in misura pari alla differenza tra quanto versato con bonifico del
10.02.2022 e quanto oggi liquidato, oltre interessi al tasso legale dalla data indicata al soddisfo.
*****
La sentenza deve, pertanto, parzialmente riformarsi nei termini che precedono.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083,
Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre
2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n.
32906).
Le spese seguono la soccombenza, ma la parziale fondatezza delle domande di induce alla pure parziale compensazione di cui in dispositivo. con Parte_2 liquidazione in base ai parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per le cause del settimo scaglione di valore, viste le somme infine riconosciute dovute all'una o all'altra parte.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 742/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17.11.2021 ed appellata da Parte_2
In accoglimento della domanda di indebito ex art. 2041 c.c. formulata da condanna il appellato a corrispondere, all'appellante Parte_2 CP_1 la complessiva somma di €. 150.000,00 oltre interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Dichiara il tenuto alla restituzione, in favore dell'appellante, Controparte_1 della differenza tra quanto pagato per spese legali di primo grado e quanto oggi liquidato per quel grado di giudizio, oltre interessi al tasso legale per come specificato in parte motiva.
Compensa, per metà, le spese del primo grado del giudizio e condanna Parte_2 al pagamento della restante metà che liquida in complessive €. 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa, se dovute.
Compensa, per metà, le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellato la rimante metà che liquida in €. Controparte_1
10.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Conferma nel resto.
Caltanissetta, camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico