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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5290/2022
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5290/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Imera n. 3 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Francesco Zanghì ( pec : fax : CodiceFiscale_2 Email_1
091 6114214) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di €18.284,43 o della diversa somma stabilita dal Giudicante anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari.
In particolare, l'attore esponeva che:
2 - in data 24.02.2021 alle ore 09:00 circa , a Palermo, in via Enrico Fermi, nei pressi dell'intersezione con via Serradifalco, egli , a causa del marciapiedi dissestato, che non era in alcun modo segnalato e, quindi, rappresentava un ostacolo imprevedibile ed inevitabile, era caduto va a terra, procurandosi gravi lesioni fisiche;
- veniva trasportato, quindi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo dove gli veniva diagnosticata “frattura di tibia e perone”;
- a causa della caduta aveva subito un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad: inabilità temporanea assoluta pari a 20 gg., inabilità temporanea relativa al 50% pari a 10 gg, come risultava dalla documentazione medica che allegava;
- conseguentemente, sosteneva di avere diritto al risarcimento dei danni fisici subiti nella misura di DB = € 12.380,16; ITT = € 949,80; ITP (50%) = € 237,45; D.M. € 4.522,02 oltre ad € 120,00 per spese mediche, per un totale di € 18.284,43;
Parte attrice, sulla base di tali premesse, deducendo la responsabilità esclusiva del CP_1
convenuto, per non essersi occupato della manutenzione delle strade e dei marciapiedi rientranti nel territorio comunale, concludeva chiedendo di: ritenere e dichiarare che il sinistro de quo fosse avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità del conseguentemente, di Controparte_1 condannare quest'ultimo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €18.284,43 o della diversa somma stabilita dal Giudicante anche con valutazione equitativa ed alla stregua di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del suo Procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 20.7.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea. Il convenuto, infatti, contestava il sinistro in questione in tutti i suoi elementi - dalla dinamica, all'esistenza stessa della c.d. insidia, al nesso di causalità tra il fatto ed i danni subiti dall'Attore -, sostenendone l'ascrivibilità ad esclusivi fatto e colpa del Pt_1
Pertanto, l'ente convenuto chiedeva di rigettare le domande proposte dal in quanto infondate Pt_1
in fatto ed in diritto o, in subordine, di ritenere e dichiarare che il sinistro lamentato da controparte fosse da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile;
in via ulteriormente subordinata di ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale o parziale - dell'attore nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza dello Stesso e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali e non richiesti.
La causa, istruita a mezzo prova orale e CTU medica, all'udienza del 12.6.25 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
3 La domanda è fondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n.
24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n.
5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Invero, come è noto, “il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
4 danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro.
Risulta provato infatti che in data 24.02.2021 alle ore 09:00 circa in Palermo in via Enrico Fermi all'intersezione con via Serradifalco l'attore, a causa del marciapiedi dissestato, cadeva a terra, riportando postumi invalidanti
La descrizione dei fatti fornita dall'attore risulta pienamente avallata dalle chiare e dettagliate dichiarazioni di testimone oculare del sinistro, escusso in corso di causa e Testimone_1
sulla cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare, tenuto conto anche dei riscontri documentali in atti.
Il teste ha confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dall'attore dichiarando che:”il
24/02/2021, intorno alle ore 9/00, mi trovavo in via Serradifalco, sul marciapiede vicino ad un panificio, e l 'attore si trovava sulla via Fermi a circa 20 metri di distanza da me, e lo ho visto frontalmente. Ho visto, in particolare, questo ragazzo robusto, che improvvisamente cadeva in terra. Poi mi sono avvicinato per soccorrerlo ed ho visto il marciapiede dissestato ed uno scivolo, continuazione del marciapiede, scivoloso in quanto c'è del marmo danneggiato e crea una specie di dislivello …..Aggiungo che l 'attore nell' immediato aveva una frattura al piede, tanto che urlava”.
Il teste ha poi riferito che tale anomalia non era segnalata, ed a occhio non visibile, in quanto di piccole dimensioni; che sul posto c'era luminosità naturale e che il marmo era scivoloso (cfr verbale di udienza del 8/06/2023).
Il dissesto del marciapiede e la presenza dello scivolo de quibus, inoltre, possono evincersi chiaramente anche dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr fotografie in allegato all'atto di citazione).
Dalla stessa documentazione fotografica emerge, altresì, l'assenza di qualsiasi segnalazione sia della presenza dello scivolo di marmo in questione sia delle condizioni di dissesto del marciapiede.
