TAR Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 934
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato

    Il Collegio ritiene che la censura sia infondata in quanto la sentenza TAR n. 7299/2024, annullando un atto plurimo scindibile, non produce effetti nei confronti di soggetti che non erano parti di quel giudizio. Inoltre, l'annullamento era basato su una circostanza specifica del ricorrente di quel giudizio. Infine, la sentenza TAR è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Difetto di comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene che non sia configurabile il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento in quanto il procedimento è stato attivato su istanza di parte. Inoltre, anche riferendosi al provvedimento di annullamento in autotutela, non sussisteva un rapporto diretto tra l'amministrazione e il ricorrente in quella fase, essendo l'immatricolazione avvenuta impropriamente da un'agenzia.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per provenienza del veicolo

    La censura è priva di pregio in quanto il provvedimento di ritiro in autotutela è stato adottato in ragione della cessazione dell'attività dell'agenzia di servizi automobilistici, e non sulla base della provenienza delle autovetture. Il Consiglio di Stato ha confermato che la provenienza del veicolo non è determinante in questi casi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 934
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 934
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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