Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 25/09/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da
PA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l‘ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Marche n. 618/2024, pubblicata il 29.6.2024, non impugnata, recante l’accoglimento del ricorso n. 425/2010 R.G.,
e, in subordine, per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della scheda valutativa n. 38 compilata dal resistente Comando Legione Carabinieri Marche, Stazione di Ancona Principale, datata 21.1.2025, notificata al ricorrente il 24.3.2025, con cui è stata attribuita a quest'ultimo la qualifica finale di superiore alla media;
di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non noti, e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il presente ricorso, nella parte in cui è stato formulato come ricorso per ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 618/2024, è inammissibile, visto che, ad avviso del Collegio, la scheda valutativa n. 38 del 21 gennaio 2025 è stata formalmente redatta nel rispetto dei vincoli derivanti dal giudicato;
- per il resto va invece disposta, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la conversione del rito e al riguardo si deve osservare che le dedotte esigenze cautelari possono trovare adeguata soddisfazione attraverso la celere definizione della causa nel merito (anche perché l’eventuale accoglimento dell’istanza cautelare darebbe luogo ad un nuovo rémand , in sé non pienamente satisfattivo per il ricorrente). La data dell’udienza di trattazione del merito è fissata in dispositivo tenendo conto dell’attuale stato di saturazione dei ruoli di udienza della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile nella parte in cui è stato proposto come ricorso per ottemperanza;
- per il resto, dispone la conversione del rito e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;
- rinvia al definitivo ogni altra pronuncia, anche sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO