Articolo 5 della Legge 23 ottobre 1961, n. 1114
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1961
Art. 5.
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite d'impegno di lire 760.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari:

2) lire 550.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1961