Alla luce di quanto appena esposto risulta certamente provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata né delimitata;
l'attore, quindi, ha assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, avendo dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto del marciapiede e la presenza dello scivolo e la caduta, nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
La sussistenza del nesso causale tra caduta e lesioni emerge per altro, oltre che dalla prova orale assunta ( cfr dep. teste , verbale prova orale“Ho visto , in particolare, questo ragazzo Tes_1
5 robusto, che improvvisamente cadeva in terra …l 'attore nell'immediato aveva una frattura al piede, tanto che urlava”). anche dalla relazione di CTU a firma del Dott. (cfr Persona_1 relazione di CTU pag. 6 “Esiste nesso di causalità tra il sinistro (caduta) in questione e le lesioni riportate”) nonché dal referto del Pronto Soccorso con diagnosi di “frattura composta piatto tibiale e metafisi prossimale perone a seguito valido trauma distorsivo caviglia e ginocchio sinistro” (doc. medica in allegato all'atto di citazione)
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode”).
L'amministrazione convenuta, infatti, nulla ha provato, nemmeno in merito all'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
Né in corso di causa è emerso nulla in tal senso (come, ad esempio, condizioni metereologiche particolarmente avverse che abbiano potuto in qualche modo interferire causalmente nella verificazione dell'infortunio).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia un concorso colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 30% . ( sulla rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato cfr ez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011)
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
6 causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013)
Nel caso di specie il concorso di colpa dell'attore va riconosciuto nella percentuale su indicata tenuto conto del fatto che la caduta è avvenuta in pieno giorno e in buone condizioni di visibilità nonché in considerazione delle dimensioni , non certamente ridotte, del dissesto.
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 3% , oltre a inabilità temporanea assoluta di giorni 2, inabilità temporanea al 75% di giorni 30, inabilità temporanea al 50% di giorni 20, e inabilità temporanea al 25% di giorni 10; ritenute congrue le spese mediche allegate dall'attore.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
7 , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
8 In applicazione dei criteri illustrati (Tabelle di Milano) , con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di 4.255,00 ( Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% €
1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 )
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 29) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
4.044,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1.567,44 (escluso l'aumento del per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente
(0,860 ) corrispondente all'età della persona danneggiata (29 anni).
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in difetto di qualsiasi allegazione e prova anche presuntiva sul punto nonché tenuto conto dell'entità ridotta dei postumi .
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 8.299,00….. (4255,00+4.044,00), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Oltre a spese mediche allegate per Euro 120,00, per un totale di Euro 8.419,00 .
Dal predetto importo va detratta la percentuale del 30% per concorso colposo dell'attore ( - 2525,7) per un totale di 5.893,30.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo
9 periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto ( : € 5.002,80€ ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo (tenuto conto della non significativa durata del periodo di invalidità temporanea) e, si perviene all'importo di euro € 6.440,00 ( di cui euro 1.437,20per interessi e rivalutazione ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014 (parametri medi scaglione da 26.000 a
52.000 in ragione del decisum ) abbattuti del 20% in considerazione della assoluta semplicità delle questioni trattate e dell'accoglimento della pretesa in misura largamente ridotta
Va rigettata l'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore dell'attore.
Ed invero “la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore, non vale a concretare una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;
infatti, in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge, e ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in sede di regolamento delle spese processuali, non può tenere conto dell'eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore d'ufficio, ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione, a norma dell'art. 14, comma 2, l. n. 533/1973.
Infatti, il procuratore non può disporre di un beneficio (l'ammissione al patrocinio) che è attribuito alla parte;
sicché la richiesta di distrazione non può essere ritenuta come implicita rinuncia ad un beneficio di cui il procuratore non può disporre. Anche perché l'impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell'avvocato, e l'ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti, che nel caso di specie potrebbero essere necessari. Dunque, ove vi sia l'ammissione al gratuito patrocino,
l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve essere considerata inefficace. (T.A.R. Napoli,
(Campania) sez. VII, 04/08/2021, n.5447)
A diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base di quanto sancito dalle Sezioni Unite on la sentenza n. 8561/21 che si è limitata a affermare che l'istanza di distrazione non comporta la revoca del beneficio ma non ha sancito affatto la legittimità della istanza di distrazione da parte del legale della parte ammessa al Gratuito Patrocinio
Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
10
PQM
IL TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE TERZA CIVILE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede::
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di Controparte_1
somma di euro € 6.440,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro € 4.061,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Palermo, 12.6.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
11
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5290/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Imera n. 3 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Francesco Zanghì ( pec : fax : CodiceFiscale_2 Email_1
091 6114214) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di €18.284,43 o della diversa somma stabilita dal Giudicante anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari.
