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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2679/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 08/01/2025, sono presenti:
per l'avv. Raffaele Morra;
Parte_1
per l'avv. Luca Bianchi. Parte_2
L'avv. Bianchi precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Morra precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 2679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2679/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_1 C.F._1
Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. avv. Raffaele Morra e dell'avv. Simone Gilardi, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Monza via Zucchi n. 25, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Luca Bianchi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Si confida pertanto nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni, anche istruttorie, con integrale rifusione delle spese di lite, come da nota in atti”;
Per l'opposta: “Nella causa n. 2679/23 R.g., voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE - Previo rigetto dell'opposizione avversa, confermare il
pagina 2 di 6 decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la parte debitrice ingiunta al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso, maggiore o minore, accertato in causa anche in via equitativa;
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Spese
e compensi di causa rifusi e distratti, ex art. 93 cpc, al difensore antistatario;
IN VIA
ISTRUTTORIA - Ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onus probandi, le istanze istruttorie dedotte in atti, e segnatamente in memoria istruttoria ex art. 171-ter n. 2 cpc nell'interesse della parte creditrice opposta del 18.01.24, da intendersi qui integralmente ritrascritte per relationem”.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di Como a favore della Parte_2
per l'importo di € 23.336,36 oltre interessi e spese legali, relativo al prezzo della
[...]
compravendita dei mobili realizzati dalla stessa su misura e destinati alla cucina del Pt_1
L'opponente ha dedotto, in particolare, plurimi errori nella fase di consegna che avrebbero danneggiato la merce: l'anta del freezer era ricurva e, aprendosi, urtava contro il bordo;
l'isola non era stata correttamente fissata;
il rivestimento dei piani non era stato montato correttamente e gli spigoli erano stati carteggiati a mano;
per accedere ad una presa elettrica, era stato necessario rimuovere il fondo di un mobile;
alcune viti erano prive di copertura;
l'isola e la cappa non erano state montate nella corretta posizione;
la cappa della cucina era stata tagliata con un flessibile. In aggiunta, ha poi dedotto la mancata consegna di due elettrodomestici (piano cottura e cantinetta per i vini).
Premesso, quindi, di avere tempestivamente denunciato i vizi e che gli interventi effettuati dalla controparte non erano stati risolutivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, oltre alla riduzione del prezzo dovuto.
pagina 3 di 6 Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'opposta ha dedotto di aver emesso n. 2 note di credito subito a seguito della consegna, rispettivamente, di € 2.759,54 in data 20.05.22 (per gli elettrodomestici e la cantinetta vini non consegnati, nonché per il piano cottura diverso) ed €
500,00, in data 19.10.22 (afferente ad uno sconto concesso sul totale), per complessivi € 3.259,54
(IVA inclusa). Osservava inoltre che alcuna contestazione era stata mossa dall'acquirente, sui presunti vizi della fornitura, entro i termini previsti per legge.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e di ogni avversa pretesa, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ed esaurita la fase di trattazione con il deposito delle memorie integrative, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza per conclusioni, con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene definito con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che è pacifico tra le parti che il abbia acquistato dalla Pt_1
alcuni mobili, realizzati dalla stessa su misura e destinati alla propria Parte_2
cucina, e non è contestato tra le parti il prezzo della vendita. L'opponente ha, infatti, dedotto unicamente la mancanza di alcuni elettrodomestici e l'esistenza di vizi nel montaggio.
Così ricostruita la vicenda, va detto che l'opponente ha dedotto i vizi della merce in modo estremamente generico e senza fornire una puntuale dimostrazione della loro esistenza, atteso che lo stesso si è limitato a produrre documentazione fotografica di carattere frammentario e da cui non è possibile desumere la mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni di cui al contratto, né tantomeno la natura precisa dei vizi e la loro portata.
Né vi sono i presupposti per disporre la CTU sollecitata dall'opponente che, da questo punto di vista, sarebbe del tutto esplorativa dal momento che finirebbe per supplire alle carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata. In caso di compravendita grava, infatti, sul compratore l'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, così massimata: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi).
pagina 4 di 6 Né rileva che si verta in materia di rapporti tra professionista e consumatore, avendo il Pt_1
pacificamente stipulato il contratto per l'acquisto di mobili destinati alla sua abitazione privata ed avendo, quindi, egli agito al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale da lui svolta.
Infatti, “in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato”, questo nonostante, dall'art. 132, terzo comma, cod. cons., si desuma l'esistenza di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, laddove lo stesso si manifesti nei termini di legge (cfr.
