Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo, Francesco Dentino, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ribaudo in Palermo, via Mariano Stabile 241;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale NE OL, Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. DGTSUD.REGISTRO UFFICIALE-OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della NE VI di OL, notificato a mezzo pec in -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Riscontro vostra istanza di rilascio della targa e della carta di circolazione relativa al veicolo targato -OMISSIS- intestato al sig. -OMISSIS- registrata al prot. al n. -OMISSIS- ”;
- del provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS- dei provvedimenti di assegnazione e consegna delle targhe di cui all'elenco ivi riportato, nonché del provvedimento dell'Ufficio Provinciale della NE VI di OL n. -OMISSIS-, in esecuzione del quale gli Ufficiali ed Agenti di P.G. hanno provveduto al ritiro delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli ivi elencati, tra cui quello targato “-OMISSIS-” di proprietà dell'odierno ricorrente.
e per la condanna
- dell'Amministrazione resistente all'adozione del relativo e conseguente provvedimento di restituzione della targa “-OMISSIS-” e della carta di circolazione n. “-OMISSIS-” rilasciata da MCTC il 16/04/2018 relativi al veicolo marca -OMISSIS- intestato al ricorrente Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Provinciale NE di OL, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. DGTSUD.registro ufficiale-OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio della NE VI di OL, notificato a mezzo pec in -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Riscontro vostra istanza di rilascio della targa e della carta di circolazione relativa al veicolo targato -OMISSIS- intestato al sig. -OMISSIS- registrata al prot. al n. -OMISSIS- ”.
Il ricorrente ha dedotto che:
- egli è proprietario del veicolo marca -OMISSIS- targato “-OMISSIS-”, avente carta di circolazione n. “-OMISSIS-” rilasciata da MCTC il 16/04/2018;
- tale targa rientra tra quelle investite dal provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS-, adottato – come si evince dl contenuto del medesimo - sulla scorta del fatto che “ le stesse venivano ritirate impropriamente da un’Agenzia che risultava cessata a seguito del Provvedimento della Città Metropolitana di OL ”;
- il provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS- dei provvedimenti di assegnazione e consegna delle targhe di cui all’elenco ivi riportato, nonché il provvedimento dell’Ufficio Provinciale della NE VI di OL n. -OMISSIS-, in esecuzione del quale la P.G. ha provveduto al ritiro delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli ivi elencati, tra cui quello di proprietà dell’odierno ricorrente, sono stati indi annullati dal Tar Campania, OL, sez. I, con sentenza n. 7299/2024, pubblicata il 23/12/2024;
- sulla scorta di tale pronuncia annullatoria la targa e la carta di circolazione del veicolo di proprietà dell’odierno ricorrente non avrebbero potuto essere ritirati;
- di conseguenza. in data -OMISSIS- il ricorrente trasmetteva all’Amministrazione in epigrafe una istanza di restituzione della targa, invocando appunto gli effetti caducatori derivanti dalla citata sentenza del Tar n. 7299/2024;
- con provvedimento prot. n. DGTSUD.REGISTRO UFFICIALE-OMISSIS- l’Amministrazione rigettava tuttavia tale richiesta, evidenziando il difetto di efficacia erga omnes di tale sentenza, in quanto decisione di controversia inter alios acta e quindi con efficacia solo inter partes .
Con il ricorso in esame -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità del citato provvedimento -OMISSIS-, sostenendo che sussisterebbero i presupposti per la restituzione della targa e della carta di circolazione al ricorrente, poiché i provvedimenti presupposti sarebbero già stati annullati in base alla citata sentenza di questa Sezione.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente, premettendo che il citato provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS- degli atti di assegnazione e consegna delle targhe andrebbe qualificato come atto plurimo inscindibile, assume che la sentenza di annullamento di tale provvedimento emessa da questa Sezione (la citata sentenza n. 7299/24) produrrebbe effetti anche nei propri confronti, per quanto egli non fosse parte di quel giudizio, così che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, negando l’estensione degli effetti di tale sentenza anche all’odierno ricorrente, sarebbe affetto da nullità per violazione o elusione del giudicato.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata per due ordini di ragioni, ciascuna autonomamente sufficiente a giustificarne il rigetto.
2.1. In primo luogo, non è fondato il rilievo del ricorrente secondo il quale l’annullamento, ad opera della sentenza di questa Sezione n. 7299/2024, del provvedimento amministrativo della NE VI di OL, qualificato dal ricorso come atto plurimo inscindibile, produrrebbe effetto anche nei suoi confronti, benché egli fosse rimasto estraneo a tale giudizio.
In ipotesi di annullamento di atto plurimo scindibile, quale appunto quello, sopra menzionato, della NE VI di OL, rivolto a una pluralità di destinatari, il giudicato caducatorio riferito ad un diverso destinatario del provvedimento non ha efficacia nei confronti di soggetti che, ancorché destinatari del medesimo provvedimento, non erano stati parti di tale giudizio, e questo proprio in ragione della riferita diversità soggettiva.
Diversa conclusione potrebbe valere, al più, solo in presenza di un annullamento disposto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari del provvedimento amministrativo.
Nel caso in esame, tuttavia, l’annullamento disposto con la sentenza n. 7299/2024 è stato pronunciato sulla base di una circostanza particolare riferita specificamente al ricorrente di tale giudizio, il quale aveva documentalmente provato, in sede processuale, che il proprio autoveicolo non proveniva dalla Repubblica di San Marino né era stato ivi immatricolato, producendo in causa un’apposita certificazione (espressamente definita come decisiva in tale sentenza) rilasciata da tale Paese e riferita proprio allo specifico veicolo oggetto di tale giudizio.