In particolare, l'attore esponeva che:
2 - in data 24.02.2021 alle ore 09:00 circa , a Palermo, in via Enrico Fermi, nei pressi dell'intersezione con via Serradifalco, egli , a causa del marciapiedi dissestato, che non era in alcun modo segnalato e, quindi, rappresentava un ostacolo imprevedibile ed inevitabile, era caduto va a terra, procurandosi gravi lesioni fisiche;
- veniva trasportato, quindi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo dove gli veniva diagnosticata “frattura di tibia e perone”;
- a causa della caduta aveva subito un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad: inabilità temporanea assoluta pari a 20 gg., inabilità temporanea relativa al 50% pari a 10 gg, come risultava dalla documentazione medica che allegava;
- conseguentemente, sosteneva di avere diritto al risarcimento dei danni fisici subiti nella misura di DB = € 12.380,16; ITT = € 949,80; ITP (50%) = € 237,45; D.M. € 4.522,02 oltre ad € 120,00 per spese mediche, per un totale di € 18.284,43;
Parte attrice, sulla base di tali premesse, deducendo la responsabilità esclusiva del CP_1
convenuto, per non essersi occupato della manutenzione delle strade e dei marciapiedi rientranti nel territorio comunale, concludeva chiedendo di: ritenere e dichiarare che il sinistro de quo fosse avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità del conseguentemente, di Controparte_1 condannare quest'ultimo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €18.284,43 o della diversa somma stabilita dal Giudicante anche con valutazione equitativa ed alla stregua di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del suo Procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 20.7.22 si costituiva il deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda attorea. Il convenuto, infatti, contestava il sinistro in questione in tutti i suoi elementi - dalla dinamica, all'esistenza stessa della c.d. insidia, al nesso di causalità tra il fatto ed i danni subiti dall'Attore -, sostenendone l'ascrivibilità ad esclusivi fatto e colpa del Pt_1
Pertanto, l'ente convenuto chiedeva di rigettare le domande proposte dal in quanto infondate Pt_1
in fatto ed in diritto o, in subordine, di ritenere e dichiarare che il sinistro lamentato da controparte fosse da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile;
in via ulteriormente subordinata di ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale o parziale - dell'attore nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza dello Stesso e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali e non richiesti.
La causa, istruita a mezzo prova orale e CTU medica, all'udienza del 12.6.25 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
3 La domanda è fondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n.
24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n.
5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Invero, come è noto, “il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
4 danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro.
Risulta provato infatti che in data 24.02.2021 alle ore 09:00 circa in Palermo in via Enrico Fermi all'intersezione con via Serradifalco l'attore, a causa del marciapiedi dissestato, cadeva a terra, riportando postumi invalidanti
La descrizione dei fatti fornita dall'attore risulta pienamente avallata dalle chiare e dettagliate dichiarazioni di testimone oculare del sinistro, escusso in corso di causa e Testimone_1
sulla cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare, tenuto conto anche dei riscontri documentali in atti.
Il teste ha confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dall'attore dichiarando che:”il
24/02/2021, intorno alle ore 9/00, mi trovavo in via Serradifalco, sul marciapiede vicino ad un panificio, e l 'attore si trovava sulla via Fermi a circa 20 metri di distanza da me, e lo ho visto frontalmente. Ho visto, in particolare, questo ragazzo robusto, che improvvisamente cadeva in terra. Poi mi sono avvicinato per soccorrerlo ed ho visto il marciapiede dissestato ed uno scivolo, continuazione del marciapiede, scivoloso in quanto c'è del marmo danneggiato e crea una specie di dislivello …..Aggiungo che l 'attore nell' immediato aveva una frattura al piede, tanto che urlava”.
Il teste ha poi riferito che tale anomalia non era segnalata, ed a occhio non visibile, in quanto di piccole dimensioni; che sul posto c'era luminosità naturale e che il marmo era scivoloso (cfr verbale di udienza del 8/06/2023).
Il dissesto del marciapiede e la presenza dello scivolo de quibus, inoltre, possono evincersi chiaramente anche dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice (cfr fotografie in allegato all'atto di citazione).
Dalla stessa documentazione fotografica emerge, altresì, l'assenza di qualsiasi segnalazione sia della presenza dello scivolo di marmo in questione sia delle condizioni di dissesto del marciapiede.
Alla luce di quanto appena esposto risulta certamente provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata né delimitata;
l'attore, quindi, ha assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, avendo dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto del marciapiede e la presenza dello scivolo e la caduta, nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
La sussistenza del nesso causale tra caduta e lesioni emerge per altro, oltre che dalla prova orale assunta ( cfr dep. teste , verbale prova orale“Ho visto , in particolare, questo ragazzo Tes_1
5 robusto, che improvvisamente cadeva in terra …l 'attore nell'immediato aveva una frattura al piede, tanto che urlava”). anche dalla relazione di CTU a firma del Dott. (cfr Persona_1 relazione di CTU pag. 6 “Esiste nesso di causalità tra il sinistro (caduta) in questione e le lesioni riportate”) nonché dal referto del Pronto Soccorso con diagnosi di “frattura composta piatto tibiale e metafisi prossimale perone a seguito valido trauma distorsivo caviglia e ginocchio sinistro” (doc. medica in allegato all'atto di citazione)
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode”).
L'amministrazione convenuta, infatti, nulla ha provato, nemmeno in merito all'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
Né in corso di causa è emerso nulla in tal senso (come, ad esempio, condizioni metereologiche particolarmente avverse che abbiano potuto in qualche modo interferire causalmente nella verificazione dell'infortunio).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia un concorso colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 30% . ( sulla rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato cfr ez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011)
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
6 causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013)
Nel caso di specie il concorso di colpa dell'attore va riconosciuto nella percentuale su indicata tenuto conto del fatto che la caduta è avvenuta in pieno giorno e in buone condizioni di visibilità nonché in considerazione delle dimensioni , non certamente ridotte, del dissesto.
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 3% , oltre a inabilità temporanea assoluta di giorni 2, inabilità temporanea al 75% di giorni 30, inabilità temporanea al 50% di giorni 20, e inabilità temporanea al 25% di giorni 10; ritenute congrue le spese mediche allegate dall'attore.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
7 , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
8 In applicazione dei criteri illustrati (Tabelle di Milano) , con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di 4.255,00 ( Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% €
1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 )
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 29) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
4.044,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1.567,44 (escluso l'aumento del per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente
(0,860 ) corrispondente all'età della persona danneggiata (29 anni).
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in difetto di qualsiasi allegazione e prova anche presuntiva sul punto nonché tenuto conto dell'entità ridotta dei postumi .
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 8.299,00….. (4255,00+4.044,00), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Oltre a spese mediche allegate per Euro 120,00, per un totale di Euro 8.419,00 .
Dal predetto importo va detratta la percentuale del 30% per concorso colposo dell'attore ( - 2525,7) per un totale di 5.893,30.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo
9 periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto ( : € 5.002,80€ ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo (tenuto conto della non significativa durata del periodo di invalidità temporanea) e, si perviene all'importo di euro € 6.440,00 ( di cui euro 1.437,20per interessi e rivalutazione ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014 (parametri medi scaglione da 26.000 a
52.000 in ragione del decisum ) abbattuti del 20% in considerazione della assoluta semplicità delle questioni trattate e dell'accoglimento della pretesa in misura largamente ridotta
Va rigettata l'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore dell'attore.
Ed invero “la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore, non vale a concretare una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;
infatti, in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge, e ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in sede di regolamento delle spese processuali, non può tenere conto dell'eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore d'ufficio, ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione, a norma dell'art. 14, comma 2, l. n. 533/1973.
Infatti, il procuratore non può disporre di un beneficio (l'ammissione al patrocinio) che è attribuito alla parte;
sicché la richiesta di distrazione non può essere ritenuta come implicita rinuncia ad un beneficio di cui il procuratore non può disporre. Anche perché l'impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell'avvocato, e l'ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti, che nel caso di specie potrebbero essere necessari. Dunque, ove vi sia l'ammissione al gratuito patrocino,
l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve essere considerata inefficace. (T.A.R. Napoli,
(Campania) sez. VII, 04/08/2021, n.5447)
A diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base di quanto sancito dalle Sezioni Unite on la sentenza n. 8561/21 che si è limitata a affermare che l'istanza di distrazione non comporta la revoca del beneficio ma non ha sancito affatto la legittimità della istanza di distrazione da parte del legale della parte ammessa al Gratuito Patrocinio
Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
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PQM
IL TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE TERZA CIVILE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede::
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di Controparte_1
somma di euro € 6.440,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia Parte_1
fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro € 4.061,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Palermo, 12.6.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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