Cass., sez. III, 4 luglio 2022, n. 21084).
L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons. si concretizza dunque, unicamente, nella presunzione di “preesistenza” del vizio al momento della consegna, senza tuttavia affatto escludere che “il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)” e non potendosi più “aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (cfr. Cass. 4 luglio 2022, cit.; nello stesso senso, v. anche più di recente Cass., sez. III,
22 novembre 2023, n. 32524; nonché, quanto alla regola generale di riparto dell'onere della prova a carico del consumatore, Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, causa C-497/13, Parte_3
c. ). Controparte_2
Ricadeva, pertanto, sul l'onere di allegare specificamente e di provare i vizi del bene Pt_1
compravenduto, fornendo elementi tali da giustificare approfondimenti istruttori di carattere tecnico, previa nomina di un CTU.
A ciò, bisogna peraltro aggiungere che i vizi dedotti in citazione non sono certamente tali da rendere la cosa del tutto inadatta alla sua destinazione, né vi è evidenza che gli stessi incidano in modo apprezzabile sul valore della stessa, non essendovi dunque i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto (che, peraltro, neppure è stata domandata).
Quanto alla riduzione del prezzo, l'opposta ha invece già riconosciuto uno sconto a favore della controparte, proprio sulla base dei vizi genericamente dedotti in citazione, e l'opponente non ha pagina 5 di 6 fornito alcun elemento da cui desumere che i difetti abbiano inciso in misura superiore sul complessivo valore della merce, con l'ausilio di dati tecnici ed argomenti concreti.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non avendo il Pt_1
assolto il suddetto onere probatorio e non essendovi i presupposti per ammettere i capitoli di prova orale articolati da parte opponente, siccome generici e valutativi.
Né, infine, viene in rilievo la possibile vessatorietà delle clausole contrattuali tra professionista e consumatore, giacché nessuna di esse appare rilevante nel caso di specie ed è precluso al giudice il controllo sul solo equilibrio economico tra le prestazioni.
3. Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n.
55/2014, così come modificate dal DM n. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio (tranne la fase istruttoria da liquidare ai minimi, per via della natura documentale della causa), devono essere poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché non vi è evidenza del fatto che l'opponente abbia agito in mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta di nei confronti della Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2023;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso in Como, all'udienza del 8 gennaio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 08/01/2025, sono presenti:
per l'avv. Raffaele Morra;
Parte_1
per l'avv. Luca Bianchi. Parte_2
L'avv. Bianchi precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Morra precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 2679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2679/2023 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_1 C.F._1
Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. avv. Raffaele Morra e dell'avv. Simone Gilardi, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Monza via Zucchi n. 25, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Luca Bianchi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Si confida pertanto nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni, anche istruttorie, con integrale rifusione delle spese di lite, come da nota in atti”;
Per l'opposta: “Nella causa n. 2679/23 R.g., voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE - Previo rigetto dell'opposizione avversa, confermare il
pagina 2 di 6 decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la parte debitrice ingiunta al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso, maggiore o minore, accertato in causa anche in via equitativa;
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Spese
e compensi di causa rifusi e distratti, ex art. 93 cpc, al difensore antistatario;
IN VIA
ISTRUTTORIA - Ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onus probandi, le istanze istruttorie dedotte in atti, e segnatamente in memoria istruttoria ex art. 171-ter n. 2 cpc nell'interesse della parte creditrice opposta del 18.01.24, da intendersi qui integralmente ritrascritte per relationem”.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di Como a favore della Parte_2
per l'importo di € 23.336,36 oltre interessi e spese legali, relativo al prezzo della
[...]
compravendita dei mobili realizzati dalla stessa su misura e destinati alla cucina del Pt_1
L'opponente ha dedotto, in particolare, plurimi errori nella fase di consegna che avrebbero danneggiato la merce: l'anta del freezer era ricurva e, aprendosi, urtava contro il bordo;
l'isola non era stata correttamente fissata;
il rivestimento dei piani non era stato montato correttamente e gli spigoli erano stati carteggiati a mano;
per accedere ad una presa elettrica, era stato necessario rimuovere il fondo di un mobile;
alcune viti erano prive di copertura;
l'isola e la cappa non erano state montate nella corretta posizione;
la cappa della cucina era stata tagliata con un flessibile. In aggiunta, ha poi dedotto la mancata consegna di due elettrodomestici (piano cottura e cantinetta per i vini).
Premesso, quindi, di avere tempestivamente denunciato i vizi e che gli interventi effettuati dalla controparte non erano stati risolutivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, oltre alla riduzione del prezzo dovuto.
pagina 3 di 6 Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'opposta ha dedotto di aver emesso n. 2 note di credito subito a seguito della consegna, rispettivamente, di € 2.759,54 in data 20.05.22 (per gli elettrodomestici e la cantinetta vini non consegnati, nonché per il piano cottura diverso) ed €
500,00, in data 19.10.22 (afferente ad uno sconto concesso sul totale), per complessivi € 3.259,54
(IVA inclusa). Osservava inoltre che alcuna contestazione era stata mossa dall'acquirente, sui presunti vizi della fornitura, entro i termini previsti per legge.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e di ogni avversa pretesa, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ed esaurita la fase di trattazione con il deposito delle memorie integrative, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza per conclusioni, con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene definito con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che è pacifico tra le parti che il abbia acquistato dalla Pt_1
alcuni mobili, realizzati dalla stessa su misura e destinati alla propria Parte_2
cucina, e non è contestato tra le parti il prezzo della vendita. L'opponente ha, infatti, dedotto unicamente la mancanza di alcuni elettrodomestici e l'esistenza di vizi nel montaggio.
Così ricostruita la vicenda, va detto che l'opponente ha dedotto i vizi della merce in modo estremamente generico e senza fornire una puntuale dimostrazione della loro esistenza, atteso che lo stesso si è limitato a produrre documentazione fotografica di carattere frammentario e da cui non è possibile desumere la mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni di cui al contratto, né tantomeno la natura precisa dei vizi e la loro portata.
Né vi sono i presupposti per disporre la CTU sollecitata dall'opponente che, da questo punto di vista, sarebbe del tutto esplorativa dal momento che finirebbe per supplire alle carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata. In caso di compravendita grava, infatti, sul compratore l'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, così massimata: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi).
pagina 4 di 6 Né rileva che si verta in materia di rapporti tra professionista e consumatore, avendo il Pt_1
pacificamente stipulato il contratto per l'acquisto di mobili destinati alla sua abitazione privata ed avendo, quindi, egli agito al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale da lui svolta.
Infatti, “in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato”, questo nonostante, dall'art. 132, terzo comma, cod. cons., si desuma l'esistenza di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, laddove lo stesso si manifesti nei termini di legge (cfr.
Cass., sez. III, 4 luglio 2022, n. 21084).
L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons. si concretizza dunque, unicamente, nella presunzione di “preesistenza” del vizio al momento della consegna, senza tuttavia affatto escludere che “il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)” e non potendosi più “aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (cfr. Cass. 4 luglio 2022, cit.; nello stesso senso, v. anche più di recente Cass., sez. III,
22 novembre 2023, n. 32524; nonché, quanto alla regola generale di riparto dell'onere della prova a carico del consumatore, Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, causa C-497/13, Parte_3
c. ). Controparte_2
Ricadeva, pertanto, sul l'onere di allegare specificamente e di provare i vizi del bene Pt_1
compravenduto, fornendo elementi tali da giustificare approfondimenti istruttori di carattere tecnico, previa nomina di un CTU.
A ciò, bisogna peraltro aggiungere che i vizi dedotti in citazione non sono certamente tali da rendere la cosa del tutto inadatta alla sua destinazione, né vi è evidenza che gli stessi incidano in modo apprezzabile sul valore della stessa, non essendovi dunque i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto (che, peraltro, neppure è stata domandata).
Quanto alla riduzione del prezzo, l'opposta ha invece già riconosciuto uno sconto a favore della controparte, proprio sulla base dei vizi genericamente dedotti in citazione, e l'opponente non ha pagina 5 di 6 fornito alcun elemento da cui desumere che i difetti abbiano inciso in misura superiore sul complessivo valore della merce, con l'ausilio di dati tecnici ed argomenti concreti.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non avendo il Pt_1
assolto il suddetto onere probatorio e non essendovi i presupposti per ammettere i capitoli di prova orale articolati da parte opponente, siccome generici e valutativi.
Né, infine, viene in rilievo la possibile vessatorietà delle clausole contrattuali tra professionista e consumatore, giacché nessuna di esse appare rilevante nel caso di specie ed è precluso al giudice il controllo sul solo equilibrio economico tra le prestazioni.
3. Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n.
55/2014, così come modificate dal DM n. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio (tranne la fase istruttoria da liquidare ai minimi, per via della natura documentale della causa), devono essere poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché non vi è evidenza del fatto che l'opponente abbia agito in mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta di nei confronti della Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2023;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso in Como, all'udienza del 8 gennaio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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