La ragione fondativa della sentenza di annullamento era quindi riferita alla sola posizione specifica del ricorrente di tale altro giudizio; né, d’altra parte, l’odierna parte ricorrente ha dimostrato che tale annullamento sia stato disposto per un vizio comune alla propria posizione.
2.2. In secondo luogo, l’efficacia della citata sentenza n. 7299/24 di questa Sezione non è invocabile nel presente giudizio anche perché tale sentenza è stata riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8168 del 21 ottobre 2025.
2.3. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato ulteriori profili di illegittimità.
3.1. Il ricorrente ha lamentato il difetto di comunicazione di avvio del procedimento, senza però specificare il procedimento al quale è riferita tale censura.
Il Collegio, riferendosi al provvedimento per cui è causa, emesso a seguito di istanza del ricorrente, ritiene comunque che non sia configurabile il vizio di omessa comunicazione di avvio, in quanto « non sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 con riguardo ai procedimenti attivati su istanza di parte, riguardando dette disposizioni solamente i procedimenti promossi d'ufficio o comunque non scaturenti da istanza della parte interessata » (T.A.R. Toscana, sez. III, 15 marzo 2010, n. 655; conf . T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1 settembre 2014, n. 2237; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 gennaio 2015, n. 10).
La censura non sarebbe però fondata neppure qualora ipoteticamente riferita al risalente provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS- degli atti di assegnazione e consegna delle targhe di cui all’elenco ivi riportato, nonché al provvedimento dell’Ufficio Provinciale della NE VI di OL n. -OMISSIS-, in esecuzione del quale gli Ufficiali ed Agenti di P.G. avevano provveduto al ritiro delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli ivi elencati, tra cui quello targato “-OMISSIS-” di proprietà dell’odierno ricorrente.
Infatti tra la NE e il ricorrente non sussisteva alcun rapporto diretto, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura. In particolare, l’immatricolazione era stata effettuata impropriamente dall’Agenzia -OMISSIS- con procedura non autorizzata, in quanto si sarebbe dovuta seguire altra procedura per l’immatricolazione. Nello specifico, in data 11 agosto 2022 la -OMISSIS- S.r.l.s. faceva istanza di rilascio di un lotto di targhe, dichiarando falsamente che « L’Agenzia è a tutt’oggi attiva; non sussistono provvedimenti di sospensione emessi dagli Enti competenti », provvedendo, in pari data, al ritiro del medesimo lotto di targhe. Tuttavia, in attuazione dell’attività di prevenzione, l’Autorità Competente disponeva il ritiro delle targhe e della carta di circolazione del veicolo per cui è causa riferito al ricorrente. Alla luce di tale ricostruzione fattuale emerge, allora, che i provvedimenti citati della NE VI non erano riferibili, a quel tempo, direttamente al ricorrente, perché relativi ad una fase di cui nessun rapporto sussisteva ancora tra quest’ultimo e la NE, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura.
Anche la censura di difetto di comunicazione di avvio del procedimento è pertanto infondata.
3.2. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati adducendo anche che il proprio veicolo non sarebbe di provenienza extra europea, non essendo, in particolare, proveniente dalla Repubblica di San Marino: si tratterebbe invece di veicolo di provenienza europea, dovendosi così escludere la necessità di nuova immatricolazione.
La censura è priva di pregio.
Come recentemente statuito dal Consiglio di Stato su analoghi ricorsi aventi ad oggetto lo stesso provvedimento di annullamento d’ufficio della NE VI di OL (Cons. Stato n. 8168/2025 e n. 5705/2025), il provvedimento di ritiro in autotutela delle targhe e del precedente atto di loro consegna delle targhe è stato adottato non sul presupposto di una particolare provenienza delle autovetture, e sul conseguente regime procedimentale, ordinario oppure semplificato, rispettivamente loro applicabile, bensì unicamente in ragione della pregressa cessazione dell’attività in capo alla citata agenzia di servizi automobilistici. Infatti, il provvedimento di ritiro targhe non faceva alcun cenno al fatto che le autovetture provenissero da Paese dell’Unione Europea o da San Marino, e dunque alla procedura correttamente applicabile, ordinaria oppure semplificata, ai veicoli in questione.
In particolare il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 5705 del 2 luglio 2025, ha accolto l’appello dell’Amministrazione, su questione analoga a quella per cui è causa, proprio in quanto il provvedimento di autotutela, anche in quel contesto fattuale, si concentrava non sulla provenienza del mezzo, ma puramente e semplicemente sulla cessata attività della agenzia di pratiche automobilistiche, e dunque, in definitiva, su fatti non veritieri, che come tali non potevano avere ingenerato un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti originari, ossia ai titolari delle targhe stesse. Il Consiglio ha difatti motivato nei seguenti termini: « Con il qui impugnato provvedimento … l’Amministrazione ha annullato in autotutela i provvedimenti di assegnazione e consegna targhe all’Agenzia in quanto quest’ultima è risultata cessata e ha esibito documentazione non veritiera … Pertanto, indipendentemente da quanto sostenuto in giudizio, la provenienza del veicolo non risulta determinante, così venendo meno la ragione della decisione del Tar. (…) le esigenze di tutela del destinatario del provvedimento di autotutela, nel caso di specie l’Agenzia, “non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo (Ad. plen. 17 ottobre 2017 n. 8) ».
4. Il ricorso, siccome integralmente infondato, è pertanto respinto.
5. In ragione della peculiarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, OL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO